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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/08/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 210/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 210/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Cozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia alla via
Mattioli n. 20/A1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1 C.F._2
Sedrani Alessandra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine in Via
Paolo Sarpi n. 18/6 giusta procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni:
1 All'udienza del 25.6.2025 entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 24/03/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/03/2025 , premettendo di aver contratto Parte_2
matrimonio con in San Canzian d'Isonzo in data 1/08/2001 (reg. Atti CP_1
di Matrimonio, anno 2001, parte 1, atto n. 5), di essersi separati consensualmente con decreto di omologa del 22/05/2014 e che dall'unione non nascevano figli, chiedeva l'adozione di una pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del
Giudice relatore, fissava i termini per la notifica del ricorso e la costituzione della resistente.
Si costituiva in giudizio che, per quanto in tale sede rileva, aderiva alla CP_1
domanda di divorzio proposta da controparte.
Le parti, all'udienza del 25/06/2025, confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile, confermando vicendevolmente le conclusioni rappresentate nei loro scritti introduttivi, prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
Entrambe le parti domandavano, altresì, la compensazione delle spese di lite e, segnatamente, parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla richiesta condanna di controparte al pagamento delle stesse.
Conseguentemente il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
È stato assicurato il contraddittorio con l' . Controparte_2
Tanto premesso è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Invero, risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda di scioglimento del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Gorizia con decreto di omologa del 22.5.2014, pubblicato in data 23.5.2014, a seguito della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in data 17.4.2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, 2 non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Infine, in ordine al governo delle spese di lite, la natura del giudizio, nonché l'accordo delle parti giustificano la loro l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di San Canzian D'Isonzo il 1.8.2001
(parte 1, numero 5, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2001);
- dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'emananda sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Canzian d'Isonzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 210/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra Cozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gorizia alla via
Mattioli n. 20/A1 giusta procura in atti;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1 C.F._2
Sedrani Alessandra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Udine in Via
Paolo Sarpi n. 18/6 giusta procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni:
1 All'udienza del 25.6.2025 entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, con compensazione delle spese di lite.
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 24/03/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/03/2025 , premettendo di aver contratto Parte_2
matrimonio con in San Canzian d'Isonzo in data 1/08/2001 (reg. Atti CP_1
di Matrimonio, anno 2001, parte 1, atto n. 5), di essersi separati consensualmente con decreto di omologa del 22/05/2014 e che dall'unione non nascevano figli, chiedeva l'adozione di una pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo e designazione del
Giudice relatore, fissava i termini per la notifica del ricorso e la costituzione della resistente.
Si costituiva in giudizio che, per quanto in tale sede rileva, aderiva alla CP_1
domanda di divorzio proposta da controparte.
Le parti, all'udienza del 25/06/2025, confermavano la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile, confermando vicendevolmente le conclusioni rappresentate nei loro scritti introduttivi, prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
Entrambe le parti domandavano, altresì, la compensazione delle spese di lite e, segnatamente, parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla richiesta condanna di controparte al pagamento delle stesse.
Conseguentemente il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
È stato assicurato il contraddittorio con l' . Controparte_2
Tanto premesso è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Invero, risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda di scioglimento del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di
Gorizia con decreto di omologa del 22.5.2014, pubblicato in data 23.5.2014, a seguito della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in data 17.4.2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, 2 non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Infine, in ordine al governo delle spese di lite, la natura del giudizio, nonché l'accordo delle parti giustificano la loro l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa nel comune di San Canzian D'Isonzo il 1.8.2001
(parte 1, numero 5, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2001);
- dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza all'emananda sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
Canzian d'Isonzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Di Donato Dott. Riccardo Merluzzi
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