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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2277 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Gaia Majorano, all'udienza del 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 25090 /2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione indebito;
TRA
, nata il [...] a San Giorgio a [...] ed ivi Parte_1
residente a[...] - cod. fisc.: , - elett. dom.ta C.F._1 in 80137 Napoli, al Centro Direzionale Isola C/2, presso lo studio dell'Avv. Grazia
Esposito, cod fisc.: , dal quale è rapp.ta e dif.sa, per procura in C.F._2
calce al presente atto;
RICORRENTE
CONTRO
Part l (cod. fisc. 78 75 05 87) in Controparte_1
per-sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura gene-rale alle liti del 22.03.24, rep. 37875 a rogito del Notaio Dott. Per_1
dall'Avv. Amodio Marzocchella (P.E.C.
[...]
t – cod. fisc. ), Email_1 CodiceFiscale_3
1 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Na-poli alla Via De Gasperi,
55, Ufficio di Avvocatura dell'Ente.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato esponeva che con Parte_1 nota del 27.05.2024l'ente previdenziale le aveva comunicato l'accertamento della indebita percezione della somma di €. 4.099,42 per il periodo dal 01.02.2017 al
31.06.2024.
2. Evidenziando l'omessa indicazione nella suddetta nota delle ragioni del CP_ recupero della somma richiesta, conveniva l innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi di non dovere nulla all'ente e, per CP_ l'effetto, condannarsi l' al pagamento in suo favore dell'importo indebitamente trattenuto.
CP_
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e chiedeva rigettarsi il ricorso
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., acquisita la documentazione prodotta, esaminate le note di trattazione, la causa veniva discussa e decisa, come da sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente.
2 Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (CFR. Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004 (Rv.
569853)
Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N.
5984/2022).
Non v'è alcuna prova della sussistenza in capo al ricorrente della consapevolezza CP_ dolosa della non spettanza delle somme richieste dall' . Non v'è prova che il ricorrente avesse consapevolezza ed appare verosimile che non ne abbia avuta.
Il ricorso va accolto e va dichiarata non dovuta la somma di €. 4.099,42.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma di €. 4.099,42. CP_ condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in €.850,00 con attribuzione.
3 Così deciso in Napoli, il 24/03/2025 Il Giudice
4
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Gaia Majorano, all'udienza del 24/03/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 25090 /2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione indebito;
TRA
, nata il [...] a San Giorgio a [...] ed ivi Parte_1
residente a[...] - cod. fisc.: , - elett. dom.ta C.F._1 in 80137 Napoli, al Centro Direzionale Isola C/2, presso lo studio dell'Avv. Grazia
Esposito, cod fisc.: , dal quale è rapp.ta e dif.sa, per procura in C.F._2
calce al presente atto;
RICORRENTE
CONTRO
Part l (cod. fisc. 78 75 05 87) in Controparte_1
per-sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura gene-rale alle liti del 22.03.24, rep. 37875 a rogito del Notaio Dott. Per_1
dall'Avv. Amodio Marzocchella (P.E.C.
[...]
t – cod. fisc. ), Email_1 CodiceFiscale_3
1 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Na-poli alla Via De Gasperi,
55, Ufficio di Avvocatura dell'Ente.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato esponeva che con Parte_1 nota del 27.05.2024l'ente previdenziale le aveva comunicato l'accertamento della indebita percezione della somma di €. 4.099,42 per il periodo dal 01.02.2017 al
31.06.2024.
2. Evidenziando l'omessa indicazione nella suddetta nota delle ragioni del CP_ recupero della somma richiesta, conveniva l innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo dichiararsi di non dovere nulla all'ente e, per CP_ l'effetto, condannarsi l' al pagamento in suo favore dell'importo indebitamente trattenuto.
CP_
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e chiedeva rigettarsi il ricorso
All'odierna udienza, tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., acquisita la documentazione prodotta, esaminate le note di trattazione, la causa veniva discussa e decisa, come da sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente.
2 Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (CFR. Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004 (Rv.
569853)
Sul tema, giova richiamare quanto espresso di recente dalla Suprema Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10337/2023: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cfr. anche Cass. Civ. Ord. N.
5984/2022).
Non v'è alcuna prova della sussistenza in capo al ricorrente della consapevolezza CP_ dolosa della non spettanza delle somme richieste dall' . Non v'è prova che il ricorrente avesse consapevolezza ed appare verosimile che non ne abbia avuta.
Il ricorso va accolto e va dichiarata non dovuta la somma di €. 4.099,42.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: accoglie il ricorso e dichiara non dovuta la somma di €. 4.099,42. CP_ condanna l alla refusione delle spese di lite che liquida in €.850,00 con attribuzione.
3 Così deciso in Napoli, il 24/03/2025 Il Giudice
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