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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 8703/2022
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
BROTHERS S.R.L. CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 09/04/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. MAGLIO GIANLUCA. Parte_1
Per 'avv. ANSELMI ANDREA. CP_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAGLIO Parte_1 P.IVA_1
GIANLUCA, elettivamente domiciliata in VIA COLLE EGHEZZONE, 1 26900 LODI, presso il difensore avv. MAGLIO GIANLUCA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANSELMI ANDREA e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
GERENZANI GABRIELE ( ) VIA FUCINI N 5 20100 ; C.F._1 CP_2 elettivamente domiciliata in VIA RENATO FUCINI N. 5 20100 , presso il difensore CP_2 avv. ANSELMI ANDREA
RESISTENTE
Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione di sfratto per morosità, citazione per la convalida e contestuale ricorso per decreto ingiuntivo, notificato in data 27.01.2022, Parte_2
[...] conveniva in giudizio deducendo: di essere proprietaria dell'immobile ad uso CP_1
commerciale situato in Milano (MI), via Giuseppe Avezzana, n. 1, angolo Piazza Gabrio Rosa, composto da 2 vetrine e seminterrato al piano terra, Categoria C/2 e rendita catastale €
569,14; di avere locato ad uso commerciale il suddetto immobile, con contratto regolarmente registrato per il periodo 01.07.2012-30.06.2018, poi tacitamente rinnovato per il periodo
01.07.2018-30.06.2024 per l'importo annuale di € 10.000,00 oltre IVA, oneri e spese condominiali e rivalutazione ISTAT, da corrispondersi in quattro rate trimestrali scadenti il primo giorno di ogni trimestre di ogni anno (01/01, 01/04, 01/07, 01/10); che alla data del
25.01.2022 la morosità di conduttrice, si attestava ad euro 36.120,89, a nulla CP_1
rilevando le plurime intimazioni di pagamento inoltrate alla medesima.
In conclusione, stante il grave inadempimento di CP_1 Parte_1 chiedeva la convalida dello sfratto, il rilascio dell'immobile, l'emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo dell'importo di € 36.120,89, a titolo di canoni scaduti, oltre IVA, oneri, spese e interessi di mora convenzionali dalle scadenze fino al saldo effettivo e la condanna di alle spese della procedura e della registrazione della risoluzione del CP_1
contratto. Infine, per il caso di opposizione, chiedeva emettersi ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. immediatamente esecutiva.
Alla prima udienza del 09.03.2024, consegnava all'intimante assegno bancario CP_1
dell'importo di € 3.000,00 a titolo di acconto sul dovuto e le parti congiuntamente chiedevano un rinvio in pendenza di trattative.
Dopo due rinvii in pendenza di trattative, all'udienza dell'11.07.2022, consegnava CP_1
banco iudicis un ulteriore assegno bancario del valore di € 1.500,00 e le parti chiedevano un ulteriore rinvio per i medesimi incombenti.
Seguivano numerosi rinvii per trattative alle udienze del 13.10.2022 - data in cui CP_1 consegnava tre assegni alla società intimante – a quelle del 20.01.2023, del 23.03.2023, del
04.05.2023, del 30.06.2023, del 29.09.2023, del 06.12.2023 e del 02.02.2024.
Solamente all'udienza del 28.03.2024 si opponeva formalmente allo sfratto, dando CP_1 atto che 10.01.2024 aveva ceduto alla la propria azienda, ivi compreso il Controparte_3
contratto di locazione, con conseguente successione di quest'ultima nella qualità di conduttrice.
3 Il Giudice, preso atto dell'opposizione alla convalida, disponeva il mutamento del rito e assegnava termine perentorio, per parte intimante, sino al 30 aprile 2024 e, per parte intimata, sino al 31 maggio 2024 per il deposito di memorie e documenti, rinviando all'udienza del
25.06.2024 per gli adempimenti ex art. 420 c.p.c.
Nella propria memoria integrativa, tempestivamente depositata, Parte_1
deduceva la carenza di qualsivoglia elemento di fatto o di diritto a sostegno dell'opposizione, rilevando che, all'udienza del 28.03.2024 si era opposta alla convalida depositando CP_1
procura alle liti e nessun atto difensivo.
Inoltre, attestava la persistenza della morosità della società intimata nella misura di €
13.515.07 e dichiarava di aver preso atto della cessione d'azienda solamente in data
19.04.2024, mediante PEC ricevuta dalla nuova conduttrice.
Chiedeva pertanto, in via preliminare, di dichiarare inammissibile, improcedibile, infondata ed illegittima e, dunque, nulla ad ogni effetto l'opposizione proposta da di CP_1
emettere ordinanza di rilascio dell'immobile immediatamente esecutiva, nonché di autorizzare la chiamata in causa di Controparte_3
In via principale, chiedeva di dichiarare inammissibile, improcedibile, nulla ad ogni effetto l'opposizione proposta da e, per l'effetto, di convalidare lo sfratto intimato, con CP_1
condanna di al pagamento dei canoni non versati e al rilascio dell'immobile; di CP_1
dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e CP_1 [...]
registrato in Crema presso l'Agenzia delle Entrate il 30.07.2012, poi ceduto a Parte_1
di ordinare a e in solido o in via Controparte_3 CP_1 Controparte_3
alternativa tra loro, l'immediata riconsegna del bene, nonché il pagamento dei canoni di locazione inevasi pari ad euro 13.515,07, oltre interessi dal dovuto al saldo, e delle spese di lite.
All'udienza del 23.10.2024, esibiva verbale di mediazione con esito Parte_1
negativo e deduceva la sussistenza di una morosità pari ad € 17.031,21, riferita fino all'01.07.2024, avendo versato il pregresso e non i canoni maturati nel frattempo. CP_1
Nella medesima sede, il Giudice dichiarava l'inammissibilità della memoria integrativa di siccome depositata tardivamente in data 24.06.2024 e rinviava per la discussione CP_1
all'udienza del 16 gennaio 2025.
4 Rilevato, tuttavia: esaminati approfonditamente gli atti, i documenti e le conclusioni rassegnate dalle parti e letta, in particolare, l'istanza contenuta nella memoria integrativa depositata dalla difesa di in data 30 aprile 2024 con cui si chiedeva l'autorizzazione alla Parte_1
chiamata del terzo cessionario che tale istanza - sebbene non reiterata Controparte_3
all'udienza svoltasi in data 23 ottobre 2024 – doveva essere oggetto di preliminare disamina;
che in data 9 gennaio 2024 cedeva il ramo d'azienda esercitato nei locali condotti in CP_1
locazione alla che subentrava nel contratto di locazione ai sensi dell'art. Controparte_3
36 legge n. 392/1978; che occorreva disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_3
atteso che, nel caso di cessione opponibile al locatore, per tutte le azioni attinenti alla
[...] prosecuzione o alla estinzione del rapporto locatizio la legittimazione passiva passa in capo al cessionario e non permane in capo al cedente (“legittimato passivo rispetto a tutte le azioni concernenti l'esistenza o la durata della locazione deve considerarsi il cessionario e non il cedente”; cfr.
Cass. n. 5305/96); revocata l'ordinanza resa in data 23 ottobre 2024, veniva fissata nuova udienza per la data del
27 febbraio 2025 disponendo che nei termini di legge venissero notificati a Controparte_3
il provvedimento, nonché la memoria integrativa di
[...] Parte_1
Quest'ultima, ritualmente citata, rimaneva contumace.
Dichiaratane la contumacia, all'udienza del 27 febbraio 2025 la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione all'odierna udienza, con termine alla ricorrente per il deposito di scheda contabile, nella quale si dava atto che la morosità, calcolata sino alla data del
31.12.2024, era pari ad € 20.604,85, di cui € 10.026,99 per quanto attiene la ed € CP_1
10.577,86 per quanto attiene la società cui dovevano aggiungersi € Controparte_3
3.516,14 maturati in relazione al primo trimestre 2025 scaduto il 01.01.2025.
La locatrice ha formulato domanda di risoluzione del contratto di Parte_1
locazione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. nonché di condanna di e CP_1
in solido tra loro, al pagamento dei canoni di locazione insoluti, Controparte_3
quantificando il credito nella somma di € 24.120,99, maggiorata degli interessi dalle singole scadenze al saldo.
5 Le domande sono meritevoli di accoglimento per le ragioni che seguono.
La società intimante ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente ex art. 2697
c.c., mediante la produzione del contratto di locazione ad uso commerciale regolarmente registrato, originariamente stipulato con in data 01.07.2012 e nel quale è poi CP_1
subentrata a far data dal 9.1.2024 ex art. 36 l. n. 392/1978 la ed avente ad Controparte_3
oggetto l'unità immobiliare sita in , via Giuseppe Avezzana, n. 1, angolo Piazza Gabrio CP_3
Rosa, che prevede l'obbligo del pagamento del canone nella misura richiesta (cfr. doc. 1 e 7 intimante).
Sarebbe stato onere di e di solidalmente obbligate nel Controparte_3 CP_1
pagamento dei canoni (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7686 del 21/03/2008: “In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, in caso di cessione del contratto di locazione, come il cedente - ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978 - è responsabile, nei confronti del locatore ceduto, per le obbligazioni del cessionario, così quest'ultimo è responsabile, nei confronti del locatore ceduto, per le obbligazioni a carico del conduttore cedente e da questi non adempiute, quale effetto naturale della cessione del contratto, che è la successione unitaria del cessionario nella complessiva posizione che il cedente assume nel rapporto originato dal contratto”) fornire la prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa, ai sensi dell'art. 2697 comma 2
c.c.
Al contrario, è rimasta contumace, mentre ha proposto Controparte_3 CP_1
un'opposizione dilatoria, siccome non supportata da alcun elemento di fatto o di diritto, e ha omesso di argomentare validamente le proprie difese anche in sede di memoria integrativa, provvedendo al deposito di quest'ultima oltre la scadenza del termine perentorio assegnatole, determinandone l'inammissibilità.
In corso di giudizio, mediante consegna banco iudicis della somma di euro 4.500,00 e produzione di copia di tre assegni postdatati di importo complessivo pari ad euro 30.000,00, ha provveduto esclusivamente a saldare, in modo parziale e tardivo, i debiti CP_1
pregressi, non ottemperando all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione medio tempore maturati, rispetto ai quali era solidalmente obbligata con la nuova conduttrice ex art. 36 l. n.
392/1978.
6 Inoltre, solo all'udienza del 28.03.2024 l'intimata ha dato atto dell'avvenuta cessione d'azienda in favore di come poi documentato da parte intimante Controparte_3
tramite produzione dell'atto di cessione a cura del Notaio Rep. 47594 del 09.01.2024 Per_1
(cfr. docc. 6 e 7 intimante).
Sul punto, occorre precisare che, nel caso - che qui ricorre - di cessione di azienda, con contestuale cessione del contratto di locazione dell'immobile ove quest'ultima è esercitata, ex art. 36, Legge n. 392/1978 il locatore non può opporsi alla sublocazione o alla cessione del contratto di locazione, unitamente alla cessione o locazione dell'azienda, ma, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia alle obbligazioni assunte.
Pertanto, nonostante l'avvenuta cessione d'azienda in favore di in data Controparte_3
09.01.2024 (cfr. doc. 7 intimante), è stata legittimamente chiamata a rispondere, in CP_1
solido con del pagamento dei canoni e delle spese maturati fino alla Controparte_3
data odierna per l'importo quantificato – e mai contestato ex art. 115 c.p.c. - di € 24.120,99 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo.
Deriva, pertanto, la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto l'immobile sito in Milano (MI), via Giuseppe Avezzana, n. 1, angolo Piazza
Gabrio Rosa e la condanna di all'immediato rilascio del bene libero da Controparte_3
persone e/o cose.
Segue, altresì, la condanna di e in solido tra loro, al Controparte_3 CP_1
pagamento a favore di della somma di € 24.120,99 oltre interessi dalle Parte_1
singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza di e di e vengono CP_1 Controparte_3
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del giudice dott.ssa Arianna Chiarentin, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accoglie la domanda avanzata da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 risolto, per inadempimento di il contratto di locazione ad uso Controparte_3
7 non abitativo intercorso tra le parti e avente ad oggetto l'immobile sito in via Giuseppe
Avezzana, n. 1, angolo Piazza Gabrio Rosa;
2) condanna all'immediato rilascio del bene libero da persone e/o Controparte_3 cose;
3) condanna e in solido tra loro, al pagamento a favore CP_1 Controparte_3
di della somma di € 24.120,99, oltre interessi dalle singole Parte_1
scadenze al saldo;
4) condanna e in solido tra loro, alla refusione delle CP_1 Controparte_3 spese di lite in favore di che si liquidano in euro 145,50 per Parte_1
spese ed € 4.890,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 09/04/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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