Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 03/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00050/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04137/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4137 del 2024, proposto da
NA IO, rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Di Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, Gianluca Tellone e Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del silenzio rigetto serbato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sull'istanza di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente in data 11.6.2024;
b) della nota di riscontro del giorno 1.8.2024 con la quale l’Istituto si è limitato a fornire una mera sintesi della posizione contributiva della ricorrente e non a consentire l’estrazione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente insorgeva avanti questo TAR per ottenere che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alla estrazione di copia del proprio modello TE08 – pensione VO n. 13443244, nonché dell’estratto contributivo certificativo Ecocert, stante il sostanziale diniego serbato dall’Inps sulla relativa istanza di accesso dell’11 giugno 2024, in guisa non soddisfacente riscontrata in data 1 agosto 2024, allorquando l’Ente intimato forniva una “ mera sintesi della posizione contributiva ”.
La domanda di accesso che ne occupa si era fondata dapprincipio sulla esigenza, expressis verbis rappresentata dalla attuale ricorrente, di presentare “ domanda di concessione per l’organizzazione della macchina da festa denominata ‘Giglio del calzolaio’ – Festa dei Gigli di Nola ”.
Si costituiva in giudizio l’Inps, instando per la inammissibilità e, comunque, per la reiezione del ricorso.
La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza camerale del 20 novembre 2024.
La causa –in disparte le preliminari eccezioni di inammissibilità dell’Inps- può esser definita con una pronunzia di cessazione della materia del contendere.
E, invero, siccome emerge dalle allegazioni e dalla documentazione quivi prodotta dall’Istituto resistente, parte della quale “formatasi” successivamente alla proposizione del ricorso:
- l’estratto Conto Certificativo (Ecocert – Ecomar per i lavoratori del settore marittimo) è un documento che attesta i contributi che un lavoratore ha versato durante la sua vita lavorativa, assumendo indi valenza di “certificazione” e, indi, di documento non già nella previa disponibilità e possesso della Amministrazione, bensì di atto che costituisce il frutto e il risultato di una determinata prestazione richiesta alla Amministrazione, inscriventesi nell’alveo delle funzioni “dichiarative” ovvero di “certazione” ad essa Amministrazione normativamente commesse;
- per tale parte, la domanda della ricorrente è stata respinta con seguente motivazione “ La sua posizione e' stata gia' certificata al momento della liquidazione della Sua pensione, cat.VO - Certif. n. 13443244 - decorrenza 05/99 ”; la ricorrente era già pensionata e l’Inps (in base alle proprie disposizioni interne), non rilascia Ecocert in favore di soggetti già pensionati;
- in ogni caso –ciò che quivi massime viene in rilievo- l’Inps ha comunque fornito alla ricorrente un atto di contenuto sostanzialmente equipollente, avendo comunicato a mezzo pec sia al presidente della Fondazione "Festa dei Gigli" (in data 27/06/2024) che al difensore (in data 1.8.2024) una relazione circa la posizione contributiva; trattasi, per vero, di una puntuale ricostruzione della posizione contributiva della ricorrente, anche con peculiare riferimento ai requisiti all’uopo richiesti per la presentazione della domanda relativa alla festa dei gigli, siccome ivi è espressamente dato leggere (nella comunicazione dell’1 agosto 2024 indirizzata al patrocinante della ricorrente si specifica, invero, che le 49 settimane “ figurativa OBG non agricola (maternità )” non erano state riportate al presidente della fondazione della festa “ in quanto trattasi di contribuzione figurativa, come previsto dal Regolamento Festa dei Gigli, approvato con verbale del C.d.A. della Fondazione Festa dei Gigli nr. 29 del 04/06/2024 ”);
- tale relazione, siccome allegato dal resistente in guisa condivisibile, “ provenendo dal funzionario INPS competente, se letta insieme all’estratto contributivo comune (in allegato), è sicuramente probatoria della posizione assicurativa della ricorrente ”;
- di più, e per quel che quivi viene in rilievo, è in tal guisa soddisfatto integralmente la esigenza conoscitiva, siccome dapprincipio puntualmente modulata dalla stessa ricorrente, calibrandola sulla esigenza di presentare la domanda alla fondazione festa dei gigli;
- quanto alla istanza volta al rilascio del modello TE08 – atto di liquidazione della pensione - con apposita nota si è parimenti attestata formalmente la “indisponibilità del modello” dalle procedure telematiche delle pensioni, essendo la ricorrente pensionata dal lontano 1999, non avendo dato esito positivo le ricerche sugli archivi cartacei pure effettuate dall’Inps;
- trattasi di documentazione esibita in giudizio ed esaminata da parte ricorrente che, all’uopo, pur contestandone la inutilizzabilità per tardività ha ben dedotto “nel merito”, lamentando la carenza di prova della sua ricezione.
Sono tali deduzioni “di merito”, unitamente alla assenza di qualsivoglia pregiudizio alle prerogative defensionali della ricorrente –che, invero e all’uopo, non ha neanche richiesto a questo Collegio un differimento della udienza camerale- a deporre per la sostanziale:
- evanescenza della eccezione, siccome concretante condotta emulativa;
- irrilevanza della questione, atteso che il soddisfacimento della pretesa ostensiva si appalesa comunque raggiunto “in positivo” –mercè i ridetti atti forniti alla ricorrente- avendo la ultima e-mail valenza di ulteriore attestazione della formale inesistenza di documenti della specie di quelli richiesti.
Talchè l’Inps:
- da un canto, ha fornito documentazione contenente gli elementi “notiziali” di cui la ricorrente aveva bisogno per partecipare alla selezione indetta per la festa dei gigli; in tal guisa soddisfacendo lo specifico interesse ostensivo siccome foggiato dalla stessa ricorrente con la istanza di accesso;
- dall’altro, ha fornito persuasive allegazioni afferenti al mancato possesso del modello TE08, come emerge dalla documentazione quivi versata in atti, siccome inesistente nel sistema informativo, al di là e a prescindere dalla ricezione della pec da parte della ricorrente;
D’altra parte, e siccome sopra esposto, l’Istituto ha puntualmente rappresentato e ricostruito in dettaglio la posizione contributiva della ricorrente, con le ridette note inviate sia al presidente della fondazione della festa che allo stesso patrocinante della ricorrente, null’altro affermando di avere in relazione ai richiesti documenti; né, tampoco, e a lume della domanda iniziale di accesso, la ricorrente si perita in questa sede di lumeggiare in cosa consisterebbe il “ quid minoris ” ottenuto dall’Ente resistente rispetto alle sue esigenze conoscitive.
Allorquando l’Amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione e, di più, fornisca all’istante documentazione sostanzialmente “equipollente” contenente i medesimi dati oggetto della pretesa conoscitiva, è evidente che l’interesse del ricorrente è, comunque, stato soddisfatto; “ al cospetto di una dichiarazione espressa dell’Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data ” (CdS, IV, 27 marzo 2020, n. 2142).
Di talché, dalla produzione in giudizio dei documenti di Inps emerge:
- il soddisfacimento sostanziale, e comunque anche per così dire “in negativo”, dell’interesse ostensivo di cui era titolare la ricorrente, con il correlato conseguimento della bene della vita cui essa ricorrente aspirava, id est la acquisizione di dati ed informazioni (dati afferenti alla sua posizione contributiva) ovvero, la giuridica certezza della loro inesistenza (specifici certificati richiesti), presso la Amministrazione all’uopo compulsata, mercè la formale attestazione da questa rilasciata;
- la realizzazione della condizione per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638).
Si impone, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le peculiari connotazioni della controversia, la natura dalla pronunzia che la definisce e lo stesso contegno processuale serbato dalle parti, inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO