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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssaMarialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 534/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. CRISTIANA LUPI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANDREA Controparte_1
GRECO, giusta procura in atti;
- appellato
, rappresentato e difeso dall'avv. A. MANUELA NUCERA, giusta procura in atti;
CP_2
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2019 90067429 89 000, notificata in data
18.11.2019, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 094 2011 0031029992 000, n. 094 2012
0026901886 000, n. 094 2014 0000544238 000, aventi ad oggetto rate premio Polizza Dipendenti
(anni 2010-2012). Deduceva l'illegittimità dell'intimazione impugnata in forza della prescrizione quinquennale del credito contributivo maturata anche tra la data di presunta notifica dei predetti atti e quella dell'intimazione opposta, in assenza di atti interruttivi.
Nella resistenza di il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso: Controparte_3
dopo aver dato atto che aveva fornito prova della rituale notifica delle Parte_1
cartelle di pagamento suindicate riteneva che non fosse stata provata la notifica degli atti interruttivi della prescrizione allegati dall'attuale appellante.
Per quanto qui di interesse, il giudicante riteneva che non fosse stata fornita la prova del corretto espletamento dell'iter notificatorio della comunicazione preventiva di ipoteca n.
09476201700000161000, in quanto aveva prodotto solo, oltre alla copia del preavviso di Pt_1
ipoteca, la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, e non le mail p.e.c. a mezzo delle quali sosteneva di aver tentato la notifica, comprovando verso quale indirizzo l'avesse tentata, nonché l'attestazione della Camera di Commercio della “pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima” al pari di quanto avviene con il deposito presso la Casa comunale in caso di notifica postale per irreperibilità temporanea del destinatario.
Ha proposto appello , per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Si è costituito l' chiedendo l'accoglimento dell'appello CP_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti sono state depositate note nel termine del 20 maggio 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui è stato ritenuto che non fosse stata provata la correttezza dell'iter notificatorio della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in quanto dell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa era stato dato atto nella "comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 2 d.p.r. n. 602/1973", ritualmente notificata al Sig. e depositata in atti. CP_1
Aggiunge, inoltre, che dell'esecuzione di detti adempimenti veniva data rituale prova nel corso del primo grado di giudizio.
L'appello è fondato.
La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria , atto interruttivo della prescrizione, è avvenuta tramite PE . Il messo notificatore ha attestato, come da all. 7 in atti, l'adempimento di tutte le modalità richieste dalla normativa, in particolare ha attestato che “in data 21/01/2017 , non è stato possibile rinvenire nell'INI-PE (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societarie e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato abbiamo provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973
a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della
[...]
DI REGGIO DI CALABRIA, nonché a richiedere Parte_2
la pubblicazione del relativo avviso di deposito (entrambi secretati) sul sito informatico della medesima;
all'invio della presente comunicazione.
L'attestazione in atti, proveniente dal messo notificatore di comprova l'effettivo rispetto CP_4
della procedura.”
Giova rilevare che , la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è prevista e disciplinata dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, il quale, a sua volta, richiama gli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile. Secondo quanto previsto dall'art. 137 c.p.c., le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario il quale, di regola, consegna al destinatario “in mani proprie” un esemplare o copia conforme dell'atto da notificare presso la casa di abitazione dello stesso;
oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto (art. 138
c.p.c.). Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche: a) a mezzo del servizio postale (modalità di notificazione prevista dall'articolo 149 c.p.c., che si effettua secondo le norme di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890; b) a mezzo di posta elettronica certificata (modalità di notificazione prevista dall'art. 149 bis c.p.c.). 2.2.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto, in accordo con quanto sostenuto dall'appellato, l'invalidità della notifica in quanto non era stata fornita la prova di quanto dichiarato dall'Agente per la riscossione nella predetta comunicazione, ovvero che fosse stata tentata la notifica e che si era proceduto al deposito e alla pubblicazione presso la Camera di Commercio,
L'assunto non è condivisibile.
Invero, quanto alla validità ed al perfezionamento delle notifiche via PE, occorre rammentare che la notifica della cartella esattoriale è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del1973, art. 26, il quale, nel testo in vigore all'epoca delle notifiche avvenute entro il settembre 2015, disponeva, tra l'altro, quanto segue: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione.
Successivamente tale forma di notifica è divenuta obbligatoria, in ragione delle modifiche apportate alla normativa sopra richiamata, dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 che ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 2. Pertanto a decorrere dal
22.10.2015 "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PE).
All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'art. 149-bis c.p.c..
Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone comunicazione della notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.
Orbene nel caso in esame, l'Agente per la Riscossione ha attestato di aver dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa sopracitata, come risulta dalla comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, D.P.R.n.602/1973.
Si osserva che la comunicazione di avvenuto deposito di cui all'art. 60 c. 6 del D.P.R. 600/1970 risulta avere funzione analoga a quella della relata di notifica, in quanto l'Agente per la riscossione attesta i fatti avvenuti in sua presenza e gli adempimenti svolti nella qualità di pubblico ufficiale notificatore;
ed è noto l'insegnamento per cui la relata di notifica costituendo atto pubblico fa piena fede, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 22/01/2019, n.1699).
La Cassazione ha ritenuto che il compimento delle formalità previste dalle norme sulla notifica degli atti deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso- cfr.Cass.n.4844/1993. Tale principio va tutta completato dall'affermazione che l'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai "fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"
L'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c..
Dunque, in difetto della proposizione della querela di falso che infici la genuinità delle attestazioni rese dall'Agente per la Riscossione in funzione di pubblico ufficiale notificatore, deve ritenersi senz'altro raggiunta la prova della rituale notifica ex art. 26 c. 2 del D.P.R. 603/1073 della notifica dell'intimazione, come attestato dallo stesso agente per la riscossione.
Si aggiunge per completezza che appare fuori fuoco la doglianza dell'appellato in relazione alla circostanza che non si ha prova dell'indirizzo pec al quale è stata invita la notifica, posto che come detto, ha attestato l'inesistenza di in indirizzo valido. CP_4
L'appellato dunque avrebbe potuto facilmente provare l'assenza del presupposto per poter ricorrere alla forma di notificazione di cui all'art. 60, producendo certificazione relativa alla validità del proprio indirizzo digitale.
Altresì irrilevante l'assenza del secondo tentativo di notifica, posto che non si tratta di indirizzo pec saturo bensì di indirizzo non valido e non attivo per cui non avrebbe senso imporre all'agetnte un'ulteriore notifica ( cfr Cass. n52/25)
L'appello è pertanto fondato avendo fornito la prova di avere interrotto la prescrizione per CP_4
tutti i crediti oggetto di appello Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra appellante e il e sono liquidate in dispositivo sulla base del DM n 147/22, scaglione valori medi CP_1
dimidiati, vista la semplicità della controversia.
Spese di lite compensate nei rapporti tra appellante e vista l'identità della posizione CP_2
sostanziale.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
contro e , avverso la sentenza n. 118/2022 del Giudice del lavoro Controparte_1 CP_2
di Reggio Calabria, pubblicata in data 21/01/2022, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta l'originaria domanda proposta da Controparte_1
Condanna a rifondere ad le spese di lite , che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 2.906,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara interamente compensate le spese tra e . Parte_1 CP_2
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssaMarialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 534/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. CRISTIANA LUPI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANDREA Controparte_1
GRECO, giusta procura in atti;
- appellato
, rappresentato e difeso dall'avv. A. MANUELA NUCERA, giusta procura in atti;
CP_2
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Reggio Calabria, proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 094 2019 90067429 89 000, notificata in data
18.11.2019, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 094 2011 0031029992 000, n. 094 2012
0026901886 000, n. 094 2014 0000544238 000, aventi ad oggetto rate premio Polizza Dipendenti
(anni 2010-2012). Deduceva l'illegittimità dell'intimazione impugnata in forza della prescrizione quinquennale del credito contributivo maturata anche tra la data di presunta notifica dei predetti atti e quella dell'intimazione opposta, in assenza di atti interruttivi.
Nella resistenza di il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso: Controparte_3
dopo aver dato atto che aveva fornito prova della rituale notifica delle Parte_1
cartelle di pagamento suindicate riteneva che non fosse stata provata la notifica degli atti interruttivi della prescrizione allegati dall'attuale appellante.
Per quanto qui di interesse, il giudicante riteneva che non fosse stata fornita la prova del corretto espletamento dell'iter notificatorio della comunicazione preventiva di ipoteca n.
09476201700000161000, in quanto aveva prodotto solo, oltre alla copia del preavviso di Pt_1
ipoteca, la comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, e non le mail p.e.c. a mezzo delle quali sosteneva di aver tentato la notifica, comprovando verso quale indirizzo l'avesse tentata, nonché l'attestazione della Camera di Commercio della “pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima” al pari di quanto avviene con il deposito presso la Casa comunale in caso di notifica postale per irreperibilità temporanea del destinatario.
Ha proposto appello , per i motivi di seguito esplicitati. Parte_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Si è costituito l' chiedendo l'accoglimento dell'appello CP_2
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti sono state depositate note nel termine del 20 maggio 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello, censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui è stato ritenuto che non fosse stata provata la correttezza dell'iter notificatorio della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in quanto dell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa era stato dato atto nella "comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 2 d.p.r. n. 602/1973", ritualmente notificata al Sig. e depositata in atti. CP_1
Aggiunge, inoltre, che dell'esecuzione di detti adempimenti veniva data rituale prova nel corso del primo grado di giudizio.
L'appello è fondato.
La notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria , atto interruttivo della prescrizione, è avvenuta tramite PE . Il messo notificatore ha attestato, come da all. 7 in atti, l'adempimento di tutte le modalità richieste dalla normativa, in particolare ha attestato che “in data 21/01/2017 , non è stato possibile rinvenire nell'INI-PE (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societarie e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato abbiamo provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973
a depositare telematicamente il suddetto atto presso gli uffici della
[...]
DI REGGIO DI CALABRIA, nonché a richiedere Parte_2
la pubblicazione del relativo avviso di deposito (entrambi secretati) sul sito informatico della medesima;
all'invio della presente comunicazione.
L'attestazione in atti, proveniente dal messo notificatore di comprova l'effettivo rispetto CP_4
della procedura.”
Giova rilevare che , la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è prevista e disciplinata dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, il quale, a sua volta, richiama gli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile. Secondo quanto previsto dall'art. 137 c.p.c., le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario il quale, di regola, consegna al destinatario “in mani proprie” un esemplare o copia conforme dell'atto da notificare presso la casa di abitazione dello stesso;
oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto (art. 138
c.p.c.). Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche: a) a mezzo del servizio postale (modalità di notificazione prevista dall'articolo 149 c.p.c., che si effettua secondo le norme di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890; b) a mezzo di posta elettronica certificata (modalità di notificazione prevista dall'art. 149 bis c.p.c.). 2.2.
Il Giudice di prime cure ha ritenuto, in accordo con quanto sostenuto dall'appellato, l'invalidità della notifica in quanto non era stata fornita la prova di quanto dichiarato dall'Agente per la riscossione nella predetta comunicazione, ovvero che fosse stata tentata la notifica e che si era proceduto al deposito e alla pubblicazione presso la Camera di Commercio,
L'assunto non è condivisibile.
Invero, quanto alla validità ed al perfezionamento delle notifiche via PE, occorre rammentare che la notifica della cartella esattoriale è disciplinata dal D.P.R. n. 602 del1973, art. 26, il quale, nel testo in vigore all'epoca delle notifiche avvenute entro il settembre 2015, disponeva, tra l'altro, quanto segue: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione.
Successivamente tale forma di notifica è divenuta obbligatoria, in ragione delle modifiche apportate alla normativa sopra richiamata, dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 che ha disposto (con l'art. 14, comma 1) la modifica dell'art. 26, comma 2. Pertanto a decorrere dal
22.10.2015 "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PE).
All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'art. 149-bis c.p.c..
Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone comunicazione della notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.
Orbene nel caso in esame, l'Agente per la Riscossione ha attestato di aver dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa sopracitata, come risulta dalla comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, D.P.R.n.602/1973.
Si osserva che la comunicazione di avvenuto deposito di cui all'art. 60 c. 6 del D.P.R. 600/1970 risulta avere funzione analoga a quella della relata di notifica, in quanto l'Agente per la riscossione attesta i fatti avvenuti in sua presenza e gli adempimenti svolti nella qualità di pubblico ufficiale notificatore;
ed è noto l'insegnamento per cui la relata di notifica costituendo atto pubblico fa piena fede, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 22/01/2019, n.1699).
La Cassazione ha ritenuto che il compimento delle formalità previste dalle norme sulla notifica degli atti deve risultare dalla relazione di notificazione che, sotto questo aspetto, dando atto di operazioni compiute dallo stesso ufficiale giudiziario, fa fede sino a querela di falso- cfr.Cass.n.4844/1993. Tale principio va tutta completato dall'affermazione che l'efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta, per quanto qui interessa, ai "fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"
L'unico mezzo idoneo per contrastare l'attestazione del soggetto abilitato alla notificazione di quanto al medesimo dichiarato o avvenuto in sua presenza è la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c..
Dunque, in difetto della proposizione della querela di falso che infici la genuinità delle attestazioni rese dall'Agente per la Riscossione in funzione di pubblico ufficiale notificatore, deve ritenersi senz'altro raggiunta la prova della rituale notifica ex art. 26 c. 2 del D.P.R. 603/1073 della notifica dell'intimazione, come attestato dallo stesso agente per la riscossione.
Si aggiunge per completezza che appare fuori fuoco la doglianza dell'appellato in relazione alla circostanza che non si ha prova dell'indirizzo pec al quale è stata invita la notifica, posto che come detto, ha attestato l'inesistenza di in indirizzo valido. CP_4
L'appellato dunque avrebbe potuto facilmente provare l'assenza del presupposto per poter ricorrere alla forma di notificazione di cui all'art. 60, producendo certificazione relativa alla validità del proprio indirizzo digitale.
Altresì irrilevante l'assenza del secondo tentativo di notifica, posto che non si tratta di indirizzo pec saturo bensì di indirizzo non valido e non attivo per cui non avrebbe senso imporre all'agetnte un'ulteriore notifica ( cfr Cass. n52/25)
L'appello è pertanto fondato avendo fornito la prova di avere interrotto la prescrizione per CP_4
tutti i crediti oggetto di appello Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra appellante e il e sono liquidate in dispositivo sulla base del DM n 147/22, scaglione valori medi CP_1
dimidiati, vista la semplicità della controversia.
Spese di lite compensate nei rapporti tra appellante e vista l'identità della posizione CP_2
sostanziale.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1
contro e , avverso la sentenza n. 118/2022 del Giudice del lavoro Controparte_1 CP_2
di Reggio Calabria, pubblicata in data 21/01/2022, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata rigetta l'originaria domanda proposta da Controparte_1
Condanna a rifondere ad le spese di lite , che liquida Controparte_1 Parte_1 in € 2.906,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara interamente compensate le spese tra e . Parte_1 CP_2
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto. Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)