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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2595/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 2595/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 21 febbraio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 9,30 sono comparsi:
Per l'avv. Riccardo Salvieri in sostituzione avv.ti Parte_1
CARDONE MICHELE
Per , l'avv.to Beldì Isabella in sostituzione avv.ti BASEGGIO LORENZO e Controparte_1
TORIELLO FABIO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. Salvieri insiste nelle eccezioni preliminari di incompetenza territoriale adito in via monitoria e di improcedibilità della domanda avversaria per mancato effettivo esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito si riporta all'eccezione di transazione e in via graduata l'avvenuto pagamento delle fatture azionate da controparte stante l'errata imputazione dei pagamenti da parte dell'opposto e in via di ulteriore subordine insiste per la restituzione di quanto versato in forza della transazione, nonché della propria fattura n. 163266 nonché delle somme versate in eccesso sulla fattura n. 10201756.
L'Avv. Beldì si oppone alle richieste ed eccezioni di controparte, e quanto alle fatture si oppone alla Part richiesta di compensazione della fattura n. 163266 , si oppone alla circostanza che avrebbe indicato pagina 1 di 8 quali fatture pagare , contesta che sia intervenuta transazione, rileva l'esatto esperimento della mediazione e chiede la conferma del decreto ingiuntivo .
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2595/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CARDONE MICHELE , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CARDONE MICHELE
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASEGGIO LORENZO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. TORIELLO FABIO ( ) VIA XX SETTEMBRE 14 16121 GENOVA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 19 50129 FIRENZE presso il difensore avv. BASEGGIO LORENZO
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: In via preliminare di rito e in via principale
In via principale accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, revocare il decreto ingiuntivo n. 143/2023 con ogni conseguente provvedimento, compresa la restituzione di ogni somma medio tempore versata oltre interessi di legge.
In subordine, accertato il mancato effettivo esperimento del procedimento di mediazione, revocare il decreto ingiuntivo n. 143/2023 con ogni conseguente provvedimento, compresa la restituzione di ogni somma medio tempore versata oltre interessi di legge.
In via subordinata di merito
pagina 3 di 8 Accertare la legittimità del rifiuto dell'opponente di adempiere all'obbligazione di pagamento dedotta dal creditore alla luce dell'intervenuta transazione all'esito del giudizio RG 16986/2017 svoltosi presso il Tribunale di Torino e/o l'avvenuto pagamento delle fatture oggetto del procedimento monitorio (stante l'erronea imputazione dei pagamenti effettuata da controparte), e conseguentemente, dichiarare nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo numero n. 143/2023, condannando la controparte alla restituzione di ogni somma medio tempore versata oltre interessi di legge.
In via di ulteriore subordine e in via riconvenzionale
Accertata l'intervenuta prescrizione del credito azionato da dichiarare nullo, Controparte_1 annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo numero n. 143/2023 e condannare l'opposta alla restituzione della somma di euro 2.500,00 – versata in adempimento dell'accordo transattivo e con espressa riserva di ripetizione – al pagamento della fattura n. 163266/2016 e al rimborso delle somme versate in eccesso sulla fattura n. 10201756 del 30.9.2016, nonchè alla restituzione di ogni somma medio tempore versata oltre interessi di legge.
In via istruttoria
Ammettersi prova per interpello e testi sui fatti di cui in narrativa con riserva di formulare i relativi
Cont capitoli e di indicare i testi nei concedendi termini .Ordinare ad la produzione delle proprie scritture contabili al fine di accertare l'avvenuta registrazione della fattura n. 163266 del 14.10.2016
In ogni caso, con vittoria delle spese, compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A.”
PER L'OPPOSTA: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, rejectis contrariis, accertata e dichiarata la propria competenza nonchè la regolarità del procedimento di mediazione, rigettare l'opposizione per le ragioni esposte in atti in via di gradato subordine e confermare il decreto ingiuntivo n. 143/2023 dell'11.1.2023 e per l'effetto condannare al pagamento di € 5.679,00, oltre agli interessi di cui Pt_1
D. Lgs. n. 231/2002 e/o agli interessi al tasso legale dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi di avvocato, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
In ogni caso con vittoria di diritti e onorari di giudizio.” “
SINTETICA ESPOSIZIONE DI FATTO E PROCESSO
La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n 143/2023 emesso il 10.1.2023, Pt_1 depositato l'11.1.2023, su ricorso di , con il quale il Tribunale ingiungeva di pagare Controparte_1 la somma di € 5.679,00, oltre agli interessi moratori e alle spese del procedimento a fronte di mandati pagina 4 di 8 di spedizione relativi a varie partite di merce provenienti da Shanghai (Cina) e IN (Cina) destinate a Torino, detratto un pagamento parziale di € 2.500,00.
L'opponente esponeva che nell'anno 2016, a seguito di un grave ritardo nella spedizione di alcuni container dalla Cina affidati dall'opposto alla Compagnia Hanjin, la domandava Controparte_1
il pagamento di una serie di fatture (doc. 6), tra cui la 10250844 e la 10251131 del 30.11.16 (docc. 7 e
8) relative alla spedizione del 30.8.16 e la fattura 10202161 del 30.9.2016 (doc. 9) relativa alla spedizione via aria del 25.9.16, cui l'opponente rispondeva in data 26.1.17, eccependo la compensazione con il maggior danno subito a causa del ritardo nella consegna della merce spedita a fine agosto. Successivamente, la provvedeva a pagare l'importo domandato da controparte (doc. Pt_1
Part 11), dedotta la propria fattura n. 163266/2016 (doc. 12), con espressa riserva di ripetizione. La procedeva quindi ad instaurare presso il Tribunale di Torino la vertenza volta ad ottenere il
Cont risarcimento dei danni subiti a causa dell'incauta scelta operata da di affidare una spedizione dalla Cina ad una compagnia da tempo “in odore di fallimento”, vertenza che si chiudeva con il rigetto della domanda attrice e con una parziale compensazione delle spese legali (alla luce del rigetto dell'avversa eccezione di incompetenza territoriale). A gennaio 2020 i legali delle parti raggiungevano Part informalmente una definizione transattiva in base alla quale la avrebbe rinunciato a proporre
Cont Part appello avverso la sentenza sfavorevole e la accettava la corresponsione da parte di della somma complessiva di euro 2.500,00 a tacitazione di ogni reciproca pretesa, somma che veniva versata in data 30/11/2022. Quindi l'opponente eccepiva 1) difetto di competenza del Tribunale adito 2)
Cessata materia del contendere per avvenuta definizione bonaria della vertenza 3) Prescrizione
Cont Part dell'asserito credito di , illegittima imputazione dei pagamenti ricevuti da e contestazioni sulle fatture di controparte 4) Contestazione delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'opposto che eccepiva il mancato perfezionamento della transazione, il tardivo pagamento dell'acconto di € 2500, contestava l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto incompleta e le residue eccezioni. Insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, disposta la mediazione delegata che si svolgeva con esito negativo, l'opponente eccepiva la improcedibilità della domanda per mancata partecipazione della parte alla mediazione;
assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., respinte le richieste istruttorie, la causa passava alla decisione su discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE
La domanda monitoria è stata radicata su Firenze ex art. 20 c.p.c. art. 1182 comma 4 c.p.c. quale luogo pagina 5 di 8 di esecuzione della prestazione di pagamento, sede del creditore di somma liquida e determinata, come riportata anche nelle condizioni generali di contratto menzionate nelle fatture di cui al ricorso.
Occorre in primo luogo verificare se l'opponente abbia esaminato tutti i possibili criteri di collegamento territoriale previsti dalla normativa e se abbia indicato il Tribunale asseritamente competente, pena la inammissibilità dell'eccezione come affermato costantemente dalla S.C. (Cass.
Civ. 22510/2016, Cass. Civ. 26094/2014 e Cass.Civ. 5725/2013).
Ebbene, l'eccezione è stata svolta in maniera incompleta, in quanto non è stato preso in considerazione dall'opponente il criterio del foro dell'esecuzione ex art. 1182/4 c. nè è stato indicato il
Tribunale competente una volta dedotto l'avvenuto pagamento su filiale bancaria in Roma.
L'inammissibilità dell'eccezione fa ritenere definitivamente radicato il giudizio presso il Tribunale adito, in forza dell'arresto giurisprudenziale citato.
SULL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA
L'eccezione è parimenti infondata e va quindi respinta.
La mediazione delegata è stata disposta con ordinanza del 10/7/23 e si è svolta nel vigore della
Riforma ( d.lgs. 149/22 che ha modificato l'art. 4 e ss. D.Lgs. 28/2010 , con applicazione ai procedimenti instaurati successivamente al 28/02/23) , onde deve in primo luogo ritenersi valido l'accordo delle parti sulla competenza territoriale di OCF su Torino anziché Firenze.
Quanto alla domanda di mediazione, per l'opponente invalida o inefficace in quanto firmata dal solo difensore, essa è stata validamente registrata dall'OCF e, seppure carente della firma della parte , ciò non costituisce motivo di improcedibilità, stante il fatto che la procedura di a.d.r. – procedimento improntato alla libertà delle forme – ben può essere avviata anche dal difensore della parte munito di procura alle liti , ove successivamente vi sia ratifica (come nel caso di specie) della parte opposta, che ha presenziato e negoziato in mediazione, occorrendo valutare il procedimento nel suo complesso ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità e non certamente la domanda di avvio iniziale.
Inoltre, vanno disattese le residue doglianze dell'opponente circa la mancata comparizione della parte.
Al primo incontro ha partecipato un delegato del legale rappresentante come da procura speciale in atti
( come da verbale depositato) e ciò in maniera legittima in quanto l'art. 8 D.Lgs. 28/2010 richiama il presupposto dei “giustificati motivi” , per la mancata partecipazione della parte , solo ove si tratti di persona fisica e non di società.
Anche ai successivi incontri risulta la partecipazione di un delegato, mentre la partecipazione di altro pagina 6 di 8 difensore in sostituzione del “dominus” avente espressa facoltà di farsi sostituire, appare del tutto irrilevante ai fini dell'eccezione, essendo di competenza del mediatore verificare la presenza di difensore abilitato, per cui la mediazione si è correttamente svolta.
NEL MERITO
La domanda di pagamento è fondata.
In primo luogo non vi è prova alcuna della transazione che sarebbe intercorsa a gennaio 2020 fra le parti , avente ad oggetto la rinuncia all'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino ed il versamento di somma inferiore pari ad € 2.500,00.
E' lo stesso opponente peraltro ad ammettere che la suddetta transazione – contratto da provare in forma scritta ex art. 1967 c.c. – sia stata raggiunta in maniera informale fra i difensori, ma mai accettata per iscritto .
Non si può quindi invocare alcun inadempimento o cessata materia del contendere in relazione ad un contratto di transazione mai perfezionatosi.
L'opponente eccepisce altresì la prescrizione del credito , ma agli atti vi sono ripetute interruzioni del termine prescrizionale da parte dell'opposto ( doc. 13 del fascicolo monitorio, nonché ultima messa in mora in data 22.12.2022 - doc 4 - ).
L'opponente ancora eccepisce l'errata imputazione da parte dell'opposto della somma dalla medesima versata pari ad € 30.626,00 in data 08/06/2017 . Tuttavia dalla email in pari data - doc. 25 – prodotta dall'opponente non risulta alcuna imputazione, riportandosi solo la generica dizione “ a saldo fatture”, per cui il creditore ben ha potuto procedere ad imputare le somme secondo i criteri legali.
L'opponente chiede la restituzione della somma di € 2.500 versata in forza della transazione: tuttavia come sopra esposto, non vi è stata alcuna transazione fra le parti, onde detta domanda non può essere accolta in quanto legittimamente l'opposta ha incamerato la somma detraendola dalle fatture oggetto di ingiunzione.
Quanto alla fattura n . 163266 del 14.10.2016 emessa da I.O.I.srl e di cui si chiede il pagamento, essa risulta contestata dall'opposta ( cfr. doc. 9) e comunque è sfornita di prova, trattandosi di fattura emessa per danni sulla merce oggetto di trasporto unilateralmente quantificati dall'opponente. Peraltro la domanda dell'opponente promossa davanti al Tribunale di Torino ed avente ad oggetto i danni da spedizione è stata respinta, per cui non si vede come possa essere avanzata ulteriormente.
Il credito oggetto di ingiunzione risulta al contrario provato nei suoi elementi costitutivi, come da pagina 7 di 8 preventivi e relative accettazioni prodotte in sede monitoria ( doc.1).
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale nel riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. è il debitore a dover provare di avere esattamente adempiuto , mentre è sufficiente per il creditore allegare l'inadempimento altrui e provare soltanto il titolo negoziale e la scadenza del termine per la prestazione (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 luglio 2011).
L'opposto ha dunque assolto il proprio onere probatorio attraverso la produzione del titolo negoziale
(contratto di spedizione) costitutivo del credito per cui si procede , mentre il debitore non ha provato l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del credito.
L'opposizione va quindi respinta e il decreto ingiuntivo merita conferma.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, liquidate come da dispositivo secondo parametri del DM 55/2014, al minimo per fase istruttoria meramente documentale e per fase decisionale svoltasi in forma semplificata, nonché per mediazione visti i pochi incontri tenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta e disattesa
- RIGETTA l'opposizione promossa dalla società Parte_1
[...]
- CONFERMA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 143/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.387,00 per compensi di avvocato, € 662 per compensi di mediazione, € 297 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., redatta con l'ausilio dell'AUPP dott. Carmine Supino , pubblicata mediante lettura ad ore 16,15 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 febbraio 2025
Il Giudice on. dott. Giovanna Colzi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DA REMOTO DELLA CAUSA n. r.g. 2595/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 21 febbraio 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 9,30 sono comparsi:
Per l'avv. Riccardo Salvieri in sostituzione avv.ti Parte_1
CARDONE MICHELE
Per , l'avv.to Beldì Isabella in sostituzione avv.ti BASEGGIO LORENZO e Controparte_1
TORIELLO FABIO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. L'Avv. Salvieri insiste nelle eccezioni preliminari di incompetenza territoriale adito in via monitoria e di improcedibilità della domanda avversaria per mancato effettivo esperimento del procedimento di mediazione. Nel merito si riporta all'eccezione di transazione e in via graduata l'avvenuto pagamento delle fatture azionate da controparte stante l'errata imputazione dei pagamenti da parte dell'opposto e in via di ulteriore subordine insiste per la restituzione di quanto versato in forza della transazione, nonché della propria fattura n. 163266 nonché delle somme versate in eccesso sulla fattura n. 10201756.
L'Avv. Beldì si oppone alle richieste ed eccezioni di controparte, e quanto alle fatture si oppone alla Part richiesta di compensazione della fattura n. 163266 , si oppone alla circostanza che avrebbe indicato pagina 1 di 8 quali fatture pagare , contesta che sia intervenuta transazione, rileva l'esatto esperimento della mediazione e chiede la conferma del decreto ingiuntivo .
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2595/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CARDONE MICHELE , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. CARDONE MICHELE
PARTE ATTRICE opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASEGGIO LORENZO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. TORIELLO FABIO ( ) VIA XX SETTEMBRE 14 16121 GENOVA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 19 50129 FIRENZE presso il difensore avv. BASEGGIO LORENZO
PARTE CONVENUTA opposta
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: In via preliminare di rito e in via principale
In via principale accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, revocare il decreto ingiuntivo n. 143/2023 con ogni conseguente provvedimento, compresa la restituzione di ogni somma medio tempore versata oltre interessi di legge.
In subordine, accertato il mancato effettivo esperimento del procedimento di mediazione, revocare il decreto ingiuntivo n. 143/2023 con ogni conseguente provvedimento, compresa la restituzione di ogni somma medio tempore versata oltre interessi di legge.
In via subordinata di merito
pagina 3 di 8 Accertare la legittimità del rifiuto dell'opponente di adempiere all'obbligazione di pagamento dedotta dal creditore alla luce dell'intervenuta transazione all'esito del giudizio RG 16986/2017 svoltosi presso il Tribunale di Torino e/o l'avvenuto pagamento delle fatture oggetto del procedimento monitorio (stante l'erronea imputazione dei pagamenti effettuata da controparte), e conseguentemente, dichiarare nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo numero n. 143/2023, condannando la controparte alla restituzione di ogni somma medio tempore versata oltre interessi di legge.
In via di ulteriore subordine e in via riconvenzionale
Accertata l'intervenuta prescrizione del credito azionato da dichiarare nullo, Controparte_1 annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo numero n. 143/2023 e condannare l'opposta alla restituzione della somma di euro 2.500,00 – versata in adempimento dell'accordo transattivo e con espressa riserva di ripetizione – al pagamento della fattura n. 163266/2016 e al rimborso delle somme versate in eccesso sulla fattura n. 10201756 del 30.9.2016, nonchè alla restituzione di ogni somma medio tempore versata oltre interessi di legge.
In via istruttoria
Ammettersi prova per interpello e testi sui fatti di cui in narrativa con riserva di formulare i relativi
Cont capitoli e di indicare i testi nei concedendi termini .Ordinare ad la produzione delle proprie scritture contabili al fine di accertare l'avvenuta registrazione della fattura n. 163266 del 14.10.2016
In ogni caso, con vittoria delle spese, compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A.”
PER L'OPPOSTA: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, rejectis contrariis, accertata e dichiarata la propria competenza nonchè la regolarità del procedimento di mediazione, rigettare l'opposizione per le ragioni esposte in atti in via di gradato subordine e confermare il decreto ingiuntivo n. 143/2023 dell'11.1.2023 e per l'effetto condannare al pagamento di € 5.679,00, oltre agli interessi di cui Pt_1
D. Lgs. n. 231/2002 e/o agli interessi al tasso legale dal dovuto fino all'effettivo soddisfo, oltre le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi di avvocato, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
In ogni caso con vittoria di diritti e onorari di giudizio.” “
SINTETICA ESPOSIZIONE DI FATTO E PROCESSO
La società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n 143/2023 emesso il 10.1.2023, Pt_1 depositato l'11.1.2023, su ricorso di , con il quale il Tribunale ingiungeva di pagare Controparte_1 la somma di € 5.679,00, oltre agli interessi moratori e alle spese del procedimento a fronte di mandati pagina 4 di 8 di spedizione relativi a varie partite di merce provenienti da Shanghai (Cina) e IN (Cina) destinate a Torino, detratto un pagamento parziale di € 2.500,00.
L'opponente esponeva che nell'anno 2016, a seguito di un grave ritardo nella spedizione di alcuni container dalla Cina affidati dall'opposto alla Compagnia Hanjin, la domandava Controparte_1
il pagamento di una serie di fatture (doc. 6), tra cui la 10250844 e la 10251131 del 30.11.16 (docc. 7 e
8) relative alla spedizione del 30.8.16 e la fattura 10202161 del 30.9.2016 (doc. 9) relativa alla spedizione via aria del 25.9.16, cui l'opponente rispondeva in data 26.1.17, eccependo la compensazione con il maggior danno subito a causa del ritardo nella consegna della merce spedita a fine agosto. Successivamente, la provvedeva a pagare l'importo domandato da controparte (doc. Pt_1
Part 11), dedotta la propria fattura n. 163266/2016 (doc. 12), con espressa riserva di ripetizione. La procedeva quindi ad instaurare presso il Tribunale di Torino la vertenza volta ad ottenere il
Cont risarcimento dei danni subiti a causa dell'incauta scelta operata da di affidare una spedizione dalla Cina ad una compagnia da tempo “in odore di fallimento”, vertenza che si chiudeva con il rigetto della domanda attrice e con una parziale compensazione delle spese legali (alla luce del rigetto dell'avversa eccezione di incompetenza territoriale). A gennaio 2020 i legali delle parti raggiungevano Part informalmente una definizione transattiva in base alla quale la avrebbe rinunciato a proporre
Cont Part appello avverso la sentenza sfavorevole e la accettava la corresponsione da parte di della somma complessiva di euro 2.500,00 a tacitazione di ogni reciproca pretesa, somma che veniva versata in data 30/11/2022. Quindi l'opponente eccepiva 1) difetto di competenza del Tribunale adito 2)
Cessata materia del contendere per avvenuta definizione bonaria della vertenza 3) Prescrizione
Cont Part dell'asserito credito di , illegittima imputazione dei pagamenti ricevuti da e contestazioni sulle fatture di controparte 4) Contestazione delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale di pagamento.
Si costituiva in giudizio l'opposto che eccepiva il mancato perfezionamento della transazione, il tardivo pagamento dell'acconto di € 2500, contestava l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto incompleta e le residue eccezioni. Insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, disposta la mediazione delegata che si svolgeva con esito negativo, l'opponente eccepiva la improcedibilità della domanda per mancata partecipazione della parte alla mediazione;
assegnati i termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., respinte le richieste istruttorie, la causa passava alla decisione su discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE
La domanda monitoria è stata radicata su Firenze ex art. 20 c.p.c. art. 1182 comma 4 c.p.c. quale luogo pagina 5 di 8 di esecuzione della prestazione di pagamento, sede del creditore di somma liquida e determinata, come riportata anche nelle condizioni generali di contratto menzionate nelle fatture di cui al ricorso.
Occorre in primo luogo verificare se l'opponente abbia esaminato tutti i possibili criteri di collegamento territoriale previsti dalla normativa e se abbia indicato il Tribunale asseritamente competente, pena la inammissibilità dell'eccezione come affermato costantemente dalla S.C. (Cass.
Civ. 22510/2016, Cass. Civ. 26094/2014 e Cass.Civ. 5725/2013).
Ebbene, l'eccezione è stata svolta in maniera incompleta, in quanto non è stato preso in considerazione dall'opponente il criterio del foro dell'esecuzione ex art. 1182/4 c. nè è stato indicato il
Tribunale competente una volta dedotto l'avvenuto pagamento su filiale bancaria in Roma.
L'inammissibilità dell'eccezione fa ritenere definitivamente radicato il giudizio presso il Tribunale adito, in forza dell'arresto giurisprudenziale citato.
SULL'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA
L'eccezione è parimenti infondata e va quindi respinta.
La mediazione delegata è stata disposta con ordinanza del 10/7/23 e si è svolta nel vigore della
Riforma ( d.lgs. 149/22 che ha modificato l'art. 4 e ss. D.Lgs. 28/2010 , con applicazione ai procedimenti instaurati successivamente al 28/02/23) , onde deve in primo luogo ritenersi valido l'accordo delle parti sulla competenza territoriale di OCF su Torino anziché Firenze.
Quanto alla domanda di mediazione, per l'opponente invalida o inefficace in quanto firmata dal solo difensore, essa è stata validamente registrata dall'OCF e, seppure carente della firma della parte , ciò non costituisce motivo di improcedibilità, stante il fatto che la procedura di a.d.r. – procedimento improntato alla libertà delle forme – ben può essere avviata anche dal difensore della parte munito di procura alle liti , ove successivamente vi sia ratifica (come nel caso di specie) della parte opposta, che ha presenziato e negoziato in mediazione, occorrendo valutare il procedimento nel suo complesso ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità e non certamente la domanda di avvio iniziale.
Inoltre, vanno disattese le residue doglianze dell'opponente circa la mancata comparizione della parte.
Al primo incontro ha partecipato un delegato del legale rappresentante come da procura speciale in atti
( come da verbale depositato) e ciò in maniera legittima in quanto l'art. 8 D.Lgs. 28/2010 richiama il presupposto dei “giustificati motivi” , per la mancata partecipazione della parte , solo ove si tratti di persona fisica e non di società.
Anche ai successivi incontri risulta la partecipazione di un delegato, mentre la partecipazione di altro pagina 6 di 8 difensore in sostituzione del “dominus” avente espressa facoltà di farsi sostituire, appare del tutto irrilevante ai fini dell'eccezione, essendo di competenza del mediatore verificare la presenza di difensore abilitato, per cui la mediazione si è correttamente svolta.
NEL MERITO
La domanda di pagamento è fondata.
In primo luogo non vi è prova alcuna della transazione che sarebbe intercorsa a gennaio 2020 fra le parti , avente ad oggetto la rinuncia all'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino ed il versamento di somma inferiore pari ad € 2.500,00.
E' lo stesso opponente peraltro ad ammettere che la suddetta transazione – contratto da provare in forma scritta ex art. 1967 c.c. – sia stata raggiunta in maniera informale fra i difensori, ma mai accettata per iscritto .
Non si può quindi invocare alcun inadempimento o cessata materia del contendere in relazione ad un contratto di transazione mai perfezionatosi.
L'opponente eccepisce altresì la prescrizione del credito , ma agli atti vi sono ripetute interruzioni del termine prescrizionale da parte dell'opposto ( doc. 13 del fascicolo monitorio, nonché ultima messa in mora in data 22.12.2022 - doc 4 - ).
L'opponente ancora eccepisce l'errata imputazione da parte dell'opposto della somma dalla medesima versata pari ad € 30.626,00 in data 08/06/2017 . Tuttavia dalla email in pari data - doc. 25 – prodotta dall'opponente non risulta alcuna imputazione, riportandosi solo la generica dizione “ a saldo fatture”, per cui il creditore ben ha potuto procedere ad imputare le somme secondo i criteri legali.
L'opponente chiede la restituzione della somma di € 2.500 versata in forza della transazione: tuttavia come sopra esposto, non vi è stata alcuna transazione fra le parti, onde detta domanda non può essere accolta in quanto legittimamente l'opposta ha incamerato la somma detraendola dalle fatture oggetto di ingiunzione.
Quanto alla fattura n . 163266 del 14.10.2016 emessa da I.O.I.srl e di cui si chiede il pagamento, essa risulta contestata dall'opposta ( cfr. doc. 9) e comunque è sfornita di prova, trattandosi di fattura emessa per danni sulla merce oggetto di trasporto unilateralmente quantificati dall'opponente. Peraltro la domanda dell'opponente promossa davanti al Tribunale di Torino ed avente ad oggetto i danni da spedizione è stata respinta, per cui non si vede come possa essere avanzata ulteriormente.
Il credito oggetto di ingiunzione risulta al contrario provato nei suoi elementi costitutivi, come da pagina 7 di 8 preventivi e relative accettazioni prodotte in sede monitoria ( doc.1).
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale nel riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. è il debitore a dover provare di avere esattamente adempiuto , mentre è sufficiente per il creditore allegare l'inadempimento altrui e provare soltanto il titolo negoziale e la scadenza del termine per la prestazione (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15659 del 15 luglio 2011).
L'opposto ha dunque assolto il proprio onere probatorio attraverso la produzione del titolo negoziale
(contratto di spedizione) costitutivo del credito per cui si procede , mentre il debitore non ha provato l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del credito.
L'opposizione va quindi respinta e il decreto ingiuntivo merita conferma.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente, liquidate come da dispositivo secondo parametri del DM 55/2014, al minimo per fase istruttoria meramente documentale e per fase decisionale svoltasi in forma semplificata, nonché per mediazione visti i pochi incontri tenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinta e disattesa
- RIGETTA l'opposizione promossa dalla società Parte_1
[...]
- CONFERMA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 143/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.387,00 per compensi di avvocato, € 662 per compensi di mediazione, € 297 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., redatta con l'ausilio dell'AUPP dott. Carmine Supino , pubblicata mediante lettura ad ore 16,15 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 21 febbraio 2025
Il Giudice on. dott. Giovanna Colzi
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