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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente rel. est.
Dott. Concetta Pappalardo Consigliere
Dott. Simona Lo Iacono Consigliere
Dott. Eleonora Zanti Componente privato
Dott. Davide Salvatore Ferlito Componente privato ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 802/2024 V.G. promossa da
, nata in [...] il [...] e nato in [...] l'[...], elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Ragusa, Viale Sicilia n. 20, presso lo studio dell'avv. Marco Dimartino che li rappresenta e difende per procura in atti
RECLAMANTE
OGGETTO: Reclamo avverso il decreto emesso in data 20.9.2024 dal Tribunale per i Minorenni di
Catania, avente ad oggetto ricorso ex art. 31 comma 3 d.lgs. n. 286/98.
Con l'intervento del P.G., che ha chiesto il rigetto del reclamo
FATTO E DIRITTO
Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Catania ha rigettato il ricorso avanzato ex art. 31 comma 3 d.lgs. n. 286/1998 da e , in qualità di genitori Parte_1 Parte_2
del figlio minorenne nato a [...] il [...]. Per_1
Con il ricorso in oggetto, depositato in data 3.10.2024, i reclamanti e hanno Parte_1 Parte_2
proposto reclamo avverso il detto provvedimento, chiedendo che la Corte, in riforma dello stesso, li autorizzi a permanere nel territorio italiano nell'interesse del figlio minore. All'udienza del 15.1.2025 la Corte, preso atto del mancato svolgimento della fase istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, rinviava all'udienza del 9.4.2025, invitando i servizi sociali del comune di Ragusa a far pervenire una relazione relativa alle condizioni di vita del nucleo familiare in oggetto in termini di abitazione, contesto familiare, attività lavorativa espletata, condizioni di vita del minore, in particolare di salute (vaccinazioni effettuate e il pediatra di riferimento).
La Corte disponeva, altresì, che la Questura fornisse informazioni dettagliate sulla condotta dei due reclamanti, sul loro stile di vita e sulle lore frequentazioni.
All'udienza orale del 9.4.2025 il P.G. esprimeva parere contrario all'accoglimento del reclamo e il procuratore dei reclamanti insisteva nelle proprie difese.
La Corte poneva la causa in decisione.
---------
Il reclamo è fondato.
Preliminarmente, va osservato che l'art. 31 del D.Lgs. n. 286 del 1998, comma 3, statuisce quanto segue "Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza".
E' orientamento consolidato della Suprema Corte di cassazione quello a tenore del quale i gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, in presenza dei quali può essere concessa ai loro familiari la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia, non postulano necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma possono consistere in qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che questi è destinato a risentire per effetto dell'allontanamento dei familiari o dal suo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età
o delle condizione di salute ricollegabili al suo complesso equilibrio psicofisico, fermo restando che deve trattarsi di situazioni di durata non lunga o indeterminabile e non caratterizzate da tendenziale stabilità e che, pur prestandosi a non essere catalogate, o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili tali da trascendere il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 10849/2021; Cass. civ., sez. I, n. 6900/2022; da ultimo Cass. Civ. 24/07/2023, n. 22027). Va inoltre puntualizzato (vedi., tra le più recenti, Cass. n. 355 del 2023) che l'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso temporaneo in Italia, prevista dalla normativa in esame, costituisce una misura incisiva a tutela ed a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, mentre l'interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio (cfr. Cass.,
SU., n. 15750 del 2019).
Così stando le cose e tornando al caso concreto, dall'istruttoria svolta unicamente nel corso del giudizio d'appello è emerso quanto segue.
In primo luogo, evidenzia la Corte che i reclamanti, e , entrambi di Parte_1 Parte_2
nazionalità albanese, sono giunti in Italia nel 2024, al precipuo scopo di migliorare le proprie condizioni di vita, tramite il reperimento di una stabile occupazione.
Nel gennaio 2024 il reclamante raggiungeva la sorella in Italia, precisamente nella città Persona_2
di Ragusa, ove la stessa risiede da circa cinque anni. Poco dopo, nel marzo dello stesso anno, la reclamante, , all'epoca dei fatti all'ottavo mese di gravidanza, lo seguiva. Parte_1
Proprio a Ragusa, il 4.5.2024 nasceva il figlio della coppia. . Per_1
L'indagine sociale compiuta dai servizi sociali del comune di Ragusa, datata 24.3.2025, di cui la
Corte ha disposto l'acquisizione con verbale d'udienza del 15.1.2025, riferisce del notevole grado di integrazione sul territorio nazionale raggiunto dalla coppia.
Il reclamante , grazie al supporto della sorella e del cognato, da tempo residenti a Persona_2
Ragusa, è riuscito a reperire una stabile occupazione (svolge la professione di giardiniere) che gli consente di provvedere alle esigenze del nucleo, nonché una soluzione abitativa idonea ad ospitare il minore. La reclamante, non svolge attualmente alcuna occupazione, dedicandosi Parte_1
unicamente alla crescita del minore.
La relazione, inoltre, descrive come ottimali le condizioni del minore, , il quale fruisce di Per_1 assistenza pediatrica e ha già intrapreso il percorso di vaccinazione, apparendo “in linea con le tappe dello sviluppo psico-motorio e di indole socievole” e mostrando anche un significativo attaccamento ai genitori.
Anche i locali dell'abitazione in cui il nucleo risiede sono apparsi perfettamente curati.
Per quanto concerne invece le informazioni trasmesse dalla Questura di Ragusa circa la condotta dei reclamanti, evidenzia la Corte come non siano presenti precedenti penali né giudiziari. Posto, dunque, che nel caso di specie, l'allontanamento dal territorio nazionale dei reclamanti, con il conseguente allontanamento del minore, arrecherebbe a quest'ultimo il grave danno da
“sradicamento” che la disciplina di cui all'art. 31 comma 3 intende evitare, la Corte ritiene pienamente sussistenti i presupposti per il riconoscimento del permesso ex art. 31 T.U. n. 286/98.
Invero, è doveroso sottolineare che il minore, , è nato in [...] e in Italia riceve adeguate Per_1
cure mediche (il ciclo vaccinale, intrapreso in Italia, potrà essere completato al compimento del quinto anno di età).
Non può, inoltre, condividersi l'assunto della mancata integrazione della reclamante nel territorio italiano, sul quale il Giudice di prime cure ha fondato il rigetto dell'invocata autorizzazione.
L'indagine socio ambientale compiuta, difatti, contrariamente a quanto asserito dal TM, specifica che i reclamanti parlano correttamente la lingua italiana e che sono supportati nel loro percorso di integrazione sul territorio nazionale da un solido contesto familiare, composto dalla sorella e dal cognato del reclamante . Parte_2
In forza delle considerazioni sin qui esposte, la Corte ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento del permesso ex art. 31 T.U. n. 286/98.
Nulla per spese, attesa l'assenza di contraddittorio.
P.Q.M.
LA CORTE, pronunciando nel giudizio iscritto al n. 802/2024 V.G., visto l'art. 31 T.U. n. 286/98, autorizza e a permanere in Italia per la durata di anni due dalla emanazione Parte_1 Parte_2
dal presente provvedimento;
nulla per spese.
Catania, 9.4.2025 IL PRESIDENTE MASSIMO ESCHER
La Corte d'Appello di Catania, sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente rel. est.
Dott. Concetta Pappalardo Consigliere
Dott. Simona Lo Iacono Consigliere
Dott. Eleonora Zanti Componente privato
Dott. Davide Salvatore Ferlito Componente privato ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 802/2024 V.G. promossa da
, nata in [...] il [...] e nato in [...] l'[...], elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Ragusa, Viale Sicilia n. 20, presso lo studio dell'avv. Marco Dimartino che li rappresenta e difende per procura in atti
RECLAMANTE
OGGETTO: Reclamo avverso il decreto emesso in data 20.9.2024 dal Tribunale per i Minorenni di
Catania, avente ad oggetto ricorso ex art. 31 comma 3 d.lgs. n. 286/98.
Con l'intervento del P.G., che ha chiesto il rigetto del reclamo
FATTO E DIRITTO
Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Catania ha rigettato il ricorso avanzato ex art. 31 comma 3 d.lgs. n. 286/1998 da e , in qualità di genitori Parte_1 Parte_2
del figlio minorenne nato a [...] il [...]. Per_1
Con il ricorso in oggetto, depositato in data 3.10.2024, i reclamanti e hanno Parte_1 Parte_2
proposto reclamo avverso il detto provvedimento, chiedendo che la Corte, in riforma dello stesso, li autorizzi a permanere nel territorio italiano nell'interesse del figlio minore. All'udienza del 15.1.2025 la Corte, preso atto del mancato svolgimento della fase istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, rinviava all'udienza del 9.4.2025, invitando i servizi sociali del comune di Ragusa a far pervenire una relazione relativa alle condizioni di vita del nucleo familiare in oggetto in termini di abitazione, contesto familiare, attività lavorativa espletata, condizioni di vita del minore, in particolare di salute (vaccinazioni effettuate e il pediatra di riferimento).
La Corte disponeva, altresì, che la Questura fornisse informazioni dettagliate sulla condotta dei due reclamanti, sul loro stile di vita e sulle lore frequentazioni.
All'udienza orale del 9.4.2025 il P.G. esprimeva parere contrario all'accoglimento del reclamo e il procuratore dei reclamanti insisteva nelle proprie difese.
La Corte poneva la causa in decisione.
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Il reclamo è fondato.
Preliminarmente, va osservato che l'art. 31 del D.Lgs. n. 286 del 1998, comma 3, statuisce quanto segue "Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza".
E' orientamento consolidato della Suprema Corte di cassazione quello a tenore del quale i gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, in presenza dei quali può essere concessa ai loro familiari la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia, non postulano necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma possono consistere in qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave che questi è destinato a risentire per effetto dell'allontanamento dei familiari o dal suo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età
o delle condizione di salute ricollegabili al suo complesso equilibrio psicofisico, fermo restando che deve trattarsi di situazioni di durata non lunga o indeterminabile e non caratterizzate da tendenziale stabilità e che, pur prestandosi a non essere catalogate, o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili tali da trascendere il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I, n. 10849/2021; Cass. civ., sez. I, n. 6900/2022; da ultimo Cass. Civ. 24/07/2023, n. 22027). Va inoltre puntualizzato (vedi., tra le più recenti, Cass. n. 355 del 2023) che l'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso temporaneo in Italia, prevista dalla normativa in esame, costituisce una misura incisiva a tutela ed a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, mentre l'interesse del familiare ad ottenere tale autorizzazione riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio (cfr. Cass.,
SU., n. 15750 del 2019).
Così stando le cose e tornando al caso concreto, dall'istruttoria svolta unicamente nel corso del giudizio d'appello è emerso quanto segue.
In primo luogo, evidenzia la Corte che i reclamanti, e , entrambi di Parte_1 Parte_2
nazionalità albanese, sono giunti in Italia nel 2024, al precipuo scopo di migliorare le proprie condizioni di vita, tramite il reperimento di una stabile occupazione.
Nel gennaio 2024 il reclamante raggiungeva la sorella in Italia, precisamente nella città Persona_2
di Ragusa, ove la stessa risiede da circa cinque anni. Poco dopo, nel marzo dello stesso anno, la reclamante, , all'epoca dei fatti all'ottavo mese di gravidanza, lo seguiva. Parte_1
Proprio a Ragusa, il 4.5.2024 nasceva il figlio della coppia. . Per_1
L'indagine sociale compiuta dai servizi sociali del comune di Ragusa, datata 24.3.2025, di cui la
Corte ha disposto l'acquisizione con verbale d'udienza del 15.1.2025, riferisce del notevole grado di integrazione sul territorio nazionale raggiunto dalla coppia.
Il reclamante , grazie al supporto della sorella e del cognato, da tempo residenti a Persona_2
Ragusa, è riuscito a reperire una stabile occupazione (svolge la professione di giardiniere) che gli consente di provvedere alle esigenze del nucleo, nonché una soluzione abitativa idonea ad ospitare il minore. La reclamante, non svolge attualmente alcuna occupazione, dedicandosi Parte_1
unicamente alla crescita del minore.
La relazione, inoltre, descrive come ottimali le condizioni del minore, , il quale fruisce di Per_1 assistenza pediatrica e ha già intrapreso il percorso di vaccinazione, apparendo “in linea con le tappe dello sviluppo psico-motorio e di indole socievole” e mostrando anche un significativo attaccamento ai genitori.
Anche i locali dell'abitazione in cui il nucleo risiede sono apparsi perfettamente curati.
Per quanto concerne invece le informazioni trasmesse dalla Questura di Ragusa circa la condotta dei reclamanti, evidenzia la Corte come non siano presenti precedenti penali né giudiziari. Posto, dunque, che nel caso di specie, l'allontanamento dal territorio nazionale dei reclamanti, con il conseguente allontanamento del minore, arrecherebbe a quest'ultimo il grave danno da
“sradicamento” che la disciplina di cui all'art. 31 comma 3 intende evitare, la Corte ritiene pienamente sussistenti i presupposti per il riconoscimento del permesso ex art. 31 T.U. n. 286/98.
Invero, è doveroso sottolineare che il minore, , è nato in [...] e in Italia riceve adeguate Per_1
cure mediche (il ciclo vaccinale, intrapreso in Italia, potrà essere completato al compimento del quinto anno di età).
Non può, inoltre, condividersi l'assunto della mancata integrazione della reclamante nel territorio italiano, sul quale il Giudice di prime cure ha fondato il rigetto dell'invocata autorizzazione.
L'indagine socio ambientale compiuta, difatti, contrariamente a quanto asserito dal TM, specifica che i reclamanti parlano correttamente la lingua italiana e che sono supportati nel loro percorso di integrazione sul territorio nazionale da un solido contesto familiare, composto dalla sorella e dal cognato del reclamante . Parte_2
In forza delle considerazioni sin qui esposte, la Corte ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento del permesso ex art. 31 T.U. n. 286/98.
Nulla per spese, attesa l'assenza di contraddittorio.
P.Q.M.
LA CORTE, pronunciando nel giudizio iscritto al n. 802/2024 V.G., visto l'art. 31 T.U. n. 286/98, autorizza e a permanere in Italia per la durata di anni due dalla emanazione Parte_1 Parte_2
dal presente provvedimento;
nulla per spese.
Catania, 9.4.2025 IL PRESIDENTE MASSIMO ESCHER