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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 06/06/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 518/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Montelabbate il 28/12/2013 da:
nato il [...] a [...] CP_1
E
nata il [...] a [...] Controparte_2
Premesso:
- che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto e ribadito le condizioni concordate col ricorso introduttivo;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO:
che le parti hanno contratto matrimonio civile a Montelabbate il 28/12/2013, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il Persona_1
20/03/2010 e nata a [...] il [...]; Per_2
che le predette parti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 06/07/2021, e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione, dovendosi, pertanto, ritenere cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO
che le condizioni concordate rispondano all'interesse della prole, che le clausole relative ai figli minori non siano in contrasto con gli interessi degli stessi e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese compensate.
Deciso in data 06/06/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Montelabbate il 28/12/2013 da:
nato il [...] a [...] CP_1
E
nata il [...] a [...] Controparte_2
Premesso:
- che con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- che l'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo raggiunto e ribadito le condizioni concordate col ricorso introduttivo;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO:
che le parti hanno contratto matrimonio civile a Montelabbate il 28/12/2013, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dalla loro unione sono nati due figli: nato a [...] il Persona_1
20/03/2010 e nata a [...] il [...]; Per_2
che le predette parti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 06/07/2021, e che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione, dovendosi, pertanto, ritenere cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO
che le condizioni concordate rispondano all'interesse della prole, che le clausole relative ai figli minori non siano in contrasto con gli interessi degli stessi e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO
delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese compensate.
Deciso in data 06/06/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni