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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/12/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1059/2023 promossa
Da
, nata ad [...] il [...], (C.F. ), nella qualità Parte_1 C.F._1 di titolare dell'Agenzia Gabetti Franchising avente sede legale in Pachino nella Via Lincoln
n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Lucenti (C.F. ); C.F._2
Attrice
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi Controparte_1 C.F._3 residente nella via A. Lincoln n. 160, ed elettivamente domiciliato in Ispica nella via Dei
Trattati di Roma n. 6/A, presso lo studio dell'Avv. Silvia Sapienza (C.F. C.F._4
) che lo rappresenta e difende;
[...]
Convenuto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25/02/2023 ha citato in giudizio Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 5.600,00, oltre ad euro
[...]
1.220,00 per I.V.A., a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta nella vendita dell'immobile di proprietà del convenuto, sito in Portopalo di Capo Passero alla via Europa n.
105, trasferito con atto di compravendita stipulato il 18/05/2022.
1 Il convenuto si è costituito contestando la domanda e chiedendo in riconvenzionale la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni cagionati a causa del negligente svolgimento della sua attività di mediazione, danni quantificati in € 11.000,00, di cui € 10.000,00 pari alla differenza tra quanto concordato con la proposta di acquisto e quanto poi definito in sede di mediazione ed € 1.000,00 a titolo di indennità di mediazione.
In linea teorica va premesso che sono tre gli elementi che caratterizzano la mediazione: 1) la messa in relazione di due o più parti;
2) il fine della conclusione di un affare;
3) la mancanza di vincoli di qualsiasi genere con le parti interessate all'affare (carenza di legami di rappresentanza, di dipendenza o di collaborazione con una delle parti mediate).
Il mediatore, poi, ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento (art. 1755 c.c.).
La giurisprudenza ha precisato che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. Inoltre, il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014).
Va poi precisato che il contratto di mediazione è a forma libera, potendo essere validamente concluso tra le parti anche oralmente. Infatti, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, la giurisprudenza ha precisato che non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore, avvantaggiandosene (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 25851 del 09/12/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21737 del 22/10/2010).
2 Nel caso di specie il convenuto non ha contestato l'esistenza del contratto, di aver cioè conferito all'attrice l'incarico di trovare un acquirente dell'immobile di sua proprietà, di aver concordato una provvigione del 4% sul prezzo di vendita e che l'acquirente è stato trovato grazie all'intermediazione dell'attrice.
Tali circostanze devono pertanto ritenersi pacifiche.
Il convenuto ritiene che l'attrice non abbia diritto al compenso, non avendo svolto con diligenza la propria attività ed avendogli cagionato danni costringendolo a ridurre il prezzo di vendita di € 10.000.
La tesi del convenuto non è fondata in quanto egli non ha indicato con esattezza quale sarebbe stato l'inadempimento del mediatore, quale sarebbe stata la condotta negligente e in che modo essa sarebbe causalmente collegata alla riduzione del prezzo di vendita dell'immobile.
Dalla lettura degli atti emerge, invece, che in realtà la riduzione del prezzo di vendita è stata concordata dal convenuto col terzo acquirente, a causa delle condizioni dell'immobile e dell'impossibilità del terzo di ottenere un mutuo dalla banca. Dalle missive in atti e dall'atto di compravendita non si evince, invece, che la riduzione del prezzo sia stata dovuta a negligenze del mediatore.
Ne consegue l'accoglimento della domanda ed il rigetto della riconvenzionale proposta dal convenuto, motivo per il quale quest'ultimo va condannato al pagamento della somma di €
6.820, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'entità del credito accertato, dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in complessivi
€ 3.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, di € 6.820, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...]
3 - condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in €. 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in data 4.12.2025
Il Giudice
dott. Roberto Notaro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice, dott. Roberto Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1059/2023 promossa
Da
, nata ad [...] il [...], (C.F. ), nella qualità Parte_1 C.F._1 di titolare dell'Agenzia Gabetti Franchising avente sede legale in Pachino nella Via Lincoln
n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Lucenti (C.F. ); C.F._2
Attrice
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi Controparte_1 C.F._3 residente nella via A. Lincoln n. 160, ed elettivamente domiciliato in Ispica nella via Dei
Trattati di Roma n. 6/A, presso lo studio dell'Avv. Silvia Sapienza (C.F. C.F._4
) che lo rappresenta e difende;
[...]
Convenuto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 25/02/2023 ha citato in giudizio Parte_1 CP_1 per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 5.600,00, oltre ad euro
[...]
1.220,00 per I.V.A., a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta nella vendita dell'immobile di proprietà del convenuto, sito in Portopalo di Capo Passero alla via Europa n.
105, trasferito con atto di compravendita stipulato il 18/05/2022.
1 Il convenuto si è costituito contestando la domanda e chiedendo in riconvenzionale la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni cagionati a causa del negligente svolgimento della sua attività di mediazione, danni quantificati in € 11.000,00, di cui € 10.000,00 pari alla differenza tra quanto concordato con la proposta di acquisto e quanto poi definito in sede di mediazione ed € 1.000,00 a titolo di indennità di mediazione.
In linea teorica va premesso che sono tre gli elementi che caratterizzano la mediazione: 1) la messa in relazione di due o più parti;
2) il fine della conclusione di un affare;
3) la mancanza di vincoli di qualsiasi genere con le parti interessate all'affare (carenza di legami di rappresentanza, di dipendenza o di collaborazione con una delle parti mediate).
Il mediatore, poi, ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento (art. 1755 c.c.).
La giurisprudenza ha precisato che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. Inoltre, il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014).
Va poi precisato che il contratto di mediazione è a forma libera, potendo essere validamente concluso tra le parti anche oralmente. Infatti, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, la giurisprudenza ha precisato che non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore, avvantaggiandosene (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 25851 del 09/12/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21737 del 22/10/2010).
2 Nel caso di specie il convenuto non ha contestato l'esistenza del contratto, di aver cioè conferito all'attrice l'incarico di trovare un acquirente dell'immobile di sua proprietà, di aver concordato una provvigione del 4% sul prezzo di vendita e che l'acquirente è stato trovato grazie all'intermediazione dell'attrice.
Tali circostanze devono pertanto ritenersi pacifiche.
Il convenuto ritiene che l'attrice non abbia diritto al compenso, non avendo svolto con diligenza la propria attività ed avendogli cagionato danni costringendolo a ridurre il prezzo di vendita di € 10.000.
La tesi del convenuto non è fondata in quanto egli non ha indicato con esattezza quale sarebbe stato l'inadempimento del mediatore, quale sarebbe stata la condotta negligente e in che modo essa sarebbe causalmente collegata alla riduzione del prezzo di vendita dell'immobile.
Dalla lettura degli atti emerge, invece, che in realtà la riduzione del prezzo di vendita è stata concordata dal convenuto col terzo acquirente, a causa delle condizioni dell'immobile e dell'impossibilità del terzo di ottenere un mutuo dalla banca. Dalle missive in atti e dall'atto di compravendita non si evince, invece, che la riduzione del prezzo sia stata dovuta a negligenze del mediatore.
Ne consegue l'accoglimento della domanda ed il rigetto della riconvenzionale proposta dal convenuto, motivo per il quale quest'ultimo va condannato al pagamento della somma di €
6.820, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La liquidazione delle spese di lite viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – modificato dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto del valore della controversia desunto dall'entità del credito accertato, dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità non elevato delle questioni giuridiche trattate, in complessivi
€ 3.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, di € 6.820, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...]
3 - condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_1 Parte_1 lite, che liquida in €. 3.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in data 4.12.2025
Il Giudice
dott. Roberto Notaro
4