TRIB
Sentenza 27 ottobre 2024
Sentenza 27 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/10/2024, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 18.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4729 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
, nato il giorno 05/12/1959 in GRAGNANO e residente in Parte_1
CASTELLAMARE DI STABIA, C.F.: rappresentato e difeso, per CodiceFiscale_1 mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dagli avv.ti Leopoldo SPEDALIERE e Luciano SPEDALIERE, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in PORTICI al Corso GARIBALDI, n. 85 RICORRENTE
CONTRO
in persona del Direttore regionale e legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Ida RAMPINO, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang.
[...]
Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento provvidenze da malattia professionale
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 24.07.2023 il sig. adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA allegando:
-- di avere lavorato, dal luglio 1986 al marzo 2022, alle dipendenze della CP_2 prima, e della poi, disimpegnando mansioni di autista, addetto alla conduzione CP_3 di autobus utilizzati per il trasporto pubblico di persone;
1 -- di aver proposto ricorso giudiziale contro l' dinanzi al G.U.L. di questo CP_1
Tribunale, al fine di ottenere l'indennizzo per danno biologico, in rendita o in capitale, per i postumi derivanti dalla malattia professionale contratta a mezzo dell'attività lavorativa;
-- che nel corso del giudizio veniva espletata consulenza tecnica medico legale la quale, da un lato, riteneva che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente si ponesse quale concausa rispetto all'insorgenza della patologia lombare denunciata, e, dall'altro, quantificava il danno nella misura del 4%, ovverosia sotto la soglia minima prevista per l'accesso alla tutela economica previdenziale;
-- che, pertanto, con sentenza n.706/2022, pubblicata il 06.05.2022, la detta domanda veniva rigettata;
-- che, però, ritenendo successivamente aggravato il suo complesso patologico, aveva presentato all' sede di Castellammare di Stabia, in data 03.05.2023, istanza di CP_1 revisione ex art. 83 D.P.R. n.1124/65, al fine di ottenere il riconoscimento dell'aggravamento dei postumi riconosciuti nella misura del 12%;
-- che con pec in data 08.05.2023, l' aveva rigettato detta istanza, comunicando CP_4 che il caso era già stato definito negativamente;
-- che anche a seguito di ulteriori precisazioni fornite dall'istante, l' aveva ribadito CP_1
l'impossibilità di procedere a revisione, stante la sussistenza di giudicato di rigetto. Tanto premesso, chiedeva al Giudice di accertare e dichiarare che i postumi conseguenti alla malattia professionale si erano aggravati nella misura del 12%, ovvero in quella diversa ed anche maggiore accertata nel corso del giudizio, con conseguente condanna dell' convenuto alla corresponsione delle provvidenze dovute. CP_4
Il tutto con interessi e vittoria di spese e con attribuzione.
Si costituiva in Giudizio l' convenuto che, eccepite preliminarmente la nullità CP_4 della domanda giudiziale per genericità della stessa e la inammissibilità della domanda di revisione per sussistenza di giudicato di rigetto, resisteva anche nel merito alla avversa iniziativa giudiziale, contestando la fondatezza della pretesa attorea in particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento assicurativo, asseritamente non dedotti e dimostrati.
Disposta ed eseguita la consulenza tecnica, la causa veniva mandata in decisione. Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 18/10/2024, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = = (2)
Va, in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità veicolata dall' che si attesta CP_1 sulla asserita genericità del ricorso giudiziale. L'assunto non è condivisibile, giacché nessuna nullità inficia l'atto introduttivo di lite, il petitum, la causa petendi e le ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno di quanto rivendicato, emergendo in maniera ragionevolmente chiara dalla articolazione della domanda. La pretesa azionata dal ricorrente, infatti, rimanda ai rilievi medico-legali di parte, a tenore dei quali la percentuale inabilitante connessa alla malattia de qua, la cui origine
2 professionale è stata accertata con sentenza passata in giudicato, si attesterebbe almeno sul 12%, tale da giustificare l'erogazione delle provvidenze di Legge.
Da altra prospettiva è poi del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della domanda attorea in concreto predicabile va analizzata alla luce di un presupposto ormai intangibile costituito dalla già avvenuta verifica della sussistenza del nesso di causa, ragione per la quale l'unica sponda espositiva tecnico/scientifica da valorizzare resta quella dell'aggravamento in fieri delle condizioni fisiche del . Pt_1
Che, una volta preso atto della derivazione “di parte” dei suoi presupposti, va demandata ad approfondimenti a sponda medico legale.
Quanto alla eccezione di inammissibilità della domanda di revisione per la sussistenza di giudicato di rigetto, essa non può essere condivisa, la stessa sfociando nel paradosso secondo cui, all'indomani di una sentenza negativa solo sulla questione
“percentile”, qualsiasi aggravamento ipotetico del quadro clinico resterebbe insuscettibile di valutazione medico legale. E infatti, con sentenza n. 706/2022 del G.U.L. di questo Tribunale, è stata accertata l'origine professionale della malattia denunciata dal sig. , essendo stato Pt_1 riconosciuto, all'esito dell'espletata consulenza tecnica, il nesso causale tra la patologia lamentata dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta, con danno biologico quantificato nella misura del 4%, ovverosia sotto la soglia minima prevista per l'accesso alla tutela economico-previdenziale. E dunque.
A venire in emersione nella fattispecie de qua è un “giudicato negativo” sulla percentuale inabilitante bloccato ad una certa data e basato sulla situazione clinica rilevata a tale data. Ciò implica l'impossibilità di una rivisitazione medico legale di quello stesso quadro clinico, ormai “definitivo” nelle sue ricadute per intervenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza che lo ha cristallizzato. E' del tutto evidente che le prospettate mutate condizioni in pejus di quella condizione clinica rendono anacronistico il precedente accertamento e, di riflesso, insussistente in senso tecnico-giuridico lo stesso giudicato. In altri termini.
Ciò che il Giudice può-deve verificare è se, immodificabili in senso migliorativo il quadro clinico di origine, perché non “impugnato” in tale direzione, e la sua pregnanza inabilitante, trasfusa in sentenza “definitiva”, siano medio tempore intervenuti fattori incidenti in negativo: a) qualitativamente sulle menomazioni già accertate;
b) oppure, quantitativamente sui postumi permanenti di tali menomazioni. (3)
Nel merito.
Per come detto sulla base delle documentate allegazioni del ricorrente, l'origine professionale della malattia e la sua valenza invalidante sono state accertate con sentenza n. 706/2022 del G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA non più passibile di rivisitazione, che ha riconosciuto al ricorrente postumi permanenti nella misura del 4%.
3 La questione che si pone all'attualità è, pertanto, quella dell'aggravamento di tali postumi, nella prospettazione attorea attestatisi almeno sul 12% di inabilità. Aggravamento che, innestandosi sulle risultanze medico legali da cui si originano le statuizioni sentenziali ormai “definitive”, sarebbe reso visibile all'attualità da segni di radiculopatia lombare sintomatici di un quadro clinico sostanzialmente più grave di quello accertato in precedenza. Insomma.
La genesi “tecnica” dell'iniziativa attorea dovrebbe individuarsi nella progressione evolutiva, a carattere peggiorativo, della malattia professionale sofferta dal ricorrente. Si legge nel parere medico-legale allegato alla istanza di aggravamento. Il esibisce esame EMG/ENG arti inferiori effettuato in data 11.4.2023, da cui si Pt_1 ricava “nei muscoli esplorati una perdita di unità motorie associata ad un aumento dei potenziali polifasici che, nel sospetto clinico di una radiculopatia vanno ricontrollati nel tempo”. […] Egli, infatti, ha già subito un intervento NCH di discectomia in sede L4 – L5 ed ha presentato sia una recidiva erniaria che nuove ernie in sede diverse che oggi danno segni di radiculopatia lombare. Acclarata l'esistenza di un nesso causale tra rischio lavorativo e patologia erniaria, si realizza in pieno quanto previsto dal codice 213 delle tabelle allegate al D. Lgs. 38/2000 […]. Si concretizzano tutti gli elementi per la quantificazione massima della percentuale menomativa prevista nella misura del 12%>.
Ora, va evidenziato che il C.T.U. all'epoca compulsato concluse, i suoi accertamenti nei seguenti termini. il periziato, signor nato a [...] il [...], è affetto da: Parte_1
"Ernia discale dorso-lombare in paziente portatore di esiti chirurgici a livello L4-L5 con presenza di CA ("gabbia") merallico interspinoso da pregresso intervento (1991)". […]
[…] il sottoscritto, vista l'anamnesi, ha inteso considerare la patologia denunciata essere determinata dall'attività lavorativa svolta, ha inteso riconoscere l'attività lavorativa svolta condizione concausale efficiente e determinante alla sua insorgenza, in quanto le continue sollecitazioni sulla colonna vertebrale derivate dalla postura alla guida di autoveicolo pesante quale può essere “autobus di linea”, agendo lentamente e progressivamente, si è ritenuto, possano aver determinato l'insorgenza della malattia su rachide lombare in precedenza sottoposto ad intervento chirurgico. […] Nel nostro caso, ritenendo la preesistenza e l'attività lavorativa parimenti concause, considerando il riscontro clinico riscontrato si pensa che si possa ribadire la stima complessiva della menomazione a cui si è giunti fatta pari al 4% (quattro per cento), considerando il codice citato 213 della tabella di riferimento pubblicata sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale 172 del 25.07.00.>
Di guisa che palese si staglia l'iter argomentativo privilegiato dal ricorrente. Posto che le ricadute invalidanti di tale quadro clinico si sono nel tempo aggravate.
Ritenuto che
il dedotto aggravamento si è manifestato attraverso la presenza di una recidiva erniaria e la formazione di nuove ernie che danno segni di una radiculopatia lombare. Ergo: deve concludersi che, immutata la causa di origine, la percentuale invalidante derivata dalla malattia professionale è aumentata attestandosi almeno sul 12%.
4
(4)
Ebbene, l'approfondimento peritale disposto in corso di causa premia l'assunto attoreo di un aggravamento delle condizioni fisiche del in diretto collegamento Pt_1 eziologico con la malattia professionale da egli patita. Si legge nell'elaborato scritto del dr. Persona_2
verosimilmente si può ipotizzare una reinnervazione del muscolo in seguito alla lesione muscolare di origine neurogena a carattere assonale, visto il riscontro di potenziali di durata aumentata e polifasici: tutto ciò è indice di radicolopatia secondaria alla patologia riscontrata. Pertanto, il quadro clinico-menomativo fotografato nella precedente relazione consulenziale risulta mutato.
[…] l'attuale quadro anatomo-radiologico insorto su pregresso intervento standard di discectomia di L4-L5 eseguito con l'apertura a “cielo aperto” di un piccolo sportello osseo per accedere posteriormente al canale vertebrale per la rimozione del frammento erniario aveva determinato prima della precedente domanda sostituzione del disco lesionato con l'impianto di una protesi in metallo, cosiddetto cage - gabbia. Questo pregresso intervento chirurgico provocava nel periziato una “conditio minus resistentia”, sul rachide lombare del periziato. Questi durante la sua vita lavorativa è stato costretto ad avere sollecitazioni derivate dalla postura acquisita su sedile di guida di autobus, per cui è stata riconosciuta la malattia professionale indicata in ricorso. Attualmente rispetto la precedente visita si. riscontra ipotonomiotrofismo a carico della gamba sinistra. Come detto nella precedente relazione, la patologia denunciata può essere considerata determinata dall'attività lavorativa svolta, quest'ultima da valutare quale condizione concausale efficiente e determinante alla sua insorgenza, in quanto le continue sollecitazioni sulla colonna vertebrale derivate dalla postura alla guida di autoveicolo pesante quale può essere “autobus di linea”, agendo lentamente e progressivamente, possano aver determinato l'insorgenza della malattia su rachide lombare in precedenza sottoposto ad intervento chirurgico. La patologia riscontrata conseguente all'attività lavorativa svolta determina, attualmente, una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente, che, […] Nel ricordare la preesistenza riscontrata Nel ricordare l'obiettività riscontrata e riportata in consulenza. Considerando la tabella allegata al D.M. del 12 luglio 2000, Considerando la voce 213 della suddetta “Tabella delle menomazioni relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale 172 del 25.07.00, nel nostro caso, dalla data della domanda amministrativa, 3 maggio 2023, si aveva un danno biologico da valutare nella misura del sei per cento … .>
Vista l'analiticità dell'iter medico-legale, si ritengono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il dr. peraltro rimaste impermeabili a qualsiasi rilievo critico di parte. Per_2
5 Restano, dunque, erogabili al ricorrente le provvidenze da danno biologico pari al 6% a decorrere, stante la domanda di aggravamento in data 3 maggio 2023, dal giugno 2023. Le spese processuali accedono al criterio della soccombenza, da ritenersi solo parziale stante la maggiore percentuale inabilitante sollecitata dal (= 12%). Pt_1
Liquidazione come da dispositivo.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato che dalla denunciata malattia professionale è derivato al ricorrente un danno biologico permanente nella misura del 6% a decorrere dalla domanda amministrativa di aggravamento del 03 maggio 2023, condanna l' resistente a liquidare, in favore del sig. , CP_4 Pt_1 le provvidenze di Legge nella misura corrispondente con decorrenza giugno 2023 e ad erogargli gli interessi legali sull'arretrato, fino al saldo;
2) condanna l'ente assicuratore alle spese di lite che, già compensate nella misura del 45%, si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in euro 900,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese consulenziali, separatamente CP_1 liquidate.
, data del deposito. Controparte_5
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
6
in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al giorno 18.10.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.4729 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA promossa DA
, nato il giorno 05/12/1959 in GRAGNANO e residente in Parte_1
CASTELLAMARE DI STABIA, C.F.: rappresentato e difeso, per CodiceFiscale_1 mandato telematicamente trasmesso con l'atto introduttivo di lite, dagli avv.ti Leopoldo SPEDALIERE e Luciano SPEDALIERE, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in PORTICI al Corso GARIBALDI, n. 85 RICORRENTE
CONTRO
in persona del Direttore regionale e legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Ida RAMPINO, giusta procura generale alle liti per atto notarile, con la quale resta elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via NUOVA POGGIOREALE, ang.
[...]
Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento provvidenze da malattia professionale
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 24.07.2023 il sig. adiva il Parte_1
Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA allegando:
-- di avere lavorato, dal luglio 1986 al marzo 2022, alle dipendenze della CP_2 prima, e della poi, disimpegnando mansioni di autista, addetto alla conduzione CP_3 di autobus utilizzati per il trasporto pubblico di persone;
1 -- di aver proposto ricorso giudiziale contro l' dinanzi al G.U.L. di questo CP_1
Tribunale, al fine di ottenere l'indennizzo per danno biologico, in rendita o in capitale, per i postumi derivanti dalla malattia professionale contratta a mezzo dell'attività lavorativa;
-- che nel corso del giudizio veniva espletata consulenza tecnica medico legale la quale, da un lato, riteneva che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente si ponesse quale concausa rispetto all'insorgenza della patologia lombare denunciata, e, dall'altro, quantificava il danno nella misura del 4%, ovverosia sotto la soglia minima prevista per l'accesso alla tutela economica previdenziale;
-- che, pertanto, con sentenza n.706/2022, pubblicata il 06.05.2022, la detta domanda veniva rigettata;
-- che, però, ritenendo successivamente aggravato il suo complesso patologico, aveva presentato all' sede di Castellammare di Stabia, in data 03.05.2023, istanza di CP_1 revisione ex art. 83 D.P.R. n.1124/65, al fine di ottenere il riconoscimento dell'aggravamento dei postumi riconosciuti nella misura del 12%;
-- che con pec in data 08.05.2023, l' aveva rigettato detta istanza, comunicando CP_4 che il caso era già stato definito negativamente;
-- che anche a seguito di ulteriori precisazioni fornite dall'istante, l' aveva ribadito CP_1
l'impossibilità di procedere a revisione, stante la sussistenza di giudicato di rigetto. Tanto premesso, chiedeva al Giudice di accertare e dichiarare che i postumi conseguenti alla malattia professionale si erano aggravati nella misura del 12%, ovvero in quella diversa ed anche maggiore accertata nel corso del giudizio, con conseguente condanna dell' convenuto alla corresponsione delle provvidenze dovute. CP_4
Il tutto con interessi e vittoria di spese e con attribuzione.
Si costituiva in Giudizio l' convenuto che, eccepite preliminarmente la nullità CP_4 della domanda giudiziale per genericità della stessa e la inammissibilità della domanda di revisione per sussistenza di giudicato di rigetto, resisteva anche nel merito alla avversa iniziativa giudiziale, contestando la fondatezza della pretesa attorea in particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento assicurativo, asseritamente non dedotti e dimostrati.
Disposta ed eseguita la consulenza tecnica, la causa veniva mandata in decisione. Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata al giorno 18/10/2024, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
= = = (2)
Va, in primo luogo disattesa l'eccezione di nullità veicolata dall' che si attesta CP_1 sulla asserita genericità del ricorso giudiziale. L'assunto non è condivisibile, giacché nessuna nullità inficia l'atto introduttivo di lite, il petitum, la causa petendi e le ragioni in fatto e in diritto poste a sostegno di quanto rivendicato, emergendo in maniera ragionevolmente chiara dalla articolazione della domanda. La pretesa azionata dal ricorrente, infatti, rimanda ai rilievi medico-legali di parte, a tenore dei quali la percentuale inabilitante connessa alla malattia de qua, la cui origine
2 professionale è stata accertata con sentenza passata in giudicato, si attesterebbe almeno sul 12%, tale da giustificare l'erogazione delle provvidenze di Legge.
Da altra prospettiva è poi del tutto evidente che nel caso di specie la compiutezza espositiva della domanda attorea in concreto predicabile va analizzata alla luce di un presupposto ormai intangibile costituito dalla già avvenuta verifica della sussistenza del nesso di causa, ragione per la quale l'unica sponda espositiva tecnico/scientifica da valorizzare resta quella dell'aggravamento in fieri delle condizioni fisiche del . Pt_1
Che, una volta preso atto della derivazione “di parte” dei suoi presupposti, va demandata ad approfondimenti a sponda medico legale.
Quanto alla eccezione di inammissibilità della domanda di revisione per la sussistenza di giudicato di rigetto, essa non può essere condivisa, la stessa sfociando nel paradosso secondo cui, all'indomani di una sentenza negativa solo sulla questione
“percentile”, qualsiasi aggravamento ipotetico del quadro clinico resterebbe insuscettibile di valutazione medico legale. E infatti, con sentenza n. 706/2022 del G.U.L. di questo Tribunale, è stata accertata l'origine professionale della malattia denunciata dal sig. , essendo stato Pt_1 riconosciuto, all'esito dell'espletata consulenza tecnica, il nesso causale tra la patologia lamentata dal ricorrente e l'attività lavorativa svolta, con danno biologico quantificato nella misura del 4%, ovverosia sotto la soglia minima prevista per l'accesso alla tutela economico-previdenziale. E dunque.
A venire in emersione nella fattispecie de qua è un “giudicato negativo” sulla percentuale inabilitante bloccato ad una certa data e basato sulla situazione clinica rilevata a tale data. Ciò implica l'impossibilità di una rivisitazione medico legale di quello stesso quadro clinico, ormai “definitivo” nelle sue ricadute per intervenuto passaggio in cosa giudicata della sentenza che lo ha cristallizzato. E' del tutto evidente che le prospettate mutate condizioni in pejus di quella condizione clinica rendono anacronistico il precedente accertamento e, di riflesso, insussistente in senso tecnico-giuridico lo stesso giudicato. In altri termini.
Ciò che il Giudice può-deve verificare è se, immodificabili in senso migliorativo il quadro clinico di origine, perché non “impugnato” in tale direzione, e la sua pregnanza inabilitante, trasfusa in sentenza “definitiva”, siano medio tempore intervenuti fattori incidenti in negativo: a) qualitativamente sulle menomazioni già accertate;
b) oppure, quantitativamente sui postumi permanenti di tali menomazioni. (3)
Nel merito.
Per come detto sulla base delle documentate allegazioni del ricorrente, l'origine professionale della malattia e la sua valenza invalidante sono state accertate con sentenza n. 706/2022 del G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA non più passibile di rivisitazione, che ha riconosciuto al ricorrente postumi permanenti nella misura del 4%.
3 La questione che si pone all'attualità è, pertanto, quella dell'aggravamento di tali postumi, nella prospettazione attorea attestatisi almeno sul 12% di inabilità. Aggravamento che, innestandosi sulle risultanze medico legali da cui si originano le statuizioni sentenziali ormai “definitive”, sarebbe reso visibile all'attualità da segni di radiculopatia lombare sintomatici di un quadro clinico sostanzialmente più grave di quello accertato in precedenza. Insomma.
La genesi “tecnica” dell'iniziativa attorea dovrebbe individuarsi nella progressione evolutiva, a carattere peggiorativo, della malattia professionale sofferta dal ricorrente. Si legge nel parere medico-legale allegato alla istanza di aggravamento. Il esibisce esame EMG/ENG arti inferiori effettuato in data 11.4.2023, da cui si Pt_1 ricava “nei muscoli esplorati una perdita di unità motorie associata ad un aumento dei potenziali polifasici che, nel sospetto clinico di una radiculopatia vanno ricontrollati nel tempo”. […] Egli, infatti, ha già subito un intervento NCH di discectomia in sede L4 – L5 ed ha presentato sia una recidiva erniaria che nuove ernie in sede diverse che oggi danno segni di radiculopatia lombare. Acclarata l'esistenza di un nesso causale tra rischio lavorativo e patologia erniaria, si realizza in pieno quanto previsto dal codice 213 delle tabelle allegate al D. Lgs. 38/2000 […]. Si concretizzano tutti gli elementi per la quantificazione massima della percentuale menomativa prevista nella misura del 12%>.
Ora, va evidenziato che il C.T.U. all'epoca compulsato concluse, i suoi accertamenti nei seguenti termini. il periziato, signor nato a [...] il [...], è affetto da: Parte_1
"Ernia discale dorso-lombare in paziente portatore di esiti chirurgici a livello L4-L5 con presenza di CA ("gabbia") merallico interspinoso da pregresso intervento (1991)". […]
[…] il sottoscritto, vista l'anamnesi, ha inteso considerare la patologia denunciata essere determinata dall'attività lavorativa svolta, ha inteso riconoscere l'attività lavorativa svolta condizione concausale efficiente e determinante alla sua insorgenza, in quanto le continue sollecitazioni sulla colonna vertebrale derivate dalla postura alla guida di autoveicolo pesante quale può essere “autobus di linea”, agendo lentamente e progressivamente, si è ritenuto, possano aver determinato l'insorgenza della malattia su rachide lombare in precedenza sottoposto ad intervento chirurgico. […] Nel nostro caso, ritenendo la preesistenza e l'attività lavorativa parimenti concause, considerando il riscontro clinico riscontrato si pensa che si possa ribadire la stima complessiva della menomazione a cui si è giunti fatta pari al 4% (quattro per cento), considerando il codice citato 213 della tabella di riferimento pubblicata sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale 172 del 25.07.00.>
Di guisa che palese si staglia l'iter argomentativo privilegiato dal ricorrente. Posto che le ricadute invalidanti di tale quadro clinico si sono nel tempo aggravate.
Ritenuto che
il dedotto aggravamento si è manifestato attraverso la presenza di una recidiva erniaria e la formazione di nuove ernie che danno segni di una radiculopatia lombare. Ergo: deve concludersi che, immutata la causa di origine, la percentuale invalidante derivata dalla malattia professionale è aumentata attestandosi almeno sul 12%.
4
(4)
Ebbene, l'approfondimento peritale disposto in corso di causa premia l'assunto attoreo di un aggravamento delle condizioni fisiche del in diretto collegamento Pt_1 eziologico con la malattia professionale da egli patita. Si legge nell'elaborato scritto del dr. Persona_2
verosimilmente si può ipotizzare una reinnervazione del muscolo in seguito alla lesione muscolare di origine neurogena a carattere assonale, visto il riscontro di potenziali di durata aumentata e polifasici: tutto ciò è indice di radicolopatia secondaria alla patologia riscontrata. Pertanto, il quadro clinico-menomativo fotografato nella precedente relazione consulenziale risulta mutato.
[…] l'attuale quadro anatomo-radiologico insorto su pregresso intervento standard di discectomia di L4-L5 eseguito con l'apertura a “cielo aperto” di un piccolo sportello osseo per accedere posteriormente al canale vertebrale per la rimozione del frammento erniario aveva determinato prima della precedente domanda sostituzione del disco lesionato con l'impianto di una protesi in metallo, cosiddetto cage - gabbia. Questo pregresso intervento chirurgico provocava nel periziato una “conditio minus resistentia”, sul rachide lombare del periziato. Questi durante la sua vita lavorativa è stato costretto ad avere sollecitazioni derivate dalla postura acquisita su sedile di guida di autobus, per cui è stata riconosciuta la malattia professionale indicata in ricorso. Attualmente rispetto la precedente visita si. riscontra ipotonomiotrofismo a carico della gamba sinistra. Come detto nella precedente relazione, la patologia denunciata può essere considerata determinata dall'attività lavorativa svolta, quest'ultima da valutare quale condizione concausale efficiente e determinante alla sua insorgenza, in quanto le continue sollecitazioni sulla colonna vertebrale derivate dalla postura alla guida di autoveicolo pesante quale può essere “autobus di linea”, agendo lentamente e progressivamente, possano aver determinato l'insorgenza della malattia su rachide lombare in precedenza sottoposto ad intervento chirurgico. La patologia riscontrata conseguente all'attività lavorativa svolta determina, attualmente, una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente, che, […] Nel ricordare la preesistenza riscontrata Nel ricordare l'obiettività riscontrata e riportata in consulenza. Considerando la tabella allegata al D.M. del 12 luglio 2000, Considerando la voce 213 della suddetta “Tabella delle menomazioni relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale 172 del 25.07.00, nel nostro caso, dalla data della domanda amministrativa, 3 maggio 2023, si aveva un danno biologico da valutare nella misura del sei per cento … .>
Vista l'analiticità dell'iter medico-legale, si ritengono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il dr. peraltro rimaste impermeabili a qualsiasi rilievo critico di parte. Per_2
5 Restano, dunque, erogabili al ricorrente le provvidenze da danno biologico pari al 6% a decorrere, stante la domanda di aggravamento in data 3 maggio 2023, dal giugno 2023. Le spese processuali accedono al criterio della soccombenza, da ritenersi solo parziale stante la maggiore percentuale inabilitante sollecitata dal (= 12%). Pt_1
Liquidazione come da dispositivo.
Le spese consulenziali, liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato che dalla denunciata malattia professionale è derivato al ricorrente un danno biologico permanente nella misura del 6% a decorrere dalla domanda amministrativa di aggravamento del 03 maggio 2023, condanna l' resistente a liquidare, in favore del sig. , CP_4 Pt_1 le provvidenze di Legge nella misura corrispondente con decorrenza giugno 2023 e ad erogargli gli interessi legali sull'arretrato, fino al saldo;
2) condanna l'ente assicuratore alle spese di lite che, già compensate nella misura del 45%, si liquidano, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in euro 900,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese consulenziali, separatamente CP_1 liquidate.
, data del deposito. Controparte_5
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
6