Articolo 3 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 settembre 1950
Art. 3.
La morte o l'invalidita' determinate da ferite, lesioni o malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.
Non spetta mai pensione, assegno o indennita', quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennita', come pure per la concessione degli acconti, e' sempre necessario il nulla osta del Ministero militare.
Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiari che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950
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