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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 15/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Addì 15.1.2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. GALLESE ALESSANDRO e per la parte convenuta l'Avv. SAGLIETTO in sostituzione dell'Avv. PISANU.
I procuratori delle parti insistono come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 483 / 2021
promossa da:
elettivamente domiciliato in Parte_1
Sanremo, Via Roma, n. 166 presso lo studio e la persona dell'Avv. GALLESE
ALESSANDRO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
l' (C.F. Controparte_1
), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
Pag. 2 di 14 legale rappresentante pro – tempore, sia in proprio che nella qualità di mandatario della ( Controparte_2 CP_3
, con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, e quindi in nome e per conto della
[...] stessa, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec t nonché presso l'avv. Cristina Email_1
Parola, con studio in Ventimiglia, Via Cavour, 31;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
In via cautelare ex art. 700.c.p.c
Inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante al ricorrente, accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza RDC-2019-1076352 e RDC12020-
3067651 conseguentemente, per tutte argomentazioni esposte in fatto e in diritto, ordinare alla CP_4 sede di Sanremo, in persona del suo direttore e legale rappresentante pro – tempore, corrente in Sanremo alla Via Martiri della Libertà n. 17, di ripristinare in favore del Sig.re il beneficio Parte_1 del Reddito di Cittadinanza RDC-2019-1076352 e RDC-2020-3067651 con effetto retroattivo dalla data dell'ultimo versamento
Nel Merito In via preliminare confermare l'auspicato provvedimento cautelare e in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;
“ In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità per i motivi sopra esposti della revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza RDC-2019-1076352 e RDC-2020- 3067651 e per l'effetto
CP_ condannare l a corrispondere al ricorrente le somme non percepite a far data dalla revoca del beneficio oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite.”
Parte resistente:
Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto
***
Pag. 3 di 14 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.10.2021, il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, con condanna dell' a corrispondere le somme non percepite, oltre interessi e rivalutazione CP_1
monetaria.
Segnatamente, il ricorrente ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 29.09.2021 la comunicazione della revoca del beneficio relativo alla domanda di reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza prot. n. , presentata in data Controparte_5
08.04.2019;
- che tale revoca è stata motivata da “false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti al nucleo”;
- di aver ricevuto, in pari data, la revoca del Reddito di Cittadinanza per il 2020, per le seguenti motivazioni: “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
- di percepire una pensione d'invalidità di circa Euro 297,42 mensili;
- che il canone di locazione dell'appartamento in cui vive insieme alla figlia è pari ad Euro 470,00
- che il reddito di cittadinanza dallo stesso percepito prima della revoca era pari ad Euro 1.000,00 e che pertanto attualmente è costretto ad essere aiutato dai genitori, per utenze, canone di locazione e mantenimento della figlia;
- che la DSU ai fini della compilazione dell'ISEE non prevedeva la necessità di dichiarare eventuali conti gioco e al ricorrente non sono mai stati chiesti in sede di redazione della domanda;
- che i conti gioco non posso essere equiparati ad un conto corrente e/o conto deposito in quanto non producono interessi e non è possibile eseguire le tipiche operazioni del conto corrente come prelievi, pagamenti e/o accreditamenti di pensioni e stipendi;
- di non aver omesso, pertanto, alcuna dichiarazione e/o variazione di reddito.
Ha concluso chiedendo l'annullamento della revoca del beneficio perché illegittima e immotivata.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso per superamento dei limiti CP_1 reddituali, essendo emerso da un'indagine da parte della Guardia di Finanza la presenza di un conto gioco intestato al ricorrente con ingenti somme ivi orbitanti.
La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza odierna è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
Pag. 4 di 14 ***
Premessa.
Il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 28
marzo 2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. E' opportuno, al fine di meglio comprendere la fattispecie, richiamare la normativa da applicare alla fattispecie.
L'art. 2 del D.L. n. 4 del 2019 e ss.mm in merito ai beneficiari della misura stabilisce:
"1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma
1, lettera b), del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2)
residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio,
in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 , inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del
Pag. 5 di 14 medesimo D.P.C.M. 5 dicembre 2013 ; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in
Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro
2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 c.c. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c.c., immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n.
171.
c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta,
Pag. 6 di 14 per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. 5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell' articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 .
E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c).
Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU.
La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero
3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
L'art. 7, del D.L. n. 4 del 2019 e ss.mm. sulle ipotesi di revoca e decadenza statuisce:
"Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
(…) La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
Pag. 7 di 14 In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i centri per l'impiego, i comuni, l' , l' , l' CP_1 Controparte_6 [...]
preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro Controparte_7
dieci giorni dall'accertamento, all'autorita' giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica".
La normativa prevede che i requisiti stabiliti per l'accesso alla misura del reddito di cittadinanza debbano sussistere cumulativamente al momento della presentazione della relativa istanza e in costanza della successiva erogazione.
La determinazione dell'ammontare del beneficio economico viene effettuata dall' sulla base della dichiarazione ISEE e delle informazioni sui trattamenti CP_1
erogati ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.
La fattispecie in esame.
E' incontestato che il ricorrente abbia presentato domanda all di richiesta del CP_1
sussidio RdC, in data 8.4.2019 accolta e poi revocata in data 29.9.2021, con la seguente motivazione "accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione reddito, patrimonio inerenti il nucleo".
La revoca scaturisce dalle risultanze di accertamenti condotti dalla Guardia di
Finanza, esitati con verbale inoltrato all' (protocollo n. 0160540/2021 del CP_1
26.8.2021), allegato in sede di comparsa di risposta della parte convenuta dal quale emerge che il ricorrente nella DSU (dichiarazione unica sostitutiva) presentata per il rilascio dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), necessario per l'inoltro della richiesta di RdC, ha omesso di dichiarare importi di reddito rilevanti provenienti da conti di gioco.
Pag. 8 di 14 Nella relazione di reparto trasmessa dalla Guardia di Finanza si legge: "dall'attività esperita è emerso che il beneficiario per gli anni Parte_1
2017, 2018, 2019 è risultato essere titolare di svariati conti gioco on line interessati da ingenti movimentazioni di denaro palesando così un'evidente sproporzione, tra quanto emerge nella dichiarazione sostitutiva unica e gli importi delle ricariche effettuate, delle somme vinte/giocate ovvero dei prelievi eseguiti”.
In particolare, gli importi vinti nell'anno 2017 pari ad Euro 187.841,95 e gli importi vinti per il 2018, pari ad euro 58.320,98 e per il 2019 pari ad Euro 15.362,05 (questi ultimi due anni rilevanti ai fini della domanda che ci occupa) avrebbero dovuto essere inseriti nella DSU presentata e segnatamente, nel quadro del patrimonio mobiliare - redditi diversi - redditi assoggettati a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, quadro FC4 o FC6 ai sensi dell'artt. 67 e 69 del T.U.I.R. Inoltre, le vincite per il 2019, pari ad Euro 15.362,05 avrebbero dovuto essere comunicate entro 15 giorni dal superamento della soglia di reddito, per l'annualità di competenza.
In particolare, la parte non ne ha segnalato l'esistenza, né tantomeno ne ha comunicato l'eventuale reddito derivante da tale attività.
Nella sostanza, l' ha posto a fondamento dei provvedimenti di revoca la CP_1
condotta omissiva dello con riferimento ai redditi derivanti dalle vincite al Parte_1
gioco.
La difesa attorea ha eccepito l'illegittimità formale e sostanziale dei provvedimenti sull'assunto della carenza di motivazione che avrebbe reso incomprensibile all'istante il presupposto della revoca e, comunque, l'infondatezza della stessa non avendo lo percepito alcun reddito dalle giocate on line, emergendo, da un Parte_1
attento esame del report della GDF, soltanto esigui prelievi.
La difesa del ricorrente ha evidenziato che i proventi virtuali scaturiti dalle attività di scommessa non sono stati mai incamerati bensì sempre reinvestiti immediatamente nello stesso gioco e che in ogni caso nel patrimonio mobiliare da dichiarare ai fini
Pag. 9 di 14 della DSU non sono inseriti i conti gioco poiché la relativa movimentazione non può
essere ritenuta un parametro di variazione reddituale.
Ha dedotto infine che il ricorrente è stato assolto in sede penale dal reato di false o omesse dichiarazioni.
Ricostruita la fattispecie in fatto, è opportuno esaminare in diritto le doglianze sollevate dal ricorrente.
Innanzitutto, circa la carenza e/o nebulosità della motivazione, non è peregrino in questa sede rammentare che i "provvedimenti" che l' di previdenza emette in CP_1
materia di prestazioni previdenziali o assistenziali sono tali solo formalmente poiché provenienti da soggetto pubblico, ma in realtà consistono nella mera constatazione della presenza o meno dei requisiti di legge per l'attribuzione di un beneficio - che costituisce un diritto soggettivo - senza che debba essere compiuta alcuna valutazione discrezionale, è evidente che gli atti in autotutela non sono emessi in base alle disposizioni della L. n. 241 del 1990, bensì sono espressione del fatto che istituzionalmente l'ente cura l'interesse pubblico ad esso affidato verificando se sussistano o meno i detti requisiti. La Cassazione ha precisato con chiarezza i
"rapporti" che intercorrono tra procedimenti e provvedimenti amministrativi dell' e la rilevanza di questi e della eventuale violazione delle regole CP_1
procedimentali allorquando sorga controversia rimessa alla piena cognizione del giudice ordinario. Infatti, ribadendo concetti già espressi in altre occasioni, la
Suprema Corte ha affermato che: "La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e
all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente , delle regole Controparte_8
proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e
correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio anche nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo, avviato a seguito di un'attività
ispettiva dell'ente, abbia dato luogo ad una revoca della prestazione da parte
Pag. 10 di 14 dell'ente previdenziale, e non all'attribuzione della stessa su iniziativa
dell'assicurato; ne consegue che l'istante non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione
previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , CP_1
salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno" (Cass. civile,
sez. lav., 06/12/2019, n. 31954; nella relativa motivazione si leggono le seguenti
persuasive considerazioni: "Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato
all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto
previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n.
241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza
alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti
previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4,
all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato
non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa
giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione
del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento
dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo
(così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato
seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014).
Venendo allo stretto merito, osserva il Tribunale che l'art. 67 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi, prevede che "Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
Pag. 11 di 14 capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: …..d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali". Dovendosi ritenere, in linea generale, il reddito il requisito determinante per l'ottenimento del beneficio revocato, la mancata comunicazione delle vincite on line conseguite dal ricorrente costituisce una condotta omissiva atta a legittimare la revoca del beneficio ex art. 7, comma 4 del D.L. n. 4 del 2019 il quale prevede che "…quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva…". Non convince, invece, la tesi, sostenuta da parte ricorrente, secondo cui le vincite sarebbero rimaste esclusivamente virtuali ed in gran parte annullate dalle perdite successive in quanto la disponibilità dei redditi è
stata effettiva, così come il potenziale utilizzo degli stessi per finalità diverse rispetto al gioco.
Ne consegue che i redditi sono stati conseguiti e riutilizzati per una scelta discrezionale del ricorrente il quale non può, dunque, pretendere, ad avviso di questo giudice, che le risorse che ha liberamente scelto di destinare al gioco siano reintegrate dal reddito di cittadinanza posto a presidio di chi effettivamente non ha disponibilità di redditi e, quindi, neppure la possibilità di scelta sulle modalità di impiego degli stessi.
I proventi del gioco (per il 2018 e 2019 di importi comunque significativi: per il
2018 pari ad euro 58.320,98 e per il 2019 pari ad Euro 15.362,05) rilevano quindi ai fini del computo dei redditi disponibili da conteggiare ai fini dei limiti per il beneficio del RdC poiché l'acquisizione, dal punto di vista giuridico, non si
Pag. 12 di 14 identifica solo con la materiale riscossione e spendita in altre finalità, bensì anche in riaccredito on line al duplice scopo sia di ripianare perdite pregresse, sia di consentire al titolare del conto di continuare a giocare e ad avere la disponibilità per proseguire e mantenere il conto gioco.
Non osta a tal fine la pronuncia di assoluzione intervenuta in sede penale, trattandosi di fattispecie autonoma e distinta dal reato contestato.
Il giudicato penale, come noto, non vale a precludere, in sede civile, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità e ciò in quanto la medesima condotta, pur non costituendo reato, ben potrebbe integrare gli estremi di una responsabilità civile o,
come nel caso di specie, di una mancata integrazione dei presupposti per accedere ad un beneficio assistenziale.
Come noto, infatti, ai fini della sussistenza del reato è necessario l'accertamento del dolo specifico, mentre nel giudizio di accertamento della sussistenza o meno del diritto al beneficio è sufficiente accertare la mera condotta omissiva che ha portato allo sforamento del limite reddituale con conseguente insussistenza del presupposto normativo necessario alla concessione del RdC.
Egualmente, la sentenza n. 5309 del 2021 del Consiglio di Stato è espressione di una consolidata giurisprudenza amministrativa formatasi in "subiecta materia" (ex plurimis, Cons. di Stato, sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933).
In proposito, è stato osservato che la dichiarazione non veritiera, al di là dei profili penali, ove ricorrano i presupposti del reato di falso, nell'ambito della disciplina dettata dalla L. n. 445 del 2000, preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall' utilitas conseguita per effetto del mendacio.
Pertanto, " in tale contesto normativo, in cui la "dichiarazione falsa o non veritiera"
opera come fatto, perde rilevanza l'elemento soggettivo ovvero il dolo o la colpa del dichiarante" (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 1933 del 2013, cit.), "poiché, se così
fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che è volta a semplificare l'azione
Pag. 13 di 14 amministrativa, facendo leva sul principio di auto responsabilità del dichiarante"
(cfr. Cons. di Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447): sicché ogni eventuale ulteriore circostanza, "senz'altro rilevante in sede penale, in quanto ostativa alla configurazione del falso ideologico, attesa la mancanza dell'elemento soggettivo, ovvero della volontà cosciente e non coartata dal compiere il fatto e della consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non assume rilievo nell'ambito della L. n. 445 del 2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneità della dichiarazione allo scopo cui è diretto" (Cons. di St., sez. V, n. 1933 del 2013).
La domanda è, pertanto, infondata e il ricorso deve essere respinto.
L'assenza di pronunce di legittimità, in termini, consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Imperia,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Imperia, 15 gennaio 2025.
Il GL
Paola Cappello
Pag. 14 di 14
VERBALE DI UDIENZA
Addì 15.1.2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. GALLESE ALESSANDRO e per la parte convenuta l'Avv. SAGLIETTO in sostituzione dell'Avv. PISANU.
I procuratori delle parti insistono come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 483 / 2021
promossa da:
elettivamente domiciliato in Parte_1
Sanremo, Via Roma, n. 166 presso lo studio e la persona dell'Avv. GALLESE
ALESSANDRO che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
l' (C.F. Controparte_1
), con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del P.IVA_1
Pag. 2 di 14 legale rappresentante pro – tempore, sia in proprio che nella qualità di mandatario della ( Controparte_2 CP_3
, con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, e quindi in nome e per conto della
[...] stessa, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo pec t nonché presso l'avv. Cristina Email_1
Parola, con studio in Ventimiglia, Via Cavour, 31;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
In via cautelare ex art. 700.c.p.c
Inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante al ricorrente, accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza RDC-2019-1076352 e RDC12020-
3067651 conseguentemente, per tutte argomentazioni esposte in fatto e in diritto, ordinare alla CP_4 sede di Sanremo, in persona del suo direttore e legale rappresentante pro – tempore, corrente in Sanremo alla Via Martiri della Libertà n. 17, di ripristinare in favore del Sig.re il beneficio Parte_1 del Reddito di Cittadinanza RDC-2019-1076352 e RDC-2020-3067651 con effetto retroattivo dalla data dell'ultimo versamento
Nel Merito In via preliminare confermare l'auspicato provvedimento cautelare e in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente;
“ In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità per i motivi sopra esposti della revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza RDC-2019-1076352 e RDC-2020- 3067651 e per l'effetto
CP_ condannare l a corrispondere al ricorrente le somme non percepite a far data dalla revoca del beneficio oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite.”
Parte resistente:
Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto
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Pag. 3 di 14 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 28.10.2021, il ricorrente ha chiesto dichiararsi l'illegittimità della revoca del beneficio del reddito di cittadinanza, con condanna dell' a corrispondere le somme non percepite, oltre interessi e rivalutazione CP_1
monetaria.
Segnatamente, il ricorrente ha dedotto:
- di aver ricevuto in data 29.09.2021 la comunicazione della revoca del beneficio relativo alla domanda di reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza prot. n. , presentata in data Controparte_5
08.04.2019;
- che tale revoca è stata motivata da “false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti al nucleo”;
- di aver ricevuto, in pari data, la revoca del Reddito di Cittadinanza per il 2020, per le seguenti motivazioni: “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”.
- di percepire una pensione d'invalidità di circa Euro 297,42 mensili;
- che il canone di locazione dell'appartamento in cui vive insieme alla figlia è pari ad Euro 470,00
- che il reddito di cittadinanza dallo stesso percepito prima della revoca era pari ad Euro 1.000,00 e che pertanto attualmente è costretto ad essere aiutato dai genitori, per utenze, canone di locazione e mantenimento della figlia;
- che la DSU ai fini della compilazione dell'ISEE non prevedeva la necessità di dichiarare eventuali conti gioco e al ricorrente non sono mai stati chiesti in sede di redazione della domanda;
- che i conti gioco non posso essere equiparati ad un conto corrente e/o conto deposito in quanto non producono interessi e non è possibile eseguire le tipiche operazioni del conto corrente come prelievi, pagamenti e/o accreditamenti di pensioni e stipendi;
- di non aver omesso, pertanto, alcuna dichiarazione e/o variazione di reddito.
Ha concluso chiedendo l'annullamento della revoca del beneficio perché illegittima e immotivata.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso per superamento dei limiti CP_1 reddituali, essendo emerso da un'indagine da parte della Guardia di Finanza la presenza di un conto gioco intestato al ricorrente con ingenti somme ivi orbitanti.
La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza odierna è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
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Premessa.
Il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 28
marzo 2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. E' opportuno, al fine di meglio comprendere la fattispecie, richiamare la normativa da applicare alla fattispecie.
L'art. 2 del D.L. n. 4 del 2019 e ss.mm in merito ai beneficiari della misura stabilisce:
"1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma
1, lettera b), del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2)
residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio,
in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 , inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del
Pag. 5 di 14 medesimo D.P.C.M. 5 dicembre 2013 ; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in
Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro
2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro
5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 c.c. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c.c., immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 18 luglio 2005, n.
171.
c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta,
Pag. 6 di 14 per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. 5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi dell' articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 .
E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c).
Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) , numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU.
La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero
3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione.
L'art. 7, del D.L. n. 4 del 2019 e ss.mm. sulle ipotesi di revoca e decadenza statuisce:
"Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
(…) La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
Pag. 7 di 14 In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i centri per l'impiego, i comuni, l' , l' , l' CP_1 Controparte_6 [...]
preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro Controparte_7
dieci giorni dall'accertamento, all'autorita' giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica".
La normativa prevede che i requisiti stabiliti per l'accesso alla misura del reddito di cittadinanza debbano sussistere cumulativamente al momento della presentazione della relativa istanza e in costanza della successiva erogazione.
La determinazione dell'ammontare del beneficio economico viene effettuata dall' sulla base della dichiarazione ISEE e delle informazioni sui trattamenti CP_1
erogati ai beneficiari del Reddito di cittadinanza.
La fattispecie in esame.
E' incontestato che il ricorrente abbia presentato domanda all di richiesta del CP_1
sussidio RdC, in data 8.4.2019 accolta e poi revocata in data 29.9.2021, con la seguente motivazione "accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione reddito, patrimonio inerenti il nucleo".
La revoca scaturisce dalle risultanze di accertamenti condotti dalla Guardia di
Finanza, esitati con verbale inoltrato all' (protocollo n. 0160540/2021 del CP_1
26.8.2021), allegato in sede di comparsa di risposta della parte convenuta dal quale emerge che il ricorrente nella DSU (dichiarazione unica sostitutiva) presentata per il rilascio dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), necessario per l'inoltro della richiesta di RdC, ha omesso di dichiarare importi di reddito rilevanti provenienti da conti di gioco.
Pag. 8 di 14 Nella relazione di reparto trasmessa dalla Guardia di Finanza si legge: "dall'attività esperita è emerso che il beneficiario per gli anni Parte_1
2017, 2018, 2019 è risultato essere titolare di svariati conti gioco on line interessati da ingenti movimentazioni di denaro palesando così un'evidente sproporzione, tra quanto emerge nella dichiarazione sostitutiva unica e gli importi delle ricariche effettuate, delle somme vinte/giocate ovvero dei prelievi eseguiti”.
In particolare, gli importi vinti nell'anno 2017 pari ad Euro 187.841,95 e gli importi vinti per il 2018, pari ad euro 58.320,98 e per il 2019 pari ad Euro 15.362,05 (questi ultimi due anni rilevanti ai fini della domanda che ci occupa) avrebbero dovuto essere inseriti nella DSU presentata e segnatamente, nel quadro del patrimonio mobiliare - redditi diversi - redditi assoggettati a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, quadro FC4 o FC6 ai sensi dell'artt. 67 e 69 del T.U.I.R. Inoltre, le vincite per il 2019, pari ad Euro 15.362,05 avrebbero dovuto essere comunicate entro 15 giorni dal superamento della soglia di reddito, per l'annualità di competenza.
In particolare, la parte non ne ha segnalato l'esistenza, né tantomeno ne ha comunicato l'eventuale reddito derivante da tale attività.
Nella sostanza, l' ha posto a fondamento dei provvedimenti di revoca la CP_1
condotta omissiva dello con riferimento ai redditi derivanti dalle vincite al Parte_1
gioco.
La difesa attorea ha eccepito l'illegittimità formale e sostanziale dei provvedimenti sull'assunto della carenza di motivazione che avrebbe reso incomprensibile all'istante il presupposto della revoca e, comunque, l'infondatezza della stessa non avendo lo percepito alcun reddito dalle giocate on line, emergendo, da un Parte_1
attento esame del report della GDF, soltanto esigui prelievi.
La difesa del ricorrente ha evidenziato che i proventi virtuali scaturiti dalle attività di scommessa non sono stati mai incamerati bensì sempre reinvestiti immediatamente nello stesso gioco e che in ogni caso nel patrimonio mobiliare da dichiarare ai fini
Pag. 9 di 14 della DSU non sono inseriti i conti gioco poiché la relativa movimentazione non può
essere ritenuta un parametro di variazione reddituale.
Ha dedotto infine che il ricorrente è stato assolto in sede penale dal reato di false o omesse dichiarazioni.
Ricostruita la fattispecie in fatto, è opportuno esaminare in diritto le doglianze sollevate dal ricorrente.
Innanzitutto, circa la carenza e/o nebulosità della motivazione, non è peregrino in questa sede rammentare che i "provvedimenti" che l' di previdenza emette in CP_1
materia di prestazioni previdenziali o assistenziali sono tali solo formalmente poiché provenienti da soggetto pubblico, ma in realtà consistono nella mera constatazione della presenza o meno dei requisiti di legge per l'attribuzione di un beneficio - che costituisce un diritto soggettivo - senza che debba essere compiuta alcuna valutazione discrezionale, è evidente che gli atti in autotutela non sono emessi in base alle disposizioni della L. n. 241 del 1990, bensì sono espressione del fatto che istituzionalmente l'ente cura l'interesse pubblico ad esso affidato verificando se sussistano o meno i detti requisiti. La Cassazione ha precisato con chiarezza i
"rapporti" che intercorrono tra procedimenti e provvedimenti amministrativi dell' e la rilevanza di questi e della eventuale violazione delle regole CP_1
procedimentali allorquando sorga controversia rimessa alla piena cognizione del giudice ordinario. Infatti, ribadendo concetti già espressi in altre occasioni, la
Suprema Corte ha affermato che: "La natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e
all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente , delle regole Controparte_8
proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e
correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio anche nell'ipotesi in cui il procedimento amministrativo, avviato a seguito di un'attività
ispettiva dell'ente, abbia dato luogo ad una revoca della prestazione da parte
Pag. 10 di 14 dell'ente previdenziale, e non all'attribuzione della stessa su iniziativa
dell'assicurato; ne consegue che l'istante non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione
previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' , CP_1
salva, in tal caso, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno" (Cass. civile,
sez. lav., 06/12/2019, n. 31954; nella relativa motivazione si leggono le seguenti
persuasive considerazioni: "Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato
all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento delle prestazioni previdenziali in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente istituto
previdenziale, delle regole proprie di questo procedimento, così come, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla L. n.
241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza
alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti
previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4,
all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato
non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa
giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione
del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento
dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo
(così, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato
seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014).
Venendo allo stretto merito, osserva il Tribunale che l'art. 67 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi, prevede che "Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
Pag. 11 di 14 capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: …..d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali". Dovendosi ritenere, in linea generale, il reddito il requisito determinante per l'ottenimento del beneficio revocato, la mancata comunicazione delle vincite on line conseguite dal ricorrente costituisce una condotta omissiva atta a legittimare la revoca del beneficio ex art. 7, comma 4 del D.L. n. 4 del 2019 il quale prevede che "…quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva…". Non convince, invece, la tesi, sostenuta da parte ricorrente, secondo cui le vincite sarebbero rimaste esclusivamente virtuali ed in gran parte annullate dalle perdite successive in quanto la disponibilità dei redditi è
stata effettiva, così come il potenziale utilizzo degli stessi per finalità diverse rispetto al gioco.
Ne consegue che i redditi sono stati conseguiti e riutilizzati per una scelta discrezionale del ricorrente il quale non può, dunque, pretendere, ad avviso di questo giudice, che le risorse che ha liberamente scelto di destinare al gioco siano reintegrate dal reddito di cittadinanza posto a presidio di chi effettivamente non ha disponibilità di redditi e, quindi, neppure la possibilità di scelta sulle modalità di impiego degli stessi.
I proventi del gioco (per il 2018 e 2019 di importi comunque significativi: per il
2018 pari ad euro 58.320,98 e per il 2019 pari ad Euro 15.362,05) rilevano quindi ai fini del computo dei redditi disponibili da conteggiare ai fini dei limiti per il beneficio del RdC poiché l'acquisizione, dal punto di vista giuridico, non si
Pag. 12 di 14 identifica solo con la materiale riscossione e spendita in altre finalità, bensì anche in riaccredito on line al duplice scopo sia di ripianare perdite pregresse, sia di consentire al titolare del conto di continuare a giocare e ad avere la disponibilità per proseguire e mantenere il conto gioco.
Non osta a tal fine la pronuncia di assoluzione intervenuta in sede penale, trattandosi di fattispecie autonoma e distinta dal reato contestato.
Il giudicato penale, come noto, non vale a precludere, in sede civile, una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale attesa la diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità e ciò in quanto la medesima condotta, pur non costituendo reato, ben potrebbe integrare gli estremi di una responsabilità civile o,
come nel caso di specie, di una mancata integrazione dei presupposti per accedere ad un beneficio assistenziale.
Come noto, infatti, ai fini della sussistenza del reato è necessario l'accertamento del dolo specifico, mentre nel giudizio di accertamento della sussistenza o meno del diritto al beneficio è sufficiente accertare la mera condotta omissiva che ha portato allo sforamento del limite reddituale con conseguente insussistenza del presupposto normativo necessario alla concessione del RdC.
Egualmente, la sentenza n. 5309 del 2021 del Consiglio di Stato è espressione di una consolidata giurisprudenza amministrativa formatasi in "subiecta materia" (ex plurimis, Cons. di Stato, sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933).
In proposito, è stato osservato che la dichiarazione non veritiera, al di là dei profili penali, ove ricorrano i presupposti del reato di falso, nell'ambito della disciplina dettata dalla L. n. 445 del 2000, preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall' utilitas conseguita per effetto del mendacio.
Pertanto, " in tale contesto normativo, in cui la "dichiarazione falsa o non veritiera"
opera come fatto, perde rilevanza l'elemento soggettivo ovvero il dolo o la colpa del dichiarante" (cfr. Cons. di Stato, sez. V, n. 1933 del 2013, cit.), "poiché, se così
fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che è volta a semplificare l'azione
Pag. 13 di 14 amministrativa, facendo leva sul principio di auto responsabilità del dichiarante"
(cfr. Cons. di Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447): sicché ogni eventuale ulteriore circostanza, "senz'altro rilevante in sede penale, in quanto ostativa alla configurazione del falso ideologico, attesa la mancanza dell'elemento soggettivo, ovvero della volontà cosciente e non coartata dal compiere il fatto e della consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non assume rilievo nell'ambito della L. n. 445 del 2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneità della dichiarazione allo scopo cui è diretto" (Cons. di St., sez. V, n. 1933 del 2013).
La domanda è, pertanto, infondata e il ricorso deve essere respinto.
L'assenza di pronunce di legittimità, in termini, consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Imperia,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Imperia, 15 gennaio 2025.
Il GL
Paola Cappello
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