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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 16/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 704/2020, avente ad oggetto “azione di regresso”, riservata per la decisione all'udienza del
13.2.2025
TRA
( ), con l'avvocato DERAMO Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO LEONARDO ( ) C.F._1
CONTRO
Controparte_1
( ), con l'avvocato IORIO ALESSANDRO
[...] P.IVA_2
( ) C.F._2
( ), con l'avvocato Parte_2 C.F._3
VIOLETTO ADRIANA ( ) C.F._4
(non ritualmente Controparte_2
citata)
), con l'avvocato Controparte_3 P.IVA_3
FRANCESCO PAOLO PORCARI ( C.F._5
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai
1 fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Secondo il criterio della ragion liquida, in disparte ogni altra questione, si osserva come la domanda principale dell meriti il rigetto, Parte_3
atteso che la stessa, in punto di allegazione, manca dell'indicazione di un elemento costitutivo della fattispecie: il infatti, assumendo di Pt_1
aver pagato un debito solidale, agisce in regresso ex articolo 1299 c.c., senza enunciare quando e come sia avvenuto il pagamento, né lo dimostra. Dal momento che l'avvenuto pagamento costituisce elemento costitutivo della fattispecie dell'azione promossa, la domanda non potrà che essere disattesa e tanto perché ogni carenza in punto di allegazione comporta effetti preclusivi sulla dimensione asseverativa, essendo del tutto inibito ad una parte provare un fatto o una circostanza, allorquando ne difetti la corretta enunciazione processuale.
L'asserzione - vale a dire la deduzione in giudizio dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti - deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al più tardi, per quanto concerne il vecchio rito ordinario avanti il Tribunale, nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., deputata alla precisazione e integrazione delle domande. All'espletamento dell'attività asseverativa (diretta ad indicare i mezzi di prova relativi a quanto oggetto
2 di asserzione) è invece riservata la seconda memoria e, nei limiti della prova contraria, la terza memoria. Da quanto appena detto consegue che ogni deduzione di natura assertiva (lo si ribadisce, volta a dedurre in giudizio i fatti) posta in essere oltre la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rischia di essere considerata tardiva. E, se tardiva è la deduzione dei fatti (come quelli specifici che attengono all'an),
l'ulteriore conseguenza sarà la reiezione delle istanze istruttorie e, in ultima analisi, il rigetto della domanda.
La distinzione tra attività assertiva (che trova il suo limite proprio nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) e asseverativa è uno snodo importante del nostro sistema processuale, posta a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa. È, infatti, necessario che le parti deducano i fatti su cui poi saranno chiamati a fornire la prova (salvo, ma ciò è ovvio, gli effetti del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.), ponendo l'avversario nella condizione di replicare e di dedurre le istanze e i mezzi istruttori che riterrà più opportuni. In difetto della tempestiva deduzione dei fatti, ne rimarrà preclusa la dimostrazione, con le intuibili, negative conseguenze sulla posizione processuale della parte assistita, che potrebbero addirittura compromettere l'esito del giudizio.
Tracciate le suindicate coordinate esegetiche, si osserva come l'esposizione in fatto di cui al libello introduttivo non offra elementi da cui desumere se il pagamento sia stato effettuo, né quando. È impossibile desumere ciò, sia pure indirettamente, poiché i documenti allegati dal evidenziano solo l'esistenza dei titoli giudiziali di condanna Pt_1
solidale e la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è avvenuto il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio. Nulla si sa del pagamento quale fatto storico e nessun documento sul punto viene
3 offerto, tant'è che, all'esito del giudizio, la data del pagamento è rimasta del tutto ignota.
La difesa del ha richiamato (cfr. pag. 9 della comparsa Pt_1
conclusionale) il contenuto della deliberazione di C.C. n. 60/2014 “di riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo precedentemente pagato”, nulla, però, si dice circa i tempi e le circostanze del pagamento, né sono stati prodotti i relativi documenti.
Nell'azione di regresso - si ribadisce - l'avvenuto pagamento al creditore da parte del coobbligato rappresenta un elemento della fattispecie: un fatto costitutivo che non può essere taciuto né pretermesso. La circostanza, poi, che il pagamento, nella specie, sia avvenuto non può essere presunta, dato che non si può provare per presunzioni una circostanza priva di riferimento temporale. L'allegazione di un fatto richiede che esso abbia gli elementi minimi per identificarlo, in modo che poi lo si possa dimostrare. Né coglie nel segno il richiamo alla natura di atto pubblico della delibera del Consiglio Comunale: è vero che essa fa piena fede fino a querela di falso, ma soltanto di quanto accaduto sotto la percezione dei verbalizzanti. I fatti presupposti o addirittura presunti non possono essere coperti dagli effetti dell'articolo 2700 c.c. atteso che, secondo tale disposizione, l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In Cass. n. 20214/2019 si legge che “l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero…”
4 In nessuna parte della deliberazione viene indicato l'atto di pagamento di somme in favore dei soggetti creditori, né la sua data.
Invero, nella specie, la grave carenza in punto di allegazione, sopra tratteggiata, non è stata nemmeno sanata in alcun modo nel corso del giudizio, nemmeno entro il termine previsto per il deposito della prima memoria ex articolo 183, c. 6, c.p.c.
Per tali ragioni non potrà che essere disattesa la domanda principale dell , con assorbimento di ogni ulteriore scrutinio. Parte_3
2.
Le domande riconvenzionali proposte da devono ritenersi Parte_2
assorbite in quanto formulate solo ed esclusivamente in senso subordinato all'accoglimento, anche parziale, delle domande del
Parte_1
3.
all'esito di un'esecuzione forzata, assumendo Controparte_1
anch'essa di aver onerato un debito solidale, ha proposto domanda riconvenzionale, ex articolo 1299 c.c., nei confronti del Parte_1
di di e di
[...] Controparte_3 Controparte_2
utilizzando quale criterio per il riparto delle quote, non Parte_2
già quello paritario (ovvero quello presunto), bensì un altro: ossia, imputando il 50% del complessivo debito solidale al e Pt_1
dividendo la restante somma in quattro parti uguali.
È noto che uno di questi condebitori solidali (id est:
[...]
) non è stato mai attinto da regolare notifica, di Controparte_2
talché la domanda riconvenzionale, proprio perché postula l'accertamento della quota del debito solidale in deroga al criterio presuntivo paritetico, necessita di essere necessariamente scrutinata nell'alveo del contraddittorio con tutti i soggetti coinvolti. Nella specie,
5 proprio perché un condebitore solidale non è stato messo nelle condizioni di costituirsi in giudizio, non v'è chi non veda come la riconvenzionale non possa subire la declaratoria d'improcedibilità, specie se si considera che nemmeno ha chiesto termine per la Controparte_4
notifica del ricorso a allorquando ha formulato la Controparte_2
propria domanda riconvenzionale nei confronti di un soggetto non costituito.
Se è vero che l'attore, mediante rinuncia alla rinnovazione della notificazione, ben può rinunciare all'azione di regresso nei confronti di uno solo dei condebitori in solido, è altrettanto indiscutibile che la convenuta, allorquando ha proposto riconvenzionale nei confronti di una società non regolarmente costituita, avrebbe dovuto chiedere che le fosse notificata la domanda e tanto perché nessuna riconvenzionale trasversale può essere formulata nei confronti di un convenuto qualora questi non risulti costituito. Peraltro, proprio perché la domanda presuppone di accertare, nel pieno contraddittorio di tutti gli altri condebitori, quale sia il criterio di riparto - si è già detto che la parte ha inteso superare in punto di allegazione il criterio presuntivo di parità - non v'è chi non veda come l'intera domanda trasversale proposta da non possa che essere dichiarata improcedibile, Controparte_1
mancando nel presente giudizio un contraddittore. Si evidenzia, infatti, che per quanto attiene all'accertamento della quota di debito gravante su ciascuno dei condebitori nell'ambito dell'obbligazione solidale, la pronuncia non può che essere resa unitariamente nei confronti di tutti, non essendo ammissibile un eventuale contrasto di giudicati. La Suprema
Corte (cfr. Cass. 34899/2022) ha chiarito che “in tema di obbligazioni solidali, pur se di regola, ai sensi dell'art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di
6 impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale, quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario”. Nella specie, pertanto, al fine di rendere Controparte_1
procedibile la propria domanda riconvenzionale trasversale, avrebbe dovuto attivarsi affinché fosse convenuto in giudizio il soggetto che il non ha più inteso convenire. Tale circostanza esclude Parte_1
ogni possibilità di esercizio legittimo del potere di cui all'articolo 102
c.p.c. o 107 c.p.c. e tanto perché vi è un generale dovere di diligenza della parte nel fornire regolare impulso al processo, né si può pensare che all'inerzia di questa possano supplire i poteri ufficiosi del giudice, pena la lesione del cd. principio dispositivo della domanda. Che la decisione non potesse essere adottata senza Controparte_2
era ben chiaro (o, comunque, tale doveva essere) alla parte
[...]
che ha proposto la domanda riconvenzionale trasversale, la quale avrebbe dovuto attivarsi affinché fosse integrato il contraddittorio.
Invero, dato che nella fattispecie non è mai stato regolarmente citato uno dei convenuti attinti dalla riconvenzionale trasversale, non può nemmeno applicarsi il principio secondo cui “il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2,
c.p.c.” (cfr. Cass. 9441/2022). Tale orientamento, infatti, presuppone che il convenuto avverso cui si formula la riconvenzionale trasversale sia, comunque, già costituito. Né a risultati differenti si giungerebbe qualora
7 si aderisse all'altro orientamento (cfr. Cass. 12662/2021) secondo cui, quand'anche fosse stato regolarmente citato il convenuto (cosa che nella specie non è avvenuta), l'altro che abbia inteso proporre la domanda riconvenzionale trasversale, avrebbe, comunque, avuto il dovere di avanzare istanza ex articolo 269 c.p.c. Si legge, infatti, in tale pronuncia che “nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art.
269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito”.
Per tali ragioni non potrà che essere dichiarata l'improcedibilità della riconvenzionale trasversale spiegata da specie se si Controparte_1
considera che l'estinzione di una società di capitali non è affatto ostativa alla possibilità di chiamare in causa i suoi aventi causa.
4.
Le spese di lite, tra il da un alto, e e Parte_1 Parte_2
dall'altro, seguono la soccombenza e sono Controparte_3
liquidate, stante la semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito oggetto di domanda di regresso (compreso tra 52.001 e 260.000 euro).
Per quanto attiene ai rapporti tra il ed Parte_1 [...]
si reputa di compensare Controparte_1
le spese, attesa la reciproca soccombenza (cfr. contemporaneo rigetto della domanda di regresso formulata dal e di quella Pt_1
8 riconvenzionale trasversale enucleata dalla difesa di nei Controparte_1
confronti dell'Ente Pubblico).
Il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale che CP_1
ha formulato nei confronti di ed
[...] Parte_2 [...]
comporta la condanna della prima società alla Controparte_3
refusione delle spese di lite sostenute dagli altri convenuti che si sono dovuti necessariamente difendere sul punto (cd. principio di causalità).
La domanda riconvenzionale trasversale amplia, infatti, il thema decidendum su cui le parti sono chiamate a contraddire. Le spese saranno liquidate, stante l'assoluta semplicità della questione in punto di procedibilità, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore della domanda
(compreso tra 52.001 e 260.000 euro).
L'assorbimento delle domande riconvenzionali formulate da
[...]
esclude che si possa procedere ad un giudizio di soccombenza e Pt_2
tanto perché le stesse, per chiara volontà del proponente, non sono state scrutinate, stante il rigetto della domanda principale dell'originario ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1 Parte_2 [...]
(non regolarmente citata), Controparte_2 [...]
ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così Controparte_3
provvede: rigetta le domande proposte dal nei confronti dei Parte_1
convenuti;
9 dichiara assorbite le domande riconvenzionali formulate, in senso subordinato anche al parziale accoglimento di quelle principali, da
[...]
Pt_2
dichiara l'improcedibilità delle domande riconvenzionali trasversali enucleate da Controparte_1
compensa interamente le spese di lite tra il ed Parte_1
Controparte_1
condanna il al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
sostenute da che si liquidano in € 7.052, 00 per compensi Parte_2
professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna il al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
sostenute da che si liquidano in € 7.052, 00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna, con riferimento alla domanda riconvenzionale trasversale, al pagamento delle Controparte_1
spese di giudizio sostenute da che si liquidano in € Parte_2
7.052,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna, con riferimento alla domanda riconvenzionale trasversale, al pagamento delle Controparte_1
spese di giudizio sostenute da che si liquidano in Controparte_3
€ 7.052,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 16 maggio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 704/2020, avente ad oggetto “azione di regresso”, riservata per la decisione all'udienza del
13.2.2025
TRA
( ), con l'avvocato DERAMO Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO LEONARDO ( ) C.F._1
CONTRO
Controparte_1
( ), con l'avvocato IORIO ALESSANDRO
[...] P.IVA_2
( ) C.F._2
( ), con l'avvocato Parte_2 C.F._3
VIOLETTO ADRIANA ( ) C.F._4
(non ritualmente Controparte_2
citata)
), con l'avvocato Controparte_3 P.IVA_3
FRANCESCO PAOLO PORCARI ( C.F._5
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All'udienza sopra citata, le parti hanno concluso come da note difensive depositate ex articolo 127 ter c.p.c. che qui devono ritenersi trascritte ai
1 fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni, anche in senso istruttorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1.
Secondo il criterio della ragion liquida, in disparte ogni altra questione, si osserva come la domanda principale dell meriti il rigetto, Parte_3
atteso che la stessa, in punto di allegazione, manca dell'indicazione di un elemento costitutivo della fattispecie: il infatti, assumendo di Pt_1
aver pagato un debito solidale, agisce in regresso ex articolo 1299 c.c., senza enunciare quando e come sia avvenuto il pagamento, né lo dimostra. Dal momento che l'avvenuto pagamento costituisce elemento costitutivo della fattispecie dell'azione promossa, la domanda non potrà che essere disattesa e tanto perché ogni carenza in punto di allegazione comporta effetti preclusivi sulla dimensione asseverativa, essendo del tutto inibito ad una parte provare un fatto o una circostanza, allorquando ne difetti la corretta enunciazione processuale.
L'asserzione - vale a dire la deduzione in giudizio dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti - deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al più tardi, per quanto concerne il vecchio rito ordinario avanti il Tribunale, nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., deputata alla precisazione e integrazione delle domande. All'espletamento dell'attività asseverativa (diretta ad indicare i mezzi di prova relativi a quanto oggetto
2 di asserzione) è invece riservata la seconda memoria e, nei limiti della prova contraria, la terza memoria. Da quanto appena detto consegue che ogni deduzione di natura assertiva (lo si ribadisce, volta a dedurre in giudizio i fatti) posta in essere oltre la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rischia di essere considerata tardiva. E, se tardiva è la deduzione dei fatti (come quelli specifici che attengono all'an),
l'ulteriore conseguenza sarà la reiezione delle istanze istruttorie e, in ultima analisi, il rigetto della domanda.
La distinzione tra attività assertiva (che trova il suo limite proprio nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.) e asseverativa è uno snodo importante del nostro sistema processuale, posta a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa. È, infatti, necessario che le parti deducano i fatti su cui poi saranno chiamati a fornire la prova (salvo, ma ciò è ovvio, gli effetti del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.), ponendo l'avversario nella condizione di replicare e di dedurre le istanze e i mezzi istruttori che riterrà più opportuni. In difetto della tempestiva deduzione dei fatti, ne rimarrà preclusa la dimostrazione, con le intuibili, negative conseguenze sulla posizione processuale della parte assistita, che potrebbero addirittura compromettere l'esito del giudizio.
Tracciate le suindicate coordinate esegetiche, si osserva come l'esposizione in fatto di cui al libello introduttivo non offra elementi da cui desumere se il pagamento sia stato effettuo, né quando. È impossibile desumere ciò, sia pure indirettamente, poiché i documenti allegati dal evidenziano solo l'esistenza dei titoli giudiziali di condanna Pt_1
solidale e la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è avvenuto il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio. Nulla si sa del pagamento quale fatto storico e nessun documento sul punto viene
3 offerto, tant'è che, all'esito del giudizio, la data del pagamento è rimasta del tutto ignota.
La difesa del ha richiamato (cfr. pag. 9 della comparsa Pt_1
conclusionale) il contenuto della deliberazione di C.C. n. 60/2014 “di riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo precedentemente pagato”, nulla, però, si dice circa i tempi e le circostanze del pagamento, né sono stati prodotti i relativi documenti.
Nell'azione di regresso - si ribadisce - l'avvenuto pagamento al creditore da parte del coobbligato rappresenta un elemento della fattispecie: un fatto costitutivo che non può essere taciuto né pretermesso. La circostanza, poi, che il pagamento, nella specie, sia avvenuto non può essere presunta, dato che non si può provare per presunzioni una circostanza priva di riferimento temporale. L'allegazione di un fatto richiede che esso abbia gli elementi minimi per identificarlo, in modo che poi lo si possa dimostrare. Né coglie nel segno il richiamo alla natura di atto pubblico della delibera del Consiglio Comunale: è vero che essa fa piena fede fino a querela di falso, ma soltanto di quanto accaduto sotto la percezione dei verbalizzanti. I fatti presupposti o addirittura presunti non possono essere coperti dagli effetti dell'articolo 2700 c.c. atteso che, secondo tale disposizione, l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In Cass. n. 20214/2019 si legge che “l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero…”
4 In nessuna parte della deliberazione viene indicato l'atto di pagamento di somme in favore dei soggetti creditori, né la sua data.
Invero, nella specie, la grave carenza in punto di allegazione, sopra tratteggiata, non è stata nemmeno sanata in alcun modo nel corso del giudizio, nemmeno entro il termine previsto per il deposito della prima memoria ex articolo 183, c. 6, c.p.c.
Per tali ragioni non potrà che essere disattesa la domanda principale dell , con assorbimento di ogni ulteriore scrutinio. Parte_3
2.
Le domande riconvenzionali proposte da devono ritenersi Parte_2
assorbite in quanto formulate solo ed esclusivamente in senso subordinato all'accoglimento, anche parziale, delle domande del
Parte_1
3.
all'esito di un'esecuzione forzata, assumendo Controparte_1
anch'essa di aver onerato un debito solidale, ha proposto domanda riconvenzionale, ex articolo 1299 c.c., nei confronti del Parte_1
di di e di
[...] Controparte_3 Controparte_2
utilizzando quale criterio per il riparto delle quote, non Parte_2
già quello paritario (ovvero quello presunto), bensì un altro: ossia, imputando il 50% del complessivo debito solidale al e Pt_1
dividendo la restante somma in quattro parti uguali.
È noto che uno di questi condebitori solidali (id est:
[...]
) non è stato mai attinto da regolare notifica, di Controparte_2
talché la domanda riconvenzionale, proprio perché postula l'accertamento della quota del debito solidale in deroga al criterio presuntivo paritetico, necessita di essere necessariamente scrutinata nell'alveo del contraddittorio con tutti i soggetti coinvolti. Nella specie,
5 proprio perché un condebitore solidale non è stato messo nelle condizioni di costituirsi in giudizio, non v'è chi non veda come la riconvenzionale non possa subire la declaratoria d'improcedibilità, specie se si considera che nemmeno ha chiesto termine per la Controparte_4
notifica del ricorso a allorquando ha formulato la Controparte_2
propria domanda riconvenzionale nei confronti di un soggetto non costituito.
Se è vero che l'attore, mediante rinuncia alla rinnovazione della notificazione, ben può rinunciare all'azione di regresso nei confronti di uno solo dei condebitori in solido, è altrettanto indiscutibile che la convenuta, allorquando ha proposto riconvenzionale nei confronti di una società non regolarmente costituita, avrebbe dovuto chiedere che le fosse notificata la domanda e tanto perché nessuna riconvenzionale trasversale può essere formulata nei confronti di un convenuto qualora questi non risulti costituito. Peraltro, proprio perché la domanda presuppone di accertare, nel pieno contraddittorio di tutti gli altri condebitori, quale sia il criterio di riparto - si è già detto che la parte ha inteso superare in punto di allegazione il criterio presuntivo di parità - non v'è chi non veda come l'intera domanda trasversale proposta da non possa che essere dichiarata improcedibile, Controparte_1
mancando nel presente giudizio un contraddittore. Si evidenzia, infatti, che per quanto attiene all'accertamento della quota di debito gravante su ciascuno dei condebitori nell'ambito dell'obbligazione solidale, la pronuncia non può che essere resa unitariamente nei confronti di tutti, non essendo ammissibile un eventuale contrasto di giudicati. La Suprema
Corte (cfr. Cass. 34899/2022) ha chiarito che “in tema di obbligazioni solidali, pur se di regola, ai sensi dell'art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di
6 impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale, quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario”. Nella specie, pertanto, al fine di rendere Controparte_1
procedibile la propria domanda riconvenzionale trasversale, avrebbe dovuto attivarsi affinché fosse convenuto in giudizio il soggetto che il non ha più inteso convenire. Tale circostanza esclude Parte_1
ogni possibilità di esercizio legittimo del potere di cui all'articolo 102
c.p.c. o 107 c.p.c. e tanto perché vi è un generale dovere di diligenza della parte nel fornire regolare impulso al processo, né si può pensare che all'inerzia di questa possano supplire i poteri ufficiosi del giudice, pena la lesione del cd. principio dispositivo della domanda. Che la decisione non potesse essere adottata senza Controparte_2
era ben chiaro (o, comunque, tale doveva essere) alla parte
[...]
che ha proposto la domanda riconvenzionale trasversale, la quale avrebbe dovuto attivarsi affinché fosse integrato il contraddittorio.
Invero, dato che nella fattispecie non è mai stato regolarmente citato uno dei convenuti attinti dalla riconvenzionale trasversale, non può nemmeno applicarsi il principio secondo cui “il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2,
c.p.c.” (cfr. Cass. 9441/2022). Tale orientamento, infatti, presuppone che il convenuto avverso cui si formula la riconvenzionale trasversale sia, comunque, già costituito. Né a risultati differenti si giungerebbe qualora
7 si aderisse all'altro orientamento (cfr. Cass. 12662/2021) secondo cui, quand'anche fosse stato regolarmente citato il convenuto (cosa che nella specie non è avvenuta), l'altro che abbia inteso proporre la domanda riconvenzionale trasversale, avrebbe, comunque, avuto il dovere di avanzare istanza ex articolo 269 c.p.c. Si legge, infatti, in tale pronuncia che “nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art.
269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito”.
Per tali ragioni non potrà che essere dichiarata l'improcedibilità della riconvenzionale trasversale spiegata da specie se si Controparte_1
considera che l'estinzione di una società di capitali non è affatto ostativa alla possibilità di chiamare in causa i suoi aventi causa.
4.
Le spese di lite, tra il da un alto, e e Parte_1 Parte_2
dall'altro, seguono la soccombenza e sono Controparte_3
liquidate, stante la semplicità delle questioni trattate sia in fatto che in diritto, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore del credito oggetto di domanda di regresso (compreso tra 52.001 e 260.000 euro).
Per quanto attiene ai rapporti tra il ed Parte_1 [...]
si reputa di compensare Controparte_1
le spese, attesa la reciproca soccombenza (cfr. contemporaneo rigetto della domanda di regresso formulata dal e di quella Pt_1
8 riconvenzionale trasversale enucleata dalla difesa di nei Controparte_1
confronti dell'Ente Pubblico).
Il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale che CP_1
ha formulato nei confronti di ed
[...] Parte_2 [...]
comporta la condanna della prima società alla Controparte_3
refusione delle spese di lite sostenute dagli altri convenuti che si sono dovuti necessariamente difendere sul punto (cd. principio di causalità).
La domanda riconvenzionale trasversale amplia, infatti, il thema decidendum su cui le parti sono chiamate a contraddire. Le spese saranno liquidate, stante l'assoluta semplicità della questione in punto di procedibilità, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore della domanda
(compreso tra 52.001 e 260.000 euro).
L'assorbimento delle domande riconvenzionali formulate da
[...]
esclude che si possa procedere ad un giudizio di soccombenza e Pt_2
tanto perché le stesse, per chiara volontà del proponente, non sono state scrutinate, stante il rigetto della domanda principale dell'originario ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1 Parte_2 [...]
(non regolarmente citata), Controparte_2 [...]
ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così Controparte_3
provvede: rigetta le domande proposte dal nei confronti dei Parte_1
convenuti;
9 dichiara assorbite le domande riconvenzionali formulate, in senso subordinato anche al parziale accoglimento di quelle principali, da
[...]
Pt_2
dichiara l'improcedibilità delle domande riconvenzionali trasversali enucleate da Controparte_1
compensa interamente le spese di lite tra il ed Parte_1
Controparte_1
condanna il al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
sostenute da che si liquidano in € 7.052, 00 per compensi Parte_2
professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna il al pagamento delle spese di giudizio Parte_1
sostenute da che si liquidano in € 7.052, 00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna, con riferimento alla domanda riconvenzionale trasversale, al pagamento delle Controparte_1
spese di giudizio sostenute da che si liquidano in € Parte_2
7.052,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
condanna, con riferimento alla domanda riconvenzionale trasversale, al pagamento delle Controparte_1
spese di giudizio sostenute da che si liquidano in Controparte_3
€ 7.052,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Così deciso in Matera il 16 maggio 2025.
Il Giudice
Angelo Franco
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