Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 24/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elena Cainelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza Marina Marinelli, Marta Odorizzi, Lucia Orsingher e Gino Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi tra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali con il conseguente pagamento delle differenze maturate, oltre rivalutazione e interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS-, parte ricorrente nel ricorso in esame, ha prestato servizio nella Polizia di Stato, da ultimo presso la Questura di Trento, ed è stato collocato in congedo a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile. Pertanto, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., ne ha approvato il collocamento in quiescenza, con conferimento della pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema c.d. “ misto ”.
2. Il signor -OMISSIS- deduce di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla l. 20 novembre 1987, n. 472, da cui deriva il diritto all’inclusione nel computo nel trattamento di fine servizio (TFS) di 6 scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio percepito. Ciò nonostante, l’Istituto non ha corrisposto alle richieste in tal senso formulate dall’stante.
3. Pertanto, con il ricorso in esame la parte ricorrente reclama l’accertamento della spettanza delle somme sopra indicate, contestando all’Istituto la “ Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella l. 472/1987, modificato dall’art. 21 della legge 232/1990; dell’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010) ”.
Nella ricostruzione del quadro normativo a sé favorevole, la parte ricorrente rappresenta come, inizialmente, l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio nel calcolo del TFS è stata introdotta con l’art. 13 della l. n. 804 del 1973 soltanto per talune determinate categorie del personale militare (generali, colonnelli delle Forze Armate e Guardia di Finanza nella posizione a “disposizione ”). I successivi interventi normativi (l. n. 224 del 1986) “ hanno poi esteso il beneficio a tutte le restanti categorie di militari; il meccanismo è stato quindi previsto anche per il personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile ” con l’ art. 6-bis d.l. 387 del 1987 convertito nella l. n. 472 del 1987, modificato dalla l. n. 232 del 1990, art. 21, ovvero da “ una disposizione successiva a quella recata dall’art. 13 del DPR 1032/1973 (recte l. n. 804 del 1973) e dotata, nei confronti di quest’ultima, di ogni coerente effetto integrativo (sentenza del Consiglio di Stato n. 01231 pubblicata il 22.02.2019) ”. Prosegue parte ricorrente precisando che “ E’ quindi intervenuta la L. 231/1990, il cui art. 11 ha sostituito l’art. 1 comma 15 bis d.l. n. 379/1987, prevedendo il beneficio dei sei scatti per il solo caso di cessazione dal servizio per età o inabilità permanente, escludendo quindi l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. Il successivo Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. 66/2010) non ha abrogato espressamente il suddetto art. 1 comma 15 bis del d.l. 379/1987, MA ha però abrogato espressamente l’art. 11 della L. 231/1990 (che - come visto sopra - aveva sostituito detto art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987)”. La parte ricorrente, a conforto della perdurante applicazione del citato art. 6-bis, richiama la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza sez. II, n. 2760/2023) la quale ha espressamente stabilito che l’abrogazione in questione non ha avuto l’effetto di determinare la reviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione. Quindi - e conformemente a tale ultimo indirizzo della giurisprudenza, che si è consolidato - deve piuttosto intendersi che, nell’abrogare l’art. 11 della l. n. 231 del 1990, il legislatore abbia inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. 379 del 1987 “ che pertanto non è più in vigore, venendo meno l’esclusione della cessazione del servizio a domanda ”. Ad ulteriore conferma di tale applicazione la parte ricorrente menziona anche l’art. 1911 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) e – segnatamente - il comma 3) dello stesso, secondo il quale: “ Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987 n. 472”. Da tutto quanto sopra argomentato consegue pertanto che i sei scatti in argomento devono trovare applicazione a tutto il personale delle Forze Armate, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza cessato dal servizio a domanda, nel caso in cui il congedo sia avvenuto con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
A ciò non osta, sempre ad avviso della parte ricorrente, la modifica normativa introdotta dall’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, la quale invero esclude il collocamento in congedo a domanda dall’applicazione dei sei scatti stipendiali ivi previsti ma soltanto con riguardo al computo della base pensionabile e non per la determinazione del Trattamento di Fine Servizio, a cui si riferisce il richiamato articolo 6-bis del d.l. n. 387 del 1987. A tale ultimo riguardo la parte ricorrente afferma che “ Una diversa ricostruzione violerebbe il primario criterio interpretativo della Legge, cioè quello che impone di attribuire rilievo al senso delle parole adoperate (art. 12 Preleggi), poiché un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non certo attraverso un’interpretazione che contravviene al chiaro tenore letterale delle disposizioni rilevanti ”. Inoltre, per una diversa ricostruzione normativa non può essere richiamato il principio di sostenibilità del sistema previdenziale (art. 81 Cost.), stante l’espressa previsione normativa dell’articolo 6-bis già menzionato.
La parte ricorrente deduce ancora che quanto prospettato nel ricorso trova ormai definitiva conferma nella giurisprudenza maggioritaria di primo grado, nonché nelle univoche pronunce emesse in materia dal Consiglio di Stato, con richiamo alle recenti sentenze della II sezione, n. 1295/2023, 2875/2023 e 2986/2023. Da ultimo, precisa di essersi attivata in via stragiudiziale presso le sedi I.N.P.S. al fine di conseguire la riliquidazione del TFS nei termini sopra esposti ed evitare l’azione giudiziaria, senza ottenere però positivo riscontro.
Il ricorso conclude chiedendo l’accoglimento della domanda intesa ad “ accertare e dichiarare il diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi tra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio e di conseguenza condannare l’Amministrazione intimata alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali con il conseguente pagamento delle differenze maturate, oltre rivalutazione e interessi ”. La richiesta è corredata da istanza istruttoria per il deposito, a carico dell’Amministrazione, dei fascicoli personali e di tutta la documentazione inerente all’indennità relativa al trattamento di fine servizio.
4. Si è costituito l’Istituto intimato e con memoria del 19.01.2025 ha rilevato l’assenza di previa domanda amministrativa all’ente previdenziale con la richiesta di ricalcolo del TFS. Inoltre, ha eccepito la decadenza del ricorrente dal beneficio poiché l’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987 n. 387, convertito dalla legge 20 novembre 1987 n. 472 ne limita l’operatività solo a chi abbia presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno nel quale siano maturati entrambi i due requisiti dei 55 anni d’età e dei 35 anni di servizio utile. L’I.N.P.S. ha offerto una propria ricostruzione della cornice normativa di riferimento per poi nel merito evidenziare che solo la legge può determinare la composizione dell’indennità di buonuscita e che l’elenco tassativo delle voci da computare ai fini della predetta indennità è contenuto nell’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973. L’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997 poi sarebbe in radice ostativo all’accoglimento della pretesa della odierna parte ricorrente poiché tale disposizione (la cui efficacia non sarebbe circoscritta all’ambito previdenziale, ma si estenderebbe anche alla determinazione dell’indennità di fine servizio), nell’intervenire nella materia disciplinata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987 (come modificato dall’art. 21, comma 1, della l. n. 232 del 1990), avrebbe inteso ripristinare l’originario ambito applicativo del beneficio (riguardante, in coerenza con la sua ratio premiale, le sole ipotesi di cessazione dal servizio per morte, inabilità fisica o raggiungimento dei limiti di età), escludendone ex professo il riconoscimento nei casi quali quelli in esame di cessazione dal servizio a domanda (salvo il pagamento, che in specie non risulta eseguito o richiesto, della restante contribuzione previdenziale). In definitiva l’I.N.P.S. sostiene che i sei scatti stipendiali sono computabili sul TFS unicamente per i soggetti collocati a riposo per raggiungimento del limite di età ordinamentale, oppure per invalidità o per decesso, mentre non possono essere riconosciuti al personale che sia stato collocato a riposo a domanda. Una diversa interpretazione dell’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387 d’altra parte ne comporterebbe l’incostituzionalità per manifesta irragionevolezza con riferimento agli articoli 3 e 81 della Costituzione. L’I.N.P.S. infine ha affermato che l’Istituto si limiterebbe a liquidare agli aventi titolo il TFS sulla base del computo del relativo ammontare previamente effettuato dalle Amministrazioni di appartenenza del personale collocato in quiescenza.
5. Con memoria depositata il 27.01.2025 il signor -OMISSIS- ha replicato alle deduzioni dell’Istituto intimato, rammentando in particolare di aver prodotto in giudizio (sub. doc. 4) la domanda di riliquidazione del TFS, mentre nessuna decadenza è operante nei confronti della parte ricorrente alla stregua delle statuizioni della copiosa giurisprudenza del giudice di appello.
6. Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. In limine litis va evidenziata l’inconsistenza e l’irrilevanza, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, della questione sollevata a riguardo dell’asserita assenza, smentita proprio dalla documentazione in atti, di previa domanda amministrativa all’ente previdenziale con la richiesta di ricalcolo del TFS. Sempre in via preliminare va riscontrata l’infondatezza, del difetto di legittimazione adombrato dall’Istituto, per mero scrupolo difensivo. Per unanime giurisprudenza l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329; cfr., altresì, in senso conforme la sentenza n. 17 del 6 febbraio 2023 resa da questo stesso Tribunale), nei cui esclusivi confronti, quindi, deve essere ritualmente instaurata la controversia, mentre nessuna pretesa patrimoniale può essere esercitata nei riguardi delle Amministrazioni di appartenenza per quanto attiene all’erogazione del TFS, il cui pagamento compete - per l’appunto - in via esclusiva all’I.N.P.S.
II. In continuità con la propria recente giurisprudenza, nel merito, il ricorso è fondato. Si fa riferimento in particolare alle sentenze di questo Tribunale con le quali si è mutato il precedente indirizzo sfavorevole agli istanti (cfr. sentenze di questo T.R.G.A. 10 febbraio 2025, n. 31 e 32; 16 dicembre 2024, n. 192; 11 novembre 2024, n. 163 e 164, 23 ottobre 2024, n. 155, 10 ottobre 2024, 22 aprile 2024, n. 63, 19 gennaio 2024, n. 9, 12 febbraio 2024, n. 22 e 13 febbraio 2024, n. 24). Tale revirement si è imposto in ragione del formarsi di una giurisprudenza ormai univoca del giudice di appello - Sezione II del Consiglio di Stato - favorevole agli istanti e resa su omologhe fattispecie, talora in riforma delle sentenze di questo Tribunale, e ciò nell’esegesi di un contesto normativo comunque complesso e non privo di elementi tra di loro incoerenti sotto il profilo sistematico (cfr. ad es. le sentenze del Consiglio di Stato 28 ottobre 2024, n. 8598; 26 aprile 2024, n. 3807; 23 marzo 2023, n. 2988; 5 dicembre 2023, n. 10520; 14 dicembre 2023, n. 10823 e n. 10810; 30 novembre 2023, n. 9997 e n. 10353, 20 marzo 2023, n. 2831 e 16 marzo 2023, n. 2760).
III. Pertanto, avuto riguardo all’ormai consolidatosi indirizzo ermeneutico enunciato dal Giudice d’appello, il Collegio reputa innanzitutto necessaria una ricostruzione storica dell’istituto dei cc.dd. 6 scatti che devono essere computati sull’ultimo stipendio del personale avente titolo a percepire il TFS in dipendenza del servizio prestato nei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché nelle Forze Armate.
1) Con l’art. 13 della l. 10 dicembre 1973, n. 804 - poi abrogato dall’art. 2268, comma 1, del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare - sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli del Corpo della Guardia di Finanza collocati “ a disposizione ” all’atto della cessazione dal servizio, “ sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante ” in luogo della promozione al grado superiore.
2) Tale istituto è stato in seguito esteso a tutti gli ufficiali dello stesso Corpo con l’art. 32, comma 9-bis della l. 19 maggio 1986, n. 224 (a sua volta abrogato dall’art. 67, comma 3, del d. lgs. 19 marzo 2001, n. 69) quale facoltà che gli stessi potevano esercitare a determinate condizioni. In particolare, essi potevano pertanto chiedere, in alternativa alla promozione attribuita il giorno precedente, la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età con l’attribuzione di 6 scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita, ossia dell’odierno TFS (cfr. ivi: “ A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l’attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita ”).
3) Successivamente, a mente dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468 e come poi sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, l’attribuzione di 6 scatti ai fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita è stata estesa “ai sottufficiali delle Forze Armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati ”, peraltro nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione pertanto dell’ipotesi di cessazione dal servizio “a domanda ”, e quindi prima dell’obbligatoria collocazione in congedo per limite di età.
4) L’art. 1, comma 15-bis, da ultimo richiamato, non è stato espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66 nel 2010, nel mentre è stato formalmente abrogato il solo art. 11 della l. n. 231 del 1990, che peraltro ne aveva integralmente novellato il testo.
A questo punto va evidenziato che la richiamata e ormai del tutto consolidata giurisprudenza del Giudice d’appello esclude - a differenza di quanto in precedenza reputato da questo Tribunale (nelle sentenze 6 febbraio 2023 n. 17, 4 agosto 2022 n. 148, 27 giugno 2022 n. 130, 13 giugno 2022 n. 117, 3 maggio 2022 n. 89, 14 aprile 2022 n. 83 e 1° luglio 2021, n. 114) - che l’abrogazione di una disposizione che ne novella una precedente ripristini la vigenza di quest’ultima nella sua versione originaria, e ritiene pertanto che il d.lgs. n. 66 del 2010, nell’abrogare l’art. 11 della l. n. 231 del 1990, abbia inteso rimuovere ex nunc dall’ordinamento anche l’originario testo dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379 del 1987 che limitava l’applicazione dell’istituto ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con conseguente esclusione del relativo beneficio per coloro che cessano dal servizio “ a domanda ”.
In tal senso il Giudice d’appello, adesivamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, afferma che l’istituto della reviviscenza, in forza del quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione, assume nell’ordinamento carattere eminentemente eccezionale (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. II, 21 marzo 2023, n. 2883 e Cons. Giust. Sic., 9 marzo 2023, n. 209), posto che “la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo è fattore sufficiente a escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia ”: e che, in dipendenza di ciò, “ in base al criterio cronologico l’interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica ” (così, in particolare, la predetta sentenza n. 9997 del 2023 della Sez. II del Consiglio di Stato); né la stessa giurisprudenza sottace che anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del 24 gennaio 2012 ammette eccezionalmente la reviviscenza solo allorquando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione: circostanza, questa, che il medesimo Giudice d’appello non ravvisa nella presente fattispecie.
Per il resto, il Giudice d’appello rimarca che nell’art. 6-bis del d.l. n. 387 1987, la nozione di “ Forze di Polizia ” ivi enunciata “è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del provvedimento nel quale si colloca, che all’art. 1 è esplicitata nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, appunto, al Corpo degli agenti di custodia e all’allora distinto Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Non a caso, ridetta norma, inserita come detto nella legge n. 121 del 1981, recante <Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza>, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così da poter essere utilizzata per delineare il portato della relativa nozione - di forze di polizia - anche ai fini dell’applicazione dell’art. 6-bis. 9.6. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica <al personale dei ruoli della Polizia di Stato> (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare, sicché anche l’ambito di applicazione soggettivo delle norme non può che comprendere gli appartenenti a tutte le forze di polizia ” (cfr. citata sentenza n. 9997 del 2023).
Lo stesso Giudice rileva quindi che “quanto all’ambito oggettivo di applicazione, esso è delineato da una duplice previsione. Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, <ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 l. n. 668/1986, art. 2 commi 5-6-10 e art. 3 commi 3 e 6 del presente decreto>) al personale <che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto>. Il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti <al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile>, con la precisazione che <la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque annidi servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990> ” (cfr. ibidem ).
IV. La perdurante vigenza della disciplina così descritta e acclarata consente pertanto di accogliere il ricorso in epigrafe avendo maturato la parte ricorrente il testé menzionato requisito dei “ 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ”, poiché si deve escludere, stante l’esaustività del sopra illustrato dato testuale della disciplina in esame, ogni interferenza da parte del diverso (e nondimeno ab origine coevo) contesto normativo costituito dall’art. 1, comma 15-bis, del d.l. 16 settembre 1987, n. 379 convertito con modificazioni dalla l. 14 novembre 1987, n. 468 e successivamente sostituito dall’art. 11 comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 231.
V. Per quanto poi attiene alla disciplina contenuta nell’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 la medesima sentenza del Giudice d’appello n. 9997 del 2023 conforta l’impostazione della parte ricorrente, evidenziando che con essa si “ dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (<sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]>) e al riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l.n. 387/1987 ”.
VI. Inoltre, sempre secondo la predetta sentenza n. 9997 del 2023 resa dal Giudice d’appello, “ Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo all’indennità di buonuscita del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911 comma 3 del c.o.m. Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che <continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472> ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell’articolo). Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo il suo ambito di applicazione), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n.387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia. Né depone in senso contrario la circostanza che l’art. 1911 c.o.m. si riferisca al trattamento di fine rapporto mentre l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987disciplina l’indennità di buonuscita, atteso che, indipendentemente dall’esatta, o meno, coincidenza fra i due istituti, il richiamo contenuto nell’art. 1911 determina quanto meno l’assunzione che il trattamento di fine rapporto comprenda, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare la disciplina (dell’indennità di buonuscita) recata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ”.
VII. L’insieme delle suesposte argomentazioni del Giudice d’appello è recepita dal Collegio e risulta di per sé assorbente al fine dell’accoglimento della domanda della parte ricorrente tendente all’accertamento del suo diritto di percepire il TFS comprensivo anche dell’incremento derivante dai 6 scatti nella misura del 2,50 per cento da computarsi sull’ultimo stipendio come definito dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, con conseguente condanna dell’Istituto intimato a liquidare tale maggior somma in favore della parte ricorrente. Su tale maggiore importo, e sino al soddisfo, devono essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, a mente del disposto dall’art. 16, comma 6, della l. 30 dicembre 1991, n. 412 e dall’art. 22, comma 36, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, in adesione a quanto statuito al riguardo dal T.A.R. Lazio, Roma, con la sentenza 5 luglio 2023, n. 11300. Relativamente alla posta relativa agli interessi, va altresì precisato che, poiché le disposizioni riguardanti l’erogazione del trattamento di fine servizio, prevedono che le stesse siano liquidabili in due tranches , la prima pagabile dopo due anni (l’I.N.P.S. ha 90 giorni di tempo da tale data) e la seconda l’anno successivo, a mente di quanto da ultimo disposto dall’art. 12, comma 7, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, gli interessi medesimi saranno computati sul predetto maggior importo spettante solo per le tranches di liquidazione già scadute ed a far data dalla scadenza originaria di ciascuna di esse.
VIII. Le spese di lite, stante l’ormai consolidata giurisprudenza del Giudice d’appello e anche di questo T.R.G.A. sull’oggetto del contendere, sono poste a carico della resistente Amministrazione soccombente in giudizio che non ha neppure colto l’invito di questo Tribunale “pro futuro a rimuovere, mediante solleciti provvedimenti da adottare in autotutela, ogni residua ragione di lite per gli omologhi contenziosi a tutt’oggi pendenti (cfr. T.R.G.A, 19 gennaio 2024 n. 9; 13 febbraio 2024, n. 24) ”.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda di accertamento del diritto della parte ricorrente di percepire il TFS comprensivo anche dell’incremento derivante dai 6 scatti nella misura del 2,50 per cento da computarsi sull’ultimo stipendio come definito dall’art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987. Conseguentemente condanna l’I.N.P.S. a liquidare l’importo del TFS spettante ed a corrispondere il maggior importo così rideterminato oltre agli interessi, parimenti come da motivazione.
Condanna l’I.N.P.S. a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille/00) oltre al 15% di spese generali ed altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Cecilia Ambrosi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cecilia Ambrosi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO