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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/09/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3479 del Ruolo Generale per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avvocato BOSCAGLIA KATIA
e
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato BOSCAGLIA KATIA
con il parere del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione consensuale
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato in data 12/05/2025 e Parte_1 [...] hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione Parte_3 personale tra loro, unione celebrata in Ponte dell'Olio (PC) in data 01/07/2017, dalla quale in data 30/10/2019 è nato il figlio . Per_1
pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno dato atto della disgregazione del rapporto coniugale e della in- tollerabilità della convivenza, chiedendo congiuntamente che la separazione sia regolata dalle condizioni di cui al ricorso congiunto.
All'udienza del 24/09/2025, le parti, presenti personalmente, sono state sentite dal
Giudice Istruttore e hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler sotto- porre la domanda congiunta alle condizioni sopra richiamate, così come precisate nel corso dell'udienza; la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
§
La separazione personale fra i coniugi (nato a Parte_1
PARMA (PR) il 03/04/1980) e (nata a [...] Parte_2
(PC)il 11/06/1981) deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presuppo- sti di cui all'art. 151 cod. civ.
Quanto alle questioni accessorie, ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo ap- porto da entrambi i genitori.
Tali condizioni vengono pertanto recepite e fatte proprie dal Tribunale, in accordo al parere favorevole espresso dal PM, nei termini di cui in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] Parte_2
DELL'OLIO (PC) il 11/06/1981) che hanno contratto matrimonio in data
01/07/2017 a Ponte dell'Olio, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Comune di Ponte dell'Olio, atto n. 2 – Parte I – Anno 2017;
2. dispone che la separazione personale tra i coniugi sia regolata dalle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso congiunto, qui da intendersi integral- mente trascritte;
3. manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, li-
pagina 2 di 3 mitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ponte dell'Olio (PC) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 26/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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