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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/07/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 222/2024 RG fissata all'udienza del 01/07/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
ZECCA GIANCOSIMO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che
1) Con domanda amministrativa n. 2212933300028 del 21.07.2022, il Sig. Parte_1 ha inoltrato richiesta di riconoscimento dello status di invalido con riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984;
2) In data 12.09.2022, la Commissione Medica per l'accertamento dell'Invalidità Civile, delle condizioni visive e della sordità del Centro medico legale di Lecce, ha sottoposto il ricorrente a visita medica, al fine di accertare l'esistenza del requisito sanitario sufficiente all'erogazione della prestazione in oggetto, comunicando: “non sono risultate infermità tali da determinare una riduzione permanente
1 a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222)”;
3) In data 25.11.2022, l'istante ha inoltrato ricorso al comitato provinciale senza ricevere alcun esito.
All'esito negativo della fase amministrativa ha fatto seguito il ricorso per atpo n.
14007/22. Anche all'esito di tale fase non è stata riconosciuta la invalidità richiesta e – manifestato tempestivo dissenso – parte ricorrente ha proposto la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Le risultanze dei dati anamnestici, dell'obiettività clinica rilevata in occasione della visita peritale, unitamente alla disamina della documentazione sanitaria presente in atti ci consentono di affermare che il
Sig. è affetto da: “Spondilodiscoartrosi cervico-lombare, gonartrosi e coxartrosi. Parte_1
BPCO enfisematosa in quiescenza clinica, Cardiopatia Ipertensiva classe Nyha II in compenso emodinamico, Diabete Mellito tipo II. ” Al fine della valutazione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, per quanto previsto dall'art.1 della legge 222/84, qualche importanza assume l'accertata patologia a carico dell'apparato osteoarticolare, cardiovascolare, pneumologico stante la scarsa incidenza sulla capacità lavorativa del ricorrente del diabete mellito tipo II.
Il diabete mellito tipo II è un disordine endocrino-metabolico che tende a minare l'integrità dell'organismo attraverso, principalmente, l'alterazione del micro e macrocircolo con modificazioni della struttura dei vasi sanguigni. Nel caso in esame sia dall'esame obiettivo, eseguito in sede di accertamento peritale, che non evidenzia sintomi e/o segni semeiologici di scompenso, sia dall'esigua documentazione riversata in atti, si evince che la patologia diabetica è in buon compenso e non determina, pertanto, una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del Periziando. Per quanto riguarda l'apparato osteoarticolare, possiamo affermare che ci troviamo di fronte a fenomeni degenerativi di natura prevalentemente artrosica a carico soprattutto del rachide. L'artrosi è un processo degenerativo, lentamente evolutivo, a genesi multifattoriale, che solitamente, con maggiore evidenza, si manifesta a carico dei segmenti più mobili e/o delle articolazioni più impegnate dal punto di vista meccanico. La sintomatologia soggettiva dell'artrosi del rachide comprende: dolore accompagnato da rigidità articolare più o meno accentuata. Gli esami radiologici solitamente documentano in maniera chiara la presenza di alterazioni
2 ossee di tipo artrosico. Anche in presenza di un'artrosi ben documentata, però, sarà l'obiettività del dato neurologico ed il grado della compromissione funzionale a guidare il giudizio medico-legale. Clinicamente bisogna documentare l'esistenza di una limitazione dei movimenti della colonna o delle altre articolazioni interessate, con i segni di un interessamento radicolare o di una compromissione neuro-muscolare.
Tornando al caso in esame, con specifico riferimento all'esame obiettivo riportato nel verbale di visita, abbiamo rilevato: un rachide cervicodorso-lombare ipomobile ai movimenti di flesso-estensione e rotazione, dolente in sede lombare alla digito pressione. Il segno di Lasegue è negativo. Non sono state riscontrate alterazioni della motilità delle grandi articolazioni. .Il tono-trofismo muscolare degli arti risulta conservato. Non sono presenti disturbi della sensibilità. Pertanto, la patologia osteoarticolare non incide sulla attività lavorativa del ricorrente. Per quanto riguarda l'apparato cardiocircolatorio, la visita peritale ha registrato una pressione arteriosa di 120/80; toni cardiaci ritmici, polsi normosfigmici ed assenza di dispnea ed edemi declivi agli arti inferiori. La Cardiopatia Ipertensiva è, quindi, in compenso emodinamico. Dall'anamnesi patologica remota si evince che il Ricorrente è stato ricoverato dal
31/08/2018 al 12/09/2018 presso l' U.O. di Pneumologia del P.O. “Vito Fazzi di Lecce e dimesso con diagnosi di “Addensamento polmonare apicale LSS escavato- BPCO con enfisema polmonare.
Tabagismo; Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali”. Dalle indagini radiologiche seriali ( Tac Torace del 03/09/2018, Tac Torace del 25/09/2018, Tac Torace del 18/09/2019) si nota la permanenza solo di esiti fibrocalcifici con bronchiectasie da trazione e bolle di enfisema paracicatriziale nel segmento apico dorsale del lobo superiore di sinistra L'esame obiettivo dell'apparato respiratorio ha evidenziato infatti: emitoraci normoespansibili. Respiro sincrono. Fremito vocale tattile normotrasmesso su tutto l'ambito. Murmure vescicolare regolare. Pertanto, la BPCO enfisematosa in quiescenza clinica incide in modo trascurabile, sulla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del Sig. Ai fini della valutazione della capacità di lavoro in occupazioni Parte_1 confacenti alle proprie attitudini, per quanto previsto dall'art.1 della legge 222/84, lo stato patologico dell'apparato osteoarticolare e cardiorespiratorio, pur proiettato sull'attività lavorativa del ricorrente, appare invero clinicamente modesto. Pertanto, dall'analisi della documentazione in atti e dalla visita medica eseguita in sede di accertamento peritale possiamo affermare che la patologia dell'apparato osteoarticolare, cardiovascolare e respiratorio ha una scarsa incidenza sull'attività lavorativa del
Ricorrente. Le patologie documentate, pertanto, non sono sufficienti a determinare, nel ricorrente, uno stato di invalidità tale da ridurne a meno di 1/3 le capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Non vi è stato quindi, a nostro parere, nella storia personale dell'attore un passaggio dallo
3 stato di validità lavorativa a quello di invalidità, non essendo le patologie di cui è affetto in grado di rendere il ricorrente nello stato di diritto all'assegno di invalidità ordinaria.
CONCLUSIONI
è affetto da: “Spondilodiscoartrosi cervico-lombare, gonartrosi e coxartrosi, BPCO Parte_1 enfisematosa in quiescenza clinica. Cardiopatia Ipertensiva classe Nyha II in compenso emodinamico,
Diabete Mellito tipo II.” Tali infermità non solo risultate sufficienti a determinare una riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali secondo quanto dettato dall'art.1 della legge 12 giugno 1984, n.222.
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il ctu attraverso un accurato esame clinico delle morbosità di cui è affetto il ricorrente. Il medesimo ctu, infatti, sostiene come esse siano di entità sostanzialmente modeste e comunque non in grado di incidere significativamente sull'attività lavorativa svolta dall'istante.
Si precisa altresì come le difese espresse nelle note di trattazione in vista della presente udienza non siano idonee a determinare una diversa valutazione dei fatti. In tal senso, infatti, la percentuale del 75% cui fanno riferimento le citate note si riferisce alla invalidità civile mentre nel caso di specie si sta affrontando il tema dell'invalidità ordinaria che presenta requisiti medico-legali differenti.
Ciò detto, deve quindi ritenersi che il ricorso sia infondato.
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 d. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 222/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili ivi incluse quelle di ctu.
Lecce, 01/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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