Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 187 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Stefania Di Cato, Mariateresa Pugliano, Francesco Muscari Tomaioli, Pt_1
Marcello LE, Umberto Ferrato, Carmela Filice) appellante
E
Controparte_1
appellata contumace
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Castrovillari. Opposizione ad avviso di addebito. Accertamento negativo dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per l'anno 2010.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Con ricorso del 12.2.2018 al tribunale di Castrovillari, l'avvocata CP_1
ha proposto opposizione all'avviso di addebito che l' aveva emesso dopo
[...] Pt_1
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2. Il tribunale ha riconosciuto fondata la pretesa contributiva dell'
[...]
, alla stregua dell'ammontare del reddito professionale della ricorrente (che CP_2
nel 2010 ha superato la soglia dei 5.000 euro), ma l'ha giudicata prescritta perché:
1) ha computato il relativo termine quinquennale dal 16.6.2011;
2) ha ritenuto che quella data di scadenza del termine di pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata non risenta del differimento al 6.7.2011 che, essendo stato previsto solo in favore dei contribuenti interessati dagli studi di settore, non riguarda la ricorrente, la quale è “assoggettata al c.d. regime dei minimi”;
3) ha quindi rilevato l'intempestività del primo atto interruttivo, costituito dall'avviso bonario di pagamento “formato in data” 22.6.2016, che: a) “è stato spedito oltre il termine del giorno 15.6.2016”; b) alla ricorrente è stato notificato “per compiuta giacenza” il
4.7.2016: ed entrambe le date ricadono oltre la scadenza del quinquennio prescrizionale.
3. L' appella la sentenza e ne chiede l'integrale riforma perché invece Pt_1 sostiene, alla stregua dell'insegnamento della Cassazione, che il termine di pagamento dei contributi per il 2010, dal quale calcolare la prescrizione, scadeva non già nella data del 16.6.2011 – come indicato in sentenza – bensì nella data del 6.7.2011, in forza della previsione del DPCM del 12.5.2011, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 14.5.2011, che ha previsto siffatto differimento per i titolari di partita IVA che esercitano attività per le quali erano stati elaborati gli studi di settore: a prescindere, dunque, dalla loro concreta applicazione nel singolo caso concreto. Sicché, nel caso di specie, l'intimazione di bonario pagamento che alla contribuente è stata notificata per compiuta giacenza, come da attestato dell'agente postale del 4.7.2016, è idonea ad interrompere la prescrizione quinquennale decorrente dal 6.7.2011.
4. Nella contumacia dell'appellata, che pur ritualmente convenuta con atto notificato al domicilio digitale del suo difensore il 17.2.2025 non s'è costituita, il Collegio ha sentito il difensore dell'appellante comparso in udienza e ha deciso come da separato dispositivo.
Pag. 2 di 6 DIRITTO
5. L'appello è fondato.
6. A ragione l'appellante censura, in primo luogo, le argomentazioni in base alle quali il tribunale ha ritenuto inapplicabile il differimento del termine di esordio della prescrizione del credito controverso, che coincide con quello di pagamento delle imposte e dei contributi dovuti alla Gestione separata. Il tribunale ha infatti ritenuto che il differimento riguardi solo i contribuenti assoggettati agli studi di settore e non anche chi, come la ricorrente, è invece soggetta al c.d. regime dei minimi. L'appellante, in senso contrario, richiama l'insegnamento ermeneutico che estende anche a questi ultimi il ridetto differimento, reputando che lo stesso operi per tutti coloro che esercitano le
“attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore” a prescindere, quindi, dalla concreta applicabilità degli stessi studi di settore al caso del singolo contribuente.
6.1. Ed in effetti la tesi dell'appellante va condivisa perché è conforme all'indicazione ermeneutica della Cassazione secondo cui il differimento del termine di versamento dei contributi e, quindi, dell'esordio della prescrizione, “concerne tutti i contribuenti … che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione ..." (v. in motivazione Cass. 10273/21 richiamata da Cass. anche da 4900/20221).
6.2. Alle motivazioni della Cassazione è pertanto sufficiente fare richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
7. Parimenti, l'appellante ha ragione a censurare, in secondo luogo, la declaratoria di prescrizione del credito contributivo controverso che il tribunale ha
Pag. 3 di 6 pronunciato reputando tardiva l'intimazione di pagamento recapitata a mezzo posta con le formalità della c.d. “compiuta giacenza”.
7.1. In senso contrario, invero, si osserva che risulta provato il recapito al domicilio dell'appellante della comunicazione, datata 22 giugno 2016, della sua iscrizione officiosa alla gestione separata e della contestuale diffida di pagamento dei contributi.
7.2. L' ha prodotto l'avviso di “compiuta giacenza” della relativa Pt_1
raccomandata n. 65036658855-2 (così contrassegnata in apice alla anzidetta comunicazione e, parimenti, sul plico che reca la dicitura di compiuta giacenza) rilasciato il successivo 4 luglio.
7.3. Ciò rende applicabili le comuni norme del servizio postale (Legge n. 296 del
2006, art. 1, c. 161) e il principio secondo cui, fermo restando che per il perfezionamento del recapito non occorre l'invio della comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata postale (che non contiene atti giudiziari o impositivi, ma una mera diffida ad adempiere2), essa si presume conosciuta, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale (cfr. Cass. 11188/2014; SU 6527/2003; Cass.
2847/1997)3.
7.4. Ne consegue che la prescrizione, iniziata a decorrere il 6.7.2011, è stata interrotta il 4.7.2016 e definitivamente scongiurata dall'avviso di addebito opposto che l'odierna appellata, nell'agire in giudizio, ha ammesso di aver ricevuto il 3.1.2018.
8. Deve dunque confermarsi l'obbligazione contributiva che consegue all'iscrizione dell'appellata alla gestione separata per l'anno 2010, ma, in base alla sentenza n. 104/2022 della Corte Costituzionale4, occorre esonerarla dal pagamento delle 2 Cfr. in mot. Cass. 6586/2025, par. 3.2.1. 3 Cass.12822/2016: “La presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio”.
Pag. 4 di 6 sanzioni civili per l'omessa iscrizione, in quanto la relativa obbligazione sanzionatoria è sorta prima dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (art. 18, c. 12, del d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011) sull'obbligo di iscrizione5.
9. Da ciò discende l'annullamento dell'avviso di addebito opposto e il conseguente assorbimento dell'eccezione di decadenza che, in primo grado, la contribuente aveva sollevato denunciando violati i termini di cui all'art. 25 del d.lgs. n.
46/1999. L'eventuale fondatezza dell'eccezione, infatti, comporterebbe l'annullamento del titolo esecutivo illegittimo, senza pregiudicare la pretesa contributiva dell'ente previdenziale che il giudice deve comunque valutare nel merito6.
10. Sicché, esclusa la prescrizione dell'obbligazione contributiva che il tribunale, con incensurata statuizione, ha riconosciuto a carico dell'originaria ricorrente, ne consegue, in riforma della gravata sentenza, la condanna di quest'ultima a pagare all' l'importo dei contributi dovuti in base all'avviso di addebito opposto, al netto Pt_1
delle sanzioni7.
volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l Controparte_4
siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni
[...] civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. 5 Cfr. Cass. 17970/22: “nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla gestione separata da parte del ricorrente”. 6 Cass. 1558/2020: “L'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicchè la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella”. 7 Cass. 38236/2021: “In tema di riscossione coattiva dei contributi previdenziali, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce, vincolando sia l'ente impositore che il concessionario alla riscossione relativamente alla nuova determinazione del debito”.
Pag. 5 di 6 11. Le spese processuali si compensano tra le parti stante il contrasto che, sui temi controversi, si è registrato nella giurisprudenza di merito e che è stato composto solo in corso di causa dalla Cassazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato il 06/03/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, giudice del lavoro, n. 1248/2022, pubblicata in data 06/09/2022 così provvede:
1. Accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della gravata sentenza, annulla l'avviso di addebito opposto e condanna a corrispondere Controparte_1 all' l'importo del relativo debito contributivo al netto delle sanzioni;
Pt_1
2. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 25/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Conf. nello stesso senso CdA Bari n. 1834/2019: “… anche nel caso di adesione del professionista – adeguatamente provata in giudizio – al regime facoltativo dei contribuenti “minimi”, rispetto ai quali non operano gli “studi di settore” (a norma del d.m. n. 29255/2008, art. 7, comma 2 lett. b), l'art. 1 del menzionato d.P.C.M. 10.6.2010, come emerge dal suo tenore testuale, nel disporre il differimento della data di versamento delle imposte, si riferisce non già ai contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore
(con esclusione, quindi, dei contribuenti minimi), ma, più in generale, a coloro che «esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore …» e, quindi, di certo a tutti i liberi professionisti, a prescindere dal reddito e dal regime fiscale”. 4 La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di CP_3