TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6856/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Cacopardo e Marta Parte_1
Adelaide Spina, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente-
CONTRO
, in persona del presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Marchese, giusta Controparte_2
procura generale alle liti;
- Resistente-
, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Gigliola
Marino e Giovanni Sicuso, giusta procura generale alle liti;
- Resistente-
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_4
-Resistente contumace-
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con l'odierno ricorso depositato in data 28.07.2022, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9011613 160 000, notificata in data
08.07.2022 e afferente alle cartelle di pagamento n. 293 2008 007925677 200, n. 293 2011
0016216263 000, n. 293 2011 0027151144 000 e n. 293 2014 0004088204 000 e agli avvisi di addebito n. 593 2012 0000114192 000, n. 593 2012 0000171717 000, n. 593 2012
0002563433 000, n. 593 2012 0002941804 000, n. 593 2012 000 3540438 000, n. 593 2012
0005137210 000, n. 593 2013 0002984845 000, n. 593 2013 0005480275 000, n. 593 2013
0005681643 000, n. 593 2013 0005942649 000, n. 593 2013 0006279267 000, n. 593 2016
0003554922 000, n. 593 2016 0004141630 000, n. 593 2016 0007769842 000 e n. 593 2017
0006032644 000 aventi ad oggetto, tra l'altro, rate di premio , interessi e sanzioni, per CP_3
gli anni 2011, 2012 e 2013, e contributi IVS, contributi DM 10, oltre sanzioni interessi e somme aggiuntive, per gli anni 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, per l'importo complessivo di euro 257.354,62.
A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e assicurativi, originaria o successiva alla eventuale notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 30.04.2023, l' si è costituito in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la tardività del ricorso e, nel merito, spiegando difese volte a perorare l'infondatezza delle domande attoree, tenuto conto che gli avvisi di addebito sottesi alla impugnata intimazione di pagamento erano stati regolarmente notificati e che il termine prescrizionale è stato sospeso nel periodo covidico;
per la non temuta ipotesi in cui, invece, fosse da ritenere integrata la maturazione della prescrizione successivamente alla notifica degli atti presupposti a causa dell'inerzia dell'agente della riscossione, l' ha domandato di essere tenuto indenne dalla condanna alle Controparte_5
spese processuali.
Anche l' con memoria, del 18.04.2023, si è costituito in giudizio, eccependo la tardività CP_3
del ricorso e la sua infondatezza nel merito, rilevando che l' ha iscritto a ruolo e CP_1
trasmesso nei termini di legge al concessionario della riscossione i crediti relativi alla posizione assicurativa n. 11775883.
Nonostante fosse stata regolarmente citata a mezzo pec eseguita in data 05.08.2022, invece,
l' non si è costituita in giudizio, neppure tardivamente, per Controparte_6
cui se ne deve dichiarare la contumacia.
2 Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note conclusive e rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 14.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente dato atto che il ricorrente, con la nota del 06.02.2024, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione degli avvisi di addebito n. 593 2016 0003554922 000, n. 593 2016 0004141630 000, n. 593 2016
0007769842 000 e n. 593 2017 000 6032644 000 per l'importo complessivo di euro 56.912,97, contenuti nella intimazione di pagamento n. 293 2022 9011613 160 000.
Sempre in via preliminare va poi disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva CP_ sollevata dalla difesa dell stante che, come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata dal concessionario CP_ per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall' la legittimazione passiva” spetta “unicamente” all'ente previdenziale, sebbene anche il concessionario sia “legittimato passivamente e litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione in cui si deduca un vizio di notifica degli atti” (Cass. Sez. lav., 18.1.2016, n. 708).
A proposito della legittimazione dell'Istituto previdenziale, la Cassazione ha sagacemente osservato che non è pensabile che “con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si” spogli “del proprio credito”, né “si può confondere … la legittimazione passiva
o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva
(responsabilità che concerne il rapporto tra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico – la legittimazione passiva del” solo
“concessionario” (Cass. Sez. Lav., 19.6.2019, n. 16425).
3. Analizziamo adesso il merito della controversia.
Va a questo punto rammentato che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,
3 comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda;
infine, l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto
(così ex multis Cassazione Sez. lav. 05.09.2019, n. 22292).
Tanto premesso, nel caso di specie, nella parte in cui l'attore ha dedotto la maturazione originaria della prescrizione, l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nella parte in cui ha dedotto la mancanza di notifica degli atti presupposti, l'opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi e, infine, nella parte in cui ha fatto valere la maturazione della prescrizione successivamente alla eventuale notifica degli atti presupposti, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione, proponibile senza vicoli di tempo;
in ogni caso, comunque, l'opposizione è da considerare tempestiva, atteso che l'impugnata intimazione di pagamento è stata notificata il 08.07.2022
e il ricorso è stato depositato il 28.07.2022.
4. Ciò posto, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione delle pretese contributive ed assicurative sollevata dal ricorrente.
Il termine prescrizionale di cinque anni, in particolare, deve considerarsi originariamente decorso in relazione a tutti i crediti per omessi contributi previdenziali e omessi premi assicurativi portati dalle cartelle di pagamento n. 293 2008 007925677 200, n. 293 2011
0016216263 000, n. 293 2011 0027151144 000 e n. 293 2014 0004088204 000, atteso che di tali cartelle, stante la mancata costituzione in giudizio dell'agente della riscossione, non è stata allegata e provata la notifica al contribuente, per cui, trattandosi di crediti afferenti ad omessi contributi previdenziali per gli anni 2004, 2007, 2009 e 2010 e ad omessi premi assicurativi
4 per gli anni 2011, 2012 e 2013 (v. intimazione di pagamento allegata al n. 1 del ricorso), al momento della notifica della opposta intimazione di pagamento (in data 08.07.2022), quale primo ed unico atto interruttivo, il termine di prescrizione era ampiamente scaduto.
Analoga conclusione va adottata con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2013
0005480275 000 del quale l non ha fornito la prova della notifica. Controparte_5
CP_ Anche in relazione ai sottesi avvisi di addebito dei quali l ha prodotto la prova della notifica, però, deve ritenersi ugualmente maturata la prescrizione quinquennale.
Il termine prescrizionale, in particolare, deve considerarsi decorso dopo la notifica di tutti i controversi avvisi di addebito sottesi alla impugnata intimazione di pagamento.
Quanto alla individuazione del dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, dalla documentazione prodotta dall'istituto previdenziale si evince che l'avviso di addebito n. 593
2012 0000114192 000 è stato notificato a mezzo posta il 27.03.2012, l'avviso di addebito n.
593 2012 0000171717 000 è stato notificato a mezzo posta il 27.03.2012, l'avviso di addebito n. 593 2012 0002563433 000 è stato notificato a mezzo posta il 21.08.2012, l'avviso di addebito n. 593 2012 0002941804 000 è stato notificato a mezzo posta sarebbe il 25.09.2012,
l'avviso di addebito n. 593 2012 0003540438 000 è stato notificato a mezzo posta il
05.10.2012, l'avviso di addebito n. 593 2012 0005137210 000 è stato notificato a mezzo posta il 09.11.2012, l'avviso di addebito n. 593 2013 0002984845 000 è stato notificato a mezzo posta il 12.12.2013, l'avviso di addebito n. 593 2013 0005681643 000 è stato notificato a mezzo posta il 08.02.2014, l'avviso di addebito n. 593 2013 0005942649 000 è stato notificato a mezzo posta il 08.02.2014 e, infine, l'avviso di addebito n. 593 2013 0006279267 000 è stato notificato a mezzo posta il 08.02.2014.
Pertanto, rispetto alla data di notifica dei citati avvisi di addebito, come detto avvenuta tra il marzo del 2012 ed il febbraio del 2014, in mancanza di ulteriori atti interruttivi intermedi, il temine prescrizionale di cinque anni deve considerarsi ampiamente trascorso allorquando, solo in data 08.07.2022, è stata notifica l'impugnata intimazione di pagamento.
Ed in verità non entra neppure in gioco nella specie il periodo di sospensione di 311 giorni della prescrizione relativa al versamento dei contributi previdenziali, sancita dalla disciplina emergenziale connessa alla c.d. epidemia da coronavirus e, più precisamente, di 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (ex art. 37 d.l. n. 18/2020) e di ulteriori 182 giorni dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (ex art. 11 del d.l. n. 183/2020), atteso che la prescrizione era già maturata, nel febbraio 2019, ancor prima che scattasse la prima tranche della sospensione covidica.
5 5. Il ricorso, quindi, è meritevole di integrale accoglimento, donde ne deriva l'annullamento della impugnata intimazione di pagamento e degli atti impositivi presupposti e la dichiarazione di non debenza delle somme ivi portate.
Con particolare riferimento alla cartella n. 293 2011 0016216263 000, avente ad oggetto (sia pure in piccola parte) anche l'omesso pagamento di tasse automobilistiche (evidentemente estranee al presente giudizio) l'annullamento è parziale in quanto limitato alle pretese di natura contributiva appartenente alla cognizione della scrivente Autorità giudiziaria.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo con riferimento alle cause previdenziali di valore compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro e in relazione ai parametri minimi previsti per la fase di studio, introduttiva e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'agente della riscossione, mentre vanno compensate nei confronti CP_ dell' e dell e ciò perché il concessionario della riscossione, a causa del suo colpevole CP_3
ritardo nella emissione e notifica della impugnata intimazione di pagamento e della sua inerzia processuale, ha creato le condizioni per l'accoglimento delle domande attoree, facendo prescrivere le pretese azionate in via coattiva.
Si rammenti al riguardo che, come sottolineato dalla Suprema Corte, “nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va Controparte_4
distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. Sez. VI civ. 09.03.2022, n. 7716).
Delle medesime spese di giudizio, infine, va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori del ricorrente che se ne sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 6856/2022: dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 593 2016
0003554922 000, n. 593 2016 0004141630 000, n. 593 2016 0007769842 000 e n. 593 2017
000 6032644 000; dichiara non dovute le somme portate dalla intimazione di pagamento n. 293 2022 9011613
160 000, limitatamente alle somme portate dalle cartelle di pagamento n. 293 2008 007925677
200, n. 293 2011 0016216263 000, n. 293 2011 0027151144 000 e n. 293 2014 0004088204
000 e agli avvisi di addebito n. 593 2012 0000114192 000, n. 593 2012 0000171717 000, n.
593 2012 0002563433 000, n. 593 2012 0002941804 000, n. 593 2012 000 3540438 000, n.
593 2012 0005137210 000, n. 593 2013 0002984845 000, n. 593 2013 0005480275 000, n.
593 2013 0005681643 000, n. 593 2013 0005942649 000 e n. 593 2013 0006279267 000, atti tutti che, per l'effetto, annulla, con esclusivo riferimento ai crediti di natura contributiva ed assicurativa sottoposti alla cognizione della scrivente A.G.;
CP_ compensa le spese di lite nei confronti dell' e dell' CP_3 condanna l' alla rifusione delle spese processuali che Controparte_6
liquida in complessivi euro 4.201,00, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Sergio Cacopardo e Marta
Adelaide Spina che se ne sono dichiarati antistatari.
Catania, 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 14 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6856/2022 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sergio Cacopardo e Marta Parte_1
Adelaide Spina, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente-
CONTRO
, in persona del presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Marchese, giusta Controparte_2
procura generale alle liti;
- Resistente-
, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Gigliola
Marino e Giovanni Sicuso, giusta procura generale alle liti;
- Resistente-
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_4
-Resistente contumace-
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con l'odierno ricorso depositato in data 28.07.2022, parte attrice ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2022 9011613 160 000, notificata in data
08.07.2022 e afferente alle cartelle di pagamento n. 293 2008 007925677 200, n. 293 2011
0016216263 000, n. 293 2011 0027151144 000 e n. 293 2014 0004088204 000 e agli avvisi di addebito n. 593 2012 0000114192 000, n. 593 2012 0000171717 000, n. 593 2012
0002563433 000, n. 593 2012 0002941804 000, n. 593 2012 000 3540438 000, n. 593 2012
0005137210 000, n. 593 2013 0002984845 000, n. 593 2013 0005480275 000, n. 593 2013
0005681643 000, n. 593 2013 0005942649 000, n. 593 2013 0006279267 000, n. 593 2016
0003554922 000, n. 593 2016 0004141630 000, n. 593 2016 0007769842 000 e n. 593 2017
0006032644 000 aventi ad oggetto, tra l'altro, rate di premio , interessi e sanzioni, per CP_3
gli anni 2011, 2012 e 2013, e contributi IVS, contributi DM 10, oltre sanzioni interessi e somme aggiuntive, per gli anni 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, per l'importo complessivo di euro 257.354,62.
A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli atti presupposti e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi e assicurativi, originaria o successiva alla eventuale notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 30.04.2023, l' si è costituito in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la tardività del ricorso e, nel merito, spiegando difese volte a perorare l'infondatezza delle domande attoree, tenuto conto che gli avvisi di addebito sottesi alla impugnata intimazione di pagamento erano stati regolarmente notificati e che il termine prescrizionale è stato sospeso nel periodo covidico;
per la non temuta ipotesi in cui, invece, fosse da ritenere integrata la maturazione della prescrizione successivamente alla notifica degli atti presupposti a causa dell'inerzia dell'agente della riscossione, l' ha domandato di essere tenuto indenne dalla condanna alle Controparte_5
spese processuali.
Anche l' con memoria, del 18.04.2023, si è costituito in giudizio, eccependo la tardività CP_3
del ricorso e la sua infondatezza nel merito, rilevando che l' ha iscritto a ruolo e CP_1
trasmesso nei termini di legge al concessionario della riscossione i crediti relativi alla posizione assicurativa n. 11775883.
Nonostante fosse stata regolarmente citata a mezzo pec eseguita in data 05.08.2022, invece,
l' non si è costituita in giudizio, neppure tardivamente, per Controparte_6
cui se ne deve dichiarare la contumacia.
2 Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale, autorizzato il deposito di note conclusive e rinviato per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 14.05.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, va preliminarmente dato atto che il ricorrente, con la nota del 06.02.2024, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione degli avvisi di addebito n. 593 2016 0003554922 000, n. 593 2016 0004141630 000, n. 593 2016
0007769842 000 e n. 593 2017 000 6032644 000 per l'importo complessivo di euro 56.912,97, contenuti nella intimazione di pagamento n. 293 2022 9011613 160 000.
Sempre in via preliminare va poi disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva CP_ sollevata dalla difesa dell stante che, come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale notificata dal concessionario CP_ per la riscossione di contributi previdenziali pretesi dall' la legittimazione passiva” spetta “unicamente” all'ente previdenziale, sebbene anche il concessionario sia “legittimato passivamente e litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione in cui si deduca un vizio di notifica degli atti” (Cass. Sez. lav., 18.1.2016, n. 708).
A proposito della legittimazione dell'Istituto previdenziale, la Cassazione ha sagacemente osservato che non è pensabile che “con l'affidare la riscossione al concessionario l'ente impositore si” spogli “del proprio credito”, né “si può confondere … la legittimazione passiva
o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva
(responsabilità che concerne il rapporto tra ente impositore e concessionario), per poi inferirne - con vero e proprio salto logico – la legittimazione passiva del” solo
“concessionario” (Cass. Sez. Lav., 19.6.2019, n. 16425).
3. Analizziamo adesso il merito della controversia.
Va a questo punto rammentato che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24,
3 comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda;
infine, l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto
(così ex multis Cassazione Sez. lav. 05.09.2019, n. 22292).
Tanto premesso, nel caso di specie, nella parte in cui l'attore ha dedotto la maturazione originaria della prescrizione, l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nella parte in cui ha dedotto la mancanza di notifica degli atti presupposti, l'opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi e, infine, nella parte in cui ha fatto valere la maturazione della prescrizione successivamente alla eventuale notifica degli atti presupposti, come fatto estintivo della pretesa successivo alla formazione del titolo esecutivo, l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione, proponibile senza vicoli di tempo;
in ogni caso, comunque, l'opposizione è da considerare tempestiva, atteso che l'impugnata intimazione di pagamento è stata notificata il 08.07.2022
e il ricorso è stato depositato il 28.07.2022.
4. Ciò posto, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione delle pretese contributive ed assicurative sollevata dal ricorrente.
Il termine prescrizionale di cinque anni, in particolare, deve considerarsi originariamente decorso in relazione a tutti i crediti per omessi contributi previdenziali e omessi premi assicurativi portati dalle cartelle di pagamento n. 293 2008 007925677 200, n. 293 2011
0016216263 000, n. 293 2011 0027151144 000 e n. 293 2014 0004088204 000, atteso che di tali cartelle, stante la mancata costituzione in giudizio dell'agente della riscossione, non è stata allegata e provata la notifica al contribuente, per cui, trattandosi di crediti afferenti ad omessi contributi previdenziali per gli anni 2004, 2007, 2009 e 2010 e ad omessi premi assicurativi
4 per gli anni 2011, 2012 e 2013 (v. intimazione di pagamento allegata al n. 1 del ricorso), al momento della notifica della opposta intimazione di pagamento (in data 08.07.2022), quale primo ed unico atto interruttivo, il termine di prescrizione era ampiamente scaduto.
Analoga conclusione va adottata con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2013
0005480275 000 del quale l non ha fornito la prova della notifica. Controparte_5
CP_ Anche in relazione ai sottesi avvisi di addebito dei quali l ha prodotto la prova della notifica, però, deve ritenersi ugualmente maturata la prescrizione quinquennale.
Il termine prescrizionale, in particolare, deve considerarsi decorso dopo la notifica di tutti i controversi avvisi di addebito sottesi alla impugnata intimazione di pagamento.
Quanto alla individuazione del dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, dalla documentazione prodotta dall'istituto previdenziale si evince che l'avviso di addebito n. 593
2012 0000114192 000 è stato notificato a mezzo posta il 27.03.2012, l'avviso di addebito n.
593 2012 0000171717 000 è stato notificato a mezzo posta il 27.03.2012, l'avviso di addebito n. 593 2012 0002563433 000 è stato notificato a mezzo posta il 21.08.2012, l'avviso di addebito n. 593 2012 0002941804 000 è stato notificato a mezzo posta sarebbe il 25.09.2012,
l'avviso di addebito n. 593 2012 0003540438 000 è stato notificato a mezzo posta il
05.10.2012, l'avviso di addebito n. 593 2012 0005137210 000 è stato notificato a mezzo posta il 09.11.2012, l'avviso di addebito n. 593 2013 0002984845 000 è stato notificato a mezzo posta il 12.12.2013, l'avviso di addebito n. 593 2013 0005681643 000 è stato notificato a mezzo posta il 08.02.2014, l'avviso di addebito n. 593 2013 0005942649 000 è stato notificato a mezzo posta il 08.02.2014 e, infine, l'avviso di addebito n. 593 2013 0006279267 000 è stato notificato a mezzo posta il 08.02.2014.
Pertanto, rispetto alla data di notifica dei citati avvisi di addebito, come detto avvenuta tra il marzo del 2012 ed il febbraio del 2014, in mancanza di ulteriori atti interruttivi intermedi, il temine prescrizionale di cinque anni deve considerarsi ampiamente trascorso allorquando, solo in data 08.07.2022, è stata notifica l'impugnata intimazione di pagamento.
Ed in verità non entra neppure in gioco nella specie il periodo di sospensione di 311 giorni della prescrizione relativa al versamento dei contributi previdenziali, sancita dalla disciplina emergenziale connessa alla c.d. epidemia da coronavirus e, più precisamente, di 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (ex art. 37 d.l. n. 18/2020) e di ulteriori 182 giorni dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (ex art. 11 del d.l. n. 183/2020), atteso che la prescrizione era già maturata, nel febbraio 2019, ancor prima che scattasse la prima tranche della sospensione covidica.
5 5. Il ricorso, quindi, è meritevole di integrale accoglimento, donde ne deriva l'annullamento della impugnata intimazione di pagamento e degli atti impositivi presupposti e la dichiarazione di non debenza delle somme ivi portate.
Con particolare riferimento alla cartella n. 293 2011 0016216263 000, avente ad oggetto (sia pure in piccola parte) anche l'omesso pagamento di tasse automobilistiche (evidentemente estranee al presente giudizio) l'annullamento è parziale in quanto limitato alle pretese di natura contributiva appartenente alla cognizione della scrivente Autorità giudiziaria.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo con riferimento alle cause previdenziali di valore compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 euro e in relazione ai parametri minimi previsti per la fase di studio, introduttiva e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'agente della riscossione, mentre vanno compensate nei confronti CP_ dell' e dell e ciò perché il concessionario della riscossione, a causa del suo colpevole CP_3
ritardo nella emissione e notifica della impugnata intimazione di pagamento e della sua inerzia processuale, ha creato le condizioni per l'accoglimento delle domande attoree, facendo prescrivere le pretese azionate in via coattiva.
Si rammenti al riguardo che, come sottolineato dalla Suprema Corte, “nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell' che dell'ente impositore, va Controparte_4
distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità” (Cass. Sez. VI civ. 09.03.2022, n. 7716).
Delle medesime spese di giudizio, infine, va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori del ricorrente che se ne sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 6856/2022: dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 593 2016
0003554922 000, n. 593 2016 0004141630 000, n. 593 2016 0007769842 000 e n. 593 2017
000 6032644 000; dichiara non dovute le somme portate dalla intimazione di pagamento n. 293 2022 9011613
160 000, limitatamente alle somme portate dalle cartelle di pagamento n. 293 2008 007925677
200, n. 293 2011 0016216263 000, n. 293 2011 0027151144 000 e n. 293 2014 0004088204
000 e agli avvisi di addebito n. 593 2012 0000114192 000, n. 593 2012 0000171717 000, n.
593 2012 0002563433 000, n. 593 2012 0002941804 000, n. 593 2012 000 3540438 000, n.
593 2012 0005137210 000, n. 593 2013 0002984845 000, n. 593 2013 0005480275 000, n.
593 2013 0005681643 000, n. 593 2013 0005942649 000 e n. 593 2013 0006279267 000, atti tutti che, per l'effetto, annulla, con esclusivo riferimento ai crediti di natura contributiva ed assicurativa sottoposti alla cognizione della scrivente A.G.;
CP_ compensa le spese di lite nei confronti dell' e dell' CP_3 condanna l' alla rifusione delle spese processuali che Controparte_6
liquida in complessivi euro 4.201,00, oltre a rimborso del c.u. eventualmente versato, rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Sergio Cacopardo e Marta
Adelaide Spina che se ne sono dichiarati antistatari.
Catania, 23 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
7