Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 11228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11228 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11228/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02706/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2706 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner e Fabio Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Lazio, Sede di Roma, Sez. I, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 19 settembre 2024, corretta da errore materiale con ordinanza di correzione n. -OMISSIS-, pubblicata in data 23 ottobre 2024, emessa a definizione del giudizio r.g. n. -OMISSIS-, notificata a mezzo p.e.c. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe è stata chiesta l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Sede di Roma, Sez. I, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 19 settembre 2024, emessa a definizione del giudizio r.g. n. -OMISSIS- e notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2024.
Non si è costituita l’Amministrazione intimata.
Alla camera di consiglio del 7 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia, avendo la parte ricorrente rappresentato, con memoria depositata in data 26 aprile 2025, che con nota del 20 marzo 2025 la Presidenza del Consiglio le ha reso noto che «sono stati comunicati alla competente sede Inps i dati necessari per procedere alla liquidazione delle somme (ratei arretrati e importo a regime) spettanti sulla base della ascrizione a 1^ categoria dell’inrfermità sofferta dal de cuius, riconosciuta dipendente da fatti di servizio in via derivata per interdipendenza con altra infermità (decreto direttoriale prot. n. 189763 del 28 ottobre 2024», e che quindi le proprie pretese risultano soddisfatte, con conseguente rinuncia al ricorso.
L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.