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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/03/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio chiamato il procedimento iscritto al n. 2765/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 11 sono presenti l'avv. MACALUSO VINCENZO per parte ricorrente nonché
l'avv. Rizzo per la parte resistente. L'avv. Macaluso insiste nel ricorso precisando che la lettera introduttiva depositata dall' non risulta né l'effettivo rilascio CP_1 dell'avviso di giacenza né dei motivi impeditivi di tale adempimento.
L'avv. Rizzo si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste nella idoneità della efficacia interruttiva della documentazione prodotta.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2765 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MACALUSO VINCENZO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: opposizione ad avviso di addebito avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' quantificate CP_1
in euro 1.000,00, oltre oneri accessori come per legge.
NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2024 parte ricorrente come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2023 000 54242 08 000 emesso dalla sede dell' di Palermo, notificato in data 15 gennaio 2024 avente ad oggetto il CP_1
pagamento dell'importo di euro 4.944,87 a titolo di contributi su reddito arti e professioni per la Gestione Separata anno 2016 nonché di sanzioni ed interessi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
La causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo in epigrafe.
In merito all'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
L'art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
…”.
Secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, (cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. n. 27950 del 31-10-2018 Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 14-02-2019,
n. 4329) «[..] il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio
2017, n. 13463). E', peraltro, chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”».
Dunque, così come disposto dalla D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1: «Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il
20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa».
Successivamente a seguito delle modifiche intervenute con l'art. 37, comma 11, D.L. 4 luglio
2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) - con decorrenza dall'1 maggio 2007 - il termine è stato fissato al 16 giugno («All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero "20", ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: "16"»).
Nel caso in esame i redditi in questione sono quelli relativi all'anno 2016.
Conseguentemente, il termine più avanzato da cui va calcolata la decorrenza della prescrizione, va generalmente fissato al giorno 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti).
Per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 2016 il termine è stato prorogato al
20.07.2017.
A detto termine iniziale va aggiunto il termine di sospensione covid di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e quello di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).
Bisogna però considerare che l' ha documentato di avere inviato un avviso bonario con CP_1
il quale il ricorrente veniva invitato al pagamento dei contributi di cui all'ava oggi impugnato. Detto avviso è stato inviato con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio del ricorrente ed è stato restituito al mittente per compiuta giacenza in data
20.01.2023. Quindi la notifica è perfettamente valida. La notifica si è perfezionata per il notificante trascorsi giorni 10 dall'avviso fatto dall'Ufficiale Postale, che nel caso di specie risale al 05 dicembre 2022.
Da tale data, dovendosi considerare l'avviso valido atto interruttivo della prescrizione, deve farsi decorrere il termine quinquennale.
In merito all'eccezione formulata dal ricorrente sulla non idoneità ad interrompere la prescrizione della documentazione prodotta dall' in virtù del fatto che non sono state CP_1
rispettate le formalità necessarie si osserva quanto segue. In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa (Cass. sent.n.4891/2015).
Infatti l'avviso bonario è stato notificato dall' non tramite ufficiale giudiziario o messo CP_1
notificatore ma tramite i servizi di ragion per cui – non trovando Controparte_3
applicazione nella fattispecie le regole dettate dagli articoli 139 e ss. c.p.c., ma piuttosto quelle caratterizzanti il servizio postale - la notifica del predetto avviso doveva ritenersi correttamente perfezionatasi allorquando, come desumibile dalla documentazione in atti,
l'addetto al recapito, una volta riscontrata l'assenza del destinatario al proprio domicilio aveva rilasciato l'avviso di giacenza del piego presso l'ufficio postale (non risultando egli onerato di ulteriori incombenze) ed erano decorsi i dieci giorni utili per il ritiro.
Nel caso di specie l'ente previdenziale ha prodotto la busta della raccomandata a.r. riportanti la dicitura “avvisato 5.12.2022” e la stampigliatura dell'inoltro al mittente “per compiuta giacenza 20.01.2023”, cosicché sono presenti tutte le annotazioni richieste ai fini della validità della notifica che doveva ritenersi perfezionata per compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza.
Inoltre il ricorrente, come suo onere, non ha dato alcuna prova in merito al fatto se egli fosse effettivamente residente e domiciliato nell'indirizzo riportato nella raccomandata e, pertanto, la regolare notifica del propedeutico avviso determina l'interruzione dell'eccepita prescrizione.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte soccombente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 06.03.2025.
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 06/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio chiamato il procedimento iscritto al n. 2765/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 11 sono presenti l'avv. MACALUSO VINCENZO per parte ricorrente nonché
l'avv. Rizzo per la parte resistente. L'avv. Macaluso insiste nel ricorso precisando che la lettera introduttiva depositata dall' non risulta né l'effettivo rilascio CP_1 dell'avviso di giacenza né dei motivi impeditivi di tale adempimento.
L'avv. Rizzo si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste nella idoneità della efficacia interruttiva della documentazione prodotta.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2765 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MACALUSO VINCENZO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: opposizione ad avviso di addebito avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice definitivamente pronunciando
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' quantificate CP_1
in euro 1.000,00, oltre oneri accessori come per legge.
NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2024 parte ricorrente come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 596 2023 000 54242 08 000 emesso dalla sede dell' di Palermo, notificato in data 15 gennaio 2024 avente ad oggetto il CP_1
pagamento dell'importo di euro 4.944,87 a titolo di contributi su reddito arti e professioni per la Gestione Separata anno 2016 nonché di sanzioni ed interessi. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
La causa è stata decisa all'udienza odierna come da dispositivo in epigrafe.
In merito all'eccezione di prescrizione si osserva quanto segue.
L'art. 3 comma 9 della L. 08.08.1995 n. 335, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito: “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
…”.
Secondo il più recente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, (cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. n. 27950 del 31-10-2018 Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 14-02-2019,
n. 4329) «[..] il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio
2017, n. 13463). E', peraltro, chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui "in cui i singoli contributi dovevano essere versati" (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55). In proposito vale la regola, fissata dal D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”».
Dunque, così come disposto dalla D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, comma 1: «Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il
20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa».
Successivamente a seguito delle modifiche intervenute con l'art. 37, comma 11, D.L. 4 luglio
2006, n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) - con decorrenza dall'1 maggio 2007 - il termine è stato fissato al 16 giugno («All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, il numero "20", ovunque ricorra, è sostituito dal seguente: "16"»).
Nel caso in esame i redditi in questione sono quelli relativi all'anno 2016.
Conseguentemente, il termine più avanzato da cui va calcolata la decorrenza della prescrizione, va generalmente fissato al giorno 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (cioè l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti).
Per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 2016 il termine è stato prorogato al
20.07.2017.
A detto termine iniziale va aggiunto il termine di sospensione covid di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e quello di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto- legge n. 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).
Bisogna però considerare che l' ha documentato di avere inviato un avviso bonario con CP_1
il quale il ricorrente veniva invitato al pagamento dei contributi di cui all'ava oggi impugnato. Detto avviso è stato inviato con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio del ricorrente ed è stato restituito al mittente per compiuta giacenza in data
20.01.2023. Quindi la notifica è perfettamente valida. La notifica si è perfezionata per il notificante trascorsi giorni 10 dall'avviso fatto dall'Ufficiale Postale, che nel caso di specie risale al 05 dicembre 2022.
Da tale data, dovendosi considerare l'avviso valido atto interruttivo della prescrizione, deve farsi decorrere il termine quinquennale.
In merito all'eccezione formulata dal ricorrente sulla non idoneità ad interrompere la prescrizione della documentazione prodotta dall' in virtù del fatto che non sono state CP_1
rispettate le formalità necessarie si osserva quanto segue. In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa (Cass. sent.n.4891/2015).
Infatti l'avviso bonario è stato notificato dall' non tramite ufficiale giudiziario o messo CP_1
notificatore ma tramite i servizi di ragion per cui – non trovando Controparte_3
applicazione nella fattispecie le regole dettate dagli articoli 139 e ss. c.p.c., ma piuttosto quelle caratterizzanti il servizio postale - la notifica del predetto avviso doveva ritenersi correttamente perfezionatasi allorquando, come desumibile dalla documentazione in atti,
l'addetto al recapito, una volta riscontrata l'assenza del destinatario al proprio domicilio aveva rilasciato l'avviso di giacenza del piego presso l'ufficio postale (non risultando egli onerato di ulteriori incombenze) ed erano decorsi i dieci giorni utili per il ritiro.
Nel caso di specie l'ente previdenziale ha prodotto la busta della raccomandata a.r. riportanti la dicitura “avvisato 5.12.2022” e la stampigliatura dell'inoltro al mittente “per compiuta giacenza 20.01.2023”, cosicché sono presenti tutte le annotazioni richieste ai fini della validità della notifica che doveva ritenersi perfezionata per compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza.
Inoltre il ricorrente, come suo onere, non ha dato alcuna prova in merito al fatto se egli fosse effettivamente residente e domiciliato nell'indirizzo riportato nella raccomandata e, pertanto, la regolare notifica del propedeutico avviso determina l'interruzione dell'eccepita prescrizione.
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite vanno poste a carico di parte soccombente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 06.03.2025.
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio