Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8009/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8009/2023 promossa
DA
C.F. , residente in [...] C.F._1
Giordano Bruno n. 60/B ed elettivamente domiciliata in Roma, va Francesco Pallavicini n. 7 presso lo studio dell'Avv. Gioacchino Di Palma che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. e P.I. Controparte_1
, con sede in Sesto San Giovanni, viale Matteotti n. 83, in persona del direttore generale e P.IVA_1
legale rappresentante p.t., dott. elettivamente domiciliata in , via Luciano CP_2 CP_1
Manara n. 5 presso lo studio dell'Avv. Luigi Lucente che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
E DI
C.F. , con sede in Sesto San Giovanni, piazza Controparte_3 P.IVA_2
della Resistenza n. 20, in persona del Sindaco p.t., , autorizzato a stare in giudizio Controparte_4
come da delibera di Giunta n. 44 del 5 marzo 2024, elettivamente domiciliato presso la predetta sede comunale e rappresentato e difeso, in via disgiunta tra loro, dalle Avv.sse Lucilla Lo Campo e Stefania
Festucci dell'Avvocatura Comunale, che lo rappresentano e difendono come da procura posta in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
pagina 1 di 16
, C.F. , P.I , con sede in Controparte_5 P.IVA_3 P.IVA_4 CP_5
via Mazzini n. 9, in persona del Sindaco p.t., dott. autorizzato a stare in
[...] Persona_1
giudizio come da delibera di Giunta n. 424 del 4 aprile 2024, elettivamente domiciliato presso gli uffici della Segreteria Generale siti in via Mazzini n. 9 e rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Lauro come da procura posta in calce alla memoria di costituzione
RESISTENTE
E DI
P.I. Controparte_6
, quale autorità sanitaria rappresentante del Governo sul territorio ed organo della P.IVA_4
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
RESISTENTE CONTUMACE
E DI
in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per Controparte_7
la carica presso la sede legale dell' ; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Accertamento nullità dei trattamenti sanitati obbligatori applicati e risarcimento dei danni subiti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 25.11.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER LA Parte_1
“Voglia l'On. Le Tribunale adito, accertare e:
- dichiarare che i tre TSO di cui si discute sono nulli, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in quanto posti in essere violando i presupposti di legge legittimanti il ricorso alla procedura sanitario- amministrativa-giudiziaria in esame, e perché in ogni caso tutti i soggetti interessati dalla procedura contestata agirono per relationem, senza adempiere a quella funzione di controllo e garanzia che avrebbero dovuto attuare a tutela della ricorrente.
- dichiarare che il TSO del 28.02.23 è in ogni caso nullo perché mancante del secondo certificato medico di convalida della proposta.
- dichiarare l'illegittimità di quanto fatto in Ospedale dal giorno 04.03.23 al giorno 07.03.23 allorché la ricorrente venne trattenuta in reparto pur non essendo in TSO, ma facendole credere che lo fosse, senza ripetere la procedura di legge che autorizza un TSO (doppia certificazione medica, Ordinanza
pagina 2 di 16 Sindacale, Decreto di Convalida del Giudice Tutelare), pur essendo un TSO una misura restrittiva della libertà personale.
Ordinare quindi la cancellazione dei tre TSO contestati da tutti i supporti cartacei ed informatici presenti presso le Amministrazione Pubbliche di e Sesto San Giovanni e presso Controparte_5
l' San Giovanni. Controparte_7
Condannare i resistenti solidalmente tra di loro al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente quantificati in € 15.000,00, od a quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia e da valutarsi anche in via equitativa, oltre gli interessi moratori dalla domanda al soddisfo.
Con vittoria di spese, rimborso forfettario ed oneri di legge”.
PER Controparte_1
“NEL MERITO, in via principale,
1) Rigettare le domande di parte ricorrente perché inammissibili e/o nulle e/o improponibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, per le ragioni esposte in atti;
NEL MERITO, in via subordinata,
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle pretese di parte ricorrente, accertare e dichiarare i danni imputabili a responsabilità della in relazione al verificarsi degli Controparte_1 eventi e, per l'effetto, limitare la condanna risarcitoria di , in persona del Suo Controparte_1
Legale Rappresentante pro tempore, a quanto eventualmente dovesse risultare dimostrato in punto an, quantum e nesso di causa, e al giusto dovuto, in ogni caso, con applicazione dell'art. 1227 del Codice
Civile e/o di tutte quelle altre norme applicabili alla fattispecie de qua e per cui non puó, comunque, essere oggetto di ristoro e/o rimborso quanto risulti non provato e/o inutile e/o superfluo e/o eccessivo;
In ogni caso
Con vittoria di spese di causa e competenze professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfettario 15%, del presente giudizio, anche eventualmente di CTU e di CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede disporsi – senza con ciò invertire l'onere probatorio che grava sulla ricorrente e ove occorrer possa - ex art. 213 cpc richiesta di informazioni scritte al Comando di Polizia Locale di
ovvero che si ordini ex art. 210 c.p.c., che il Comando di Polizia Locale di Controparte_5 CP_5
esibisca tutta la documentazione inerente, per avere contezza, con riguardo al periodo
[...]
compreso dal mese di agosto 2022 compreso al 17.02.2023 compreso:
- degli interventi ed accessi effettuati presso l'appartamento sito in LO NZ (MI), Via della
Repubblica n. 43, casa familiare della SI.ra Parte_1
pagina 3 di 16 - delle segnalazioni ricevute per disturbo della quiete proveniente dall'appartamento sito in LO
NZ (MI), Via della Repubblica n. 43, casa familiare della SI.ra e Parte_1 anomalie comportamentali di quest'ultima.
Si chiede disporsi – senza con ciò invertire l'onere probatorio che grava sulla ricorrente e ove occorrer possa - ex art. 213 cpc richiesta di informazioni scritte alla Tenenza dei Carabinieri di
ovvero che si ordini ex art. 210 c.p.c., che la Tenenza dei Carabinieri di Controparte_5 CP_5
esibisca tutta la documentazione inerente e necessaria, per avere contezza, con riguardo al
[...]
periodo compreso dal mese di agosto 2022 compreso al 17.02.2023 compreso:
- degli interventi ed accessi effettuati presso l'appartamento sito in LO NZ (MI), Via della
Repubblica n. 43, casa familiare della SI.ra Parte_1
- delle segnalazioni ricevute per disturbo della quiete proveniente dall'appartamento sito in LO
NZ (MI), Via della Repubblica n. 43, casa familiare della SI.ra e anomalie Parte_1 comportamentali di quest'ultima.
Si chiede disporsi – senza con ciò invertire l'onere probatorio che grava sulla ricorrente e ove occorrer possa - ex art. 213 cpc richiesta di informazioni scritte al Comune di Area Controparte_5
Servizi Sociali, Servizio Fragilità, Politiche abitative e piano di zona, ovvero che si ordini ex art. 210
c.p.c., che il Comune di Area Servizi Sociali, Servizio Fragilità, Politiche abitative e Controparte_5
piano di zona, esibisca tutta la documentazione inerente e necessaria, per avere contezza, con riguardo al periodo compreso dal mese di agosto 2022 compreso al 17.02.2023 compreso:
- degli interventi ed accessi effettuati dagli Assistenti Sociali presso l'appartamento sito in LO
NZ (MI), Via della Repubblica n. 43, casa familiare della SI.ra Parte_1
[...]
- delle segnalazioni ricevute per disturbo della quiete proveniente dall'appartamento sito in LO
NZ (MI), Via della Repubblica n. 43, casa familiare della SI.ra e anomalie Parte_1 comportamentali di quest'ultima, nel periodo compreso dal mese di agosto 2022 compreso al
17.02.2023 compreso.
Si chiede disporsi – senza con ciò invertire l'onere probatorio che grava sulla ricorrente e ove occorrer possa - ex art. 213 cpc richiesta di informazioni scritte al Comando dei Vigili del Fuoco di
ovvero che si ordini ex art. 210 c.p.c., che il Comando dei Vigili del Fuoco di Controparte_5
esibisca tutta la documentazione inerente e necessaria, per avere contezza Controparte_5 dell'intervento ed accesso effettuato presso l'appartamento sito in LO NZ (MI), Via della
Repubblica n. 43, casa familiare della SI.ra in data 17.02.2023. Parte_1
pagina 4 di 16 Si chiede – senza con ciò invertire l'onere probatorio che grava sulla ricorrente e ove occorrer possa - che si ordini ex art. 210 c.p.c., all'Amministratore pro tempore del NZ Controparte_8
(MI), Via della Repubblica n. 43, di esibire tutte le segnalazioni ricevute per anomalie comportamentali della SI.ra nel periodo compreso dal mese di agosto 2022 Parte_1
compreso al 17.02.2023 compreso.
Si chiede, altresì, - sempre senza con ciò invertire l'onere probatorio che grava sulla ricorrente e ove occorrer possa – ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero è che, in particolare dal mese di agosto 2022 al 17.02.2023 compreso, i Servizi Sociali di
la Polizia Locale, i Carabinieri, ricevevano plurime segnalazioni di anomalie Controparte_5
comportamentali della SI.ra e sollecitazione di interventi di carattere sanitario Parte_1 nei confronti di quest'ultima da parte dei condomini dello stabile ove si trova la casa familiare della
SI.ra in LO NZ (MI), Via Della Repubblica n. 43”; Pt_1
2) “Vero è che, in particolare, dal mese di gennaio 2023 e fino al 07.02.2023, gli Assistenti Sociali di sollecitavano plurimi incontri presso i loro uffici per conferire delle segnalazioni Controparte_5 ridette e per approfondire le dinamiche familiari con la SI.ra ; Parte_1
3) “Vero è che la SI.ra per il tramite della madre, SI.ra si sottraeva ai Parte_1 Pt_2 ridetti incontri”;
4) “Vero è che, in particolare, dal mese di gennaio 2023 e fino al 07.02.2023, gli Assistenti Sociali di pianificavano ed effettuavano visite domiciliari con le Forze dell'Ordine finalizzate Controparte_5
a conferire delle segnalazioni ridette e ad approfondire le dinamiche familiari con la SI.ra
[...] presso la casa familiare sita in LO NZ (MI), Via della Repubblica n. 43”; Parte_1
5) “Vero è che la SI.ra sempre per il tramite della madre, SI.ra si Parte_1 Pt_2
sottraeva anche ai ridetti incontri, rifiutandosi di aprire la porta”;
6) “Vero è che, della ridetta situazione di rifiuto opposto e dell'impossibilità di conferire con la SI.ra
riscontrata tra gennaio e l'inizio di febbraio 2023, gli Assistenti Sociali Parte_1 informavano anche il personale medico del CPS di;
Controparte_5
7) “Vero è che il personale medico del CPS di all'inizio di febbraio 2023, riuscendo Controparte_5
a conferire solo con la SI.ra fissava per suo tramite, un incontro per il 06.02.2023 presso il Pt_2
CPS di raccomandandosi fosse presente la SI.ra ; Controparte_5 Parte_1
Cont 8) “Vero è che la SI.ra disertava anche l'incontro del 06.02.2023 presso il Parte_1 di;
Controparte_5
pagina 5 di 16 9) “Vero è che, in occasione dell'espletamento dell'accertamento sanitario obbligatorio del
07.02.2023 nei confronti della SI.ra quest'ultima si trovava nell'appartamento Parte_1 familiare sito in LO NZ (MI), Via della Repubblica n. 43”;
10) “Vero è che, nelle ridette circostanze di tempo, fatto e luogo, la SI.ra si Parte_1 rifiutava di aprire la porta, barricandosi in casa per ore”;
11) “Vero è che, al colloquio effettuato in data 07.02.2023, dopo essere riusciti ad entrare nell'appartamento sito in LO NZ (MI), Via della Repubblica n. 43, la SI.ra si Pt_1
presentava oppositiva al colloquio con il personale medico presente, negante e rifiutava la proposta di cure e di un ricovero volontario”;
12) “Vero è che, in occasione dell'espletamento dell'accertamento sanitario obbligatorio del
17.02.2023 nei confronti della SI.ra quest'ultima si trovava nell'appartamento Parte_1
familiare sito in LO NZ (MI), Via della Repubblica n. 43”;
13) “Vero è che, nelle ridette circostanze di tempo, fatto e luogo, la SI.ra si Parte_1 rifiutava di aprire la porta, barricandosi in casa per ore, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che dovevano entrare nell'appartamento calandosi dai piani superiori”;
14) “Vero è che, al colloquio effettuato in data 17.02.2023, dopo essere riusciti ad entrare nell'appartamento sito in LO NZ (MI), Via della Repubblica n. 43, la SI.ra si Pt_1
presentava oppositiva al colloquio con il personale medico presente e negante, rifiutava la valutazione specialistica e la proposta di cure”;
15) “Vero è che, quantomeno dal mese di agosto 2023, la SI.ra abitava Parte_1
presso la casa familiare in LO NZ (MI), Via della Repubblica n. 43”;
Si indicano quali testimoni: (…)”.
PER IL Controparte_3
“Voglia codesto Tribunale, disattesa ogni contraria domanda o eccezione:
– in via preliminare: respingere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva consistente nel fatto che il Sindaco dovrebbe essere rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;
dichiarare, invece, la mancanza di legittimazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato alla rappresentanza e alla difesa del e del Sindaco;
CP_3
– nel merito: respingere integralmente tutte le domande proposte dalla ricorrente contro il Controparte_3
in quanto inammissibili e infondate;
[...]
– sulle spese di giudizio:
pagina 6 di 16 condannare la ricorrente a rifondere al spese e compensi del giudizio;
trattandosi di difesa CP_3
prestata da avvocati dall'Avvocatura interna del si chiede che la condanna comprenda CP_3
espressamente, in luogo di I.V.A. e C.P.A., gli oneri riflessi ad essi dovuti quali dipendenti dell'Ente pubblico”.
PER IL Controparte_5
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
Preliminarmente accertare la non legittimità passiva del in persona del Controparte_5
Sindaco quale rappresentante legale P.T., come meglio rappresentato in atti.
Nel merito:
1. Accertata l'insussistenza, l'assoluta infondatezza l'indeterminatezza nonché l'assenza di qualsiasi elemento probatorio, come meglio rappresentato in premessa, rigettare la domanda di parte ricorrente, e dichiarare la piena legittimità delle ordinanze n. 17/23 e 19/23, relative al TSO del
7/2/2023, e che nessun comportamento illegittimo sia mai stato posto in essere dal Controparte_5
o che comunque possa essere a questi imputabile, nei confronti della SI.ra
[...] Parte_1
[...]
2. Per l'effetto, rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, perché infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata.
Con vittoria delle spese di lite”.
IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in questa sede i Sindaci dei Parte_1
Comuni e Sesto San Giovanni, del primo anche il Commissario Prefettizio, tutti Controparte_5
nella qualità autorità sanitarie rappresentanti il Governo sul territorio e, quindi, quali organi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l e Controparte_10 CP_1
l'azienda ospedaliera di Sesto San Giovanni al fine di far dichiarare la nullità dei trattamenti sanitari obbligatori a cui era stata sottoposta nelle date del 7.2.2023, 21.2.2023 e 28.2.2023, la nullità di quest'ultimo anche in quanto mancante del secondo certificato medico di convalida della proposta,
“l'illegittimità di quanto fatto in Ospedale dal giorno 04.03.23 al giorno 07.03.23 allorché la ricorrente” era stata “trattenuta in reparto pur non essendo in TSO, ma facendole credere che lo fosse, senza ripetere la procedura di legge che autorizza un TSO”, nonché per far ordinare “la cancellazione dei tre TSO contestati da tutti i supporti cartacei ed informatici presenti presso le Amministrazione
Pubbliche di e Sesto San Giovanni e presso l' , con Controparte_5 Controparte_7
conseguente condanna di tutti i resistenti, in solido tra loro, “al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti (…) quantificati in € 15.000,00”, ovvero alla corresponsione “della maggiore o minore somma
pagina 7 di 16 che” si “riterrà di giustizia e da valutarsi anche in via equitativa, oltre gli interessi moratori dalla domanda al soddisfo”.
Reiterate le notifiche anche presso ciascun singolo Comune e non già, come inizialmente effettuato,
[... presso l'Avvocatura dello Stato, si sono costituiti in giudizio il quello Controparte_5
l' contestando a vario Controparte_11 Controparte_12
titolo le domande proposte rappresentando di avere rigorosamente ottemperato alle prescrizioni di cui agli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e rimarcando la palese infondatezza anche della domanda risarcitoria avanzata non essendone stati adeguatamente suffragati l'an ed il quantum.
Nella contumacia degli altri resistenti all'udienza del 17.7.2024 tutte le parti costituite hanno chiesto che la causa fosse rinviata per la decisione, in tal modo rinunciando all'ammissione delle istanze istruttorie di natura orale rispettivamente articolate, ed a quella cartolare del 25.11.2025, previo deposito delle rispettive note scritte sostitutive della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.. con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
IN DIRITTO
L'odierna ricorrente ha instaurato il presente procedimento contestando, anzitutto, la legittimità dei procedimenti per effetto dei quali le sarebbero stati applicati ben tre trattamenti sanitari obbligatori (di seguito anche sostituiti dall'acronimo , l'ultimo dei quali costituente in realtà la mera CP_13
prosecuzione di quello disposto in data 21.2.2023. Ha anche contestato di essere stata indebitamente trattenuta in ospedale una volta scaduta l'ultima proroga, non suffragando, tuttavia, tale affermazione neppure con l'articolazione di una qualsivoglia istanza istruttoria orale idonea a dimostrarla.
Ma, procedendo con ordine, già con riferimento al primo T.S.O. datato 7.2.2023 ha dedotto l'insussistenza dei tre presupposti di legge idonei a legittimarne l'adozione sostenendo, in particolar modo, che non si era opposta alle cure e non aveva manifestato comportamenti aggressivi per sé o per gli altri;
che non le era stata indicata alcuna misura sanitaria extraospedaliera;
che non era stata resa edotta delle ragioni del provvedimento né, tanto meno, era stato assunto un consenso informato;
che non le era stata comunicata la diagnosi e di quali cure avesse bisogno;
che non le era stata fornita alcuna spiegazione sul perché, precedentemente al primo T.S.O., era stato disposto un A.S.O. ed ugualmente dicasi per i successivi T.S.O.; che, infine, non era stata informata di quanto previsto dalla legge n. 833/1978 in ordine alla possibilità di opporvisi anche senza il ministero di un avvocato e che sarebbe stato a tal fine sufficiente inviare una raccomandata presso il Tribunale territorialmente competente.
pagina 8 di 16 Con specifico riferimento a quello disposto in data 21.2.2023 ha lamentato che in data 17.2.2023 il
Commissario Prefettizio presso il Comune di all'epoca privo del Sindaco, aveva Controparte_5
disposto un accertamento sanitario obbligatorio (c.d. trasformatosi, a distanza per l'appunto di CP_14
quattro giorni, in T.S.O. proposto dal dott. , convalidato dal dott. e Persona_2 Persona_3
ordinato dal Sindaco del (cfr. in tal senso il documento n. 9 prodotto Controparte_3
dalla ricorrente) il quale, in data 28.2.2023, permanendone i requisiti di ammissione e su conforme proposta sempre del dott. , ne aveva disposto la proroga per ulteriori 7 giorni (cfr. in tal Persona_2
senso il documento n. 10).
A pagina 4 del ricorso introduttivo ha tenuto a precisare che le ragioni di impugnazione dei da CP_13
ritenersi nulli e comunque illegittimi, “attengono solo a questioni giuridiche, e non riguardando gli aspetti sanitari degli stessi”, in quanto, trattandosi di misure restrittive della libertà personale con compressione di diritti costituzionalmente garantiti, avrebbero dovuto essere corredati:
- di un certificato medico di proposta del motivato e personalizzato al caso concreto;
CP_13
- di un certificato medico di convalida della proposta altrettanto motivato al fine di consentire di
“verificare e confermare le ragioni di cui al certificato di proposta”;
- delle misure sanitarie extraospedaliere proposte al paziente ricorrente, essendo troppo generica la dizione della legge secondo cui “(…) non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere (…)”, riportata tra l'altro solo nel primo certificato di proposta ma non trascritti nel secondo di convalida e nella successiva ordinanza sindacale di applicazione della misura, tant'è vero che alcuna misura sanitaria era stata proposta.
Per di più, sempre a dire della ricorrente, il Commissario Prefettizio avrebbe dovuto svolgere un'opportuna attività di verifica e controllo sul idonea ad accertare che la persona sottoposta CP_13
avesse effettivamente avuto comportamenti pericolosi per sé stessa o per gli altri, avesse effettivamente rifiutato le cure nonché rifiutato le misure sanitarie extraospedaliere propostele.
In mancanza di tali controlli, tutti estranei agli aspetti medici idonei a giustificare il T.S.O., il
Commissario Prefettizio, che non avrebbe per tale ragione ottemperato alla funzione di controllo a garanzia della persona sottoposta a tale misura che, invece, avrebbe dovuto assolvere, non avrebbe dovuto accogliere la richiesta avanzata.
Mancherebbe, quindi, una motivazione concreta ed una seria verifica “della esistenza e fondatezza
Con della richiesta di , così come di una oggettiva valutazione circa la sussistenza delle tre condizioni
Con di legge previste dalla L. 833/78, e sulla base di atti affetti da nullità insanabile, il non può che essere nullo ab origine”, a maggior ragione se si considera che la ricorrente non si opponeva ai medici che seguiva in ospedale senza alcuna opposizione e non rifiutava le cure propostele, emergendo pagina 9 di 16 unicamente dalla cartella come si fosse comportata “in modo passivo” che è cosa ben diversa dall'essere oppositiva.
Orbene, prima di analizzare nel merito la reale fondatezza delle censure avanzate, occorre effettuare una breve panoramica delle disposizioni legislative vigenti in materia di applicazione di un trattamento sanitario obbligatorio.
Sotto tale aspetto, l'art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale prevede che: “Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della
Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. (...).
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato”.
L'art. 34 statuisce, poi, che: “(…) Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute
pagina 10 di 16 mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale”.
Infine, l'art. 35 stabilisce che: “Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. (…).
Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. (…)”.
Orbene, anche volendo prescindere dalla questione, pure dibattuta in causa ed immediatamente eccepita dalle difese dei Comuni di e Sesto San Giovanni, relativa alla legittimazione passiva Controparte_5
dei due Sindaci, convenuti in questa sede nelle rispettive qualità di autorità di Governo in materia di trattamenti sanitari obbligatori, in ottemperanza ai principi, ormai unanimemente accolti, della ragione più liquida, ritiene il Tribunale che tutte le domande proposte siano infondate e per le ragioni di seguito esposte debbano essere rigettate, non rinvenendosi alcuna reale e concreta illegittimità nell'irrogazione dei due contestati né, tanto meno, nella prosecuzione del secondo disposto dal Sindaco del CP_13
Controparte_3
Tanto meno, come accennato nella superiore premessa, è possibile evincere dagli atti prodotti, fuor che dalle affermazioni tutt'altro che riscontrate della ricorrente, una forzosa pemanenza di quest'ultima presso la struttura ospedaliera che l'aveva ospitata in occasione dell'ultima proroga del T.S.O. disposto dal sicché la relativa allegazione, oltre che palesemente generica, è Controparte_3
rimasta del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio.
Ciò detto, dalle disposizioni sopra richiamate si evince come la sottoposizione ad un trattamento limitativo della libertà personale quale il T.S.O., che si accompagna anche ad eventuali terapie farmacologiche o nei casi estremi a misure di contenzione personali imposte, per preservare la salute e pagina 11 di 16 la sicurezza prima di tutto del paziente in condizioni di fragilità psichica e di quanti vengano a contatto con quest'ultimo, avviene all'esito di una complessa procedura che si articola in una richiesta a doppia firma volta a segnalare la necessità di sottoposizione al trattamento, proveniente dal medico di medicina generale di un ospedale pubblico e controfirmata dallo specialista di psichiatria del medesimo ospedale, preceduta necessariamente dalla visita di entrambi al paziente, in una ordinanza sottoscritta dal Sindaco come autorità di vigilanza del territorio in materia sanitaria, a propria volta sottoposta al vaglio del controllo da parte del giudice tutelare (e, quindi, del giudice ordinario, perché idonea a determinare la compressione di un diritto fondamentale della persona).
Anche volendo prescindere dall'apparente dicotomia sussistente tra l'affermazione, contenuta in ricorso, secondo cui non sarebbe in contestazione l'effettiva sussistenza del requisito sanitario e l'altra, ivi parimenti riportata, secondo cui “non appaiono essere ricorrenti nessuna delle tre condizioni di legge giustificanti l'adozione di una misura coercitiva tanto invasiva”, ritiene il Tribunale che tutti gli organi di Governo che hanno disposto ciascuna delle misure limitative della libertà personale contestate in questa sede abbiano ottemperato alle tre condizioni, sopra richiamate, espressamente previste dall'art. 34, rinvenendosi in particolar modo dagli atti prodotti: (a) l'esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, (b) la mancata accettazione da parte dell'infermo degli interventi terapeutici proposti e (c) l'inesistenza delle condizioni e delle circostanze idonee a consentire l'adozione di misure sanitarie extraospedaliere.
Iniziando dalle prime due condizioni, sia nel provvedimento emesso in data 7.2.2023 che in quello del
21.2.2023 sono state specificamente indicate le alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici e la mancata accettazione della paziente o, quantomeno, trattandosi di provvedimenti posti a valle degli accertamenti medici effettuati sulla paziente ivi espressamente richiamati, di tali condizioni
è dato atto nelle proposte e nelle successive convalide.
Anzi, a voler essere più precisi, già nell'A.S.O. del 6.2.2023 la ricorrente aveva manifestato “una forte oppositività”, essendo stata descritta come “totalmente negante della situazione riportate dalle varie segnalazioni dei servizi sociali” e “non collaborante” in quanto affetta da manie persecutorie nei confronti dell'assistenza dei Servizi Sociali (“vivendo in maniera persecutoria quanto riferito dai
Servizi Sociali”).
Per di più, i certificati medici sulla scorta dei quali sono stati disposti l' prima, ed il CP_14 CP_13
successivamente, sono a firma del dottor ovverosia lo stesso specialista che Persona_4
non è minimamente contestato in giudizio avesse in cura la presso il C.P.S. il quale, nella Pt_1
proposta di T.S.O., così ha certificato le condizioni della “paziente totalmente negante della Pt_1
pagina 12 di 16 situazione riportata nelle varie segnalazioni dei servizi sociali, non collaborante, vivendo in maniera persecutoria quanto riferito dai servizi sociali”.
Nel provvedimento di convalida della proposta sottoscritto dalla dott.ssa sono ben Persona_5
rimarcati l'incapacità di autocritica, l'atteggiamento assolutamente negazionista di tutte le “evidenze riportate nelle segnalazioni pervenute negli ultimi mesi” e l'avvertita persecutorietà dei propri vicini di casa.
D'altro canto, la dott.ssa , al pari del dott. aveva da tempo in cura la ricorrente presso il Per_5 Per_4
C.P.S. di e, prima di convalidare la proposta, ne ha comunque effettuato un'accurata Controparte_5
visita presso l'abitazione di Controparte_5
Del pari, la proposta di T.S.O. del 21 febbraio 2023 redatta dal dott. , responsabile del Persona_2
Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC) dell'ospedale “Città di Sesto San Giovanni”, riporta la seguente esposizione: “Copiosa documentazione (servizi sociali, FF.OO. LO M.) di costanti gravi anomalie del comportamento etero aggressive/lesive verso terzi che la pz. nega paranoicamente contro l'evidenza, in assoluta assenza di critica, ingravescente produttività delirante e rifiuto percorsi terapeutici necessari”.
Nella successiva convalida il dott. medico del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura del Persona_3
medesimo presidio ospedaliero, dopo aver attestato di aver visitato la riferisce quanto segue: Pt_1
“Dopo aver preso visione della documentazione di rilevanza clinica citata nel modulo di proposta ho valutato la signora , ella oppone piena e reiterata negazione rispetto ai dati di Parte_1 realtà ivi accertati anche dalle Forze dell'ordine in maniera ribelle tanto al vaglio critico/dialettico quanto a quello esperienziale. In atto assente insight circa la propria condizione psicopatologica caratterizzata da acuta posizione paranoide con conseguente fermo rifiuto delle necessarie terapie specialistiche”.
Come a dire, insomma, che stante l'atteggiamento paranoideo e delirante, l'assenza di autocritica in ordine alla propria condizione psicologica e il “fermo rifiuto delle necessarie terapie specialistiche”, non v'era altra possibilità, nel necessario bilanciamento della salute individuale e della tutela collettiva con la temporanea limitazione della libertà personale di movimento, che sottoporla ad un trattamento forzoso che consentisse di mitigare gli effetti potenzialmente lesivi di tale atteggiamento oppositivo.
Da ultimo, dovendosi anche analizzare la legittimità della prosecuzione per ulteriori giorni 7 di tale ultimo provvedimento restrittivo, la proposta di proroga redatta dal dott. il 28 febbraio Persona_2
2023, suffraga a pieno titolo la permanenza dei requisiti che ne avevano giustificato il ricovero coatto e la necessità di proseguire le cure intraprese presso il centro ospedaliero con i seguenti motivi: “Persiste delirio lucido, assenza di critica e necessità ricovero ospedaliero”.
pagina 13 di 16 Dei fatti attestati da ciascun singolo operatore sanitario non è lecito dubitare, trattandosi di certificazioni provenienti da pubblici ufficiali e, quindi, aventi natura di atti pubblici idonei, come tali,
a fare piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. di tutto quanto affermato avere riscontrato.
Per di più ed a ben vedere, nessuno dei medici che l'hanno visitata si è acriticamente appiattito sulla valutazione effettuata dal precedente, avendo ciascuno di essi autonomamente valutato, previa adeguata visita della paziente (neppure tale circostanza è stata specificamente contestata, l'effettiva sussistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici e, unitamente, la mancata accettazione, quantomeno iniziale, delle cure ad opera di quest'ultima.
Quanto, poi, all'impossibilità di adottare idonee misure sanitarie extraospedaliere, va da sé che in una condizione, quale quella in cui si trovava la ricorrente, talmente negazionista e tutt'altro che collaborativa, tanto più se si considera il luogo in cui “dimorava”, ovverosia la casa della madre, potenzialmente idoneo ad aggravare le manie persecutorie in atto stante l'elevata probabilità di venire a contatto con i vicini da cui riteneva del tutto ingiustificatamente di essere perseguitata, non v'era alcuna alternativa che eseguire il trattamento presso una struttura ospedaliera idonea.
Né, tanto meno, la certificazione per c.d. “prestampata” di insussistenza delle condizioni per disporre misure alternative extraospedaliere necessita di essere particolarmente motivata con specifica indicazione di quali potrebbero essere le alternative non praticabili in quanto, per l'appunto, non percorribili a seguito della condizione della paziente certificata da ben due medici.
Del tutto generica ed inconsistente è, poi, la contestazione secondo cui i provvedimenti sindacali e del
Commissario Prefettizio avrebbero semplicemente richiamato per relationem le proposte mediche e le successive convalide, essendo più che legittimo il richiamo allorquando, come avvenuto nel caso di specie, dalla motivazione di esse sono agevolmente rinvenibili le ragioni idonee a supportare la legittima applicazione dei T.S.O..
Da ultimo, quanto alla mancata convalida della proposta medica costituente l'atto iniziale del procedimento amministrativo per effetto del quale il Sindaco del ha Controparte_3
disposto la proroga del datato 21.2.2023, è sufficiente rilevare come l'art. 35 della legge n. CP_13
833/1978 non preveda per la proroga alcuna convalida disponendo unicamente che: “(…) Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto
a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. (…)”.
pagina 14 di 16 Ma, quand'anche per assurdo una o più di tali misure restrittive fosse stata effettivamente viziata nei termini pur troppo genericamente allegati nel ricorso introduttivo dalla difesa attorea, la quale, nel richiamare acriticamente i presupposti di legge certificati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della legittimità dell'emissione di un T.S.O., non li ha sufficientemente attualizzati e calati nel concreto di una situazione psicopatologica ben nota territorialmente nell'ambito del Comune di Controparte_5
ciò non avrebbe automaticamente comportato l'accoglimento della domanda risarcitoria articolata in ricorso.
Come, infatti, autorevolmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'eventuale annullamento dell'ordinanza sindacale di applicazione di un T.S.O. non implica, di per sé, “che il destinatario del provvedimento dichiarato illegittimo sia esonerato dal dover dimostrare l'esistenza del danno ingiusto come conseguenza del trattamento subito, atteso che, anche in caso di illegittima sottoposizione a TSO non si può, senza aggiungere altre considerazioni, affermare che dal trattamento sanitario illegittimo discendono automaticamente delle conseguenze dannose a carico di chi lo ha subito, risarcibili in via equitativa. Come in ogni altro caso in cui sia allegato il verificarsi di un danno non patrimoniale, scaturente come conseguenza da un determinato evento dannoso, l'esistenza del medesimo è comunque essere oggetto di prova, non potendo derivare con carattere di automaticità dall'annullamento del provvedimento autorizzativo del TSO” (cfr. in tal senso da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 19.12.2024, ordinanza n. 33290).
E, nel caso di specie, è sufficiente esaminare l'atto introduttivo per avvedersi di come la domanda risarcitoria proposta esclusivamente nelle conclusioni sia stata tutt'altro che argomentata nella parte espositiva all'interno della quale non se ne rinviene alcuna traccia.
L'unico riferimento è rappresentato dalla seguente richiesta articolata a pagina 10, immediatamente prima di quella relativa alla rifusione delle spese di lite: “Condannare i resistenti solidalmente tra di loro al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla ricorrente quantificati in € 15.000,00, od a quella maggiore o minore somma che riterrà di giustizia e da valutarsi anche in via equitativa, oltre gli interessi moratori dalla domanda al soddisfo”, che il Tribunale non è stato in grado di prendere adeguatamente in esame stante, da un lato, la mancata allegazione dei presupposti volti a consentirne l'identificazione, prim'ancora che la quantificazione, e, dall'altro, la totale assenza di elementi documentali e/o di natura orale concretamente idonei a supportarla.
E stranisce non poco la mancata attenzione prestata dalla difesa attorea ad una domanda che, almeno in astratto, avrebbe dovuto quasi integralmente esaurire l'interesse concreto sotteso alla proposizione del ricorso introduttivo, essendo quella civile una tutela di tipo prettamente (o quasi esclusivamente) riparatorio/risarcitorio/ripristinatorio e non già meramente sanzionatorio, fine a sé stesso, volto ad pagina 15 di 16 accertare l'invalidità di un atto o di un intero procedimento amministrativo una volta integralmente esauritisi gli effetti negativi incidenti sulla limitazione della libertà personale di chi ne è stato, suo malgrado, protagonista passivo.
Ne consegue il rigetto di tutte le domande proposte e, in applicazione del principio di soccombenza non essendovi alcuna ragione per derogarvi, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute da tutte le controparti costituite il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande proposte e, per l'effetto, condanna a rifondere ai Parte_1
Comuni e Sesto San Giovanni, in persona dei rispettivi Sindaci p.t., ed Controparte_5
all' , in persona del legale rapp.te Controparte_12
p.t., le spese di lite rispettivamente sostenute nell'ambito del presente procedimento che si liquidano, con riferimento a ciascuno di tali enti, in € 3.397,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo nella misura in cui non fosse detraibile o dovesse rappresentare un costo per la P.A., come per legge.
Così deciso in Monza in data 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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