Ordinanza cautelare 17 novembre 2021
Sentenza 12 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 12/07/2023, n. 4207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4207 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2023
N. 04207/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04498/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4498 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
A.S.L. Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
I) con il ricorso introduttivo:
- del provvedimento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Napoli, Sezione di Caserta, distinto con prot. n. 79199/RR del 29.7.2020, con cui veniva disposta la revisione della patente di guida -OMISSIS- in titolo al ricorrente, nonché di ogni ulteriore connesso prodromico e consequenziale atto fra cui, in particolare, la comunicazione n. 0027056 del 29.7.2020 emessa dall'Inps di Caserta;
II) con i motivi aggiunti:
- dell’ordinanza prot. n. 54222/22.3.2021 di sospensione della patente di guida a seguito di provvedimento di revisione della medesima.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell’A.S.L. Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2023 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ impugnato l’epigrafato provvedimento emesso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Ufficio Motorizzazione Civile di Caserta con cui è stata disposta la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica, alla luce degli esiti della visita medica svolta presso l’Inps di Caserta in data 8.11.2019, da cui è risultato che l’istante è affetto da patologia medica (epilessia generalizzata con crisi a riferita cadenza mensile) ai sensi dell’art. 128 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992, secondo cui “Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica”.
Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento deducendo i seguenti motivi di gravame:
- difetto di motivazione, in quanto l’atto impugnato non indicherebbe la patologia medica per la quale è stata disposta la revisione della patente di guida, tenuto anche conto della mancata allegazione della nota Inps del 29.7.2020 citata nel provvedimento;
- violazione dell’art. 128, commi 1 bis e quinquies, del D.Lgs. n. 285/1992, in quanto la revisione della patente sarebbe stata disposta sulla base di una documentazione medica inutilizzabile in quanto risalente ad un periodo precedente a 3 mesi, come previsto dall’art. 119, comma 3, richiamato dalla predetta disposizione;
- violazione dell’art. 128, comma 1 quinquies, del D.Lgs. n. 285/1992 in quanto difetterebbe l’accertamento di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida e la commissione medica Inps avrebbe fondato le proprie conclusioni su episodi di epilessia riferiti dal ricorrente e non su documentazione clinica o specifici accertamenti sanitari;
- eccesso di potere per contraddittorietà giacché, in occasione di una precedente visita Inps svolta nel 2018, la patologia non avrebbe condotto alla revisione della patente, diversamente da quanto disposto nel 2020 con il provvedimento di cui si controverte.
Con successivi motivi aggiunti il ricorrente estende l’impugnazione al provvedimento in epigrafe indicato, con cui la Motorizzazione civile di Napoli - Sezione di Caserta, all’esito della visita svolta dalla commissione medica, ha disposto la sospensione della patente di guida ex art. 129 del Codice della Strada (“La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici”) ed affida il gravame a profili di illegittimità derivata.
Aggiunge che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della relazione neurologica dell’A.S.L. Caserta del 7.9.2020 laddove si riportava l’assenza di crisi epilettiche nonostante la sospensione della terapia medica e l’ulteriore documentazione prodotta (elettroencefalogramma del 16.10.2019 e relazione neurologica dell’A.S.L. Caserta – Distretto di San Marcellino del 17.3.2021) che escluderebbero crisi epilettiche nell’ultimo periodo; di contro, la resistente avrebbe privilegiato le risultanze del verbale Inps che, come si è anticipato, si fonderebbe su condizioni riferite e non su accertamenti strumentali.
Si sono costituite le intimate amministrazioni che producono documentazione e chiedono il rigetto del gravame.
La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo T.A.R. ha ammesso l’istante al beneficio di legge con decreto n. 122 del 18.12.2020.
Con ordinanza n. 1956 del 17.11.2021 il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare con la seguente motivazione: “… Il ricorso non appare assistito da fumus alla luce delle deduzioni difensive dell’A.S.L. Caserta in ordine alla insussistenza di macroscopici profili di illogicità e contraddittorietà della valutazione effettuata dalla commissione medica locale; Considerato che, in particolare: - che non risulta prima facie documentata la sussistenza dell’ipotesi cui il D.M. del 30.11.2010, Allegato III, subordina l’idoneità alla guida dei soggetti affetti dalla patologia di cui si controverte, richiedendo tale decreto specifiche cadenze temporali per la rimozione di restrizioni o limitazioni funzionali alla tutela della sicurezza stradale; - l’affezione alla patologia è stata ammessa dal medesimo ricorrente in sede di visita Inps per l’accertamento della invalidità civile svolta in data 8.11.2019, riferendo a quella data crisi episodiche con cadenza mensile; Ritenuto, quanto al periculum in mora, che il pregiudizio prospettato dal ricorrente consistente nella limitazione della facoltà di spostamento appare recessivo a fronte della necessità di garantire la preminente sicurezza della circolazione stradale” .
All’udienza del 4.7.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Va premesso che il procedimento di revisione della patente di guida di cui all'art. 128, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992, secondo la costante giurisprudenza, è subordinato all'insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare, dei requisiti fisici e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica, ed il relativo esito non integra una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì un provvedimento amministrativo funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale e, dunque, costituisce una misura cautelare preventiva volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica alla guida, richiesta non soltanto per l'acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (Consiglio di Stato, Sez. I, n. 935/2020; Sez. IV, n. 5682/2018).
Considerata la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione della patente di guida, ai fini della valutazione del dubbio sul pieno possesso dei requisiti di idoneità fisica psichica e tecnica, l'amministrazione è onerata di una compiuta motivazione al riguardo; il provvedimento deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso e specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente (T.A.R. Umbria, n. 263/2016).
Tanto premesso, il primo motivo di gravame è infondato.
Il provvedimento richiama per relationem la nota Inps di Caserta del 29.7.2020 che, a sua volta, riferiva in ordine alla patologia sofferta dall’istante – emersa all’esito della visita per la invalidità civile effettuata in data 8.11.2019 – che potrebbe risultare pregiudizievole per la sicurezza alla guida di veicoli. Pertanto, non può ravvisarsi il difetto di motivazione alla luce dell’indirizzo pretorio secondo cui l'obbligo per l'Autorità emanante di motivare il provvedimento amministrativo che adotta non può ritenersi violato qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria offrano comunque, come avvenuto nel caso che ci occupa, elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale posti a sostegno della determinazione assunta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 31 marzo 2012 n. 1907), peraltro ostensibili mediante accesso.
Non ha pregio il secondo motivo di gravame con cui si assume la presunta inutilizzabilità, per decorso del termine di 3 mesi previsto dall’art. 119 comma 3 del Codice della Strada – richiamato dall’art. 128 comma 1 quinquies - della certificazione medica A.S.L. posta a base del provvedimento di revisione della patente di guida.
Ed invero, la previsione di cui all’art. 128 comma 1 quinquies (evocata dalla parte ricorrente) – come quelle contenute nei commi 1 bis, 1 ter, 1 quater – disciplina i casi in cui la revisione della patente è obbligatoria.
Diverso è, invece, l’ambito di applicazione del comma 1 dell’art. 128 applicato dall’amministrazione nella fattispecie procedimentale in scrutinio, posto che tale disposizione contempla una ipotesi di revisione che può (e non deve) essere discrezionalmente disposta ad iniziativa degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri (nonché del Prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187 di guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze stupefacenti) qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici disponendo, in tal caso, la sottoposizione a visita presso la commissione medica locale al fine di formulare un giudizio di compatibilità tra l’eventuale patologia riscontrata e l’idoneità alla guida.
La finalità cautelare e preventiva di tale misura, volta sia alla tutela della sicurezza collettiva del traffico che alla tutela dell'incolumità personale del titolare della patente di guida, si realizza mediante l'individuazione di fattispecie atipiche, le quali, in base al paradigma causale del "più probabile che non" che caratterizza le misure preventive, si palesano indiziarie di un abbassamento del livello di idoneità tecnica richiesto per l'abilitazione alla guida (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 736/2021).
Tanto in ragione della natura non sanzionatoria ma essenzialmente cautelare della revisione della patente, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico, di talché l'amministrazione può, dunque, legittimamente disporre la revisione della patente di guida tutte le volte in cui il comportamento di guida tenuto dal conducente del veicolo ingeneri un mero dubbio sulla sua idoneità tecnica, non essendo necessaria la certezza in ordine al venir meno di tali requisiti (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1807/2021; Sez. IV, n. 2430/2013).
Nel caso in esame, dagli atti di causa si desume che i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica sorgevano dalla comunicazione dell’Inps di Caserta del 29.7.2020 di cui è menzione nel provvedimento impugnato. Al riguardo, il ricorrente presentava in data 24.10.2019 domanda di invalidità civile, che gli veniva riconosciuta nella misura del 50% in ragione delle seguenti patologie diagnosticate: “Epilessia generalizzata con crisi a riferita cadenza mensile. Artrosi polidistrettuale a lieve impegno funzionale. Vasculopatia cerebrale cronica. Insufficienza venosa cronica”; in seguito alla predetta comunicazione dell’Inps di Caserta, l’Ufficio della Motorizzazione disponeva, ai sensi del citato art. 128 comma 1 del Codice della Strada, la revisione della patente di guida e disponeva la visita medica presso la commissione medica locale, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida.
L’istante veniva quindi convocato presso la commissione che, all’esito della visita medica del 21.12.2020, lo riteneva temporaneamente non idoneo a condurre veicoli a motore e, pertanto, disponeva la sospensione della patente di guida ex art. 129, comma 2, del Codice della Strada (“ La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici”).
Vanno infine rigettate le ulteriori censure articolate con il gravame introduttivo e con i motivi aggiunti, con le quali si contesta la valutazione svolta dalla commissione medico – legale. Sul punto, va rammentato che le valutazioni della commissione per la verifica dei requisiti psichici e fisici per l’abilitazione alla guida, per consolidata giurisprudenza, sono espressione di discrezionalità tecnica che assume a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Tale giudizio di tipo tecnico, in quanto tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, ammesso soltanto per le ipotesi di inattendibilità, irragionevolezza o vizi logici degli atti impugnati che, nella fattispecie, non è dato rilevare.
Valgano le considerazioni di seguito illustrate.
L’allegato III del D.Lgs. n. 59/2011 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), detta una specifica regolamentazione in riferimento ad alcune patologie (vista, affezioni cardiovascolari, diabete mellito, epilessia, dipendenza di alcool, uso di sostanze stupefacenti o abuso abituale di medicinali, turbe psichiche, malattie neurologiche) e, a tal fine, classifica i conducenti in due gruppi: Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1, A2, B1, B, e BE; Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.
In relazione ai conducenti del gruppo 1 (titolari di patente B, come nel caso in esame), quanto alla epilessia, la lettera “D” dell’Allegato III prevede che:
D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore. La valutazione pertanto dovrà essere fatta con particolare attenzione da parte della Commissione medica locale.
Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra.
D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente, (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) che deve specificare il periodo di interdizione alla guida.
D.3. È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente (ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni).
D.4. Le persone che sono considerate clinicamente guarite su certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono più soggette a restrizioni o limitazioni.
D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino tuttora in trattamento saranno ancora sottoposti a controlli periodici da parte della Commissione medica locale che stabilirà la durata del periodo di idoneità dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento non è previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.
D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovrà restare agli atti della Commissione medica locale per almeno dieci anni.
D.7.1. La patente di guida di un conducente con epilessia del gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia.
I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Vi è obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di enti pubblici che per motivi istituzionali di ordine amministrativo, previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc.).
Alla luce di quanto precede, non può dubitarsi che la condizione clinica del ricorrente (affetto da epilessia con riferita cadenza mensile) rientri nelle cennate previsioni e, pertanto, si palesa legittima la decisione di sottoporre il medesimo a revisione ai sensi dell’art. 128, comma 1, del Codice della Strada, con l’ulteriore precisazione che non rileva la circostanza che quest’ultima sia stata disposta a distanza di tempo dal momento in cui si sono manifestati i fatti ai quali è stato ricondotto il dubbio sulla persistenza del requisito. Ed invero, da un lato, non è previsto un termine perentorio entro il quale va disposta la revisione della patente e, sotto distinto profilo, si ribadisce che tale procedimento non ha finalità punitive e sanzionatorie ma è finalizzato, nell’interesse pubblico, soltanto ad evitare che la conduzione di autoveicoli sia affidata a soggetti inidonei che potrebbero rappresentare un pericolo per l’incolumità privata e pubblica.
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e non possono trovare accoglimento; la particolare natura delle questioni esaminate consente di disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
L'accertata manifesta infondatezza del proposto gravame, peraltro già anticipatamente prospettata in sede cautelare, impone infine di revocare alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 136, secondo comma, del D.P.R. n. 115/2002, il gratuito patrocinio concessole in via anticipata e provvisoria dalla competente Commissione istituita presso questo T.A.R. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, n. 5134/2007; n. 7082/2006; n. 1959/2007; T.A.R. Toscana, n. 390/2006 e n. 157/2006; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 1879/2006 e n. 1042/2006) e ciò, in quanto, ai sensi dell'art. 126, primo comma, del decreto citato, costituisce presupposto per l'ammissibilità al gratuito patrocinio la circostanza che "le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate".
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso principale e i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Revoca il patrocinio a spese dello Stato accordato alla parte ricorrente in via anticipata e provvisoria, giusta decreto n. 122/2020 della Commissione per il gratuito patrocinio costituita presso il T.A.R..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.