Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 09.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1470/2024
promossa da
C.F. 1 , in proprio e n.q. di legale rapp.te della società Parte 1 .C.F.
rappresentato e difeso dall'avv. PLACIDA CLAUDIA FALSONE, giusta Controparte_1
procura in atti,
-ricorrente-
Contro CP 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SERGIO PREDEN, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 09.05.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, legale rappresentante della società Controparte_1, proponeva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI
-002094557 emessa per l'importo di € 609,00, n. OI -000010853 emessa per € 1.882,00, n. OI -
002408050 emessa per € 1.002,50, tutte notificate in data 9 aprile 2024 con le quali è stato contestato al Pt 1 la sanzione amministrativa prevista per il mancato versamento delle
settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Eccepiva la prescrizione e/o la decadenza della pretesa, la carenza di motivazione e la sproporzione della sanzione irrogata nonché l'infondatezza delle ragioni sottese agli atti opposti di cui chiedeva dichiararsi la nullità. Con condanna alle spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio l' CP_2 deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto. Con condanna alle spese.
All'odierna udienza, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
In punto di diritto va rilevato che l'ordinanza di ingiunzione oggi opposta risulta emessa ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 convertito con modificazioni dalla legge n.
638/1983, il quale prevede che "L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione".
Tanto premesso la causa può decidersi avuto riguardo alla fondatezza della eccezione di intervenuta decadenza ex articolo 14 1. n. 689/1981 sollevata dall'opponente e,
conseguentemente, l'opposizione va accolta con assorbimento di ogni altra questione.
A mente di tale disposizione "gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni"; inoltre, "L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
Nella specie, risulta evidente la violazione del prescritto termine di 90 giorni a decorrere dall'entrata in vigore del citato D.Lgs. 8/2016 in data 6.2.2016 tenuto conto che le ritenute previdenziali e assistenziali per i periodi contributivi a partire dal 2018 sono stati notificati oltre il termine previsto dalla normativa in materia.
Precisamente, per l'ingiunzione n. OI -002094557, afferente al periodo contributivo 8/2018 e
11/2018, la contestazione della violazione (ossia l'atto presupposto alla ingiunzione di pagamento oggi impugnata) è stata notificata in data 26 gennaio 2020 per compiuta giacenza
(cfr. all. alla memoria di costituzione); per l'ordinanza ingiunzione n. OI -000010853,
afferente al periodo contributivo 12/18, 07/2019, 08/2019, 9/2019, 10/2019 e 12/2019, la contestazione della violazione è stata notificata in data 27 novembre 2021 per compiuta giacenza (cfr. all. alla memoria di costituzione); infine, l'ordinanza ingiunzione n. OI -
002408050, afferente al periodo contributivo 12/2019 e 01/2020, la contestazione della violazione è sarebbe stata notificata in data 5 luglio 2022 per compiuta giacenza (cfr. all. alla memoria di costituzione).
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il termine di cui all'articolo 14 va commisurato non solo al tempo in cui la violazione è stata commessa, agli atti compiuti ed agli elementi raccolti, ma anche e soprattutto al tempo in cui deve essere notificata in virtù di un principio di ragionevolezza (Cass., 8 aprile 2010, n. 8335; Cass., 30 ottobre 2009, n. 23016; Cass., 29
febbraio 2008, n. 5467; Cass., SS.UU., 9 marzo 2007, n. 5395, Cass. 11 dicembre 1998, n. 12490).
Difatti, in caso contrario, l'accertatore sarebbe completamente libero di autodeterminare i tempi del procedimento dilatandoli secondo le proprie esigenze, dovendo solo osservare l'onere di notificare entro 90 giorni dalla conclusione di un accertamento autonomamente ed arbitrariamente delimitato cronologicamente, vanificando in tal modo il senso della norma ed esponendo il contribuente ad uno stato di incertezza ingiustificabile, con palese violazione del principio della ragionevolezza e del diritto di difesa;
il predetto termine, pertanto, decorre da quando l'amministrazione è in possesso di tutti gli elementi per l'individuazione sia degli estremi oggettivi e soggettivi dell'infrazione, che dell'autore responsabile della stessa.
In merito al principio della ragionevolezza dei tempi dell'accertamento ispettivo, la
Suprema Corte, ha precisato che "in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini..." (cfr Cass., sent. nn. 11308/1998; 1866/2000;
2088/2000; 3254/2003).
Ebbene, nel caso di specie tale dies a quo può essere individuato nella data del mancato versamento dei contributi dovuti, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' CP_3 che non implicano particolari aggravi istruttori, tant'è che l'ente previdenziale aveva già emesso gli avvisi di addebito sottesi concludendo il procedimento di accertamento in capo a parte ricorrente a partire dal 2019, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Invero, dagli atti non sono emersi elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Il ricorso pertanto va accolto e ogni ulteriore questione risulta assorbita. Ilpeso delle spese segue la soccombenza e viene liquidato come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), senza
-non tenuta
-e nell'importo minimo per lo scaglione di considerare la fase istruttoria riferimento, vista la natura delle questioni decisorie affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie l'opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI -002094557, n. OI-000010853
e n. OI -002408050 e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme ivi richieste;
condanna l' CP_2 al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 886,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%
come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Agrigento, 09/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo