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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/09/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Paparo, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare del 22.9.2025, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1363/2024 R.G., avente per oggetto: “ ricorso per il pagamento di differenze retributive e del
T.f.r. ”, promossa
DA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to S. Nastro;
ricorrente
CONTRO
in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio depositato in cancelleria in data 5.3.2024, esponeva di avere lavorato dal Parte_1
19.01.2021 all'08.04.2021, dal 13.01.2022 al 30.06.2022, dal
2.09.2022 al 22.12.2022 , dal 09.01.2023 al 30.06.2023 con mansioni di autista conducente di pullman e inquadramento al livello C3 ex 3
CCNL Autorimesse e noleggio automezzi dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 09.30, dalle ore 12.30 alle ore 14.30, e dalle ore16.00 alle ore 17.00, dovendo nelle attese, e comunque sempre nello spacco pomeridiano, trattenersi con la premura di curare la
1 pulizia e la manutenzione del bus affidato, il sabato dalle ore 7.30 alle 8,30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.30.
Deduceva di aver ricevuto una retribuzione insufficiente per il lavoro prestato, di non aver ricevuto nulla per la retribuzione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, per la tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, per le ferie e per il tfr.
In conseguenza, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento di complessivi euro € 31.832,82 per differenze retributive di cui € 2.555,80 per TFR (cfr. conteggi in atti), oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese di lite.
La società resistente, benchè ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Nel merito il ricorso deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
Documentalmente provata la sussistenza del rapporto di lavoro per i periodi indicati in ricorso e le mansioni indicati in ricorso (cfr. Mod.
C2 in atti ), dalle deposizione dei testi escussi (testi e Tes_1 Tes_2
deve ritenersi provato l'orario di lavoro dedotto da parte ricorrente.
Ciò posto, si osserva che la resistente, - relativamente al rapporto di lavoro sopra detto - non ha provato di avere effettuato pagamenti ulteriori rispetto a quelli che il ricorrente assume di avere ricevuto.
Quanto sopra, pur essendo posto a carico del datore di lavoro l'onere della relativa prova.
In conseguenza, il ha diritto alle differenze tra la Pt_1
retribuzione che assume di avere percepito e la retribuzione prevista dal contratto collettivo, al pagamento della 13à e 14à mensilità e del tfr.
2 Riguardo al quantum debeaur, vanno condivisi i conteggi depositati da parte ricorrente nelle note del 10.6.2025 in quanto appaiono sorretti da adeguata motivazione .
Pertanto la convenuta va condannata al pagamento di € 31.832,82 per differenze retributive di cui € 2.555,80 per TFR, (al lordo delle ritenute di legge), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
P.Q.M.
- Condanna la in persona del Controparte_1
l.r.p.t. al pagamento in favore di della complessiva Parte_1
somma di € 31.832,82 al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive, 13à, 14à mensilità, ferie non godute e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo;
- Condanna la in persona del Controparte_1
l.r.p.t., alla rifusione delle spese processuali sostenute da Pt_1
che liquida in complessivi € 4.700,00 oltre rimborso spese
[...]
generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to S. Nastro anticipatario.
Torre Annunziata, 23.9.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
3
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Paparo, ha pronunciato all'esito dell'udienza cartolare del 22.9.2025, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1363/2024 R.G., avente per oggetto: “ ricorso per il pagamento di differenze retributive e del
T.f.r. ”, promossa
DA
, rappresentato e difeso per mandato in atti Parte_1
dall'avv.to S. Nastro;
ricorrente
CONTRO
in persona del l.r.p.t.; Controparte_1
contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio depositato in cancelleria in data 5.3.2024, esponeva di avere lavorato dal Parte_1
19.01.2021 all'08.04.2021, dal 13.01.2022 al 30.06.2022, dal
2.09.2022 al 22.12.2022 , dal 09.01.2023 al 30.06.2023 con mansioni di autista conducente di pullman e inquadramento al livello C3 ex 3
CCNL Autorimesse e noleggio automezzi dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 09.30, dalle ore 12.30 alle ore 14.30, e dalle ore16.00 alle ore 17.00, dovendo nelle attese, e comunque sempre nello spacco pomeridiano, trattenersi con la premura di curare la
1 pulizia e la manutenzione del bus affidato, il sabato dalle ore 7.30 alle 8,30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.30.
Deduceva di aver ricevuto una retribuzione insufficiente per il lavoro prestato, di non aver ricevuto nulla per la retribuzione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023, per la tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, per le ferie e per il tfr.
In conseguenza, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento di complessivi euro € 31.832,82 per differenze retributive di cui € 2.555,80 per TFR (cfr. conteggi in atti), oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese di lite.
La società resistente, benchè ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
Nel merito il ricorso deve trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
Documentalmente provata la sussistenza del rapporto di lavoro per i periodi indicati in ricorso e le mansioni indicati in ricorso (cfr. Mod.
C2 in atti ), dalle deposizione dei testi escussi (testi e Tes_1 Tes_2
deve ritenersi provato l'orario di lavoro dedotto da parte ricorrente.
Ciò posto, si osserva che la resistente, - relativamente al rapporto di lavoro sopra detto - non ha provato di avere effettuato pagamenti ulteriori rispetto a quelli che il ricorrente assume di avere ricevuto.
Quanto sopra, pur essendo posto a carico del datore di lavoro l'onere della relativa prova.
In conseguenza, il ha diritto alle differenze tra la Pt_1
retribuzione che assume di avere percepito e la retribuzione prevista dal contratto collettivo, al pagamento della 13à e 14à mensilità e del tfr.
2 Riguardo al quantum debeaur, vanno condivisi i conteggi depositati da parte ricorrente nelle note del 10.6.2025 in quanto appaiono sorretti da adeguata motivazione .
Pertanto la convenuta va condannata al pagamento di € 31.832,82 per differenze retributive di cui € 2.555,80 per TFR, (al lordo delle ritenute di legge), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva.
P.Q.M.
- Condanna la in persona del Controparte_1
l.r.p.t. al pagamento in favore di della complessiva Parte_1
somma di € 31.832,82 al lordo delle ritenute di legge, a titolo di differenze retributive, 13à, 14à mensilità, ferie non godute e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo;
- Condanna la in persona del Controparte_1
l.r.p.t., alla rifusione delle spese processuali sostenute da Pt_1
che liquida in complessivi € 4.700,00 oltre rimborso spese
[...]
generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.to S. Nastro anticipatario.
Torre Annunziata, 23.9.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo
3