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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
N. R.G. 3732/2022
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Alessandro La Vecchia Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 21.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. D'ANGELO SEBASTIANO;
ricorrente nei confronti di
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
CAMPANELLA SALVATORE;
resistente avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, che non si è opposto;
posta in decisione all'esito con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
19.12.2024;
FATTO E DIRITTO
e contrassero matrimonio il Parte_1 Controparte_1
15.2.2014 in Guatemala, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Modica anno 2014, numero 34, parte II, serie C, Ufficio 4.
Dall'unione nacquero (18.11.2014) e Persona_1 Persona_2
(16.8.2016).
La moglie ha depositato ricorso per la separazione personale chiedendone l'addebito al marito, l'affidamento super esclusivo dei figli, l'assegnazione ella casa familiare, un assegno di mantenimento per sé e pe i figli nella misura di € 1.000 ciascuno.
Il sig. si è costituito aderendo alla domanda di separazione, CP_1
contestando quella di addebito e quella di mantenimento a favore della moglie, chiedendo l'affidamento condiviso dei figli, e di porre a proprio carico assegno di € 500 mensili per il mantenimento dei figli.
Nel corso del giudizio i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
gli stessi danno atto di avere già prestato il reciproco consenso presso le
Autorità competenti per il rilascio dei passaporti anche nell'interesse dei figli minori;
2) i figli minori e vengono affidati in Persona_1 Persona_2 modo condiviso ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano educazione, salute e istruzione, tenendo conto delle loro aspirazioni ed inclinazioni naturali, con collocamento prevalente degli stessi presso la residenza della madre;
3) il potrà vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti CP_1
modalità:
A) Controparte_2
i minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori in modo che ogni 15 gg il preleverà i bambini da scuola il CP_1 venerdi, alla conclusione dell'orario scolastico, e li riaccompagnerà al domicilio della la domenica sera alle 19,00. Pt_1
B) PERIODO VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE, DALLA FINE
DELL'ANNO SCOLASTICO ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO
SCOLASTICO
I minori trascorreranno un mese consecutivo con il padre e un mese consecutivo con la madre con la possibilità per ciascuno dei genitori durante tale mese di trascorrere le vacanze all'estero con entrambi i figli.
Nel restante periodo i bambini rimarranno collocati sempre con la madre e trascorreranno il weekend con il padre a settimane alterne dal giovedi mattina alla domenica sera quando il li riaccompagnerà presso il CP_1
domicilio materno entro le ore 20,00.
I coniugi concorderanno entro il mese di maggio di ogni anno tali periodi;
ogni qualvolta i minori saranno fuori sede con un genitore l'altro eserciterà il proprio diritto di visita a mezzo una videochiamata giornaliera.
C) FESTE RELIGIOSE:
I minori trascorreranno alternativamente con ciascuno dei genitori le festività natalizie e le festività pasquali dalla chiusura della scuola al 6 gennaio, nel primo caso, e dalla chiusura della scuola alla sera del lunedì dell'Angelo, nel secondo caso Se i minori trascorreranno il natale e il capodanno con la madre, l'anno successivo trascorreranno le festività pasquali con il padre e cosi alternativamente per gli anni successivi.
Quando i minori trascorreranno le vacanze con il padre questi provvederà
a riaccompagnarli presso il domicilio della entro le ore 19.00 del Pt_1
giorno sei gennaio, nel caso del natale, e del lunedi dell'Angelo nel cas della Pasqua.
4) A titolo di contributo al mantenimento dei figli minori il sig. si CP_1
obbliga a versare alla SI.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, Pt_1 un assegno mensile di euro 700.00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, senza necessità di richiesta, da versarsi a mezzo di bonifico bancario, sull'iban già a conoscenza del , oltre al 50% CP_1
delle spese straordinarie, come da protocollo in essere presso il Tribunale di Siracusa che le parti dichiarano di ben conoscere dispensando l'allegazione al presente ricorso;
5) Gli assegni familiari per i figli minori, cosi come l'assegno unico e/o ogni e qualsiasi provvidenza di eguale natura, saranno percepiti dalla madre e a tal fine il , si obbliga a sottoscrivere la relativa CP_1
documentazione e a fornire eventuali documenti di sua pertinenza.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano per sé a qualsivoglia forma di contributo alimentare e/o di mantenimento stante la propria capacità lavorativa e di guadagno.
7) Il sig. dichiara di rimettere le querele sporte il 22/06/2022, il CP_1
23/09/2022 e il 25/09/2022 nei confronti della sig.ra la Parte_1
quale accetta la remissione e a sua volta rimette le querele sporte contro il sig. il 18/06/2022, il 23/09/2022 e il 25/10/2022 a seguito Controparte_1
delle quali pende procedimento penale nel quale è stata depositata costituzione di parte civile che revoca, il sig. accetta la remissione CP_1
e la revoca della costituzione di parte civile.
8) Le parti danno atto che la NO ha già restituito al un Pt_1 CP_1
anello e un servizio di posate già individuati e conosciuti dalle parti, di proprietà della NO Parte_2
9) Il si obbliga per il futuro di pagare, in via esclusiva manlevando CP_1 la NO e senza alcun animo di rivalsa anche per i pagamenti Pt_1 pregressi, eventuali passività bancarie derivanti da rapporti dalla stessa sottoscritti a garanzia della società e di tutte le Parte_3
altre società riconducibili alla famiglia nonché altre Controparte_3
eventuali esposizioni debitorie di natura fiscale e/o verso terzi sempre riconducibili alle predette società.
10) 1 coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti con rinuncia dei professionisti alla solidarietà professionale”. Hanno quindi entrambe precisato le conclusioni in conformità a tale accordo.
*
Va dunque preliminarmente preso atto del venir meno dell'affectio coniugalis e della sua irrecuperabilità, come manifestato dalla concorde domanda di separazione. Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Con riferimento alle ulteriori questioni oggetto del presente giudizio può recepirsi l'accordo di cui sopra, in quanto non lesivo di diritti indisponibili.
In particolare, devono ritenersi (quantomeno) superati i fatti originariamente posti a sostegno della domanda di affidamento super esclusivo proposta dalla ricorrente. Si trattava, più specificamente, dell'assunzione di stupefacenti e dell'adozione di condotte spericolate coinvolgenti i figli da parte del resistente.
Infatti, già all'udienza presidenziale, la ricorrente ha dichiarato “mio marito è un padre amorevole” e “quando sono a lavoro, i miei figli li tiene il padre”: tali dichiarazioni evidenziano che la stessa ricorrente, già all'epoca dell'udienza, reputava che i figli non corressero alcun pericolo stando col padre.
Inoltre, il resistente ha prodotto referti negativi di analisi cliniche relative all'uso di stupefacenti da parte dello stesso: anche tale profilo deve quindi ritenersi superato.
Infine, il fatto stesso che le parti abbiano infine concordato l'affidamento condiviso dei figli è chiaro indice del superamento delle ragioni su cui si basava la domanda di affidamento superesclusivo.
Il Tribunale non può invece che limitarsi a prendere atto degli ulteriori accordi delle parti, che non rientrano nel thema decidendum del presente procedimento.
Le spese si compensano come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale: - pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali contrassero matrimonio il
[...] Controparte_1
15.2.2014 in Guatemala, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Modica anno 2014, numero 34, parte II, serie C, Ufficio
4;
- manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 DPR N. 396 del 2000;
- affida i figli e a entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori in via condivisa;
- dispone sul diritto di visita come da accordo riportato in motivazione;
- dispone che versi a Controparte_1 Pt_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile per il mantenimento dei figli di euro 700.00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in essere presso il Tribunale di
Siracusa;
- compensa le spese.
21/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessandro La Vecchia Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
N. R.G. 3732/2022
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Massimo Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Alessandro La Vecchia Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 21.1.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. D'ANGELO SEBASTIANO;
ricorrente nei confronti di
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
CAMPANELLA SALVATORE;
resistente avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede, che non si è opposto;
posta in decisione all'esito con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del
19.12.2024;
FATTO E DIRITTO
e contrassero matrimonio il Parte_1 Controparte_1
15.2.2014 in Guatemala, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Modica anno 2014, numero 34, parte II, serie C, Ufficio 4.
Dall'unione nacquero (18.11.2014) e Persona_1 Persona_2
(16.8.2016).
La moglie ha depositato ricorso per la separazione personale chiedendone l'addebito al marito, l'affidamento super esclusivo dei figli, l'assegnazione ella casa familiare, un assegno di mantenimento per sé e pe i figli nella misura di € 1.000 ciascuno.
Il sig. si è costituito aderendo alla domanda di separazione, CP_1
contestando quella di addebito e quella di mantenimento a favore della moglie, chiedendo l'affidamento condiviso dei figli, e di porre a proprio carico assegno di € 500 mensili per il mantenimento dei figli.
Nel corso del giudizio i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
gli stessi danno atto di avere già prestato il reciproco consenso presso le
Autorità competenti per il rilascio dei passaporti anche nell'interesse dei figli minori;
2) i figli minori e vengono affidati in Persona_1 Persona_2 modo condiviso ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni che riguardano educazione, salute e istruzione, tenendo conto delle loro aspirazioni ed inclinazioni naturali, con collocamento prevalente degli stessi presso la residenza della madre;
3) il potrà vedere e tenere con sé i figli minori con le seguenti CP_1
modalità:
A) Controparte_2
i minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori in modo che ogni 15 gg il preleverà i bambini da scuola il CP_1 venerdi, alla conclusione dell'orario scolastico, e li riaccompagnerà al domicilio della la domenica sera alle 19,00. Pt_1
B) PERIODO VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE, DALLA FINE
DELL'ANNO SCOLASTICO ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO
SCOLASTICO
I minori trascorreranno un mese consecutivo con il padre e un mese consecutivo con la madre con la possibilità per ciascuno dei genitori durante tale mese di trascorrere le vacanze all'estero con entrambi i figli.
Nel restante periodo i bambini rimarranno collocati sempre con la madre e trascorreranno il weekend con il padre a settimane alterne dal giovedi mattina alla domenica sera quando il li riaccompagnerà presso il CP_1
domicilio materno entro le ore 20,00.
I coniugi concorderanno entro il mese di maggio di ogni anno tali periodi;
ogni qualvolta i minori saranno fuori sede con un genitore l'altro eserciterà il proprio diritto di visita a mezzo una videochiamata giornaliera.
C) FESTE RELIGIOSE:
I minori trascorreranno alternativamente con ciascuno dei genitori le festività natalizie e le festività pasquali dalla chiusura della scuola al 6 gennaio, nel primo caso, e dalla chiusura della scuola alla sera del lunedì dell'Angelo, nel secondo caso Se i minori trascorreranno il natale e il capodanno con la madre, l'anno successivo trascorreranno le festività pasquali con il padre e cosi alternativamente per gli anni successivi.
Quando i minori trascorreranno le vacanze con il padre questi provvederà
a riaccompagnarli presso il domicilio della entro le ore 19.00 del Pt_1
giorno sei gennaio, nel caso del natale, e del lunedi dell'Angelo nel cas della Pasqua.
4) A titolo di contributo al mantenimento dei figli minori il sig. si CP_1
obbliga a versare alla SI.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, Pt_1 un assegno mensile di euro 700.00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, senza necessità di richiesta, da versarsi a mezzo di bonifico bancario, sull'iban già a conoscenza del , oltre al 50% CP_1
delle spese straordinarie, come da protocollo in essere presso il Tribunale di Siracusa che le parti dichiarano di ben conoscere dispensando l'allegazione al presente ricorso;
5) Gli assegni familiari per i figli minori, cosi come l'assegno unico e/o ogni e qualsiasi provvidenza di eguale natura, saranno percepiti dalla madre e a tal fine il , si obbliga a sottoscrivere la relativa CP_1
documentazione e a fornire eventuali documenti di sua pertinenza.
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e rinunciano per sé a qualsivoglia forma di contributo alimentare e/o di mantenimento stante la propria capacità lavorativa e di guadagno.
7) Il sig. dichiara di rimettere le querele sporte il 22/06/2022, il CP_1
23/09/2022 e il 25/09/2022 nei confronti della sig.ra la Parte_1
quale accetta la remissione e a sua volta rimette le querele sporte contro il sig. il 18/06/2022, il 23/09/2022 e il 25/10/2022 a seguito Controparte_1
delle quali pende procedimento penale nel quale è stata depositata costituzione di parte civile che revoca, il sig. accetta la remissione CP_1
e la revoca della costituzione di parte civile.
8) Le parti danno atto che la NO ha già restituito al un Pt_1 CP_1
anello e un servizio di posate già individuati e conosciuti dalle parti, di proprietà della NO Parte_2
9) Il si obbliga per il futuro di pagare, in via esclusiva manlevando CP_1 la NO e senza alcun animo di rivalsa anche per i pagamenti Pt_1 pregressi, eventuali passività bancarie derivanti da rapporti dalla stessa sottoscritti a garanzia della società e di tutte le Parte_3
altre società riconducibili alla famiglia nonché altre Controparte_3
eventuali esposizioni debitorie di natura fiscale e/o verso terzi sempre riconducibili alle predette società.
10) 1 coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti con rinuncia dei professionisti alla solidarietà professionale”. Hanno quindi entrambe precisato le conclusioni in conformità a tale accordo.
*
Va dunque preliminarmente preso atto del venir meno dell'affectio coniugalis e della sua irrecuperabilità, come manifestato dalla concorde domanda di separazione. Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Con riferimento alle ulteriori questioni oggetto del presente giudizio può recepirsi l'accordo di cui sopra, in quanto non lesivo di diritti indisponibili.
In particolare, devono ritenersi (quantomeno) superati i fatti originariamente posti a sostegno della domanda di affidamento super esclusivo proposta dalla ricorrente. Si trattava, più specificamente, dell'assunzione di stupefacenti e dell'adozione di condotte spericolate coinvolgenti i figli da parte del resistente.
Infatti, già all'udienza presidenziale, la ricorrente ha dichiarato “mio marito è un padre amorevole” e “quando sono a lavoro, i miei figli li tiene il padre”: tali dichiarazioni evidenziano che la stessa ricorrente, già all'epoca dell'udienza, reputava che i figli non corressero alcun pericolo stando col padre.
Inoltre, il resistente ha prodotto referti negativi di analisi cliniche relative all'uso di stupefacenti da parte dello stesso: anche tale profilo deve quindi ritenersi superato.
Infine, il fatto stesso che le parti abbiano infine concordato l'affidamento condiviso dei figli è chiaro indice del superamento delle ragioni su cui si basava la domanda di affidamento superesclusivo.
Il Tribunale non può invece che limitarsi a prendere atto degli ulteriori accordi delle parti, che non rientrano nel thema decidendum del presente procedimento.
Le spese si compensano come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale: - pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e i quali contrassero matrimonio il
[...] Controparte_1
15.2.2014 in Guatemala, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Modica anno 2014, numero 34, parte II, serie C, Ufficio
4;
- manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 DPR N. 396 del 2000;
- affida i figli e a entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori in via condivisa;
- dispone sul diritto di visita come da accordo riportato in motivazione;
- dispone che versi a Controparte_1 Pt_1 Parte_1 entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile per il mantenimento dei figli di euro 700.00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in essere presso il Tribunale di
Siracusa;
- compensa le spese.
21/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessandro La Vecchia Massimo Pulvirenti