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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 771/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Opposizione di terzo ha pronunciato la seguente ex artt. 404 e ss. c.p.c.
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 771/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
18/06/2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Sarnico, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. stab. e dall'avv. Laura Suardelli ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il loro studio in Villongo alla via Kennedy n. 6/c, giusta delega allegata alla citazione per opposizione di terzo;
pagina 1 di 13 OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in via Roma in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Sindaco pro tempore dott. rappresentato e difeso Persona_1
dall'avv. Luca Magli ed elettivamente domiciliato in Orzinuovi per procura in calce alla comparsa in forza di delibera di giunta n. 201 del 20.11.2023;
- OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale legale CP_4 C.F._1
rappresentante di on sede in Sarnico (P. IVA ) CP_5 P.IVA_3
e di con sede in Sarnico (C.F. Controparte_6
), (C.F. ), P.IVA_4 Controparte_7 C.F._2
(C.F. ), Controparte_8 C.F._3 [...]
(C.F. , (C.F. CP_9 C.F._4 Controparte_10
), (C.F. ), C.F._5 CP_11 C.F._6
(C.F. ), (C.F. CP_12 C.F._7 Parte_2
, (C.F. ), C.F._8 Parte_3 C.F._9
(C.F. ), (C.F. CP_13 C.F._10 Parte_4
), (C.F. C.F._11 Parte_5
, (C.F. C.F._12 Parte_6
), (C.F. ), C.F._13 CP_14 C.F._14
(C.F. ), Parte_7 C.F._15 CP_14
pagina 2 di 13 (C.F. ), tutti rappresentati e difesi Parte_8 C.F._16
dalla'vv. Danilo Cotronei del foro di Bergamo in forza di deleghe allegate alla comparsa;
- OPPOSTI
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), Controparte_15 P.IVA_5
(C.F. ), Controparte_16 C.F._17 [...]
C.F. ); Controparte_17 P.IVA_6
- OPPOSTI
In punto: Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza
alla sentenza N. 1096/2022 emessa dalla Corte di Appello di Brescia in
data 20.09.2022.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia la Corte di Appello adita:
In via principale e nel merito: accertata e dichiarata la violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 111 Cost. e art. 102 c.p.c., dichiarare nulla e/o priva di effetti la sentenza n. 1096/2022, n. repert. 1037/2022, pubblicata in data 20.9.2022, emessa dalla Corte di Appello di Brescia nell'ambito del giudizio rubricato al n. 1274/2015 e conseguentemente anche la sentenza n.
792/2015 emessa dal Tribunale di Bergamo, Giudice Dott. Panzeri, in data
17.3.2015 nell'ambito del procedimento rubricato al n. 6991/2012 R.G. pagina 3 di 13 Con vittoria di spese e compensi di lite.
Per parte opposta : Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza, domanda e deduzione disattesa reietta così giudicare:
Nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. e, in ogni caso, rigettare integralmente ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Per parte opposta ed altri: CP_4
Nel merito: disapplicati gli atti del Sindaco del del Controparte_3
22.03.2016 e del 27.03.2018, rigettarsi l'opposizione proposta ex art. 404 c.p.c.
da (P.I. ) in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata.
In ogni caso: Condannarsi (P.I. ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante all'integrale rifusione in favore dei CONDOMINI del compenso professionale, del 15% e degli accessori di legge da riconoscersi al sottoscritto difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 3.08.2023, proponeva Parte_1
opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 1096/2022 del pagina 4 di 13 20.09.2022 emessa da questa Corte nel procedimento iscritto al n. 1274/2015
R.G.
Esponeva l'opponente:
- che il aveva citato innanzi al Tribunale di Controparte_15
Bergamo la società al fine di ottenere Controparte_18
l'accertamento dell'impossessamento (concretizzatosi nell'apposizione di sedie e tavolini e di una struttura metallica poi rimossa) dell'area verde di proprietà del ubicata tra il fabbricato condominiale e la via comunale Lungolago CP_15
Garibaldi;
- che, nel giudizio di primo grado, la convenuta Controparte_17
aveva chiesto e ottenuto la chiamata in causa del e
[...] Controparte_3
all'esito il Tribunale, con sentenza n. 792/2015, aveva stabilito che la porzione di terreno sita in Comune di Sarnico, adibita a verde, ricompresa tra l'edificio condominiale e la pubblica via Lungolago Controparte_15
Garibaldi era gravata da servitù di uso pubblico in favore del Controparte_3
con condanna a carico della convenuta di rimuovere i tavolini e le sedie;
- che nel giudizio di appello si erano costituiti i condomini e il CP_3
, ma non il , e nel contraddittorio tra le
[...] Controparte_15
parti questa Corte, accertata l'ammissibilità dell'intervento dei condomini, aveva disapplicato la concessione rilasciata a Parte_1 Controparte_17
aveva confermato nel resto la gravata sentenza specificando che la servitù ad uso pubblico si estendeva per l'intera area ricompresa nei 4 metri lineari posti tra pagina 5 di 13 l'edificio condominiale e il confine con la via pubblica;
- che la predetta sentenza era passata in giudicato e in data 6.07.2023 alla deducente, nella qualità di mera detentrice dell'area, era stato notificato atto di precetto ad istanza dei condomini con cui le era stata intimata la rimozione delle sedie e dei tavoli nell'area di quattro metri come determinata da questa Corte.
Fatta questa premessa, parte opponente spiegava che, con la concessione del
6.06.2007, il Comune di Sarnico aveva acconsentito alle attività commerciali site nel complesso condominiale il permesso di occupare l'area verde antistante lo stabile – concessione disapplicata dalla Corte;
che nelle more del giudizio di primo grado, in data 8.01.2014 era stata costituita l'impresa individuale
[...]
poi conferita, con atto notarile del Controparte_19
22.07.2019, nella società comparente;
che l'impresa individuale in data
8.01.2014 aveva stipulato con la società Controparte_19 Parte_9
poi divenuta un contratto di
[...] Controparte_17
affitto di azienda a cui era seguita una locazione;
che i citati contratti non menzionavano l'occupazione dell'area verde in quanto il Comune di Sarnico
aveva rilasciato delle autonome concessioni a in date Parte_1
22.03.2016 e 27.03.2018, quest'ultima rinnovatasi tacitamente anno per anno.
L'opponente allegava la violazione dell'art. 102 c.p.c. in quanto si era in presenza di un litisconsorzio necessario per via dell'esistenza di un rapporto plurisoggettivo unitario e quindi la propria legittimazione all'opposizione ex art.
pagina 6 di 13 oggetto della controversia, un proprio diritto autonomo e incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa.
Vari condomini del resistevano ed eccepivano Controparte_15
l'inammissibilità dell'azione per carenza di un diritto tutelabile in quanto anche le due concessioni del 22.03.2016 e 27.03.2018, peraltro non conosciute, erano illegittime ed inefficaci per carenza del potere della Pubblica Amministrazione
alla loro emanazione;
rilevavano poi che lo strumento processuale de quo non poteva essere esercitato se dipendente da un diritto dedotto dalle parti che avevano partecipato al giudizio e che in ogni caso non Parte_1
poteva essere considerato litisconsorte pretermesso in quanto soggetto giuridico che neppure esisteva quando venivano emesse le concessioni e quando venivano instaurati i processi di primo e di secondo grado.
Analogamente il rilevava che la legittimazione Controparte_3
all'opposizione di terzo ordinaria non spetta al successore a titolo particolare nel diritto controverso in quanto non in posizione di terzo, ma effettivo titolare del diritto in contestazione.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 407 c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 18.06.2025 per la spedizione a sentenza, previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va disattesa. pagina 7 di 13 Come noto, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dal primo comma dell'art. 4040 c.p.c. è caratterizzata dal fatto che il terzo tutela un proprio diritto autonomo incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza che abbia effetto di giudicato tra altre parti e dunque il rimedio è teso a rimuovere uan situazione di pregiudizio per il soggetto rimasto estraneo al processo.
L'opposizione di terzo consente, pertanto, di superare in via eccezionale le preclusioni del giudicato al solo fine di rimuovere il pregiudizio di un diritto autonomo del terzo che non sia stato posto nelle condizioni di farlo valere nel processo e che, tuttavia, detta parte avrebbe potuto allegare nel processo in cui si
è formato il giudicato.
L'opposizione di terzo si giustifica in funzione di tutela di situazioni coeve e confliggenti con quelle di una o di entrambe le parti del processo in cui si è
formato il giudicato, ma di regola non può essere utilizzata per consentire la tutela di situazione soggettive formatesi in epoca successiva. Non rientrano nel novero dei legittimati all'opposizione ex art. 404 c.p.c. né gli aventi causa, ossia coloro che subentrano alle parti nelle situazioni giuridiche attive o passive sulle quale ha inciso la sentenza opposta dopo la formazione del giudicato, né i soggetti succeduti nel processo a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Gli aventi causa di una delle parti sono legittimati all'opposizione di terzo solo se facciano valere un diritto autonomo incompatibile con quello delle parti in causa suscettibile di essere direttamente o immediatamente pregiudicato dalla pagina 8 di 13 sentenza.
Può esperire il rimedio de quo anche il litisconsorte pretermesso.
Orbene alla luce di questi rilievi, si deve ritenere che non Parte_1
sia legittimata a proporre l'opposizione di terzo per diversi ordini di motivi.
In primo luogo, la Corte osserva che non tutela una Parte_1
situazione soggettiva che esisteva nel momento in cui la causa veniva promossa innanzi al Tribunale di Bergamo nell'anno 2012.
Come detto, nel 2012 il chiedeva al Tribunale di Controparte_15
Bergamo che venisse accertato che Parte_10
si era impossessato in modo illegittimo di un'area di proprietà privata del
[...]
posta tra l'edificio condominiale e la via comunale denominata CP_15
mediante la collocazione di tavolini e sedie con condanna Controparte_6
alla rimozione dei manufatti;
la convenuta chiamava in giudizio il CP_3
che le aveva rilasciato concessione in data 6.06.2007 e, all'esito, il
[...]
Tribunale accertava che l'area in discussione era gravata da servitù di uso pubblico a favore del e che dunque la convenuta Controparte_3 [...]
avrebbe dovuto rimuovere i tavolini e qualsiasi altro Controparte_17
oggetto collocato sull'area verde.
Questa Corte, con l'opposta sentenza n. 1096/2022, dato atto dell'intervento dei condomini, confermava la sentenza del Tribunale, pur precisando che la servitù
di uso pubblico vantata dal Comune di Sarnico si estende per quattro metri lineari posti tra l'edificio condominiale e il confine con la via Lungolago
pagina 9 di 13 e che la concessione rilasciata alla società CP_6 Controparte_17
il 6.06.2007 andava disapplicata.
[...]
Orbene, la stessa opponente dà atto che in data 8.01.2014 veniva costituita l'impresa individuale , impresa che Controparte_19
poi veniva conferita con atto notarile del 22.07.2019 nell'odierna opponente
[...]
la quale a sua volta stipulava con Bar San Marco di Morselli Parte_1
AD (poi a seguito del decesso di Parte_10
) un contratto di affitto di azienda e una locazione (doc. 7 e 8 Parte_9
della stessa parte opponente).
E' quindi evidente che l'odierna opponente non possa essere definita una litisconsorte pretermessa per la semplice ragione che neppure era un soggetto esistente al momento di instaurazione della causa e di emissione della sentenza di primo grado e che dunque la sua situazione sia sopravvenuta rispetto a quella dedotta nel giudizio di primo grado conclusosi poi con la sentenza irrevocabile di questa Corte n. 1096/2022. Non solo non vanta un diritto Parte_1
autonomo, ma è un avente causa della parte Controparte_17
e dunque non è legittimata ad esperire l'opposizione di terzo in quanto il
[...]
suo diritto è dipendente da quello di una delle parti che erano in causa.
Ma anche nel caso in cui si volesse ritenere che possa Parte_1
vantare un diritto autonomo per il fatto che il Comune di Sarnico ha rilasciato altre due concessioni per l'occupazione di spazi pubblici in data 22.03.2016 e in
Part data 27.03.2018 all'impresa individuale di , ora Controparte_19
pagina 10 di 13 resta il dato che la parte sarà legittimata a proporre una Parte_1
opposizione all'esecuzione, ma non l'opposizione di terzo.
Come scritto nell'ordinanza riservata di rigetto della istanza di sospensione del
20.03.2024, nell'esecuzione forzata per rilascio, intrapresa in base a un titolo esecutivo giudiziale, il terzo detentore dell'immobile in forza di un diritto personale di godimento è legittimato ad esperire opposizione all'esecuzione, ma non opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., non essendo egli titolare di un diritto incompatibile rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio (cfr. Cass. 21.11.2024 n. 30111).
Fermo restando che pure le due concessioni del 22.03.2016 e del 27.03.2018
vanno disapplicate in quanto il non solo ha concesso un provvedimento CP_3
di occupazione su suolo privato, ma può esercitare sulla medesima solo i poteri che siano volti a garantire e disciplinare l'uso generale da parte della collettività
(e pertanto il non può concedere al singolo usi eccezionali e particolari CP_3
di fatto incompatibili con l'esercizio della servitù da parte della collettività),
resta il dato, per quanto interessa in questa sede, che potrà Parte_1
contestare ex art. 615 c.p.c. la minacciata esecuzione dei condomini volta ad ottenere la rimozione di sedie e tavoli invocando l'inesistenza di un loro diritto ad agire in via esecutiva, ma non a promuovere l'opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e l'opponente va condannata a pagare le spese di lite come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione delle cause di pagina 11 di 13 valore indeterminato a bassa complessità. Le spese in favore del CP_3
vengono liquidate nel valore minimo dello scaglione di riferimento
[...]
avuto riguardo all'attività in concreto svolta.
Va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Danilo Cotronei
dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c. avanzata da avverso la sentenza n. 1096/2022 pubblicata in data Parte_1
20.09.2022 emessa da questa Corte, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente a rifondere a , in Parte_1 CP_4
proprio e quale legale rappresentante di con sede in Sarnico (p. iva CP_5
) e di con sede in Sarnico, a P.IVA_3 Controparte_6 [...]
a a a CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
a a a a a
[...] CP_11 CP_12 Parte_2 Parte_3
a , a , a , a CP_13 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, a e a le spese di lite, CP_14 Parte_7 Controparte_20
liquidate in € 6.946 per compenso, (di cui € 2.058 per la fase studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore avv. Danilo Cotronei dichiaratosi antistatario;
pagina 12 di 13 - condanna a rifondere al le spese di lite, Parte_1 Controparte_3
liquidate in € 3.473 per compenso (di cui € 1.029 per la fase studio, € 709 per la fase introduttiva ed € 1.735 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al
15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
404 c.p.c. proponibile da tutti coloro che facciano valere, in relazione al bene
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Opposizione di terzo ha pronunciato la seguente ex artt. 404 e ss. c.p.c.
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 771/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
18/06/2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Sarnico, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. stab. e dall'avv. Laura Suardelli ed elettivamente Controparte_2
domiciliata presso il loro studio in Villongo alla via Kennedy n. 6/c, giusta delega allegata alla citazione per opposizione di terzo;
pagina 1 di 13 OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con sede in via Roma in Controparte_3 P.IVA_2
persona del Sindaco pro tempore dott. rappresentato e difeso Persona_1
dall'avv. Luca Magli ed elettivamente domiciliato in Orzinuovi per procura in calce alla comparsa in forza di delibera di giunta n. 201 del 20.11.2023;
- OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in proprio e quale legale CP_4 C.F._1
rappresentante di on sede in Sarnico (P. IVA ) CP_5 P.IVA_3
e di con sede in Sarnico (C.F. Controparte_6
), (C.F. ), P.IVA_4 Controparte_7 C.F._2
(C.F. ), Controparte_8 C.F._3 [...]
(C.F. , (C.F. CP_9 C.F._4 Controparte_10
), (C.F. ), C.F._5 CP_11 C.F._6
(C.F. ), (C.F. CP_12 C.F._7 Parte_2
, (C.F. ), C.F._8 Parte_3 C.F._9
(C.F. ), (C.F. CP_13 C.F._10 Parte_4
), (C.F. C.F._11 Parte_5
, (C.F. C.F._12 Parte_6
), (C.F. ), C.F._13 CP_14 C.F._14
(C.F. ), Parte_7 C.F._15 CP_14
pagina 2 di 13 (C.F. ), tutti rappresentati e difesi Parte_8 C.F._16
dalla'vv. Danilo Cotronei del foro di Bergamo in forza di deleghe allegate alla comparsa;
- OPPOSTI
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), Controparte_15 P.IVA_5
(C.F. ), Controparte_16 C.F._17 [...]
C.F. ); Controparte_17 P.IVA_6
- OPPOSTI
In punto: Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza
alla sentenza N. 1096/2022 emessa dalla Corte di Appello di Brescia in
data 20.09.2022.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
Voglia la Corte di Appello adita:
In via principale e nel merito: accertata e dichiarata la violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 111 Cost. e art. 102 c.p.c., dichiarare nulla e/o priva di effetti la sentenza n. 1096/2022, n. repert. 1037/2022, pubblicata in data 20.9.2022, emessa dalla Corte di Appello di Brescia nell'ambito del giudizio rubricato al n. 1274/2015 e conseguentemente anche la sentenza n.
792/2015 emessa dal Tribunale di Bergamo, Giudice Dott. Panzeri, in data
17.3.2015 nell'ambito del procedimento rubricato al n. 6991/2012 R.G. pagina 3 di 13 Con vittoria di spese e compensi di lite.
Per parte opposta : Controparte_3
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, ogni contraria istanza, domanda e deduzione disattesa reietta così giudicare:
Nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. e, in ogni caso, rigettare integralmente ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto e diritto per tutti i motivi compiutamente esposti in narrativa;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Per parte opposta ed altri: CP_4
Nel merito: disapplicati gli atti del Sindaco del del Controparte_3
22.03.2016 e del 27.03.2018, rigettarsi l'opposizione proposta ex art. 404 c.p.c.
da (P.I. ) in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata.
In ogni caso: Condannarsi (P.I. ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante all'integrale rifusione in favore dei CONDOMINI del compenso professionale, del 15% e degli accessori di legge da riconoscersi al sottoscritto difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 3.08.2023, proponeva Parte_1
opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 1096/2022 del pagina 4 di 13 20.09.2022 emessa da questa Corte nel procedimento iscritto al n. 1274/2015
R.G.
Esponeva l'opponente:
- che il aveva citato innanzi al Tribunale di Controparte_15
Bergamo la società al fine di ottenere Controparte_18
l'accertamento dell'impossessamento (concretizzatosi nell'apposizione di sedie e tavolini e di una struttura metallica poi rimossa) dell'area verde di proprietà del ubicata tra il fabbricato condominiale e la via comunale Lungolago CP_15
Garibaldi;
- che, nel giudizio di primo grado, la convenuta Controparte_17
aveva chiesto e ottenuto la chiamata in causa del e
[...] Controparte_3
all'esito il Tribunale, con sentenza n. 792/2015, aveva stabilito che la porzione di terreno sita in Comune di Sarnico, adibita a verde, ricompresa tra l'edificio condominiale e la pubblica via Lungolago Controparte_15
Garibaldi era gravata da servitù di uso pubblico in favore del Controparte_3
con condanna a carico della convenuta di rimuovere i tavolini e le sedie;
- che nel giudizio di appello si erano costituiti i condomini e il CP_3
, ma non il , e nel contraddittorio tra le
[...] Controparte_15
parti questa Corte, accertata l'ammissibilità dell'intervento dei condomini, aveva disapplicato la concessione rilasciata a Parte_1 Controparte_17
aveva confermato nel resto la gravata sentenza specificando che la servitù ad uso pubblico si estendeva per l'intera area ricompresa nei 4 metri lineari posti tra pagina 5 di 13 l'edificio condominiale e il confine con la via pubblica;
- che la predetta sentenza era passata in giudicato e in data 6.07.2023 alla deducente, nella qualità di mera detentrice dell'area, era stato notificato atto di precetto ad istanza dei condomini con cui le era stata intimata la rimozione delle sedie e dei tavoli nell'area di quattro metri come determinata da questa Corte.
Fatta questa premessa, parte opponente spiegava che, con la concessione del
6.06.2007, il Comune di Sarnico aveva acconsentito alle attività commerciali site nel complesso condominiale il permesso di occupare l'area verde antistante lo stabile – concessione disapplicata dalla Corte;
che nelle more del giudizio di primo grado, in data 8.01.2014 era stata costituita l'impresa individuale
[...]
poi conferita, con atto notarile del Controparte_19
22.07.2019, nella società comparente;
che l'impresa individuale in data
8.01.2014 aveva stipulato con la società Controparte_19 Parte_9
poi divenuta un contratto di
[...] Controparte_17
affitto di azienda a cui era seguita una locazione;
che i citati contratti non menzionavano l'occupazione dell'area verde in quanto il Comune di Sarnico
aveva rilasciato delle autonome concessioni a in date Parte_1
22.03.2016 e 27.03.2018, quest'ultima rinnovatasi tacitamente anno per anno.
L'opponente allegava la violazione dell'art. 102 c.p.c. in quanto si era in presenza di un litisconsorzio necessario per via dell'esistenza di un rapporto plurisoggettivo unitario e quindi la propria legittimazione all'opposizione ex art.
pagina 6 di 13 oggetto della controversia, un proprio diritto autonomo e incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza stessa.
Vari condomini del resistevano ed eccepivano Controparte_15
l'inammissibilità dell'azione per carenza di un diritto tutelabile in quanto anche le due concessioni del 22.03.2016 e 27.03.2018, peraltro non conosciute, erano illegittime ed inefficaci per carenza del potere della Pubblica Amministrazione
alla loro emanazione;
rilevavano poi che lo strumento processuale de quo non poteva essere esercitato se dipendente da un diritto dedotto dalle parti che avevano partecipato al giudizio e che in ogni caso non Parte_1
poteva essere considerato litisconsorte pretermesso in quanto soggetto giuridico che neppure esisteva quando venivano emesse le concessioni e quando venivano instaurati i processi di primo e di secondo grado.
Analogamente il rilevava che la legittimazione Controparte_3
all'opposizione di terzo ordinaria non spetta al successore a titolo particolare nel diritto controverso in quanto non in posizione di terzo, ma effettivo titolare del diritto in contestazione.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 407 c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 18.06.2025 per la spedizione a sentenza, previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va disattesa. pagina 7 di 13 Come noto, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dal primo comma dell'art. 4040 c.p.c. è caratterizzata dal fatto che il terzo tutela un proprio diritto autonomo incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza che abbia effetto di giudicato tra altre parti e dunque il rimedio è teso a rimuovere uan situazione di pregiudizio per il soggetto rimasto estraneo al processo.
L'opposizione di terzo consente, pertanto, di superare in via eccezionale le preclusioni del giudicato al solo fine di rimuovere il pregiudizio di un diritto autonomo del terzo che non sia stato posto nelle condizioni di farlo valere nel processo e che, tuttavia, detta parte avrebbe potuto allegare nel processo in cui si
è formato il giudicato.
L'opposizione di terzo si giustifica in funzione di tutela di situazioni coeve e confliggenti con quelle di una o di entrambe le parti del processo in cui si è
formato il giudicato, ma di regola non può essere utilizzata per consentire la tutela di situazione soggettive formatesi in epoca successiva. Non rientrano nel novero dei legittimati all'opposizione ex art. 404 c.p.c. né gli aventi causa, ossia coloro che subentrano alle parti nelle situazioni giuridiche attive o passive sulle quale ha inciso la sentenza opposta dopo la formazione del giudicato, né i soggetti succeduti nel processo a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Gli aventi causa di una delle parti sono legittimati all'opposizione di terzo solo se facciano valere un diritto autonomo incompatibile con quello delle parti in causa suscettibile di essere direttamente o immediatamente pregiudicato dalla pagina 8 di 13 sentenza.
Può esperire il rimedio de quo anche il litisconsorte pretermesso.
Orbene alla luce di questi rilievi, si deve ritenere che non Parte_1
sia legittimata a proporre l'opposizione di terzo per diversi ordini di motivi.
In primo luogo, la Corte osserva che non tutela una Parte_1
situazione soggettiva che esisteva nel momento in cui la causa veniva promossa innanzi al Tribunale di Bergamo nell'anno 2012.
Come detto, nel 2012 il chiedeva al Tribunale di Controparte_15
Bergamo che venisse accertato che Parte_10
si era impossessato in modo illegittimo di un'area di proprietà privata del
[...]
posta tra l'edificio condominiale e la via comunale denominata CP_15
mediante la collocazione di tavolini e sedie con condanna Controparte_6
alla rimozione dei manufatti;
la convenuta chiamava in giudizio il CP_3
che le aveva rilasciato concessione in data 6.06.2007 e, all'esito, il
[...]
Tribunale accertava che l'area in discussione era gravata da servitù di uso pubblico a favore del e che dunque la convenuta Controparte_3 [...]
avrebbe dovuto rimuovere i tavolini e qualsiasi altro Controparte_17
oggetto collocato sull'area verde.
Questa Corte, con l'opposta sentenza n. 1096/2022, dato atto dell'intervento dei condomini, confermava la sentenza del Tribunale, pur precisando che la servitù
di uso pubblico vantata dal Comune di Sarnico si estende per quattro metri lineari posti tra l'edificio condominiale e il confine con la via Lungolago
pagina 9 di 13 e che la concessione rilasciata alla società CP_6 Controparte_17
il 6.06.2007 andava disapplicata.
[...]
Orbene, la stessa opponente dà atto che in data 8.01.2014 veniva costituita l'impresa individuale , impresa che Controparte_19
poi veniva conferita con atto notarile del 22.07.2019 nell'odierna opponente
[...]
la quale a sua volta stipulava con Bar San Marco di Morselli Parte_1
AD (poi a seguito del decesso di Parte_10
) un contratto di affitto di azienda e una locazione (doc. 7 e 8 Parte_9
della stessa parte opponente).
E' quindi evidente che l'odierna opponente non possa essere definita una litisconsorte pretermessa per la semplice ragione che neppure era un soggetto esistente al momento di instaurazione della causa e di emissione della sentenza di primo grado e che dunque la sua situazione sia sopravvenuta rispetto a quella dedotta nel giudizio di primo grado conclusosi poi con la sentenza irrevocabile di questa Corte n. 1096/2022. Non solo non vanta un diritto Parte_1
autonomo, ma è un avente causa della parte Controparte_17
e dunque non è legittimata ad esperire l'opposizione di terzo in quanto il
[...]
suo diritto è dipendente da quello di una delle parti che erano in causa.
Ma anche nel caso in cui si volesse ritenere che possa Parte_1
vantare un diritto autonomo per il fatto che il Comune di Sarnico ha rilasciato altre due concessioni per l'occupazione di spazi pubblici in data 22.03.2016 e in
Part data 27.03.2018 all'impresa individuale di , ora Controparte_19
pagina 10 di 13 resta il dato che la parte sarà legittimata a proporre una Parte_1
opposizione all'esecuzione, ma non l'opposizione di terzo.
Come scritto nell'ordinanza riservata di rigetto della istanza di sospensione del
20.03.2024, nell'esecuzione forzata per rilascio, intrapresa in base a un titolo esecutivo giudiziale, il terzo detentore dell'immobile in forza di un diritto personale di godimento è legittimato ad esperire opposizione all'esecuzione, ma non opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., non essendo egli titolare di un diritto incompatibile rispetto a quello sulla cui base è stata pronunciata la condanna al rilascio (cfr. Cass. 21.11.2024 n. 30111).
Fermo restando che pure le due concessioni del 22.03.2016 e del 27.03.2018
vanno disapplicate in quanto il non solo ha concesso un provvedimento CP_3
di occupazione su suolo privato, ma può esercitare sulla medesima solo i poteri che siano volti a garantire e disciplinare l'uso generale da parte della collettività
(e pertanto il non può concedere al singolo usi eccezionali e particolari CP_3
di fatto incompatibili con l'esercizio della servitù da parte della collettività),
resta il dato, per quanto interessa in questa sede, che potrà Parte_1
contestare ex art. 615 c.p.c. la minacciata esecuzione dei condomini volta ad ottenere la rimozione di sedie e tavoli invocando l'inesistenza di un loro diritto ad agire in via esecutiva, ma non a promuovere l'opposizione di terzo ex art. 404
c.p.c.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e l'opponente va condannata a pagare le spese di lite come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione delle cause di pagina 11 di 13 valore indeterminato a bassa complessità. Le spese in favore del CP_3
vengono liquidate nel valore minimo dello scaglione di riferimento
[...]
avuto riguardo all'attività in concreto svolta.
Va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Danilo Cotronei
dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c. avanzata da avverso la sentenza n. 1096/2022 pubblicata in data Parte_1
20.09.2022 emessa da questa Corte, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente a rifondere a , in Parte_1 CP_4
proprio e quale legale rappresentante di con sede in Sarnico (p. iva CP_5
) e di con sede in Sarnico, a P.IVA_3 Controparte_6 [...]
a a a CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10
a a a a a
[...] CP_11 CP_12 Parte_2 Parte_3
a , a , a , a CP_13 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, a e a le spese di lite, CP_14 Parte_7 Controparte_20
liquidate in € 6.946 per compenso, (di cui € 2.058 per la fase studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione a favore del procuratore avv. Danilo Cotronei dichiaratosi antistatario;
pagina 12 di 13 - condanna a rifondere al le spese di lite, Parte_1 Controparte_3
liquidate in € 3.473 per compenso (di cui € 1.029 per la fase studio, € 709 per la fase introduttiva ed € 1.735 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al
15%, i.v.a e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
404 c.p.c. proponibile da tutti coloro che facciano valere, in relazione al bene