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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 549/2023
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro--
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 549/2023
promossa da:
(cod. fisc. C.F. , con gli avvocati Maurizio Parte_1 C.F._1
Riommi, Daniele Verduchi e Silvia Rossi
PEC Email_1
Email_2
Email_3
- Ricorrente -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso a mezzo dei funzionari delegati dell dott.ssa CP_2 [...]
e dott.ssa Valeria Vecchio CP_3
PEC: Email_4
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 10.1.2025, alle ore 12.30 dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per la ricorrente, l'avv. Silvia Rossi,
Per il convenuto, la dottoressa Valeria Vecchio. CP_1
**** Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
A questo, il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi agli atti. Ribadisce la permanenza in servizio della ricorrente stessa come da documentazione in atti.
Parte resistente si riporta agli atti e alle eccezioni in essi formulate, non contesta la permanenza in servizio della ricorrente per l'anno in corso
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio,
*****
All'esito della camera di consiglio, pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto:
All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia il seguente dispositivo di sentenza pubblicamente letto.
“il Giudice, definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1
Pag. 2 di 3 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023;
Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione della ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per
l'importo complessivo di € 2.500,00, così che la stessa ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte ricorrente in complessivi € 1.030,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Mantova, 10.1.2025
IL GIUDICE
dott. Emanuele CROCI
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE DI MANTOVA
-Sezione lavoro--
*****
Nella causa civile iscritta al n. R.G. lav. 549/2023
promossa da:
(cod. fisc. C.F. , con gli avvocati Maurizio Parte_1 C.F._1
Riommi, Daniele Verduchi e Silvia Rossi
PEC Email_1
Email_2
Email_3
- Ricorrente -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso a mezzo dei funzionari delegati dell dott.ssa CP_2 [...]
e dott.ssa Valeria Vecchio CP_3
PEC: Email_4
*****
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 10.1.2025, alle ore 12.30 dinnanzi al Giudice Emanuele Croci, sono comparsi in video conferenza:
Per la ricorrente, l'avv. Silvia Rossi,
Per il convenuto, la dottoressa Valeria Vecchio. CP_1
**** Il Giudice prende atto dell'identità dei soggetti partecipanti, che collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale di udienza.
Su invito del giudice i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza stessa. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
*****
A questo, il procuratore di parte ricorrente discute la causa riportandosi agli atti. Ribadisce la permanenza in servizio della ricorrente stessa come da documentazione in atti.
Parte resistente si riporta agli atti e alle eccezioni in essi formulate, non contesta la permanenza in servizio della ricorrente per l'anno in corso
*****
Esaurita la discussione,
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio,
*****
All'esito della camera di consiglio, pronuncia il seguente dispositivo di sentenza, pubblicamente letto:
All'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia il seguente dispositivo di sentenza pubblicamente letto.
“il Giudice, definitivamente pronunciando,
in accoglimento del ricorso,
ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita,
accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1
Pag. 2 di 3 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023;
Conseguentemente, condanna la parte convenuta resistente a mettere a disposizione della ricorrente, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente, detta carta docente, o altro equipollente, per
l'importo complessivo di € 2.500,00, così che la stessa ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte ricorrente in complessivi € 1.030,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Mantova, 10.1.2025
IL GIUDICE
dott. Emanuele CROCI
Pag. 3 di 3