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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 13208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13208/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ROVIELLO DONATELLA che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 07/07/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 324 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/06/2009 e il 06/11/2010. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/09/2018.
Con ricorso depositato il 28/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che gli arredi che erano nella casa coniugale (il cui contratto non è più in capo ai coniugi) vengono assegnati alla signora Parte_1
DISPONE che i figli e , minorenni, vengano affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori e che abbiano la propria residenza presso la madre.
DISPONE che il padre, salvo diversi accordi, tenga con sé i figli due weekend alternati al mese e due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle 21,00 nelle settimane in cui terrà con sé i figli nel week end, nonché tre pomeriggi nella settimana in cui i figli trascorreranno il week end con la madre.
DISPONE che il padre tenga con sé i figli metà delle vacanze natalizie e pasquali (Natale e Pasqua adanni alterni), e per tre settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive, comunicando i coniugi l'un l'altro entro il 31 maggio di ogni anno il periodo in cui trascorreranno le vacanze con i figli. Per tutte le festività non sopra riportate e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
PRENDE ATTO che il padre ovvero la madre (quando i figli sono con il padre) potranno comunicare telefonicamente con i minori quotidianamente e far loro visita previ accordi telefonici nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge e previo accordo con lo stesso.
DISPONE che ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, cure, sport, tempo libero…) venga presa in accordo tra i due genitori. PRENDE ATTO che i coniugi si comunicheranno l'un l'altro il luogo ove verranno portati i figli per le vacanze, fornendo all'altro genitore i relativi recapiti, sia di luogo che telefonici.
DISPONE che, per il mantenimento dei minori e , il Sig. versi alla Sig.ra Per_1 Per_2 Parte_2 la somma mensile di Euro 300,00 (150,00 a minore con rivalutazione annuale ISTAT) entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, sino al raggiungimento della totale indipendenza economica dei figli.
DISPONE che le spese scolastiche e mediche non mutuabili, previamente concordate e documentate, siano a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%, così come ulteriori spese sostenute per i bisogni dei minori.
PRENDE ATTO che l'assegno unico, ad oggi, viene incassato dalla Sig.ra che continuerà ad Pt_1 incassarlo;
sul punto il Sig. nulla oppone e si dichiara d'accordo. Parte_2
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano che l'accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere reciprocamente.
PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13208/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ROVIELLO DONATELLA che li rappresenta e difende ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 07/07/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 324 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/06/2009 e il 06/11/2010. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24/09/2018.
Con ricorso depositato il 28/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che gli arredi che erano nella casa coniugale (il cui contratto non è più in capo ai coniugi) vengono assegnati alla signora Parte_1
DISPONE che i figli e , minorenni, vengano affidati congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori e che abbiano la propria residenza presso la madre.
DISPONE che il padre, salvo diversi accordi, tenga con sé i figli due weekend alternati al mese e due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle 21,00 nelle settimane in cui terrà con sé i figli nel week end, nonché tre pomeriggi nella settimana in cui i figli trascorreranno il week end con la madre.
DISPONE che il padre tenga con sé i figli metà delle vacanze natalizie e pasquali (Natale e Pasqua adanni alterni), e per tre settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive, comunicando i coniugi l'un l'altro entro il 31 maggio di ogni anno il periodo in cui trascorreranno le vacanze con i figli. Per tutte le festività non sopra riportate e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
PRENDE ATTO che il padre ovvero la madre (quando i figli sono con il padre) potranno comunicare telefonicamente con i minori quotidianamente e far loro visita previ accordi telefonici nel rispetto dei diritti di privacy del coniuge e previo accordo con lo stesso.
DISPONE che ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli (scuola, cure, sport, tempo libero…) venga presa in accordo tra i due genitori. PRENDE ATTO che i coniugi si comunicheranno l'un l'altro il luogo ove verranno portati i figli per le vacanze, fornendo all'altro genitore i relativi recapiti, sia di luogo che telefonici.
DISPONE che, per il mantenimento dei minori e , il Sig. versi alla Sig.ra Per_1 Per_2 Parte_2 la somma mensile di Euro 300,00 (150,00 a minore con rivalutazione annuale ISTAT) entro il Pt_1 giorno 5 di ogni mese, sino al raggiungimento della totale indipendenza economica dei figli.
DISPONE che le spese scolastiche e mediche non mutuabili, previamente concordate e documentate, siano a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%, così come ulteriori spese sostenute per i bisogni dei minori.
PRENDE ATTO che l'assegno unico, ad oggi, viene incassato dalla Sig.ra che continuerà ad Pt_1 incassarlo;
sul punto il Sig. nulla oppone e si dichiara d'accordo. Parte_2
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano che l'accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere reciprocamente.
PRENDE ATTO che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/03/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.