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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17909 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24730/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24730/2024
Tra
Parte_1
RICORRENTE / CP_1
e
Contro
ANTO. S.R.L.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 12.22 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. ANTONINI DIEGO, il quale si riporta al ricorso e nel chiede Parte_1
l'accoglimento.
Per l'Avv. DIEGO ANTONINI;
Controparte_3
Contro Per ANTO. S.R.L. nessuno;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24730/2024 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ANTONINI DIEGO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MUZIO CLEMENTI, 51 00193 ROMA presso il difensore avv. ANTONINI DIEGO
RICORRENTE
contro
NTO. (C.F. ), in persona del Legale Rappresentante pro – tempore con CP_2 Pt_1 P.IVA_2 sede in Cuneo, Via Roma 55
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC, come novellato da L. 2009 / 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
richiamati tutti i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio;
lette le conclusioni della parte ricorrente, la società la quale, intervenuta ai Parte_1 sensi dell'art. 111 CPC, risulta avere acquistato il bene immobile del quale è chiesto il rilascio nel presente giudizio instaurato ai sensi dell'art. 281 undecies CPC, come risulta dalla dichiarazione di stipula proveniente da Notaio del Collegio Notarile di Torino dello 08.05.2025; Persona_1
pagina 2 di 4
considerato che
la odierna ricorrente ha fatte proprie le conclusioni e le richieste di cui al ricorso introduttivo presentato dalla società considerato è emerso per tabulas la stipula del Controparte_3 contratto di locazione immobiliare con la odierna resistente ed originariamente la società ICCREA Contro IMPRESA, ed altresì la detenzione in favore della resistente del bene immobile;
CP_4 considerato che, regolarmente citata, la resistente è rimasta contumace;
osservato che, dagli elementi dedotti nel presente giudizio, la domanda deve ritenersi fondata, non avendo la parte resistente, all'esito della intimata risoluzione contrattuale avvenuta con esito positivo a mezzo pec del 26.02.2024, proceduto alla riconsegna del bene detenuto senza titolo al legittimo proprietario.
Tale essendo il materiale probatorio allegato e non essendo stati allegati elementi di contrasto alla domanda della società , questa merita integrale accoglimento. Parte_1
Si evidenzia come la originaria ricorrente, la società ha rassegnato le conclusioni Controparte_3 chiedendo l'accoglimento della domanda in favore della società odierna legittima Parte_1 proprietaria del bene, chiedendo il favore delle spese di lite. Si dispone in conformità in ordine alla liquidazione delle spese, atteso che, per effetto della disposizione del bene in favore della società
, è quest'ultima legittimata ad ottenerne la restituzione. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta la intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 3211060016 del 18.05.2021;
Contro 2) ordina alla parte resistente, la società in persona del Legale Rappresentante CP_4 pro – tempore l'immediato rilascio dell'immobile- libero da persone e/o cose anche per interposta persona - adibito ad uso magazzino ed attività produttiva con annessi Uffici, siti in località Grugliasco (TO), Via Annibale Sibona n. 26, censito al CF al fg 15, mappale 35 sub 11 piano 1 T Cat D 1 in favore della società e dispone che ai sensi dell'art. 614 bis Parte_1
CPC la resistente corrisponda la somma di € 50 ai sensi dell'art. 614 bis CPC per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale obbligo di riconsegna dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza sino all'effettivo adempimento;
pagina 3 di 4
Contro
Par 3) Condanna altresì la parte resistente, la società ANTO. a rimborsare alle società
e le spese di lite, che si liquidano in € 700,00 per spese Parte_1 Controparte_3 incluso contributo unificato, oltre € 7.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17.30 ed allegazione al verbale in assenza delle parti e dei rispettivi difensori.
Roma, 17.12.2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 24730/2024
Tra
Parte_1
RICORRENTE / CP_1
e
Contro
ANTO. S.R.L.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 17 dicembre 2025 ad ore 12.22 innanzi al dott. Antonella Zanchetta, sono comparsi:
Per l'avv. ANTONINI DIEGO, il quale si riporta al ricorso e nel chiede Parte_1
l'accoglimento.
Per l'Avv. DIEGO ANTONINI;
Controparte_3
Contro Per ANTO. S.R.L. nessuno;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24730/2024 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. ANTONINI DIEGO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA MUZIO CLEMENTI, 51 00193 ROMA presso il difensore avv. ANTONINI DIEGO
RICORRENTE
contro
NTO. (C.F. ), in persona del Legale Rappresentante pro – tempore con CP_2 Pt_1 P.IVA_2 sede in Cuneo, Via Roma 55
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC, come novellato da L. 2009 / 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
richiamati tutti i provvedimenti istruttori emessi nel corso del giudizio;
lette le conclusioni della parte ricorrente, la società la quale, intervenuta ai Parte_1 sensi dell'art. 111 CPC, risulta avere acquistato il bene immobile del quale è chiesto il rilascio nel presente giudizio instaurato ai sensi dell'art. 281 undecies CPC, come risulta dalla dichiarazione di stipula proveniente da Notaio del Collegio Notarile di Torino dello 08.05.2025; Persona_1
pagina 2 di 4
considerato che
la odierna ricorrente ha fatte proprie le conclusioni e le richieste di cui al ricorso introduttivo presentato dalla società considerato è emerso per tabulas la stipula del Controparte_3 contratto di locazione immobiliare con la odierna resistente ed originariamente la società ICCREA Contro IMPRESA, ed altresì la detenzione in favore della resistente del bene immobile;
CP_4 considerato che, regolarmente citata, la resistente è rimasta contumace;
osservato che, dagli elementi dedotti nel presente giudizio, la domanda deve ritenersi fondata, non avendo la parte resistente, all'esito della intimata risoluzione contrattuale avvenuta con esito positivo a mezzo pec del 26.02.2024, proceduto alla riconsegna del bene detenuto senza titolo al legittimo proprietario.
Tale essendo il materiale probatorio allegato e non essendo stati allegati elementi di contrasto alla domanda della società , questa merita integrale accoglimento. Parte_1
Si evidenzia come la originaria ricorrente, la società ha rassegnato le conclusioni Controparte_3 chiedendo l'accoglimento della domanda in favore della società odierna legittima Parte_1 proprietaria del bene, chiedendo il favore delle spese di lite. Si dispone in conformità in ordine alla liquidazione delle spese, atteso che, per effetto della disposizione del bene in favore della società
, è quest'ultima legittimata ad ottenerne la restituzione. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta la intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 3211060016 del 18.05.2021;
Contro 2) ordina alla parte resistente, la società in persona del Legale Rappresentante CP_4 pro – tempore l'immediato rilascio dell'immobile- libero da persone e/o cose anche per interposta persona - adibito ad uso magazzino ed attività produttiva con annessi Uffici, siti in località Grugliasco (TO), Via Annibale Sibona n. 26, censito al CF al fg 15, mappale 35 sub 11 piano 1 T Cat D 1 in favore della società e dispone che ai sensi dell'art. 614 bis Parte_1
CPC la resistente corrisponda la somma di € 50 ai sensi dell'art. 614 bis CPC per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale obbligo di riconsegna dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza sino all'effettivo adempimento;
pagina 3 di 4
Contro
Par 3) Condanna altresì la parte resistente, la società ANTO. a rimborsare alle società
e le spese di lite, che si liquidano in € 700,00 per spese Parte_1 Controparte_3 incluso contributo unificato, oltre € 7.800,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 17.30 ed allegazione al verbale in assenza delle parti e dei rispettivi difensori.
Roma, 17.12.2025
Il Giudice dott. Antonella Zanchetta
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