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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/06/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2081/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 31.10.2024 nel registro generali affari di volontaria giurisdizione del
Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 2081/2024 R.G. VG
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Lopetuso, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Merafina, giusta mandato in atti Controparte_1
-ricorrente
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta-
FATTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_1
30.8.1997 in Andria (anno 1997, atto n. 386, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato in data 31.10.2024 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto che dall'unione sono nati tre figli ( , nato il [...], maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, , nato il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente, e , nato il [...], minore), e di essersi separati consensualmente giusta accordo di Per_3 separazione consensuale del 30.6.2022, intervenuto all'esito della negoziazione assistita, autorizzato dal
P.M. in data 1.7.2022, chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione consensuale, giusta accordo del 30.6.2022, intervenuto all'esito della negoziazione assistita, autorizzato dal
P.M. in data 1.7.2022, versato in atti, per cui sono decorsi i termini di cui alla L. 55/2015.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai due figli della coppia, e , le parti Per_2 Per_3 hanno previsto l'affidamento condiviso del minore con sua collocazione privilegiata alla madre a cui è assegnata la casa coniugale;
un contributo al loro mantenimento di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio)
a carico del padre, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta Con protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il con attribuzione integrale alla madre dell'assegno unico universale, prendendo atto degli ulteriori accordi e del fatto che i coniugi hanno rinunciato a qualsivoglia forma di assegno reciproco.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 il 30.8.1997 in Andria (anno 1997, atto n. 386, parte II, serie A), alle condizioni Controparte_1 di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2)nulla per le spese
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente est
Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Trani
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura Cantore Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 31.10.2024 nel registro generali affari di volontaria giurisdizione del
Tribunale di Trani sotto il numero d'ordine 2081/2024 R.G. VG
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Lopetuso, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maddalena Merafina, giusta mandato in atti Controparte_1
-ricorrente
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta-
FATTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario il Parte_1 Controparte_1
30.8.1997 in Andria (anno 1997, atto n. 386, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato in data 31.10.2024 i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del detto matrimonio, essendo impossibile ricostruire l'unione spirituale e materiale tra gli stessi.
I ricorrenti hanno dato atto che dall'unione sono nati tre figli ( , nato il [...], maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, , nato il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_2 indipendente, e , nato il [...], minore), e di essersi separati consensualmente giusta accordo di Per_3 separazione consensuale del 30.6.2022, intervenuto all'esito della negoziazione assistita, autorizzato dal
P.M. in data 1.7.2022, chiedendo di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla celebrazione dell'udienza in presenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, finalizzata ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto è fondata, per cui merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge ex artt. 2 e 3 L. n. 898/1970, avendo gli stessi dichiarato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita ed essendo intervenuta separazione consensuale, giusta accordo del 30.6.2022, intervenuto all'esito della negoziazione assistita, autorizzato dal
P.M. in data 1.7.2022, versato in atti, per cui sono decorsi i termini di cui alla L. 55/2015.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai due figli della coppia, e , le parti Per_2 Per_3 hanno previsto l'affidamento condiviso del minore con sua collocazione privilegiata alla madre a cui è assegnata la casa coniugale;
un contributo al loro mantenimento di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio)
a carico del padre, oltre aggiornamento secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, giusta Con protocollo siglato dal Tribunale di Trani con il con attribuzione integrale alla madre dell'assegno unico universale, prendendo atto degli ulteriori accordi e del fatto che i coniugi hanno rinunciato a qualsivoglia forma di assegno reciproco.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 il 30.8.1997 in Andria (anno 1997, atto n. 386, parte II, serie A), alle condizioni Controparte_1 di cui al ricorso congiunto da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2)nulla per le spese
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del comune competente, perché proceda all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti e agli ulteriori incombenti di legge.
Cosi deciso in Trani nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente est
Dott.ssa Laura Cantore