Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79 , concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243 , istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete", con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1,
il primo comma e' sostituito con il seguente:
"A modifica di quanto disposto dall' articolo 1 della legge 25 ottobre 1977, n. 802 , la efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' prorogata fino al 31 dicembre 1978"
sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"L' articolo 24 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' soppresso.
Con decorrenza 1° gennaio 1979 il patrimonio di proprieta' dell'Ente e' devoluto alla regione Veneto la quale provvedera' al recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui all' articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , maturati dopo il 31 dicembre 1978.
La regione Veneto d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia destinera' il patrimonio dell'Ente agli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1958, n. 243 ".
E' convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79 , concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243 , istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete", con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1,
il primo comma e' sostituito con il seguente:
"A modifica di quanto disposto dall' articolo 1 della legge 25 ottobre 1977, n. 802 , la efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' prorogata fino al 31 dicembre 1978"
sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"L' articolo 24 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , e' soppresso.
Con decorrenza 1° gennaio 1979 il patrimonio di proprieta' dell'Ente e' devoluto alla regione Veneto la quale provvedera' al recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui all' articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243 , maturati dopo il 31 dicembre 1978.
La regione Veneto d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia destinera' il patrimonio dell'Ente agli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1958, n. 243 ".