Art. 5.
L'ispettore agrario regionale si pronuncia pure in sede consultiva, con facolta' di Sentire il Genio civile, sulle domande di contributi e di premi:
1° per opere di sistemazione agraria, a sensi della legge 16 giugno 1927, n, 1042;
2 ° per opere d'irrigazione a sevizio di una sola azienda;
3° per i fabbricati rurali quando l'importo sia inferiore alla somma stabilita a termini del n. 5 del precedente articolo 4;
4° per dissodamento di terreni;
5° per trasformazioni fondiarie nell'Agro romano, da sussidiarsi con i fondi della Cassa di colonizzazione.
L'ispettore inoltre si pronunzia, sempre in sede consultiva:
1° sulle domande di contributo nell'interesse sui mutui per fabbricati rurali;
2° sulle domande di mutuo per bonificamento agrario, a norma delle leggi sul bonificamento agrario dell'Agro romano.
Nei limiti di valore che saranno fissati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'ispettore e' competente ad accertare la rispondenza tecnica e la convenienza economica dei progetti di opere di miglioramento agrario quando l'attuazione dei progetti stessi debba essere finanziata, in esecuzione dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927, n. 2577 , e 26 febbraio 1928, n. 410 , e della legge 27 giugno 1929, n. 1108 , da enti ed istituti diversi da quelli indicati nell'art. 22, 2° comma, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 .
L'accertamento predetto e l'approvazione data dall'ispettore con visto in calce a ciascun progetto, valgono ad attestare, in linea tecnica, la concedibilita' del mutuo agrario e del beneficio, ad esso concesso, del concorso statale negli interessi.
L'ispettore agrario regionale si pronuncia pure in sede consultiva, con facolta' di Sentire il Genio civile, sulle domande di contributi e di premi:
1° per opere di sistemazione agraria, a sensi della legge 16 giugno 1927, n, 1042;
2 ° per opere d'irrigazione a sevizio di una sola azienda;
3° per i fabbricati rurali quando l'importo sia inferiore alla somma stabilita a termini del n. 5 del precedente articolo 4;
4° per dissodamento di terreni;
5° per trasformazioni fondiarie nell'Agro romano, da sussidiarsi con i fondi della Cassa di colonizzazione.
L'ispettore inoltre si pronunzia, sempre in sede consultiva:
1° sulle domande di contributo nell'interesse sui mutui per fabbricati rurali;
2° sulle domande di mutuo per bonificamento agrario, a norma delle leggi sul bonificamento agrario dell'Agro romano.
Nei limiti di valore che saranno fissati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'ispettore e' competente ad accertare la rispondenza tecnica e la convenienza economica dei progetti di opere di miglioramento agrario quando l'attuazione dei progetti stessi debba essere finanziata, in esecuzione dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927, n. 2577 , e 26 febbraio 1928, n. 410 , e della legge 27 giugno 1929, n. 1108 , da enti ed istituti diversi da quelli indicati nell'art. 22, 2° comma, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 .
L'accertamento predetto e l'approvazione data dall'ispettore con visto in calce a ciascun progetto, valgono ad attestare, in linea tecnica, la concedibilita' del mutuo agrario e del beneficio, ad esso concesso, del concorso statale negli interessi.