Ordinanza collegiale 4 maggio 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 03/06/2025, n. 10647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10647 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10647/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04266/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4266 del 2022, proposto da
Comune di None, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Michieletto e Gabriele Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di Gabriele Pafundi in Roma, via Tagliamento, 14;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro temporis , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Rossano Veneto, Comune di Castiglion Fiorentino, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota del Ministero dell'Istruzione, ricevuta in data 7 febbraio 2022, con cui è stata comunicata al Comune di None la non ammissione al finanziamento di cui all'avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asii nidi, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per servizi alla famiglia;
- della nota del Ministero dell'Istruzione, ricevuta in data 21 marzo 2022, con cui è stata data mera conferma dell'esclusione del Comune di None;
- di tutti gli altri atti, presupposti, antecedenti, preordinati o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la dichiarazione depositata il 5.5.2025, con la quale parte ricorrente ha dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto opportuno disporre la compensazione delle spese di lite, alla luce della condotta processuale delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Michele Di Martino, Referendario
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO