Articolo 8 della Legge 8 novembre 2021, n. 163
Articolo 7
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4 dicembre 2021
Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 4 dicembre 2021