CA
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.SA Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile di appello avverso la sentenza n. 4833/2024 del Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di impresa, pronunziata il 7/2-9/5/2024, iscritto al n.
2493/2024 r.g.a.c.c. pendente
TRA
(c.f. ), costituitasi in persona Parte_1 P.IVA_1
della Dr.SA , munita dei poteri di rappresentanza in forza di procura per CP_1
notaio di Milano del 17/4/2012 (rep. N. 20.408, racc. n. 10416) Persona_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmeSA con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Giancarlo Catavello (c.f. ); C.F._1
AP P E L L AN T E
E
R.L. Controparte_2
Controparte_3
RETE FERROV IARIA ITALI AN A S.P.A.
S.P.A. I N C ON C OR D AT O P R EV EN TI V O;
CP_4
R.L. IN C ONC O RDA T O PR EV EN TIV O;
Controparte_5
; Controparte_6
n. 2493/2024 R.G.AA.CC. c. + altri. Pag. 1 di 7 Parte_1 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
AP P E L L A TI NON COS T I T UI T I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6/6/2019, il conveniva Controparte_2
in giudizio la e la (si riporta di seguito la Controparte_3 Controparte_7 ricostruzione del processo contenuta nella sentenza impugnata) “e premettendo di aver stipulato con la appaltatrice Afragola scarl, in nome proprio e nell'interesse dell'ATI
AL- NBI, un contratto di subappalto col quale si affidava al l'esecuzione CP_2 di parte “dei lavori di sistemazione superficiale delle aree esterne afferenti la stazione ferroviaria AV Napoli - ” per un corrispettivo pattuito di € 1.000.000,00 CP_5 comprensivo di € 50.000,00 per oneri della sicurezza, ha chiesto: di accertare e dichiarare la responsabilità di , anche in nome e per conto della sua mandante CP_3
, la quale non adempiendo all'obbligo previsto ex art. 118 Controparte_7
codice appalti d.lgs. 163/2006, ha esposto il subappaltatore al rischio del mancato pagamento dei lavori effettuati.
L'attore ha precisato che nel 2016, il aveva stipulato un contratto di CP_2
“factoring reverse” con la su indicazione di AL, contratto Controparte_8
noto a RFI e Rete Ferroviaria Italiana, col quale il cedeva pro solvendo tutti CP_2
i crediti derivanti dal subappalto alla che la aveva anticipato al CP_8 CP_8 CP_2
crediti per euro 800.974,18, crediti non pagati da AL ,e che in seguito al mancato pagamento l'istituto aveva risolto il contratto, per cui il si trovava esposto per CP_2 detta ingente somma e risultava ancora creditore per l'importo di euro 258.206,63 derivante da fatture cedute alla ma non anticipate. CP_8
Tanto premesso il ha chiesto di condannare le convenute, in solido tra CP_2
loro o ciascuna per quanto di propria competenza, al risarcimento dei danni per violazione di norma imperativa e/o ex art. 2043 c.c., oltre che al risarcimento del danno commisurato al mancato pagamento delle fatture in favore dell'attore pari a euro
1.059.180,81, oppure, in subordine, al pagamento di euro 851.363,18 quale differenza tra l'importo autorizzato (due milioni) e quanto ancora non corrisposto, ovvero, ancora in subordine, al pagamento della differenza tra il credito del e la percentuale CP_2
che sarà riscoSA dalla dal concordato AL;
o comunque alla somma che CP_5
il Tribunale riterrà adeguata;
di condannare e Controparte_3 Controparte_7
n. 2493/2024 R.G.AA.CC. c. + altri. Pag. 2 di 7 Parte_1 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
S.p. A. al pagamento ex art. 13 l. 180/2011 in favore dell'istante della somma CP_2
di euro 1.059.180,81, quale importo residuo del corrispettivo del subappalto, oltre interessi e rivalutazione come maggior danno, oppure, in subordine al pagamento di euro
851.363,18 quale differenza tra l'importo autorizzato (due milioni) e quanto ancora non corrisposto, ovvero, ancora in subordine, al pagamento della differenza tra il credito del e la percentuale che sarà riscoSA dalla dal concordato AL;
CP_2 CP_5
o comunque alla somma che il Tribunale riterrà adeguata;
di condannare le convenute in solido tra loro o ciascuna per quanto di propria spettanza al pagamento di euro
1.059.180,81 a titolo di risarcimento per la violazione delle norme sull'abuso di dipendenza economica delle somme così specificate in favore del , Controparte_2 oppure, in subordine al pagamento di euro 851.363,18 quale differenza tra l'importo autorizzato (due milioni) e quanto ancora non corrisposto, ovvero, ancora in subordine, al pagamento della differenza tra il credito del e la percentuale che sarà CP_2
riscoSA dalla dal concordato AL;
o comunque alla somma che il CP_5
Tribunale riterrà adeguato;
il tutto fatto salvo eventuali crediti che si dovessero determinare nell'eventuale ammissione del concordato, con diritto di regresso quindi delle convenute, in tutte le ipotesi di condanna, per la percentuale da esse pagata.
L'attrice, in subordine, ha chiesto: di condannare le convenute al pagamento della somma pari alla differenza tra l'importo totale e quanto sarà stabilito dalla
, a seguito del concordato di AL, e se questo non sarà accertato in corso CP_5
di causa, ha chiesto che il Tribunale emetta sentenza di condanna generica ex art. 278
c.p.c., accertando e dichiarando la responsabilità delle convenute per i titoli innanzi indicati, e tenuto conto della comunque certa determinabilità dei danni demandare la quantificazione a separato giudizio.
Relativamente alla titolarità del diritto al pagamento il ha sottolineato CP_2
che nonostante la cessione dei crediti il recupero giudiziale restava nella titolarità del cedente, precisando che ove il Tribunale ritenesse diversamente l'azione doveva ritenersi esercitata in surroga della Banca.
(…)
Si sono costituite in giudizio le ed chiedendo il rigetto CP_9 Controparte_3
delle avverse domande in quanto infondate, e, in subordine, e previa in ogni caso autorizzazione alla chiamata in causa di in concordato preventivo, NBI CP_10
n. 2493/2024 R.G.AA.CC. c. + altri. Pag. 3 di 7 Parte_1 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
S.p.A. e di condannare queste ultime, ciascuna per quanto di Parte_2
competenza, a manlevare e tenere indenni e CP_3 Controparte_7
di quanto fossero tenute a corrispondere al e pertanto a Controparte_11
rifondere loro il relativo importo”.
Autorizzata la chiamata in causa, “si costituivano in giudizio la CP_10
la e la chiedendo di accertare e dichiarare il loro difetto di CP_6 Parte_2
legittimazione passiva;
di: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del in virtù della cessione di credito sottoscritta in data Controparte_11
17.03.2016 con in subordine, di accertare e dichiarare Parte_1
l'inammissibilità ed improcedibilità dell'azione in surroga ad , per violazione Parte_1 dell'articolo 2900 II° comma codice civile;
di accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande formulate nei confronti di in Concordato Preventivo;
in ogni CP_10
caso, hanno chiesto di rigettare integralmente le domande di Controparte_7
e di .
[...] Controparte_3
Interveniva infine volontariamente la chiedendo “in Parte_1 via principale e nel merito, di: accertare e dichiarare la efficacia e opponibilità dell'atto di cessione dei crediti oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, la titolarità in capo ad di tutti i relativi crediti ceduti da Parte_1 Controparte_11
derivanti dal contratto di subappalto e successivi atti aggiuntivi con
[...] Parte_2
del 10 settembre2015, e conseguentemente di condannare il debitore ceduto
[...]
al pagamento, in favore di , della somma Parte_2 Parte_1
pari ad euro 1.018.662,50, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2001 dalla data di scadenza dei crediti oggetto di cessione al saldo;
nonché di condannare il cedente al pagamento, in favore di Controparte_11 Parte_1 della somma pari ad € 894.204,18, oltre interessi dall'01.10.2020 al saldo, oltre spese e accessori di legge, fatto salvo il limite costituito dal fatto che l'obbligazione originaria è destinata ad estinguersi con la riscossione del credito dal debitore ceduto;
per l'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria formulata da parte attrice, di condannare e in solido tra loro o ciascuna per quanto Controparte_3 Controparte_7
di propria spettanza, al pagamento nei confronti di di quanto Parte_1
il Giudice dovesse liquidare a titolo di risarcimento e, in ogni caso, nei limiti del credito n. 2493/2024 R.G.AA.CC. c. + altri. Pag. 4 di 7 Parte_1 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
maturato da nei confronti di , pari ad euro Parte_1 CP_2
894.204,18, oltre interessi dall'01.10.2020 al saldo, oltre spese e accessori di legge”.
Con sentenza n. 4833/2024 il Tribunale così provvedeva: “− Rigetta la domanda proposta da ei confronti di Parte_3 Controparte_3
e CP_9
− Condanna il al pagamento in favore Controparte_11 di e delle spese di giudizio, determinate nell'importo di Controparte_3 CP_9
euro 7.590,12, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
− Rigetta la domanda di manleva formulata da e Controparte_3 CP_9
nei confronti di e CP_10 CP_6 Parte_2
− Compensa le spese di lite tra le parti e e CP_10 CP_6 [...]
Parte_2
− Rigetta la domanda formulata da nei confronti Parte_1
di Controparte_11
− Accoglie la domanda del e dichiara la nullità Controparte_11
delle clausole n. 22, 23 e 24 del contratto di factoring stipulato in data 8 aprile 2016 tra e , dichiara Controparte_11 Parte_1
inefficace il recesso del 17.10.2018 e per l'effetto dichiara che nulle dovrà essere restituito a Parte_1
− Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_1
ella somma di euro 258.206,63 oltre interessi Controparte_11
ex art.1284, comma IV, c.p.c. dalla data della domanda;
− Condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di giudizio, determinate nell'importo Controparte_11
di euro 7.590,12, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
− Accoglie la domanda di nei confronti di Parte_1
e condanna al pagamento in favore di Parte_2 Parte_2
della somma di euro 1.018.662,50, oltre interessi ai Parte_1
sensi del D. Lgs. 231/2001 dalla data di scadenza dei crediti oggetto di cessione al saldo;
n. 2493/2024 R.G.AA.CC. c. + altri. Pag. 5 di 7 Parte_1 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
− Condanna al pagamento in favore di Parte_2 [...]
delle spese di giudizio, determinate nell'importo di euro 8.500,00, Parte_1 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato il
24/5/2024, la rassegnando le seguenti conclusioni: “in via Parte_1
preliminare: sospendere, per tutte le ragioni di cui in narrativa, la provvisoria esecutività della sentenza n. 4833/2024 pubblicata in data 9 maggio 2024 dal Tribunale di Napoli
(Sezione Specializzata in materia di impresa) e resa all'esito del giudizio Rg. 18472/2019, anche con decreto inaudita altera parte ai sensi dell'art. 351, II comma, c.p.c., e, se del caso, previo rilascio di idonea cauzione;
- nel merito: in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 4833/2024 pubblicata in data 9 maggio 2024 dal Tribunale di Napoli (Sezione Specializzata in materia di impresa) e resa all'esito del giudizio Rg. 18472/2019, relativamente ai seguenti capi:
- “rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1
Controparte_11
- accoglie la domanda del e dichiara la nullità delle Controparte_11
clausole n. 22, 23 e 24 del contratto di factoring stipulato in data 8 aprile 2016 tra e , dichiara Controparte_11 Parte_1
inefficace il recesso del 17.10.2018 e per l'effetto dichiara che nulle dovrà essere restituito a Parte_1
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 258.206,63 oltre interessi ex art.1284, Controparte_11
comma IV, c.p.c. dalla data della domanda;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di giudizio, determinate nell'importo di euro Controparte_11
7.590,12, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”,
e, per l'effetto, accogliere le conclusioni già precisate in primo grado da
[...]
Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, di entrambi i gradi del giudizio”.
Parte_ n. 2493/2024 R.G.AA.CC. Unicredit S.p.A. c. + altri. Pag. 6 di 7 Controparte_2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Ha chiesto altresì, con separata istanza, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con provvedimento inaudita altera parte e la fiSAzione di udienza per la trattazione della sola istanza di sospensione.
Con decreto del 4/6/2024 è stata fiSAta l'udienza camerale del 25/6/2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione, alla quale nessuna delle parti è comparsa.
In data 19/6/2024 la ha depositato “atto di rinuncia al Parte_1 giudizio di appello” notificato a tutte le altre parti, con il quale ha dichiarato “di rinunciare all'atto di appello, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n.
4833/2024 del Tribunale di Napoli, resa all'esito del giudizio R.G. n. 18472/2019, promosso avanti al predetto Tribunale dallo stesso e Controparte_11
non notificata, nonché a far valere – per quanto occorrer poSA – qualsiasi azione o domanda nei confronti dello stesso , fatte salve ed impregiudicate le ulteriori CP_2
pretese e/o ragioni di credito nei confronti di in concordato Parte_2
preventivo già in concordato preventivo e in CP_12 CP_10 CP_6 concordato preventivo”.
All'udienza del 14/1/2025 nessuna delle parti è comparsa e la Corte ha trattenuto il processo in decisione.
Va dichiarata l'estinzione del processo d'appello in considerazione della rinuncia depositata dall'unica appellante e notificata a tutte le altre parti che non si sono costituite.
Non occorre alcuna statuizione sulle spese, in considerazione della mancata costituzione degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 4833/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, pronunziata il 7/2-9/5/2024: dichiara l'estinzione del processo d'appello ai sensi dell'art. 306 c.p.c..
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.SA Caterina Molfino
n. 2493/2024 R.G.AA.CC. S.p.A. c. + altri. Pag. 7 di 7 Parte_1 CP_2 CP_11