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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott.ssa Sara Monteleone, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 22 maggio
2025, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6468/2024 a seguito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta il 22 maggio 2025
TRA
Custodia giudiziaria dei beni immobili pignorati in danno della signora (n. Parte_1
50/2021 R.G. Es. Tribunale di Palermo), in persona del custode giudiziario avv. Mariagrazia
Valentina Busardò, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Toto, presso il cui studio, in Palermo, via Emerico Amari n. 124, è elettivamente domiciliata, ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nato il [...], a [...], ivi residente in [...] C.F._1
dei Quartieri n. 21; convenuto contumace
Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da atti introduttivi e note conclusionali
RAGIONI DELLA DECISIONE premesso che con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la custodia giudiziaria in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio , chiedendo la condanna dello stesso al pagamento di € CP_1
17.800,00 a titolo di canoni di locazione e indennità di occupazione relativamente all'immobile dallo stesso detenuto, situato in Carini, Località Serracardillo, via Agnelleria n. 34 (iscritto al
Catasto Fabbricati del Comune di Carini al foglio 1, particella 2364, sub 1); premesso inoltre che a fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
- che con atto dell'11.1.2021, trascritto l'11.03.2021 ai numeri R.G. 11470 e R.P. 8947,
[...] aveva pignorato l'immobile situato in Carini, Località Serracardillo, via Controparte_2
Agnelleria n. 34 (iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Carini al foglio 1, particella 2364, sub 1) di proprietà di (proc. n. 50/2021 R.G. Es. Trib. Pa); Parte_1
- che in data 17.4.2022, l'avv. Mariagrazia Valentina Busardò era stata nominata custode e amministratore dei beni in luogo del debitore esecutato nella procedura di pignoramento predetta;
- che in occasione del primo accesso con immissione in possesso del 24.1.2023 il custode ha rinvenuto all'interno dell'immobile , il quale deteneva l'immobile in forza di CP_1
contratto di locazione stipulato con la debitrice esecutata in data 1.4.2021;
- che con il predetto contratto di locazione il si era obbligato a corrispondere il canone CP_1 mensile di € 800,00;
- che il otteneva dal giudice dell'esecuzione l'autorizzazione a continuare ad abitare CP_1 nell'immobile pignorato dietro pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 600,00 mensili, come quantificata dal perito all'uopo nominato, Arch. ; Persona_1
- che la custodia ricorrente ha chiesto pertanto al detentore il versamento della superiore indennità a partire dalla immissione in possesso del custode (24.1.2023), nonché la corresponsione in favore della custodia giudiziaria anche dei canoni di locazione (in ragione di € 800,00 mensili) maturati dalla data del pignoramento e non corrisposti in favore della debitrice esecutata (da maggio 2021 sino al mese di dicembre 2022);
- che il ha ottemperato al pagamento dell'indennità di occupazione soltanto per le CP_1
mensilità da gennaio a luglio 2023;
- che nonostante i diversi solleciti, da agosto 2023 in poi egli non ha più corrisposto alcunché per la detenzione dell'immobile ed analogamente non ha mai corrisposto l'importo di €
16.000,00 dovuto a titolo di canoni di locazione maturati dopo la data del pignoramento (da maggio 2021 a dicembre 2022); rilevato che il convenuto non si è costituito nonostante la regolarità della notifica nei suoi confronti;
premesso infine che, senza nessuna attività istruttoria, all'udienza del 22 maggio 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata trattata e decisa ex art. 281 sexies
c.p.c.;
* * * ritenuto che le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento;
rilevato che risulta provato dai documenti in atti (vd. contratto di locazione, verbale di primo accesso del 24.1.2023 e verbale di rilascio) che tra la debitrice esecutata e l'odierno convenuto è intercorso in data 1.4.2021 un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile pignorato e che quest'ultimo ha detenuto l'immobile in parola fino al mese di dicembre 2023; rilevato che risulta documentalmente provato che il è stato autorizzato dal Giudice CP_1 dell'Esecuzione a permanere nell'immobile dietro la corresponsione di un'indennità pari ad €
600,00 mensili;
rilevato che il contratto di locazione stipulato dalla debitrice esecutata in data 1.4.2021, risalendo a data successiva alla trascrizione del pignoramento, non è opponibile alla custodia giudiziaria ricorrente;
ritenuto che
ai sensi dell'art. 2912 c.c. il pignoramento estende i suoi effetti anche ai frutti del bene e che pertanto i canoni di locazione maturati dopo la trascrizione del pignoramento spettano alla custodia giudiziaria ricorrente;
considerato che
in ogni caso il convenuto non ha neanche provveduto a consegnare alla Custodia prova di avere effettuato in favore della debitrice esecutata qualche pagamento relativo ai canoni trascorsi, pur essendosi in tal senso impegnato nei confronti del custode (vd. verbale di accesso del
24.1.2023); ritenuto che in materia di inadempimento contrattuale, il creditore è unicamente tenuto a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, incombendo invece sul convenuto l'onere di provare la sussistenza di un fatto impeditivo, modificativo od estintivo della pretesa creditoria (così per tutte Cass. n. 15659/2011: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf. Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001); ritenuto che nel caso di specie, mentre la ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio, documentando la fonte del proprio credito e allegando l'inadempimento del convenuto, quest'ultimo avendo scelto di restare contumace non ha invece assolto al proprio onere probatorio, non avendo provveduto a dimostrare fatti estintivi o impeditivi della propria obbligazione;
rilevato che risulta provato (vd. verbale di rilascio) che l'immobile è stato rilasciato dal nel CP_1
dicembre 2023;
ritenuto che
alla luce dei principi sopra illustrati il convenuto è tenuto al pagamento nei confronti della Custodia giudiziaria sia dei canoni di locazione maturati da maggio 2021 in forza del contratto stipulato con la debitrice, sia dell'indennità di occupazione decorrente dall'immissione in possesso
(gennaio 2023) fino al rilascio;
ritenuto dunque che il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore CP_1 della parte ricorrente dell'importo complessivo di € 17.800,00, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
ritenuto che
le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e pertanto il convenuto deve essere condannato alla rifusione in favore della Custodia ricorrente delle spese del presente procedimento che si liquidano nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento, in favore della CP_1
Custodia Giudiziaria dei beni immobili pignorati in danno della signora Parte_1
(n. 50/2021 R.G. Es. Tribunale di Palermo), di € 17.800,00, oltre interessi dalle singole maturazioni fino al saldo;
2. condanna al pagamento, in favore della predetta parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite del giudizio liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Palermo il 26 maggio 2025
Il Giudice
Sara Monteleone