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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 19/12/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pesaro
Lavoro
N.R.G. 874/2025
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv.to MAVIGLIA Parte_1
BRUNO,
RICORRENTE contro , Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to/dagli avv.ti LUZI MARCO
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.09.2025 il ricorrente Parte_1
esponeva di avere ricevuto la notifica, in data 27 agosto 2025, di un avviso di addebito riferito alla gestione commercianti per contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi all'annualità 2014, per l'importo complessivo di euro 2.240,46, allegando che la pretesa non fosse dovuta e, comunque, fosse colpita da decadenza e prescrizione. Deduceva, in fatto, che l'ente creditore pretendeva somme afferenti ad un periodo remoto (2014) e che, in assenza di atti interruttivi ritualmente notificati, fosse decorso il termine prescrizionale quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, con conseguente estinzione del credito. Esponeva, ancora, che l'azione non veniva indirizzata alla società di cartolarizzazione atteso che, per Controparte_2 i crediti contributivi la disciplina di cui all'art. 13 l. n. 448/1998 CP_1
circoscriveva la cessione ai crediti maturati sino al 31 dicembre 2008, onde i crediti relativi al 2014 non potevano costituire oggetto di cessione.
L' si costituiva in giudizio, e premetteva che nel ricorso si fosse indicato, CP_1
per mero errore materiale, un numero di avviso non corrispondente a quello effettivamente notificato, precisando che l'atto oggetto di opposizione rispondeva al numero 382 2018 00000856 70 000, coincidente con il documento versato in atti. Chiariva che la competenza amministrativa afferiva alla Sede di Modena e che il credito ivi recato riguardava contributi a CP_1
percentuale sul reddito eccedente il minimale per il periodo 1.1.2014–
31.12.2014. Rappresentava, quindi, che il competente ufficio amministrativo avesse attestato l'intervenuta prescrizione del credito contributivo recato dall'avviso e che, per l'effetto, l' si associava alle conclusioni del CP_1
ricorrente volte a dichiarare l'inesigibilità delle somme per prescrizione quinquennale, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
**
Il ricorso è fondato poiché, come ammesso dalla difesa dell' il credito CP_1
contributivo si è prescritto, essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 10, della legge n. 335/1995.
E' corretto porre in capo all' le spese di lite, poiché il riconoscimento del CP_1
fatto estintivo da parte del creditore è avvenuto solo con la costituzione in giudizio. Sono liquidate in complessivi € 969,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa copme per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara che il ricorrente nulla deve all' in relazione all'avviso di addebito CP_1
n. 382 2018 00000856 70 000.
Pag. 2 di 3 Spese di lite come in parte motiva a carico del convenuto.
Pesaro, 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 3 di 3
Lavoro
N.R.G. 874/2025
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
rappresentato e difeso dall'Avv.to MAVIGLIA Parte_1
BRUNO,
RICORRENTE contro , Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to/dagli avv.ti LUZI MARCO
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.09.2025 il ricorrente Parte_1
esponeva di avere ricevuto la notifica, in data 27 agosto 2025, di un avviso di addebito riferito alla gestione commercianti per contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativi all'annualità 2014, per l'importo complessivo di euro 2.240,46, allegando che la pretesa non fosse dovuta e, comunque, fosse colpita da decadenza e prescrizione. Deduceva, in fatto, che l'ente creditore pretendeva somme afferenti ad un periodo remoto (2014) e che, in assenza di atti interruttivi ritualmente notificati, fosse decorso il termine prescrizionale quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, con conseguente estinzione del credito. Esponeva, ancora, che l'azione non veniva indirizzata alla società di cartolarizzazione atteso che, per Controparte_2 i crediti contributivi la disciplina di cui all'art. 13 l. n. 448/1998 CP_1
circoscriveva la cessione ai crediti maturati sino al 31 dicembre 2008, onde i crediti relativi al 2014 non potevano costituire oggetto di cessione.
L' si costituiva in giudizio, e premetteva che nel ricorso si fosse indicato, CP_1
per mero errore materiale, un numero di avviso non corrispondente a quello effettivamente notificato, precisando che l'atto oggetto di opposizione rispondeva al numero 382 2018 00000856 70 000, coincidente con il documento versato in atti. Chiariva che la competenza amministrativa afferiva alla Sede di Modena e che il credito ivi recato riguardava contributi a CP_1
percentuale sul reddito eccedente il minimale per il periodo 1.1.2014–
31.12.2014. Rappresentava, quindi, che il competente ufficio amministrativo avesse attestato l'intervenuta prescrizione del credito contributivo recato dall'avviso e che, per l'effetto, l' si associava alle conclusioni del CP_1
ricorrente volte a dichiarare l'inesigibilità delle somme per prescrizione quinquennale, chiedendo la compensazione delle spese di lite.
**
Il ricorso è fondato poiché, come ammesso dalla difesa dell' il credito CP_1
contributivo si è prescritto, essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 10, della legge n. 335/1995.
E' corretto porre in capo all' le spese di lite, poiché il riconoscimento del CP_1
fatto estintivo da parte del creditore è avvenuto solo con la costituzione in giudizio. Sono liquidate in complessivi € 969,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa copme per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara che il ricorrente nulla deve all' in relazione all'avviso di addebito CP_1
n. 382 2018 00000856 70 000.
Pag. 2 di 3 Spese di lite come in parte motiva a carico del convenuto.
Pesaro, 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 3 di 3