Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/12/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01100/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2024, proposto da Condomini Pergolesi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria, 32;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
Provincia Romana dell'Ordine dei Carmelitani dell'Antica Osservanza, non costituita in giudizio;
per il risarcimento
dei danni patrimoniali derivanti dalla nota della Soprintendenza del 5.8.2022, con la quale è stato prescritto che l’edificio condominiale debba essere distanziato dalla chiesa di San LÒ, per tutta la sua altezza, di ml 1,60 con conferma della sospensione dei lavori (atto dichiarato illegittimo con sentenza del TAR Marche n. 595/2023 del 20.09.2023, pubblicata il 27.09.2023 e passata in giudicato il 27.11.2023).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Ancona Pesaro e Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. FA IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 31.08.2022 e successivamente rubricato al n. 544/2022 R.R. il ricorrente adiva questo Tribunale amministrativo per chiedere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia e/o adozione delle misure cautelari ritenute opportune, a) dell’ordine di sospensione lavori impartito dalla Soprintendenza di Ancona in data 30.5.2022, con il quale era stata disposta l’immediata sospensione dei lavori afferenti al punto di congiunzione tra la chiesa di San LÒ (bene tutelato sito a Jesi, in piazza Pergolesi) e l’esistente edificio condominiale ad esso adiacente, previa messa in sicurezza delle strutture murarie in parte già demolite, ed era stata altresì chiesta documentazione tecnica attraverso cui illustrare le soluzioni progettuali in ordine all’interferenza con la chiesa di San LÒ; aa) della nota del 5.8.2022, con la quale era stato prescritto che l’edificio condominiale dovesse essere distanziato dalla chiesa, per tutta la sua altezza, di ml 1,60 con conferma della sospensione dei lavori.
Il Condominio, infatti, stava attuando un piano di recupero ai sensi dell’art. 34 L.R. n. 34/1992 che aveva ad oggetto l’edificio noto come ex Convento delle Giuseppine, stabile ormai da anni dismesso e fatiscente che si trovava in parziale aderenza alla chiesa romanica di San LÒ, bene culturale risalente al XII secolo e sottoposto a tutela. Sennonché la Soprintendenza, che in precedenza, chiamata ad esprimersi nel corso dell’iter per l’approvazione del piano di recupero, nulla aveva osservato in merito al posizionamento dei due edifici (avendo anzi caldeggiato il mantenimento della conformazione esistente), era intervenuta durante l’esecuzione delle opere dapprima sospendendo i lavori e poi prescrivendo il distacco di 1,60 ml del Condominio dalla chiesa per tutta la sua altezza.
All’esito della camera di consiglio del 12.10.2022 il TAR respingeva la domanda cautelare. Il Collegio, tuttavia, pur ritenendo prevalente, nella comparazione degli interessi in conflitto, la necessità di salvaguardia del bene protetto interessato dai lavori dell’adiacente condominio, evidenziava la necessità di dialogo tra le parti per la ricerca di una soluzione progettuale idonea a conciliare la tutela della chiesa e gli interessi del condominio.
Quest’ultimo presentava un nuovo progetto che consentiva la salvaguardia e la tutela della navata della chiesa, secondo le indicazioni che sarebbero state concordate, evitando però l’arretramento del condominio.
Tuttavia, secondo la Soprintendenza la tutela del bene poteva essere garantita esclusivamente mediante tale arretramento.
Senza condivisione e nella sola ottica di contenere i danni conseguenti al possibile mancato completamento del cantiere entro la data del 31.12.2023 (i lavori eseguiti a partire dal 2024 avrebbero infatti goduto della percentuale di bonus edilizi ridotta dal 110 al 70% e ancora più bassa negli anni successivi), il condominio presentava una soluzione progettuale che prevedeva il distacco completo delle due strutture secondo una geometria variabile: in sintesi, la distanza tra i due edifici cambia tra il piano terra ed il piano primo e cambia ulteriormente tra l'accesso su Piazza Pergolesi e l’accesso al cortile interno.
La modifica progettuale comportava la necessità di rivedere il piano di recupero: veniva quindi presentata la richiesta di variante, che, adottata con deliberazione G.C. n. 199 del 7.7.2023, dopo le pubblicazioni di legge veniva approvata con deliberazione n. 284 del 19.9.2023. In data 26.10.2023, dopo aver ottenuto anche il benestare dei proprietari della chiesa di San LÒ veniva presentato il titolo abilitativo all’intervento.
Pur avendo agito con la massima celerità possibile, il condominio – si dice a causa del ritardo provocato dal lungo stop impartito dalla Soprintendenza – non riusciva a completare tutti i lavori entro la data del 31.12.2023.
Nel frattempo giungeva a sentenza il ricorso promosso avverso gli atti sopra indicati.
Il ricorrente dava atto di aver assecondato le prescrizioni della Soprintendenza al solo fine di concludere celermente le opere, evidenziando al contempo che permaneva l’interesse alla dichiarazione di illegittimità degli atti ai fini della proposizione della domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34 comma 3 cpa.
Con sentenza n. 595/2023 del 20.9.2023, pubblicata il 27.9.2023, il TAR Marche dichiarava ex art. 34 comma 3 cpa l’illegittimità della nota della Soprintendenza del 5 agosto 2022 per assoluto difetto di motivazione rigettando invece le censure avverso la sospensione dei lavori disposta con il provvedimento del 30 maggio 2022.
Con il presente ricorso parte ricorrente chiede, dunque, il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30 cpa, ritenendo nella specie configurabile la responsabilità della p.a. da provvedimento illegittimo.
A tal fine ritiene ricorrenti: a) l'elemento oggettivo; b) l'elemento soggettivo; c) il nesso di causalità materiale o strutturale; d) il danno ingiusto.
L’elemento oggettivo, afferma, consiste nel fatto causativo del danno ingiusto, qui rappresentato dall’emissione di una prescrizione (distanziare i beni, già da decenni adiacenti a m. 1,6 per tutta l’altezza, con obbligo di farsi carico delle spese di ristrutturazione della navata del bene tutelato, il tutto legato ad una sospensione dei lavori nonostante un piano di recupero regolarmente approvato che consentiva lo status quo ) che è stata dichiarata illegittima per assoluto difetto di motivazione.
L’elemento soggettivo si afferma, è nella specie dato dalla colpa. L’accertata illegittimità dell’atto gravato rappresenta indizio di colpa, con onere dell'Amministrazione di dimostrare elementi concreti da cui possa evincersi la scusabilità dell'errore compiuto. La condotta colposa, si sottolinea, è consistita nell’aver voluto imporre, senza alcun dialogo su soluzione alternative, il distacco dei due edifici, laddove, invece, durante l’iter di approvazione del piano di recupero, la stessa Soprintendenza aveva invitato a conservare la connessione tra edifici esistente al fine di evitare possibili danni alla navata della chiesa. La p.a. avrebbe dovuto spiegare perché l’arretramento di due metri per tutta l’altezza dell’edificio proposto in fase di redazione del piano di recupero non era stato inizialmente condiviso, mentre con l’atto illegittimo è poi risultato indispensabile.
Quanto al nesso di causalità, si afferma la connessione tra l’atto illegittimo e il danno ingiusto, atteso che la mancata adozione dell’ordine di distaccarsi per una distanza di ml 1,60 con conferma della sospensione lavori fino alla presentazione di una soluzione reputata idonea dalla Soprintendenza, avrebbe di certo evitato i danni consistiti nel ritardo delle lavorazioni, nelle opere aggiuntive, nelle varie spese tecniche e per la difesa in giudizio.
Quanto al danno ingiusto si evidenzia che per effetto dell’attività illegittima e colpevole della p.a. resistente, è stato irrimediabilmente pregiudicato il diritto di proprietà inteso come diritto a mantenere la conformazione originaria dell’immobile che era già stata positivamente valutata nell’ambito della redazione del piano di recupero, determinando perdita di cubatura utile, ingenti spese impreviste e soprattutto ritardi nella conclusione del cantiere, con conseguente perdita dei benefici fiscali derivanti dai bonus edilizi nella misura massima del 110%.
In merito alla quantificazione del danno patrimoniale subito si deduce la somma di euro 237.376,97 complessiva.
L’Amministrazione si è costituita con mera memoria di stile.
All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso va respinto per le seguenti ragioni.
Come già chiarito da questo Tribunale, “ l’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo per vizi formali, tra i quali si annoverano il difetto di motivazione come anche i vizi del procedimento, non reca di per sé alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis e non può costituire il presupposto per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno (ex multis, TAR Abruzzo Pescara, Sez. I, 10 luglio 2020, n. 216; TAR Piemonte Torino, Sez. I, 5 settembre 2019, n. 965; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 marzo 2018, n. 1859), (T.A.R. per le Marche, sez. II, 21 marzo 2024 n. 287; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. IV, 5 agosto 2025, n. 6930; sez. VI , 4 luglio 2025, n. 5803; T.A.R. per la Sicilia, Palermo, sez. II, 3 marzo 2025, n. 495).
Nel caso di specie la sentenza a monte della richiesta risarcitoria ha accolto solo parzialmente il ricorso in origine presentato per l’annullamento sia dell’ordine di sospensione lavori del 30 maggio 2022, sia della nota del 5 agosto 2022 con cui sono state fornite prescrizioni tecniche per la prosecuzione dei lavori.
In relazione all’ordine di sospensione il Tribunale ha stabilito che “ la Soprintendenza ha quindi legittimamente esercitato un potere cautelare preventivo ”.
La sola nota annullata per assoluto difetto di motivazione è quella del 5 agosto 2022 contenente prescrizioni tecniche per il seguito dei lavori edili.
Dunque, alla luce della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, sopra richiamata, va rilevato che non è stata nella specie accertata l’illegittimità delle prescrizioni sotto il profilo tecnico, ma la loro illegittimità per non essere state motivate.
Né è stato dedotto o dimostrato che tali prescrizioni siano state errate tecnicamente.
Deve sotto questo profilo osservarsi che il parere soprintendentizio su lavori edili inerenti bene culturale sottoposto a tutela è frutto di potere amministrativo caratterizzato da discrezionalità tecnica (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 15 maggio 2024, n. 4329), censurabile solo per macroscopiche illogicità o travisamenti in fatto, qui non dedotti, essendo stata dedotta, viceversa, contraddittorietà tra originario parere sul piano di recupero e successivo ordine, emesso a seguito dei danni causati alla chiesa dai lavori avviati.
Dunque, non vi è spazio per configurare una responsabilità in capo alla p.a. per danno da provvedimento illegittimo, non essendo stato dimostrato che la mera mancanza di motivazione dell’atto annullato abbia essa stessa causato il danno.
Nella specie deve, anche, valorizzarsi (relativamente all’elemento soggettivo) che la sentenza di questo T.A.R. n. 595/2023 ha riconosciuto come “ la complessità della vicenda ” rendesse equo disporre la compensazione delle spese tra le parti.
Inoltre, nella richiamata sentenza si afferma che “ veniva inizialmente proposto l’arretramento (per 2 metri) della parte confinante con la chiesa al fine di creare un accesso alla corte interna dell’ex convento per osservare l’abisde prima completamente occluso e coperto dalle pareti circostanti. Tale soluzione veniva tuttavia esclusa dalla Soprintendenza che condivideva invece il solo arretramento al piano terra per creare un accesso alla corte interna della larghezza di 1,5 metri; soluzione quindi inserita nel piano di recupero. Poco dopo l’inizio dei lavori venivano segnalati, dall’Ordine dei Frati Carmelitani, proprietario della chiesa di San LÒ, danni considerati importanti alla navata e al muro portante del proprio immobile ”.
Il cambio di prescrizioni tecniche è, come visto, avvenuto perché i lavori che si stavano svolgendo nel condominio avevano causato danni al bene culturale. Fatto, ovviamente non prevedibile a priori e che va considerato sopravvenienza imprevista.
Deve tenersi presente anche che, stando a quanto affermato in sentenza, come visto, l’arretramento inizialmente proposto nel piano di recupero non era stato giustificato da motivi di ordine tecnico – statico a tutela della chiesa, bensì per “ creare un accesso alla corte interna dell’ex convento per osservare l’abside”. Dunque non un intervento tecnico a tutela del bene culturale, bensì a vantaggio del condominio (ex convento).
È su tale intervento che è stato espresso il primo parere della Soprintendenza, che ragionevolmente mirava a mantenere il più possibile inalterato l’assetto architettonico ivi in essere da tempo, dato dalla continuità tra chiesa e (ex) convento (poi divenuto condominio oggetto di lavori).
Allora non può ritenersi che l’operato della p.a. sia stato contraddittorio, essendosi viceversa adattato alla mutata situazione di fatto, ossia al verificarsi di “ danni considerati importanti alla navata e al muro portante del proprio immobile ” (così nella sentenza), a seguito dell’avvio dei lavori.
Deve poi rilevarsi, quanto al danno lamentato, che non è affatto dimostrato che le sole prescrizioni della Soprintendenza abbiano causato il ritardo nella conclusione dei lavori.
Peraltro, l’ordine di sospensione, come visto, è stato dichiarato legittimo esercizio di potere cautelare nella sentenza n. 595, per cui non può tale sospensione essere causa di danno.
Infine, va considerato che parte ricorrente afferma che i lavori sarebbero dovuti terminare entro il 31 dicembre 2023 e che invece sono terminati il 29 febbraio 2024 (pag. 12 del ricorso). È, tuttavia, dato di comune esperienza come il ritardo dell’ordine di pochi mesi nella conclusione di lavori edili, specie se di una certa rilevanza e impattanti su di un bene culturale in aderenza, sia evenienza alquanto ricorrente, anche a causa, proprio, di imprevisti tecnici.
In conclusione il ricorso, per le ragioni esposte, va respinto.
Le spese possono essere compensate, vista la costituzione solo formale di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
FA IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA IO | CE Anastasi |
IL SEGRETARIO