Art. 1.
All' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , alla fine del primo comma e' aggiunto il seguente periodo: "Nelle Regioni a Statuto autonomo, il parere dovra' essere espresso dagli organi competenti della Regione interessata".
All' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , alla fine del primo comma e' aggiunto il seguente periodo: "Nelle Regioni a Statuto autonomo, il parere dovra' essere espresso dagli organi competenti della Regione interessata".