Articolo 2 della Legge 17 aprile 1989, n. 150
Articolo 1Articolo 3
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28 aprile 1989
Art. 2. Requisiti del materiale elettrico
impiegato in atmosfera esplosiva 1. Il materiale elettrico, in previsione del suo impiego in atmosfera esplosiva, puo' essere venduto, circolare liberamente od essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se rispondente, per quanto attiene alla sicurezza, ad uno dei seguenti requisiti:
a) conformita' alle norme armonizzate, comprovata da un certificato di conformita' rilasciato a norma dell'articolo 4 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 7;
b) accertamento, in base ad uno speciale esame del processo di fabbricazione, che esso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate, comprovato da un certificato di controllo rilasciato a norma dell'articolo 5 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 7.
2. Se il certificato di conformita' o di controllo lo esige, il materiale elettrico deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni di uso.
3. Le condizioni di installazione e di utilizzazione del materiale elettrico non disciplinate da norme comunitarie rimangono soggette alle disposizioni nazionali vigenti.
Entrata in vigore il 28 aprile 1989