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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est.-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5285 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
(C.F. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. MARINO MARINA presso cui elettivamente domicilia
E
(C.F. rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. MARINO MARINA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per cessazione degli effetti civili di matrimonio ex art 473bis.49 e 473bis.51 cpc, depositato il 20/03/2024, e Parte_1
, premettendo: Controparte_1
di aver contratto matrimonio a PORTICI (NA) il 03/06/2000; che dal matrimonio erano nati due figli: , il 10/12/2000, e , il 16/10/2002, Per_1 Per_2
entrambi maggiorenni;
chiedevano pronunziarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Pronunciata la separazione con sentenza n. 119/2024, pubblicata il 11.6.24, passata in giudicato, e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza cartolare.
In quella sede, le parti, non essendo intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile.
Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice relatore ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Portici.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli alla
Strada Provinciale Delle Puglie n° 176, Ponticelli, detenuta in locazione dalla IG.ra , Parte_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della stessa, che ci vive insieme ai due figli maggiorenni almeno fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto la completa e totale autosufficienza economica.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Anche in sede di divorzio i ricorrenti dichiarano di non pretendere alcun mantenimento a carico dell'altro coniuge.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a
PORTICI (NA) il 03/06/2000 (atto n. 84, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2000);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PORTICI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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