TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/10/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
OGGETTO: retribuzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa SS De IS, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 14/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 632/2023 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. SERVIDIO MAURIZIO e dall'Avv. LIGUORI GIUSEPPE per procura come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IE AN e dall'Avv. FEDERICI ANDREA per procura come in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paltrinieri in CORSO ISONZO N.
123 FERRARA;
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 22/12/2023 conveniva in Parte_1 giudizio in qualità di erede del padre Controparte_1 Persona_1 esponendo di avere lavorato presso la residenza di quest'ultimo in Ferrara dal 2006 al 2020 come domestica e, dal 2010, anche come badante per prestare assistenza personale a lui ed alla moglie.
Sosteneva che le prestazioni si svolgevano in regime di convivenza, essendole stato concesso l'uso di una stanza, rispetto alla quale gli accordi di natura verbale prevedevano una trattenuta sul presunto stipendio mensile pari ad € 100,00 e “con la promessa che l'appartamento sarebbe stato una volta deceduto il a lei CP_1
1 donato”. Precisava che l'orario di lavoro era di tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì), dalle 12:00 alle 16:30.
Come dedotto dalla parte, “Il presunto accordo di cessione dell'appartamento, che in effetti non aveva tenuto in conto la sussistenza di una erede, aveva lasciato negli anni la ricorrente nella convinzione di essere ricompensata del proprio lavoro”. Senonché, alla morte di avvenuta CP_1
l'11/10/2020, l'appartamento è stato ereditato dalla figlia la quale le Controparte_1 richiedeva formalmente il rilascio dell'appartamento, cosa che avveniva in data
4/7/2022.
Deduceva di avere diritto per l'intero periodo di lavoro ad una retribuzione pari a quella prevista dal CCNL per il lavoro domestico in relazione alle mansioni svolte, da inquadrarsi nel livello BS, riguardante la figura dell'assistente familiare per persone autosufficienti svolgente anche attività di pulizia e gestione della casa.
Concludeva pertanto chiedendo, previo riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, la condanna dell'erede
[...] al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 21.732,94, come CP_1 da conteggi allegati, ed oltre alle differenze sul TFR, non conteggiato per il quale chiedeva lo svolgimento di CTU contabile. Le differenze retributive tenevano conto anche della trattenuta di € 100,00 mensili, considerata la promessa, non mantenuta, di donazione dell'appartamento.
2. Si costituiva in giudizio resistendo alla proposta azione e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
La ricorrente contestava l'esistenza di qualsiasi rapporto lavorativo tra le parti, tra le quali si era invece instaurato nel 2006 un rapporto di amicizia evolutosi poi in una relazione extracongiugale all'insaputa della moglie, ES AS, ancor prima che quest'ultima subisse un incidente il 25 marzo 2010.
Affermava la resistente che dopo l'incidente della madre (esitato in frattura di omero e femore), sempre nel 2010, i genitori si erano trasferiti presso la sua abitazione sita in Dogato di Ostellato. Il padre tornava presso la sua casa di Ferrara solo nel fine settimana, dal venerdì sera alla domenica pomeriggio, poiché la moglie in quei giorni della settimana era accudita da lei.
Nel frattempo, la ricorrente, nel marzo del 2019, chiedeva ed otteneva di trasferire la propria residenza presso la casa dei genitori in Ferrara per esigenze connesse al suo permesso di soggiorno, ottenendo le chiavi e lasciandovi alcuni effetti personali.
2 Successivamente, dopo il decesso della moglie, avvenuto il 7.4.2020,
[...] si ritrasferiva stabilmente nella sua abitazione di Ferrara, insieme al nipote Per_1
che frequentava il liceo in città, per evitare che questi usasse il treno Per_2 durante la pandemia da Covid-19, all'epoca in corso.
Precisava la convenuta che in quel periodo era lei ad occuparsi delle esigenze Per_ domestiche del padre, alternandosi con il suo compagno e con la figlia , portandogli tutti i giorni i pasti, facendo la spesa, il bucato, stirando i panni e occupandosi delle pulizie a giorni alterni.
Soggiungeva che il padre, deceduto in data 11.10.2020, era rimasto autonomo sino alla fine e che subito dopo il decesso ella si era trasferita nella di lui abitazione chiedendo, senza esito, alla di liberare la stanza occupata dai suoi Parte_1 effetti personali e di riconsegnare le chiavi.
Sosteneva, in buona sostanza, la parte che mai la aveva Parte_1 convissuto con i genitori e mai aveva abitato l'appartamento di Ferrara, anche perché occupata a svolgere le mansioni di badante convivente, a tempo pieno, presso altre famiglie.
Contestava altresì i conteggi prodotti dalla parte ricorrente.
3. L'istruttoria è consistita nell'interrogatorio libero delle parti e nell'esame dei testi da loro indotti.
Venivano inoltre acquisiti i certificati storici di residenza dei coniugi del CCNL maggiormente rappresentativo per il settore del lavoro Persona_4 domestico nonché il “Percorso lavoratore” relativo alla ricorrente, per il periodo 2006
– 2020, acquisito presso il Centro per l'impiego di Ferrara.
La causa, a seguito dello scambio di memorie difensive, è stata discussa all'odierna udienza e viene decisa sulla base delle seguenti osservazioni.
4. L'istruttoria espletata restituisce un quadro istruttorio contraddittorio e frastagliato, ove la stessa parte ricorrente ha comunque smentito uno dei punti principali su cui si poggia l'atto introduttivo.
Infatti, la stessa interrogata sul punto, ha negato che le sia mai Parte_1 stata promessa in donazione la casa di a titolo di futuro compenso per il CP_1 proprio lavoro: la casa doveva diventare, nella sua prospettiva, la casa coniugale dove vivere con opo essersi sposati. La circostanza è stata riferita Persona_1 in questi termini anche dalla teste (v. pag. 78 del verbale stenot.). Testimone_1
E' stata raggiunta prova sufficiente del fatto che tra i due si era effettivamente sviluppato uno stretto rapporto affettivo e di reciproco aiuto, costante nel tempo, in
3 quanto tutti i testimoni (escluso il nipote seppur con varie sfumature, Testimone_2 hanno riconosciuto che i due si frequentavano e si aiutavano reciprocamente.
ha riferito di una relazione affettiva che si sarebbe Testimone_3 consolidata nel tempo e di avere sentito parlare di matrimonio tra i due, soprattutto dopo la morte della moglie ES.
ha ricordato che la aveva preparato tutti i Testimone_1 Parte_1 documenti per il matrimonio e che l'uomo la voleva sposare, dopo il decesso della moglie.
ha parlato di un'amicizia “molto bella” nella quale, ad Persona_5 esempio, la ricorrente accompagnava in ospedale per i suoi CP_1 appuntamenti e lui la accompagnava al lavoro quando pioveva. Pur non riferendo esplicitamente di una relazione sentimentale, ha sottolineato la costanza della reciproca presenza e della collaborazione tra i due. Ha però negato che il CP_1 volesse risposarsi, perché era in lutto per il decesso della moglie.
, amica di famiglia, ha riferito di avere frequentato i due e di Testimone_4 avere capito che tra loro vi era qualcosa di più di un amicizia, essendovi tra loro molta confidenza, anche se era rimasto molto legato alla moglie CP_1
ES. Ha spiegato che quando era a Ferrara, si sentiva solo e aveva CP_1 bisogno di compagnia.
Anche la nipote di ha dichiarato che sapeva che il nonno CP_1 Persona_6 aveva aiutato molto , per esempio dandole passaggi in macchina ed Pt_1 aiutandola a fare la spesa. Ha riferito di avere intuito che tra i due vi fosse un legame che andava al di là della semplice amicizia.
In questo contesto, la spiegazione più semplice e lineare è che bbia CP_1 concesso l'uso di una camera da letto alla ricorrente all'interno della sua abitazione, verosimilmente ancor prima del 2019, affinché ella vi riponesse i suoi effetti personali e vi potesse talvolta trovare alloggio, soprattutto nel passaggio – come riferisce la stessa ricorrente - tra un rapporto di lavoro e l'altro, svolgendo ella attività di colf e/o badante convivente presso altre famiglie (come peraltro si ricava anche dal suo
“Percorso lavoratore” dal 1.1.2006, acquisito agli atti).
Sempre in questo contesto di rapporto affettivo trova spiegazione il fatto che la ricorrente ha potuto spostare la residenza nella casa di a partire da marzo CP_1
2019, onde poter favorire la pratica del permesso di soggiorno, non avendo in quel momento un lavoro. Tutti i testimoni, infatti, hanno confermato tale circostanza.
4 Le tre testimoni della ricorrente hanno inoltre affermato che per l'uso della camera la ricorrente dava al € 100,00 mensili, ma non per conoscenza CP_1 diretta, solo in quanto a loro riferito dalla ricorrente.
Sempre con riferimento alla presenza della ricorrente nell'appartamento, occorre precisare che alla prima udienza di comparizione delle parti (e come successivamente osservato anche nella memoria difensiva finale) è stato chiarito dalla difesa della ricorrente che la non ha mai convissuto in modo Parte_1 stabile nella casa. Si aggiunge che ciò è da escludere sia per il per il periodo anteriore all'incidente di ES AS, sia per il periodo successivo, posto che dalla istruttoria è emerso solo che la ricorrente aveva l'uso di una camera da letto per riporvi i suoi effetti personali e per alloggiarvi saltuariamente.
5. Sullo sfondo di questo quadro di rapporti tra le parti, è altresì risultato, e la circostanza può senz'altro ritenersi verosimile, proprio alla luce del legame affettivo intercorrente tra le parti, che la ricorrente abbia aiutato nelle faccende CP_1 domestiche quando non era impegnata nel lavoro, ma non certo per svolgere le mansioni di badante;
né per assistere ES AS né tantomeno per assistere poiché di tale circostanza non è emersa alcuna prova. Persona_1
Prima di esaminare più nel dettaglio l'attività della ricorrente, occorre evidenziare e premettere che, in materia di lavoro domestico, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio: “In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
ne consegue che la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione” (Cass. Sez. L.,
06/07/2021, n. 19144, Rv. 661716 – 01; cfr. altresì, ex plurimis, Cass., nn. 8132 del 1999;
10923 del 2000; 7845 del 2003; 17992 del 2010).
La pronuncia, riferita a persone legate da vincoli di parentela o affinità, deve ritenersi applicabile anche nel caso di persone legate da uno stabile rapporto affettivo-sentimentale, non conviventi.
Inoltre, sempre secondo la Corte, “Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione (…), il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di 5 erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sé, l'assenza di un potere disciplinare, né quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo” (Cass. Sez. L., 11/10/2017, n. 23846, Rv. 646096 –
01; si v. anche, ex plurimis Cass. nn. 9251 del 2010, 24561 del 2013).
Ebbene, nessuno dei criteri sussidiari emerge nella fattispecie in esame.
Non è provato che la ricorrente ricevesse stabilmente un compenso (seppure ridotto rispetto a quello dovuto). Solo la , sentita liberamente, ha Parte_1 dichiarato di avere ricevuto saltuariamente un compenso (€ 100,00 ogni tanto).
Nessun altro ha riferito in modo chiaro e netto di una simile circostanza.
Le testimoni indotte dalla ricorrente hanno infatti dichiarato una cosa diversa e cioè che era la ricorrente a dare a € 100,00 mensili per l'uso della camera. CP_1
Peraltro, come già detto, la circostanza viene riferita solo de relato actoris, essendone le testimoni state informate dalla ricorrente, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte (da ultimo, ex plurimis, Cass. Sez. 1, 20/02/2025, n. 4530, Rv. 673858 - 01).
In ogni caso, non è possibile stabilire se si trattenesse i 100 euro sul CP_1 compenso dovuto alla o se, invece, li ricevesse direttamente da lei a Parte_1 titolo di locazione, poiché le dichiarazioni sul punto delle tre testimoni della ricorrente sono davvero contraddittorie e poco chiare.
La ha riferito di non sapere dire se l'amica venisse pagata dal Per_5 er il suo lavoro domestico. CP_1
ha invece confermato la circostanza che lui si tratteneva i Testimone_3 soldi per la camera.
Si evidenzia, in particolare, che è stata anche fatta la domanda specifica alla teste ed ella dapprima ha risposto che non lo sapeva ed ha Testimone_1 ricordato di avere dovuto fare anche un prestito alla per consentirle di Parte_1 pagare la stanza, ma subito dopo ha riferito il contrario, affermando che 100 euro al mese (che, quindi, tratteneva sul compenso) erano meno del valore del CP_1 lavoro domestico svolto dall'amica nella casa.
Si riporta il passaggio dal verbale stenotipico:
“GIUDICE: Dimmi se ho capito bene. Lei prendeva in uso questa stanza per mettere le sue cose, in cambio faceva dei lavori che erano il compenso di questo affitto, è così?
6 KA UD: Io non so se lei pagava affitto perché una volta ha preso da me soldi, perché non aveva abbastanza soldi. Questo io lo so. Lei lavorava con lui, ha fatto pulizie a casa, ha preparato da mangiare, penso...
GIUDICE: Quindi sostanzialmente – da quanto ho capito – mi stai dicendo che lei,
, lavorava per ricompensarlo di questa stanza? Pt_1
: Di più lavorava. Testimone_1
GIUDICE: Lavorava più di 100 euro?
: Sì. Testimone_1
GIUDICE: Perché 100 euro al mese sono meno ore di quello che lei faceva.
KA UD: Eh... sì”.
Grande incertezza è rimasta, poi, anche in merito al presunto orario di lavoro.
Nel ricorso è stato affermato che la lavorava per circa 3 o 4 ore, Parte_1 per poi allegare, nel medesimo atto, che il suo orario di lavoro era dalle ore 12:00 alle 16:30, che corrispondono a 4 ore e 30 minuti. Successivamente, alla prima udienza di comparizione è stato chiarito dalla difesa della parte che le ore di lavoro erano solo 3, senza precisare come fossero collocate nella giornata. Nel suo interrogatorio libero la ricorrente ha poi affermato che delle volte lavorava 2 ore e
30 minuti, altre volte lavorava 3 ore. La teste ha riferito che la ricorrente Tes_3 lavorava 2 o 3 ore ogni volta. Mentre la teste ha riferito che la Per_5
lavorava presso il tutti i giorni (e non solo tre giorni alla Parte_1 CP_1 settimana), durante le sue ore libere dal suo lavoro di badante, pari a 3 o 4 ore.
Insomma, una grandissima confusione, che depone a sfavore della parte ricorrente e che induce a ritenere che ella svolgesse queste attività verosimilmente secondo la sua personale disponibilità, senza alcun tipo di vincolo orario.
Concludendo, escluso il lavoro di badante, come detto del tutto sfornito di prova, ed a fronte di un quadro così confuso sotto il profilo della sussistenza degli indici di un rapporto di lavoro subordinato come domestica, non può affatto escludersi che l'aiuto casalingo sia stato fornito dalla ricorrente in ragione dell'esistenza di un vincolo di solidarietà ed affettività, forse nutrito anche dalla speranza di un futuro matrimonio, del tutto diverso ed alternativo rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
6. Si Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri minimi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa ed avuto riguardo alle condizioni socio-economiche della parte
7 soccombente, come si desume anche dalla richiesta di esenzione dal contributo unificato.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna alla rifusione delle spese di lite di Parte_1 [...] he liquida in complessivi € 2.695,00 oltre al 15% sul compenso per spese CP_1 forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di fonoregistrazione e successiva trascrizione, come già liquidate in corso di causa.
Così deciso in Ferrara il 14/10/2025
IL GIUDICE SS De IS
8