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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 21/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 335 /2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
E' presente per parte ricorrente l'Avv. Socievole in sostituzione dell'avv. Crusco, il quale si riporta integralmente all'atto introduttivo e insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
nessuno è presente per parte resistente
Il Giudice
decide la controversia, pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata.
Paola 21/03/2025 il Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 335/2024 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 260/2023 del Giudice di Pace di VE RI, depositata il 13.1.2024 nel proc. iscritto al n.
199/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Danilo Crusco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Diamante (CS),
Viale Giulio Cesare n. 21, in virtù di procura allegata
APPELLANTE
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e Controparte_1
disgiuntamente dagli avv.ti Mario Perugini e Marietta De Rango ed elettivamente domiciliato in
Civitanova Marche (MC), Via Zavatti n.8, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza odierna, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso, tempestivamente depositato in data 18.03.24, la IG.ra proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 260/2023, depositata il 13.1.2024, non notificata, con la quale il
Giudice di Pace di VE RI accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava in toto il verbale di contestazione opposto n. 382/2023, compensando, al contempo, le spese di lite tra le parti.
L'appellante chiedeva riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui venivano compensate le spese e competenze del giudizio di primo grado, nonché condannarsi il al Controparte_1 pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e così come modificato dal D.M. 147/2022, distraendole in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.09.24, si costituiva il CP_1
in persona del l.r.p.t., il quale chiedeva rigettarsi l'appello con ogni conseguente
[...]
statuizione; con vittoria di spese e competenze.
Parte appellante ha affidato la proposta impugnazione a un unico motivo di censura.
Nello specifico, la IG.ra ha denunciato: violazione e falsa applicazione degli artt. Parte_1
91 e 92 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli Artt. 111 c.6 Cost., 118 c.2 disp. Att. c.p.c.
e 132 c.2 n.4 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha compensato le spese e competenze di giudizio. In particolare, l'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure, pur avendo integralmente accolto la domanda attrice, annullando in toto il verbale della Polizia Municipale del tuttavia ha inteso compensare le spese di lite tra le parti, limitandosi a una Controparte_1
motivazione generica, ossia: “sussistono giusti motivi, rappresentati dalla continua evoluzione giurisprudenziale in materia, per compensare tra le Parti le spese di giudizio.”
La IG.ra , dunque, ha evidenziato come nel caso di specie non vi fossero presupposti di Pt_1
soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per altre gravi ed eccezionali ragioni come previsto ex lege, tali da giustificare la compensazione delle spese di lite.
L'appellante sottolineava che i motivi che hanno indotto il primo Giudice a compensare integralmente le spese di lite tra le parti non sono stati esplicitamente indicati, non potendosi la generica formula essere idonea a derogare il principio della soccombenza, non rilevandosi dagli atti alcun elemento che potesse indurre effettivamente a ravvisare ciò o, comunque, altre specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, considerato anche che, ormai da diverso tempo, la giurisprudenza dell'Ufficio del Giudice di Pace di VE RI (e quella del Tribunale di Paola in grado di appello) è univoca e concorde nel ritenere illegittime le sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale di per i rilevamenti delle infrazioni riguardo il superamento del limite di velocità sulla strada CP_1
statale n. 18, apparendovi, quindi, violato il principio generale dell'ordinamento processuale civile secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali.
Tanto chiarito, l'appello è suscettibile di accoglimento, siccome fondato.
A norma di quanto dispone l'art. 91 c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti
a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Pertanto, la disposizione in esame trova il suo fondamento nel principio di soccombenza, in virtù del quale «la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione». Tuttavia, la condanna alle spese non costituisce una sanzione per la parte soccombente ma rappresenta, piuttosto, la logica conseguenza della soccombenza stessa. Essa, pertanto, consiste in una pronuncia accessoria e conseguenziale alla definizione del giudizio.
Il rigore di detta norma trova, tuttavia, un temperamento, nella successiva disposizione normativa e, in particolare, in quanto sancito al secondo comma dell'art. 92 comma 2 c.p.c., sicché “ la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite può essere disposta, oltre che in caso di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art 92, comma 2 c.p.c.” ( Corte di
Cassazione Sez. VI Civile- L, ordinanza n. 4303/20 ).
Nel caso di specie, però, non si ravvisano i presupposti per poter giustificare la compensazione delle spese di lite.
Infatti, la compensazione delle spese di lite può essere disposta esclusivamente nei casi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Non risulta che il giudice di primo grado abbia fornito un'adeguata motivazione allorquando, nonostante la totale soccombenza della parte resistente, ha ritenuto di giustificare ulteriormente la statuita compensazione facendo genericamente riferimento alla citata “evoluzione giurisprudenziale”.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha più volte precisato che “il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei presupposti cui esso è subordinato, sicché il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente "specifica", quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell'intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, e ciò tanto più nell'ipotesi di compensazione "per giusti motivi". In difetto di tale motivazione verrebbe violato l'art 24 Cost. qualora il valore della causa fosse di modesta entità o comunque in concreto di gran lunga inferiore rispetto alle spese processuali. Né il potere equitativo attribuito al giudice dal secondo comma dell'art. 92 può comportare un giudizio di assoluto carattere extragiuridico, dovendo le ragioni del provvedimento di compensazione trovare un limite nei principi
e nelle norme fondamentali dell'ordinamento, come quelli posti a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e delle altre situazioni giuridiche soggettive. (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n.
5783 del 15/03/2006).
Con riferimento, dunque, alla sentenza oggetto di gravame, non risulta che l'iter motivazionale posto a fondamento dell'intera pronuncia possa ritenersi tale da giustificare la compensazione delle spese processuali.
Invero, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014
(applicabile ratione temporis) e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 3977/2020; Cass. ordinanza 12 aprile 2022, n. 11861).
Ed ancora, “…il mancato rispetto del principio di soccombenza senza indicare sufficienti ragioni per la compensazione delle spese è una violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Pertanto, l'applicazione del principio di soccombenza deve essere rispettata salvo indicazione di gravi ed eccezionali ragioni contrarie” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/09/2024, n. 25796).
Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 17966 dell'1.07.2024),“la
“particolarità” della controversia, non meglio specificata nella sentenza impugnata né desumibile dalla materia del contendere, non corrisponde a nessuno dei presupposti idonei a legittimare, per dettato normativo, la compensazione delle spese. Neppure le “oscillazioni della giurisprudenza di merito”, nella specie neanche individuate attraverso puntuali citazioni di precedenti di segno diverso, sono riconducibili alle ipotesi contemplate dal citato art. 92, caratterizzate da elementi di novità idonei ad alterare o, comunque, ad interferire sulla originaria prospettazione difensiva o da altre analoghe ragioni connotate da eccezionalità e gravità”.
Alla luce di tanto, dunque, dal vaglio del percorso motivazionale seguito nella sentenza appellata, bisognava provvedere all'applicazione del generale principio di soccombenza, in considerazione anche dei principi giurisprudenziali enunciati dalla Corte di Cassazione a tal riguardo.
In ragione delle suesposte considerazioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza di prime cure riformata con riferimento al capo relativo alla statuizione sulle spese di lite nel senso che segue.
La IG.ra ha diritto alla rifusione delle spese processuali afferenti ad entrambi i Parte_1
gradi di giudizio, secondo i valori di riferimento di cui al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, indi già vigente al momento del deposito della sentenza impugnata, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della particolare semplicità delle questioni giuridiche affrontate, e con attribuzione all'avv. Danilo
Crusco.
Si rammenta, inoltre, che il limite stabilito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., (come aggiunto dal d.l. n. 212/2011, conv. in L. n. 10/2012) opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie d'opposizione a sanzione amministrativa o a verbale di contestazione.
Trattasi, infatti, di pronunce definite (anche se di competenza del giudice di pace e di valore non eccedente €. 1.100,00) con giudizio secondo diritto (Cassazione civile, sez. II, sentenza 30/04/2014
n. 9556, secondo cui “in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione
a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, eIGono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione”).
Va evidenziato, infine, che, come chiarito dalla Suprema Corte, “la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa”
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30219 del 2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 335/2024 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata ai sensi di cui in motivazione, per il capo relativo alla statuizione sulle spese di lite;
- condanna il in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore della Sig.ra Controparte_1 Parte_1
, delle spese processuali, che determina in € 107,50 per esborsi ed € 505,00 per compensi di
[...]
avvocato (€ 173,00 per il primo grado e € 332,00 per l'appello), oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Danilo Crusco.
Paola, lì 21.3.25 Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero