Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 17/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 11627/2024, 11631/2024,
27319/2024 e R.G. promossa da:
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 con il patrocinio dell'avv. FERRARA PIERO, con elezione di domicilio in VIA LIBERTÀ N. 218 BIS, PORTICI (NA);
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv.to MESCO Controparte_4
GIANPIERO , con elezione di domicilio VIA COMUNALE DEL
PRINCIPE 13/A 80145 CP_4
RESISTENTE
OGGETTO: maggiorazione per lavoro festivo infrasettimanale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi, successivamente riuniti, depositati in data 16-05-
2024 e 11-12-2024, ciascun ricorrente in epigrafe, dipendente dell'
[...]
con qualifica di Collaboratore prof.le sanitario – Infermiere, cat., CP_5 da ultimo, D6 per ed , e cat. BS per Controparte_2 Controparte_1 [...] del ccnl del comparto sanità, ha adito il Tribunale in funzione di CP_3 giudice del lavoro per sentir accertare il proprio diritto a percepire, ai sensi degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto
Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, per il periodo dal 2020 al 2022 per
[...]
, dal 2018 al 2020 per , dal 2018 al 2021 per CP_3 Controparte_1
e di € 2985,71 oer , oltre interessi legali dalla
[...] Controparte_1 maturazione dei singoli ratei fino all'effettivo soddisfo. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva Parte_1 eccependo la decadenza dall'azione per mancata presentazione di istanza nei termini di trenta giorni previsti dalla norma collettiva invocata e la prescrizione quinquennale dei crediti azionati;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.
*******
La domanda è fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione, aderendo ex art. 118 disp. Att. c.p.c., per completezza ed esaustività, alle argomentazioni già espresse da altra giurisprudenza di questa Sezione Lavoro (v. sent. n.5666/22, rel. dott.ssa e sent. Per_1
n.1772/23 rel. dott.ssa . Per_2
La controversia ruota intorno all'interpretazione dell'art. 29, comma 6, del CCNL di settore 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Secondo la tesi difensiva della parte convenuta, tale norma contrattuale non trova applicazione per i dipendenti “turnisti”, qual è il ricorrente, per i quali l'attività svolta nei turni ricadenti in giornata infrasettimanale festiva costituisce attività lavorativa ordinaria;
si assume, quindi, che il personale
“turnista”, nei giorni festivi infrasettimanali, non svolge attività oltre l'orario settimanale previsto dal singolo contratto di lavoro, sicché spetterebbe solo l'indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL comparto sanità dell'1.9.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL 19.4.2004 prevista per il servizio prestato in giorno festivo. Va, fin da subito, sgombrato il campo di indagine dall'eccezione di decadenza.
Anche a voler interpretare la formula contrattuale come espressione di una fattispecie decadenziale (“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro
2 trenta giorni, a equivalente risposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il giorno festivo”) è del tutto evidente che essa si riferisce solo all'esercizio dell'opzione per il riposo compensativo rispetto alla corresponsione retributiva.
Depone in tal senso il dato letterale, laddove i “trenta gironi” abbracciano solo la possibilità del recupero mediante riposo compensativo, mentre la successiva disgiunzione “o” introduce un'ulteriore autonoma fattispecie. Nello stesso senso si pone l'interpretazione logico-giuridica. Infatti, il termine di trenta giorni è funzionale alla migliore definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda, per evitare che sine die possono essere rivendicati giorni di riposo compensativo, con evidente compromissione della programmazione e, quindi, della regolare erogazione del servizio.
Ne discende che, semmai, sottoposta a decadenza è solamente la faculats solutionis del lavoratore di optare per il riposo compensativo in luogo della maggiorazione azionata (cfr Corte Appello Napoli, sent. n.
394/2024).
Nel merito, sulla specifica questione la Suprema Corte (v. ord. n. 1505 del 2021, nonché n. 23880 del 2022 e n. 20743 del 2023) ha affermato che
“L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. Secondo la Suprema Corte, va premesso che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è quella dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro
3 festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III
(Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma
8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti
4 collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe Pt_2
5 cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non risulta rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Alla stregua di tale insegnamento, va affermato che l'art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche nei confronti del personale “turnista”. Dalla documentazione in atti risulta (v. fogli di servizio) che i ricorrenti hanno svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso (e per la durata oraria ivi indicata).
6 È, inoltre, documentato, che con riferimento a tali giorni i ricorrenti non ha goduto di riposo compensativo. A tale proposito si ritiene priva di pregio l'ulteriore difesa svolta dalla difesa della convenuta circa l'avvenuta concessione dei riposi compensativi.
Orbene, non può omettersi di rilevare la contraddittorietà della linea difensiva della che si fonda, innanzitutto, sull'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa invocata e, quindi, anche dei riposi compensativi, e, quindi, prosegue eccependo la decadenza, concludendo, con evidente negazione della pregressa prospettazione, che invece i riposi siano stati, in ogni caso, concessi - d'ufficio- e effettivamente goduti.
Va, ad ogni modo, rilevato in primis, che, aderendo alla prospettazione della convenuta della avvenuta fruizione dei riposi compensativi, l'azione attorea si atteggia quale eccezione di inadempimento di un'obbligazione retributiva, per essere il fatto costitutivo della domanda sostanzialmente non contestato.
Dalla predetta qualificazione discende che la prova del fatto estintivo dell'obbligazione cade a carico dell' convenuta che avrebbe Pt_2 dovuto provare l'avvenuto adempimento attraverso la fruizione dei riposi. Tale prova non si ritiene stata adeguatamente fornita, non potendosi evincere, dalla documentazione in atti, quali siano e quando siano stati effettivamente goduti i riposi compensativi della prestazione lavorativa prestata nelle giornate festive.
In altri termini, acclarato che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, l' non ha offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali. A ben vedere la tesi dell' ruota intorno ad un equivoco di fondo, sostenendo che il dipendente turnista godrebbe di due giorni liberi dopo il turno di mattina, di pomeriggio e di notte e, però, implicitamente computando la giornata di smonto quale riposo compensativo, laddove, per contro, si tratta di giornata lavorativa a tutti gli effetti, (il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino); ne consegue, in via ulteriore, che il giorno di smonto non è un giorno libero che può rilevare
7 come riposo compensativo poiché ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero complessivo dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività ed è in funzione della prestazione lavorativa resa in tali giornate che va riscontrata puntualmente la fruizione del riposo. Dall'altra parte, poi -superando ogni incertezza probatoria- dai cartellini marcatempo (non oggetto di specifica contestazione), risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali per cui è chiesto il pagamento del compenso, che non solo è stato superato l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore, ma ha addirittura superato quello mensile e ciò indipendentemente dalle giornate di riposo godute nel medesimo mese.
Spetta, pertanto, a ciascun ricorrente il compenso di cui art. 29, comma
6, del CCNL 2016-2018 per le giornate festive infrasettimanali in cui ha prestato attività lavorativa. L'eccezione di prescrizione quinquennale non risulta fondata. Trattandosi di crediti maturati dal mese di aprile 2018 per ed CP_2
e dal mese di giugno 2020 per il termine è stato interrotto, CP_1 CP_3 con la notifica della costituzione in mora avvenuta, rispettivamente, in data
21-02-2023, per i primi due, e, in data 29-06-2023, per . CP_3
Ne consegue la condanna della convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme, come indicate in dispositivo, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo, con le decorrenze e per i periodi di cui ai conteggi contenuti in ciascun atto introduttivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'attività difensiva svolta e della serialità della controversia.
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide: 1) condanna la resistente al pagamento di € 1.244,16 per , di € 2757,28 per e di € € 2985,71 per CP_3 Controparte_2
, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al Controparte_1 saldo;
2) condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in € 750,00, oltre € 98,00 a titolo di rimborso contributo unificato, oltre IVA, CPA, comprensivi di spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in data 17/04/2025
8 il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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