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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 20/08/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. 165/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 165/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 07.05.2024
DA
(C.F.: ) rappresentata e difesa Avv. Andrea Bortolotto del Foro Parte_1 C.F._1
di Treviso giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, valida anche per l'appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Pietro Barolo e Nicolò Barolo, entrambi del Foro di Treviso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE-
, (C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 674/2023, resa in data 06.11.2023 nella causa civile R.G.
2056/2021, pubblicata il 07.11.2023 comunicata dalla Cancelleria a mezzo PEC in data 07.11.2023.
Causa iscritta a ruolo il 14.05.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 24.07.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito, in via principale:
Rigettarsi l'appello incidentale proposto dalla convenuta in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore in quanto infondato in diritto e in fatto.
Per quanto dedotto in atti, in totale accoglimento del presente appello e in parziale riforma della qui impugnata Sentenza n.674/2023, Rep. n. 1165/2023 resa in data 06.11.2023 dal Tribunale di
Pordenone in composizione monocratica, pubblicata il 07.11.2023, accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva ex artt. 2043 e 2054 C.C. e art. 145 C.d.S. di nella Controparte_2
causazione del sinistro di causa, e dichiararsi la responsabilità civile del predetto convenuto e della soc. in relazione alle obbligazioni risarcitorie derivanti dal sinistro per cui Controparte_1
è causa;
condannarsi quindi i convenuti appellati a risarcire, in solido tra loro, all'attrice, (1) tutti i danni dalla stessa patiti in esito al sinistro medesimo, che sono stati accertati e quantificati dal Giudice
di prime cure nella complessiva somma di €.333.241.49-, oltre all'importo di €.4.020,52- per spese stragiudiziali documentate e quantificate a valore medio di tariffa (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo) e così, complessivamente, l'importo di €.337.262,01- ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, nonché (2) a pagare all'appellante l'importo ancora dovuto al netto delle somme finora percepite e trattenute in acconto.
Con conseguente condanna anche al pagamento-rifusione integrale delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, oltre al rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Nel merito, in via subordinata:
Rigettarsi l'appello incidentale proposto dalla convenuta in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore in quanto infondato in diritto e in fatto.
Per quanto dedotto in atti, in denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della qui impugnata Sentenza n.674/2023,
Rep. n.1165/2023 resa in data 06.11.2023 dal Tribunale di Pordenone in composizione monocratica,
pubblicata il 07.11.2023, accertarsi e di-chiararsi la responsabilità prevalente ex artt. 2043 e 2054
C.C. e art. 145 C.d.S. di nella causazione del sinistro di causa, e dichiararsi la Controparte_2
responsabilità civile del predetto convenuto e della soc. in relazione alle Controparte_1
obbligazioni risarcitorie derivanti dal sinistro per cui è causa;
condannarsi quindi i convenuti appellati a risarcire, in solido tra loro, all'appellante -previa riduzione della percentuale di responsabilità posta a carico della stessa- tutti i proporzionali danni dalla stessa patiti in esito al sinistro medesimo, che sono stati accertati e quantificati dal Giudice di prime cure nella complessiva somma di €.333.241.49,
oltre all'importo di €.4.020,52- per spese stragiudiziali documentate e quantificate a valore medio di tariffa (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo) e così, complessivamente l'importo di €.337.262,01- ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, nonché (2) a pagare all'appellante l'importo ancora dovuto al netto delle somme finora percepite e trattenute in acconto.
Con conseguente rideterminazione delle spese legali poste a carico dell'appellante nel giudizio di primo grado e condanna degli appellati al pagamento alla stessa di quanto ancora dovuto, e con vittoria integrale di spese e compensi del presente grado di giu-dizio d'Appello, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
In denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del presente appello e dell'appello incidentale proposto da controparte, condannarsi gli appellati a pagare all'appellante l'importo ancora dovuto siccome risultante di giustizia, al netto delle somme finora per-cepite e trattenute in acconto, e compensare tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
In via istruttoria: solo occorrendo, in caso di istruttoria in grado di appello ex art. 345 C.P.C.,
ammettersi le istanze istruttorie richieste nel giudizio di primo grado.
Per parte attrice, ammettersi la prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) “Vero che il giorno 18.08.2018, alle ore 21:00 circa, stava percorrendo la S.S. 14 in località
Fossalta di Portogruaro (VE) con direzione Latisana e l'autovettura nella quale viaggiava era preceduta da una motocicletta con a bordo due persone. Dica il teste a quale distanza approssimativa dalla motocicletta viaggiava”;
2) “Vero che la motocicletta che la precedeva era a sua volta preceduta da un'altra autovettura”;
3) “Vero che un'auto usciva da Via E. Fermi proveniente da Vado e impattava con la motocicletta che precedeva la vettura sulla quale lei viaggiava”;
4) “Vero che la predetta auto si era fermata allo stop di Via E. Fermi prima di impegnare l'incrocio con Via Martin ER IN”.
Si indicano quali testi i sig.ri residente a [...] e Testimone_1 Tes_2
, residente a [...].
[...]
Ammettersi inoltre l'interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli Controparte_2
di prova:
1) “Vero che il giorno 18.08.2018, alle ore 21:00 circa lei stava procedendo da Vado in direzione
Fossalta di Portogruaro (VE) a bordo della sua autovettura Opel Corsa tg.ta DM701ND”; 2) “Vero che, giunto all'intersezione con la via favorita Martin ER IN, impegnava l'incrocio superando il segnale di STOP posto sulla Via E. Fermi”;
3) “Vero che, una volta impegnato l'incrocio tra Via E. Fermi e Via Martin ER IN, vedeva un'ombra e impattava con il motociclo condotto dalla sig.ra ; Parte_1
4) “Vero che, prima di impegnare l'incrocio tra E. Fermi e Via Martin ER IN , aveva notato sopraggiungere da sinistra un'autovettura”.
Per l'appellata e appellante incidentale
“Nel merito in principalità
- Rigettarsi il proposto appello;
- Con vittoria di spese e competenze di lite.
Nel merito in via d'appello incidentale
- In parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi, ai sensi degli artt. 2697, 2056,
1223 c.c. e 115 c.p.c. che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di danno alla capacità lavorativa Parte_1
specifica;
- condannarsi l'attrice-appellante principale a restituire a gli importi, Controparte_1
percepiti a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado, che risulteranno non dovuti a seguito della riforma della predetta sentenza, con interessi e rivalutazione monetaria.
- con vittoria di spese e competenze del grado.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pordenone e la Parte_1 Controparte_2
compagnia dello stesso per la r.c.a., chiedendone la condanna, in via Controparte_1
solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, da lei subiti a causa del sinistro verificatosi in data 18.8.2018 verso le ore 21.00 in Fossalta di Portogruaro (VE), lungo la S.S. 14 all'altezza dell'intersezione tra Viale ER IN e Via E. Fermi. Esponeva l'attrice che in tale occasione stava percorrendo Viale ER IN con direzione est verso Latisana alla guida della propria motocicletta Yamaha 2YL, con a bordo quale trasportata la figlia di 12 anni, quando era stata violentemente urtata dal veicolo Opel Corsa tg.to DM701ND condotto dal proprietario . Secondo Controparte_2
quanto dedotto da parte attrice, l'autovettura del convenuto, proveniente dalla Via E. Fermi con direzione nord, si era immessa irregolarmente e repentinamente nell'incrocio senza concedere la dovuta precedenza e senza arrestarsi al segnale di stop, provocando l'impatto.
L'attrice deduceva di aver subito, in conseguenza del sinistro, gravi lesioni fisiche;
Controparte_1
veva provveduto al risarcimento dei danni alla minore ed al versamento, in favore dell'attrice,
[...]
della somma di € 144.820,00, somme che l'attrice aveva trattenuto quale acconto sul maggior dovuto.
Ritenendo sussistere una responsabilità esclusiva in capo al l'attrice agiva per il completo CP_2
ristoro dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio , dichiarando, in via preliminare, di accettare il Controparte_1
contraddittorio nei limiti del massimale residuo di polizza assicurato e contestando sia nell'an sia nel quantum la pretesa. La convenuta deduceva un concorso di colpa dell'attrice non inferiore al 50%; chiedeva il rigetto della domanda, dando atto di aver già corrisposto a titolo di risarcimento, l'importo di € 144.820,00, ritenuto satisfattivo.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pordenone, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dalla sig.ra condannava le parti convenute e Parte_1 Controparte_1
al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di € 26.773,19. Controparte_2
Tale importo, secondo quanto disposto dal giudice di primo grado, derivava dalla differenza tra l'ammontare totale del danno subito dalla (333.241,49 €), ridotto del 20% per il concorso di Pt_1
responsabilità dell'attrice nella dinamica dell'incidente stradale (266.593,19 €), e gli importi versati dalla società di assicurazione prima dell'instaurazione del giudizio di prime cure (144.820,00 €) e successivamente (95.000,00 €).
Il Tribunale riteneva infatti che la responsabilità del sinistro non fosse da ascrivere interamente al poiché, sebbene dalla relazione ricostruttiva della polizia stradale emergesse che il CP_2
convenuto non avesse dato la precedenza nonostante il segnale di stop, la condotta della nella Pt_1
dinamica dell'incidente non supererebbe, in ogni caso, la presunzione di un suo concorso;
ciò in quanto non sarebbe provato che avesse rispettato l'art.141 c.d.s. ovvero l'obbligo di regolare la velocità del vicolo secondo le caratteristiche e condizioni della strada e del traffico e ogni altra circostanza.
Il giudice evidenziava la mancanza di una adeguata prova con riguardo alla velocità tenuta dall'attrice, e al fatto che con una guida prudente e commisurata allo stato dei luoghi ella avrebbe evitato il sinistro;
rilevava tuttavia che la Polizia Stradale aveva accertato che sul suolo asciutto non erano visibili tracce di frenata dei veicoli coinvolti;
per tali ragioni, il giudice di primo grado stabiliva una responsabilità pari all'80% in capo al e al 20% in capo alla CP_2 Pt_1
Per quanto riguarda, invece, l'ammontare del danno risarcibile, il ctu aveva Persona_1
accertato: -danno biologico temporaneo: 90 gg di ITT;
210 gg di ITP al 75%; 75 gg di ITP al 50%;
-danno biologico permanente: 34%.
Quanto alla riduzione della capacità lavorativa specifica, il giudice rilevava che l'attrice non aveva un lavoro stabile, in quanto solo di recente si era reimmessa nel mondo del lavoro poiché la figlia era cresciuta, ed aveva preso quindi a riferimento il triplo della pensione sociale annua, utilizzando il coefficiente di capitalizzazione indicato dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano in data
26.5.2023.
Sulla base di Tabelle del Tribunale di Milano, il giudice determinava un danno biologico e morale per invalidità permanente pari a € 184.156,00, un danno biologico per invalidità temporanea pari a €
28.215,00, la somma dovuta per perdita reddituale pari a € 112.877,93 e le spese mediche pari a €
3.162,56, a cui si aggiungevano le spese per l'assistenza stragiudiziale pari a 3.000 € e quelle per la perizia medico legale pari a 1.830,00 €. Il totale risarcibile era quindi pari a 333.241,49 €, e a seguito delle riduzioni (per importi già corrisposti) la somma da risarcire era stata quantificata dal Tribunale in € 26.733,19.
Avverso la sentenza proponeva appello con quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante contestava la decisione del giudice di prime cure relativa al concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso, sostenendo che la responsabilità nella determinazione del sinistro stradale fosse da attribuirsi interamente al e pertanto chiedeva che venisse CP_2
dichiarata la sua responsabilità esclusiva ex artt. 2043 e 2054 cc e art. 145 C.d.S..
Secondo la difesa della dalla dinamica del sinistro, emergente tanto dalla relazione della polizia Pt_1
locale, quanto dalle dichiarazioni dei presenti e dello stesso all'odierna appellante non CP_2 sarebbe stato consentito alcun tempo tecnico di reazione e quindi non avrebbe in nessun caso potuto evitare l'incidente. A sostegno della propria tesi, l'appellante evidenziava che dalla relazione della polizia locale si evinceva che nessun segno di frenata era stato rinvenuto sul luogo dell'incidente, e pertanto ella non avrebbe avuto il tempo materiale per frenare e quindi evitare l'impatto. Rilevava che stava trasportando la figlia minorenne, e pertanto l'adozione di una condotta imprudente era inverosimile. L'impatto era poi avvenuto nel centro dell'incrocio e l'auto aveva urtato il motociclo con l'angolo anteriore sinistro;
lo stesso aveva spontaneamente dichiarato di non avere CP_2
visto la moto.
Anche il riferimento fatto dal giudice alla “tipologia e la gravità dei danni alle cose e alle persone conseguenti alla collisione” per affermare un concorso di colpa veniva contestato dall'appellante, in quanto tale circostanza non provava che ella procedesse a velocità non prudente. Il motociclo si trovava già nell'area dell'intersezione ed era stato speronato dall'auto del che non si era CP_2
fermata allo stop in quanto non aveva visto la moto;
evidenziava poi che su un motociclista ed una moto le conseguenze di un impatto sono sempre più gravi che su un'autovettura. Lamentava che il giudice non avesse ammesso le prove orali né disposto la c.t.u. dinamica del sinistro come espressamente richiesto dall'attrice.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante formulava una eccezione di nullità della sentenza del
Tribunale di Pordenone per carenza della motivazione in ordine alla graduazione della colpa dei conducenti. Sosteneva, infatti, l'appellante che il giudice di prime cure non avesse adeguatamente illustrato le evidenze istruttorie che lo avevano condotto ad attribuire al una responsabilità CP_2
pari all'80% nella causazione del sinistro, e all'attrice una responsabilità del 20%.
Come terzo motivo di gravame la difesa della sig.ra reputava errata e non motivata la riduzione Pt_1
della liquidazione del danno patrimoniale per assistenza legale stragiudiziale (liquidati € 3.000, richiesti € 5.870). Sul punto richiamava i parametri forensi per attività stragiudiziale che nello scaglione di valore porterebbero ad € 5.870; lamentava pertanto la violazione dei minimi tariffari.
A sostegno della propria tesi, l'odierna appellante deduceva che il Giudice di prime cure, come aveva statuito la Suprema Corte (Cass. SS. UU. (16990/2017), aveva l'onere di indicare in maniera dettagliata sia le singole voci da ridurre, sia il motivo di tale riduzione, al fine di consentire in tutta trasparenza un controllo sulla liquidazione. Con il quarto motivo, veniva lamentata l'errata e illogica compensazione parziale delle spese di lite e del compenso per la negoziazione assistita;
sull'assunto del parziale concorso dell'attrice nella causazione del sinistro, il giudice di prime cure aveva compensato le spese di lite nella misura di un quarto, ritenendo parzialmente soccombente l'attrice; l'appellante richiedeva la riforma di tale decisione, in quanto in virtù degli artt. 91,92 e 96 c.p.c. la parte vittoriosa non dovrebbe subire alcun danno economico per aver instaurato la causa.
Si costituiva anche in questo grado l'appellata proponendo altresì appello Controparte_1
incidentale.
Parte appellata contestava i motivi di appello, affermando anzitutto la correttezza della decisione del giudice di prime cure in relazione all'attribuzione delle responsabilità nella dinamica dell'evento.
Osservava che nell'urto la parte anteriore sinistra dell'auto era andata completamente distrutta, e che il tratto di strada caratterizzato da intersezioni multiple e l'orario notturno (ore 21 del 18 agosto) imponevano di moderare particolarmente la velocità.
Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, parte appellata contestava la censura di nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alla graduazione della colpa dei conducenti, ritendendo chiaro ed esaustivo l'iter logico seguito dal giudice di prime cure.
La Compagnia assicuratrice contestava poi la censura relativa alla riduzione della liquidazione del danno patrimoniale per l'assistenza legale stragiudiziale;
osservava che la somma liquidata dal
Tribunale di Pordenone era in ogni caso superiore al compenso minimo imponibile previsto dalle tabelle ministeriali (€ 2.935,00).
Infine, la difesa dell'appellata contestava il motivo di ricorso relativo alla compensazione parziale delle spese di lite e del compenso per la negoziazione assistita, sostenendo che la compensazione operata dal giudice fosse la conseguenza ovvia della statuizione in ordine alle rispettive responsabilità delle parti nella causazione del sinistro.
Come unico motivo di appello incidentale, infine, la difesa di censurava la Controparte_1
liquidazione, in favore della del danno alla capacità lavorativa da calcolarsi sulla base del triplo Pt_1
della pensione sociale annua quale parametro di riferimento. Affermava, infatti, parte appellata che non sussisteva alcun elemento che dimostrasse la riduzione della capacità di guadagno della a Pt_1 seguito del danno subito;
la liquidazione era invece avvenuta presupponendo che l'appellante avrebbe sempre lavorato con continuità per il resto della vita, cosa che non aveva mai fatto.
Secondo l'appellante incidentale mancava la prova della “effettiva contrazione del reddito quale diretta conseguenza della diminuita, e positivamente accertata, capacità lavorativa specifica”. Non avendo l'appellante prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi precedenti e successive alla data del sinistro, tale diminuzione non poteva ritenersi provata.
non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_2
***
1. Il primo motivo di gravame deve essere accolto, non essendovi elementi concreti per affermare un concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro.
Secondo Cass.n.33483/24 “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista)”.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha tuttavia applicato l'art.2054 co. 2 c.c., che presume una pari responsabilità dei conducenti, ma ha poi attribuito alla un concorso del 20% in assenza Pt_1
di elementi di prova di una sua corresponsabilità.
aveva dichiarato di avere impegnato l'incrocio senza avere assolutamente visto Controparte_2
la moto, ma solo l'auto che la seguiva;
egli ha pertanto impegnato l'incrocio ritenendo che questo fosse libero, mentre invece stava sopraggiungendo il motociclo condotto dall'appellante. Deve quindi ritenersi plausibile che non vi sia stata la possibilità di attuare alcuna manovra di emergenza da parte della conducente la moto.
Secondo Cass.n.8311/2023 “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile”.
Secondo Cass.n.13672/2019 “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2
c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”.
Nel caso di specie la Polizia Stradale non ha individuato alcun profilo di responsabilità a carico della mentre ha contestato a la violazione dell'art.145 co.5 C.d.S.; la prima pertanto non Pt_1 CP_2
poteva certo prevedere l'improvvisa immissione sulla strada statale dell'autovettura senza il rispetto del segnale di arresto.
Deve pertanto ritenersi la responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura nella causazione del sinistro.
2. Con riguardo al terzo motivo di gravame, deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha solo apparentemente rispettato il compenso minimo per attività stragiudiziale, nel riconoscere l'importo di € 3.000; considerando anche gli accessori, con la sentenza di primo grado è stato infatti liquidato un compenso inferiore al minimo (€ 2.508,36 oltre accessori).
Si ritiene invece che tali compensi debbano essere liquidati nei valori medi di cui al DM 37/2018 per l'attività stragiudiziale, sulla base del valore della domanda, e pertanto sul punto la sentenza di primo grado andrà riformata con condanna al pagamento della somma di euro 5.870,00 oltre accessori a titolo di compenso per attività di assistenza stragiudiziale.
3. Con riguardo al quarto motivo di gravame, si deve rilevare che la statuizione sulle spese di primo grado era coerente con il riconoscimento operato in sentenza di un concorso di colpa dell'attrice; la riforma della sentenza sul punto comporta tuttavia che anche le spese di primo grado debbano essere interamente rifuse all'odierna appellante.
4. Quanto all'appello incidentale, la sentenza impugnata dava atto che la godeva di un Pt_1
reddito sporadico. Così aveva dedotto l'attrice nell'atto di citazione:
“Prima del sinistro di cui è causa, dal 16.06.2018 all'11.07.2018, la Sig.ra è stata impiegata Pt_1
come addetta alle pulizie presso la società di San Michele al Tagliamento (VE) e Controparte_3
successivamente, dal 27.06.2018 al 10.08.2018, è stata assunta a tempo determinato in somministrazione ex artt. 30 e ss. del D.L. n. 81/2015 con la qualifica di operaia presso la Pt_2
di Fiume Veneto (PN); posto che tale ultimo contratto di lavoro non era stato prorogato
[...]
alla scadenza, al momento del sinistro, avvenuto il 18.08.2018, l'attrice risultava disoccupata da alcuni giorni”.
Secondo Cass.4289/2024 “in tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita
- in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale”.
Nel caso di specie la aveva da poco iniziato a lavorare, e come indicato nella sentenza di primo Pt_1
grado, “si era solo da poco riaffacciata al lavoro avendo atteso che la figlia fosse cresciuta, secondo quanto dalla stessa rappresentato”.
Poiché, alla data del sinistro, l'ultimo contratto di lavoro era scaduto solo da alcuni giorni, e non era stato rinnovato, deve ritenersi che verosimilmente l'appellante avrebbe ricercato una nuova occupazione.
L'appello incidentale deve essere pertanto respinto.
5. Poiché la sentenza di primo grado deve essere riformata, escludendo il concorso di colpa, è
necessario operare una riliquidazione dell'intero danno biologico sulla base delle nuove
Tabelle 2024 recentemente adottate dal Tribunale di Milano.
Avuto riguardo alle tabelle del 2024, e all'età della danneggiata (48 anni) con riferimento al danno da invalidità permanente (indicato nella percentuale del 34%) il danno risarcibile viene determinato in euro 214.038,00 per danno biologico per invalidità permanente, compreso l'incremento per danno psichico.
Quanto al danno per inabilità temporanea, la stessa è stata riconosciuta in 90 gg. di ITT, 210 gg.
di ITP al 75%, e 75 gg. di ITP al 50%; il danno biologico per inabilità temporanea deve essere quindi rideterminato in euro 32.775,00.
Resta fermo il criterio per quantificare il danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica, danno che deve essere rideterminato in euro 120.822,24 (assegno sociale mensile anno
2025: euro 538,69; triplo assegno sociale annuo euro 21.008,91x19.17x30%).
Il danno risarcibile deve essere in questa sede così determinato:
danno biologico e morale per invalidità permanente € 214.038,00
danno biologico per inabilità temporanea € 32.775,00
spese mediche varie € 3.162,56
spese per assistenza stragiudiziale maggiorate di accessori € 7.020,52
spese per perdita reddituale € 120.822,24
spese per perizia medico legale € 1.830,00
totale euro 379.648,32
A tale importo devono essere sottratti euro 239.820,00 già corrisposti alla danneggiata, per un totale ancora dovuto di euro 139.828,32. Quanto al calcolo degli interessi compensativi, si deve rilevare che la Compagnia assicuratrice ha effettuato tre pagamenti parziali: uno di euro 10.000,00 il 12.03.2019, uno di euro 134.820,00 in data
29.9.2020 e uno in corso di causa di euro 95.000,00 in data 28.3.2023.
Come indicato nella sentenza impugnata, pertanto, sull'importo capitale liquidato, espresso già in valori attuali devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente monetario del bene perduto;
tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione, e si calcolano non sulla somma finale in valori attuali, bensì sull'intera somma via via rivalutata in tale arco di tempo, calcolandosi gli interessi sulla somma intera fino al pagamento dell'acconto e sull'importo dovuto al netto dell'acconto versato dalla data del relativo versamento, e ciò per ciascuno dei tre acconti.
Dalla data della pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali sulla somma così
calcolata, fino al saldo.
6. Stante la soccombenza, gli appellati e devono Controparte_1 Controparte_2
essere condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi in favore dell'appellante,
liquidate secondo i parametri medi (fase introduttiva, di studio e decisoria, oltre al compenso minimo per la fase di trattazione) delle cause ricomprese nel valore tra € 52.000,01 ed €
260.000,00. Resta fermo il disposto della sentenza di primo grado quanto alle spese di c.t.u..
Sussistono in capo all'appellante incidentale i presupposti di cui Controparte_1
all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 274/23 del Tribunale di
Pordenone, accerta e dichiara che l'appellante ha subito i seguenti danni a seguito del Parte_1 sinistro occorsole in data 18.08.2018, da addebitarsi ad esclusiva responsabilità dell'appellato
: Controparte_2
danni non patrimoniali euro 246.813,00;
danni patrimoniali pari ad euro 132.835,32;
condanna le parti appellate e al pagamento in solido Controparte_1 Controparte_2
in favore di della somma ulteriore di euro 139.828,32, oltre interessi e rivalutazione nei Parte_1
termini di cui in motivazione;
Condanna le parti appellate e al pagamento in solido Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite di entrambi i gradi in favore dell'appellante, che liquida per il primo grado in euro
11.268,00 per compensi, oltre IVA CNA e spese generali, e per il secondo grado in euro 14.317,00
per compensi oltre IVA CNA e spese generali;
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante incidentale ,. dei presupposti Controparte_1
di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 24.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 165/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 07.05.2024
DA
(C.F.: ) rappresentata e difesa Avv. Andrea Bortolotto del Foro Parte_1 C.F._1
di Treviso giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, valida anche per l'appello;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F./P.IVA: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Pietro Barolo e Nicolò Barolo, entrambi del Foro di Treviso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale;
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE-
, (C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 674/2023, resa in data 06.11.2023 nella causa civile R.G.
2056/2021, pubblicata il 07.11.2023 comunicata dalla Cancelleria a mezzo PEC in data 07.11.2023.
Causa iscritta a ruolo il 14.05.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 24.07.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Nel merito, in via principale:
Rigettarsi l'appello incidentale proposto dalla convenuta in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore in quanto infondato in diritto e in fatto.
Per quanto dedotto in atti, in totale accoglimento del presente appello e in parziale riforma della qui impugnata Sentenza n.674/2023, Rep. n. 1165/2023 resa in data 06.11.2023 dal Tribunale di
Pordenone in composizione monocratica, pubblicata il 07.11.2023, accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva ex artt. 2043 e 2054 C.C. e art. 145 C.d.S. di nella Controparte_2
causazione del sinistro di causa, e dichiararsi la responsabilità civile del predetto convenuto e della soc. in relazione alle obbligazioni risarcitorie derivanti dal sinistro per cui Controparte_1
è causa;
condannarsi quindi i convenuti appellati a risarcire, in solido tra loro, all'attrice, (1) tutti i danni dalla stessa patiti in esito al sinistro medesimo, che sono stati accertati e quantificati dal Giudice
di prime cure nella complessiva somma di €.333.241.49-, oltre all'importo di €.4.020,52- per spese stragiudiziali documentate e quantificate a valore medio di tariffa (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo) e così, complessivamente, l'importo di €.337.262,01- ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, nonché (2) a pagare all'appellante l'importo ancora dovuto al netto delle somme finora percepite e trattenute in acconto.
Con conseguente condanna anche al pagamento-rifusione integrale delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante, oltre al rimborso forfettario per spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Nel merito, in via subordinata:
Rigettarsi l'appello incidentale proposto dalla convenuta in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore in quanto infondato in diritto e in fatto.
Per quanto dedotto in atti, in denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della qui impugnata Sentenza n.674/2023,
Rep. n.1165/2023 resa in data 06.11.2023 dal Tribunale di Pordenone in composizione monocratica,
pubblicata il 07.11.2023, accertarsi e di-chiararsi la responsabilità prevalente ex artt. 2043 e 2054
C.C. e art. 145 C.d.S. di nella causazione del sinistro di causa, e dichiararsi la Controparte_2
responsabilità civile del predetto convenuto e della soc. in relazione alle Controparte_1
obbligazioni risarcitorie derivanti dal sinistro per cui è causa;
condannarsi quindi i convenuti appellati a risarcire, in solido tra loro, all'appellante -previa riduzione della percentuale di responsabilità posta a carico della stessa- tutti i proporzionali danni dalla stessa patiti in esito al sinistro medesimo, che sono stati accertati e quantificati dal Giudice di prime cure nella complessiva somma di €.333.241.49,
oltre all'importo di €.4.020,52- per spese stragiudiziali documentate e quantificate a valore medio di tariffa (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo) e così, complessivamente l'importo di €.337.262,01- ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, nonché (2) a pagare all'appellante l'importo ancora dovuto al netto delle somme finora percepite e trattenute in acconto.
Con conseguente rideterminazione delle spese legali poste a carico dell'appellante nel giudizio di primo grado e condanna degli appellati al pagamento alla stessa di quanto ancora dovuto, e con vittoria integrale di spese e compensi del presente grado di giu-dizio d'Appello, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
In denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del presente appello e dell'appello incidentale proposto da controparte, condannarsi gli appellati a pagare all'appellante l'importo ancora dovuto siccome risultante di giustizia, al netto delle somme finora per-cepite e trattenute in acconto, e compensare tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
In via istruttoria: solo occorrendo, in caso di istruttoria in grado di appello ex art. 345 C.P.C.,
ammettersi le istanze istruttorie richieste nel giudizio di primo grado.
Per parte attrice, ammettersi la prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) “Vero che il giorno 18.08.2018, alle ore 21:00 circa, stava percorrendo la S.S. 14 in località
Fossalta di Portogruaro (VE) con direzione Latisana e l'autovettura nella quale viaggiava era preceduta da una motocicletta con a bordo due persone. Dica il teste a quale distanza approssimativa dalla motocicletta viaggiava”;
2) “Vero che la motocicletta che la precedeva era a sua volta preceduta da un'altra autovettura”;
3) “Vero che un'auto usciva da Via E. Fermi proveniente da Vado e impattava con la motocicletta che precedeva la vettura sulla quale lei viaggiava”;
4) “Vero che la predetta auto si era fermata allo stop di Via E. Fermi prima di impegnare l'incrocio con Via Martin ER IN”.
Si indicano quali testi i sig.ri residente a [...] e Testimone_1 Tes_2
, residente a [...].
[...]
Ammettersi inoltre l'interrogatorio formale del convenuto sui seguenti capitoli Controparte_2
di prova:
1) “Vero che il giorno 18.08.2018, alle ore 21:00 circa lei stava procedendo da Vado in direzione
Fossalta di Portogruaro (VE) a bordo della sua autovettura Opel Corsa tg.ta DM701ND”; 2) “Vero che, giunto all'intersezione con la via favorita Martin ER IN, impegnava l'incrocio superando il segnale di STOP posto sulla Via E. Fermi”;
3) “Vero che, una volta impegnato l'incrocio tra Via E. Fermi e Via Martin ER IN, vedeva un'ombra e impattava con il motociclo condotto dalla sig.ra ; Parte_1
4) “Vero che, prima di impegnare l'incrocio tra E. Fermi e Via Martin ER IN , aveva notato sopraggiungere da sinistra un'autovettura”.
Per l'appellata e appellante incidentale
“Nel merito in principalità
- Rigettarsi il proposto appello;
- Con vittoria di spese e competenze di lite.
Nel merito in via d'appello incidentale
- In parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi, ai sensi degli artt. 2697, 2056,
1223 c.c. e 115 c.p.c. che nulla è dovuto alla sig.ra a titolo di danno alla capacità lavorativa Parte_1
specifica;
- condannarsi l'attrice-appellante principale a restituire a gli importi, Controparte_1
percepiti a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado, che risulteranno non dovuti a seguito della riforma della predetta sentenza, con interessi e rivalutazione monetaria.
- con vittoria di spese e competenze del grado.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Pordenone e la Parte_1 Controparte_2
compagnia dello stesso per la r.c.a., chiedendone la condanna, in via Controparte_1
solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, da lei subiti a causa del sinistro verificatosi in data 18.8.2018 verso le ore 21.00 in Fossalta di Portogruaro (VE), lungo la S.S. 14 all'altezza dell'intersezione tra Viale ER IN e Via E. Fermi. Esponeva l'attrice che in tale occasione stava percorrendo Viale ER IN con direzione est verso Latisana alla guida della propria motocicletta Yamaha 2YL, con a bordo quale trasportata la figlia di 12 anni, quando era stata violentemente urtata dal veicolo Opel Corsa tg.to DM701ND condotto dal proprietario . Secondo Controparte_2
quanto dedotto da parte attrice, l'autovettura del convenuto, proveniente dalla Via E. Fermi con direzione nord, si era immessa irregolarmente e repentinamente nell'incrocio senza concedere la dovuta precedenza e senza arrestarsi al segnale di stop, provocando l'impatto.
L'attrice deduceva di aver subito, in conseguenza del sinistro, gravi lesioni fisiche;
Controparte_1
veva provveduto al risarcimento dei danni alla minore ed al versamento, in favore dell'attrice,
[...]
della somma di € 144.820,00, somme che l'attrice aveva trattenuto quale acconto sul maggior dovuto.
Ritenendo sussistere una responsabilità esclusiva in capo al l'attrice agiva per il completo CP_2
ristoro dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio , dichiarando, in via preliminare, di accettare il Controparte_1
contraddittorio nei limiti del massimale residuo di polizza assicurato e contestando sia nell'an sia nel quantum la pretesa. La convenuta deduceva un concorso di colpa dell'attrice non inferiore al 50%; chiedeva il rigetto della domanda, dando atto di aver già corrisposto a titolo di risarcimento, l'importo di € 144.820,00, ritenuto satisfattivo.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pordenone, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dalla sig.ra condannava le parti convenute e Parte_1 Controparte_1
al pagamento in favore della parte attrice dell'importo di € 26.773,19. Controparte_2
Tale importo, secondo quanto disposto dal giudice di primo grado, derivava dalla differenza tra l'ammontare totale del danno subito dalla (333.241,49 €), ridotto del 20% per il concorso di Pt_1
responsabilità dell'attrice nella dinamica dell'incidente stradale (266.593,19 €), e gli importi versati dalla società di assicurazione prima dell'instaurazione del giudizio di prime cure (144.820,00 €) e successivamente (95.000,00 €).
Il Tribunale riteneva infatti che la responsabilità del sinistro non fosse da ascrivere interamente al poiché, sebbene dalla relazione ricostruttiva della polizia stradale emergesse che il CP_2
convenuto non avesse dato la precedenza nonostante il segnale di stop, la condotta della nella Pt_1
dinamica dell'incidente non supererebbe, in ogni caso, la presunzione di un suo concorso;
ciò in quanto non sarebbe provato che avesse rispettato l'art.141 c.d.s. ovvero l'obbligo di regolare la velocità del vicolo secondo le caratteristiche e condizioni della strada e del traffico e ogni altra circostanza.
Il giudice evidenziava la mancanza di una adeguata prova con riguardo alla velocità tenuta dall'attrice, e al fatto che con una guida prudente e commisurata allo stato dei luoghi ella avrebbe evitato il sinistro;
rilevava tuttavia che la Polizia Stradale aveva accertato che sul suolo asciutto non erano visibili tracce di frenata dei veicoli coinvolti;
per tali ragioni, il giudice di primo grado stabiliva una responsabilità pari all'80% in capo al e al 20% in capo alla CP_2 Pt_1
Per quanto riguarda, invece, l'ammontare del danno risarcibile, il ctu aveva Persona_1
accertato: -danno biologico temporaneo: 90 gg di ITT;
210 gg di ITP al 75%; 75 gg di ITP al 50%;
-danno biologico permanente: 34%.
Quanto alla riduzione della capacità lavorativa specifica, il giudice rilevava che l'attrice non aveva un lavoro stabile, in quanto solo di recente si era reimmessa nel mondo del lavoro poiché la figlia era cresciuta, ed aveva preso quindi a riferimento il triplo della pensione sociale annua, utilizzando il coefficiente di capitalizzazione indicato dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano in data
26.5.2023.
Sulla base di Tabelle del Tribunale di Milano, il giudice determinava un danno biologico e morale per invalidità permanente pari a € 184.156,00, un danno biologico per invalidità temporanea pari a €
28.215,00, la somma dovuta per perdita reddituale pari a € 112.877,93 e le spese mediche pari a €
3.162,56, a cui si aggiungevano le spese per l'assistenza stragiudiziale pari a 3.000 € e quelle per la perizia medico legale pari a 1.830,00 €. Il totale risarcibile era quindi pari a 333.241,49 €, e a seguito delle riduzioni (per importi già corrisposti) la somma da risarcire era stata quantificata dal Tribunale in € 26.733,19.
Avverso la sentenza proponeva appello con quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante contestava la decisione del giudice di prime cure relativa al concorso di colpa nella causazione dell'evento dannoso, sostenendo che la responsabilità nella determinazione del sinistro stradale fosse da attribuirsi interamente al e pertanto chiedeva che venisse CP_2
dichiarata la sua responsabilità esclusiva ex artt. 2043 e 2054 cc e art. 145 C.d.S..
Secondo la difesa della dalla dinamica del sinistro, emergente tanto dalla relazione della polizia Pt_1
locale, quanto dalle dichiarazioni dei presenti e dello stesso all'odierna appellante non CP_2 sarebbe stato consentito alcun tempo tecnico di reazione e quindi non avrebbe in nessun caso potuto evitare l'incidente. A sostegno della propria tesi, l'appellante evidenziava che dalla relazione della polizia locale si evinceva che nessun segno di frenata era stato rinvenuto sul luogo dell'incidente, e pertanto ella non avrebbe avuto il tempo materiale per frenare e quindi evitare l'impatto. Rilevava che stava trasportando la figlia minorenne, e pertanto l'adozione di una condotta imprudente era inverosimile. L'impatto era poi avvenuto nel centro dell'incrocio e l'auto aveva urtato il motociclo con l'angolo anteriore sinistro;
lo stesso aveva spontaneamente dichiarato di non avere CP_2
visto la moto.
Anche il riferimento fatto dal giudice alla “tipologia e la gravità dei danni alle cose e alle persone conseguenti alla collisione” per affermare un concorso di colpa veniva contestato dall'appellante, in quanto tale circostanza non provava che ella procedesse a velocità non prudente. Il motociclo si trovava già nell'area dell'intersezione ed era stato speronato dall'auto del che non si era CP_2
fermata allo stop in quanto non aveva visto la moto;
evidenziava poi che su un motociclista ed una moto le conseguenze di un impatto sono sempre più gravi che su un'autovettura. Lamentava che il giudice non avesse ammesso le prove orali né disposto la c.t.u. dinamica del sinistro come espressamente richiesto dall'attrice.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante formulava una eccezione di nullità della sentenza del
Tribunale di Pordenone per carenza della motivazione in ordine alla graduazione della colpa dei conducenti. Sosteneva, infatti, l'appellante che il giudice di prime cure non avesse adeguatamente illustrato le evidenze istruttorie che lo avevano condotto ad attribuire al una responsabilità CP_2
pari all'80% nella causazione del sinistro, e all'attrice una responsabilità del 20%.
Come terzo motivo di gravame la difesa della sig.ra reputava errata e non motivata la riduzione Pt_1
della liquidazione del danno patrimoniale per assistenza legale stragiudiziale (liquidati € 3.000, richiesti € 5.870). Sul punto richiamava i parametri forensi per attività stragiudiziale che nello scaglione di valore porterebbero ad € 5.870; lamentava pertanto la violazione dei minimi tariffari.
A sostegno della propria tesi, l'odierna appellante deduceva che il Giudice di prime cure, come aveva statuito la Suprema Corte (Cass. SS. UU. (16990/2017), aveva l'onere di indicare in maniera dettagliata sia le singole voci da ridurre, sia il motivo di tale riduzione, al fine di consentire in tutta trasparenza un controllo sulla liquidazione. Con il quarto motivo, veniva lamentata l'errata e illogica compensazione parziale delle spese di lite e del compenso per la negoziazione assistita;
sull'assunto del parziale concorso dell'attrice nella causazione del sinistro, il giudice di prime cure aveva compensato le spese di lite nella misura di un quarto, ritenendo parzialmente soccombente l'attrice; l'appellante richiedeva la riforma di tale decisione, in quanto in virtù degli artt. 91,92 e 96 c.p.c. la parte vittoriosa non dovrebbe subire alcun danno economico per aver instaurato la causa.
Si costituiva anche in questo grado l'appellata proponendo altresì appello Controparte_1
incidentale.
Parte appellata contestava i motivi di appello, affermando anzitutto la correttezza della decisione del giudice di prime cure in relazione all'attribuzione delle responsabilità nella dinamica dell'evento.
Osservava che nell'urto la parte anteriore sinistra dell'auto era andata completamente distrutta, e che il tratto di strada caratterizzato da intersezioni multiple e l'orario notturno (ore 21 del 18 agosto) imponevano di moderare particolarmente la velocità.
Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, parte appellata contestava la censura di nullità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alla graduazione della colpa dei conducenti, ritendendo chiaro ed esaustivo l'iter logico seguito dal giudice di prime cure.
La Compagnia assicuratrice contestava poi la censura relativa alla riduzione della liquidazione del danno patrimoniale per l'assistenza legale stragiudiziale;
osservava che la somma liquidata dal
Tribunale di Pordenone era in ogni caso superiore al compenso minimo imponibile previsto dalle tabelle ministeriali (€ 2.935,00).
Infine, la difesa dell'appellata contestava il motivo di ricorso relativo alla compensazione parziale delle spese di lite e del compenso per la negoziazione assistita, sostenendo che la compensazione operata dal giudice fosse la conseguenza ovvia della statuizione in ordine alle rispettive responsabilità delle parti nella causazione del sinistro.
Come unico motivo di appello incidentale, infine, la difesa di censurava la Controparte_1
liquidazione, in favore della del danno alla capacità lavorativa da calcolarsi sulla base del triplo Pt_1
della pensione sociale annua quale parametro di riferimento. Affermava, infatti, parte appellata che non sussisteva alcun elemento che dimostrasse la riduzione della capacità di guadagno della a Pt_1 seguito del danno subito;
la liquidazione era invece avvenuta presupponendo che l'appellante avrebbe sempre lavorato con continuità per il resto della vita, cosa che non aveva mai fatto.
Secondo l'appellante incidentale mancava la prova della “effettiva contrazione del reddito quale diretta conseguenza della diminuita, e positivamente accertata, capacità lavorativa specifica”. Non avendo l'appellante prodotto in giudizio le dichiarazioni dei redditi precedenti e successive alla data del sinistro, tale diminuzione non poteva ritenersi provata.
non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_2
***
1. Il primo motivo di gravame deve essere accolto, non essendovi elementi concreti per affermare un concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro.
Secondo Cass.n.33483/24 “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, rilevando che l'incertezza sulla condotta di guida del danneggiato non consentiva di attribuire rilevanza causale alla sola condotta dell'antagonista)”.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha tuttavia applicato l'art.2054 co. 2 c.c., che presume una pari responsabilità dei conducenti, ma ha poi attribuito alla un concorso del 20% in assenza Pt_1
di elementi di prova di una sua corresponsabilità.
aveva dichiarato di avere impegnato l'incrocio senza avere assolutamente visto Controparte_2
la moto, ma solo l'auto che la seguiva;
egli ha pertanto impegnato l'incrocio ritenendo che questo fosse libero, mentre invece stava sopraggiungendo il motociclo condotto dall'appellante. Deve quindi ritenersi plausibile che non vi sia stata la possibilità di attuare alcuna manovra di emergenza da parte della conducente la moto.
Secondo Cass.n.8311/2023 “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all'avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile”.
Secondo Cass.n.13672/2019 “nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2
c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite
l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente”.
Nel caso di specie la Polizia Stradale non ha individuato alcun profilo di responsabilità a carico della mentre ha contestato a la violazione dell'art.145 co.5 C.d.S.; la prima pertanto non Pt_1 CP_2
poteva certo prevedere l'improvvisa immissione sulla strada statale dell'autovettura senza il rispetto del segnale di arresto.
Deve pertanto ritenersi la responsabilità esclusiva del conducente l'autovettura nella causazione del sinistro.
2. Con riguardo al terzo motivo di gravame, deve rilevarsi che il giudice di primo grado ha solo apparentemente rispettato il compenso minimo per attività stragiudiziale, nel riconoscere l'importo di € 3.000; considerando anche gli accessori, con la sentenza di primo grado è stato infatti liquidato un compenso inferiore al minimo (€ 2.508,36 oltre accessori).
Si ritiene invece che tali compensi debbano essere liquidati nei valori medi di cui al DM 37/2018 per l'attività stragiudiziale, sulla base del valore della domanda, e pertanto sul punto la sentenza di primo grado andrà riformata con condanna al pagamento della somma di euro 5.870,00 oltre accessori a titolo di compenso per attività di assistenza stragiudiziale.
3. Con riguardo al quarto motivo di gravame, si deve rilevare che la statuizione sulle spese di primo grado era coerente con il riconoscimento operato in sentenza di un concorso di colpa dell'attrice; la riforma della sentenza sul punto comporta tuttavia che anche le spese di primo grado debbano essere interamente rifuse all'odierna appellante.
4. Quanto all'appello incidentale, la sentenza impugnata dava atto che la godeva di un Pt_1
reddito sporadico. Così aveva dedotto l'attrice nell'atto di citazione:
“Prima del sinistro di cui è causa, dal 16.06.2018 all'11.07.2018, la Sig.ra è stata impiegata Pt_1
come addetta alle pulizie presso la società di San Michele al Tagliamento (VE) e Controparte_3
successivamente, dal 27.06.2018 al 10.08.2018, è stata assunta a tempo determinato in somministrazione ex artt. 30 e ss. del D.L. n. 81/2015 con la qualifica di operaia presso la Pt_2
di Fiume Veneto (PN); posto che tale ultimo contratto di lavoro non era stato prorogato
[...]
alla scadenza, al momento del sinistro, avvenuto il 18.08.2018, l'attrice risultava disoccupata da alcuni giorni”.
Secondo Cass.4289/2024 “in tema di danni alla persona, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere liquidato - ferma restando l'esigenza di tener conto anche della persistente, benché ridotta, capacità di reperire e mantenere altra occupazione retribuita
- in base al reddito che il danneggiato avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento, sia nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in atto al tempo dell'evento dannoso, sia in quella di stato di disoccupazione, purché questa sia involontaria e incolpevole, nonché temporanea e contingente, e sussista ragionevole certezza o positiva dimostrazione che lo stesso danneggiato, se rimasto sano, avrebbe intrapreso un nuovo rapporto di lavoro avente ad oggetto la medesima attività o altra confacente al proprio profilo professionale”.
Nel caso di specie la aveva da poco iniziato a lavorare, e come indicato nella sentenza di primo Pt_1
grado, “si era solo da poco riaffacciata al lavoro avendo atteso che la figlia fosse cresciuta, secondo quanto dalla stessa rappresentato”.
Poiché, alla data del sinistro, l'ultimo contratto di lavoro era scaduto solo da alcuni giorni, e non era stato rinnovato, deve ritenersi che verosimilmente l'appellante avrebbe ricercato una nuova occupazione.
L'appello incidentale deve essere pertanto respinto.
5. Poiché la sentenza di primo grado deve essere riformata, escludendo il concorso di colpa, è
necessario operare una riliquidazione dell'intero danno biologico sulla base delle nuove
Tabelle 2024 recentemente adottate dal Tribunale di Milano.
Avuto riguardo alle tabelle del 2024, e all'età della danneggiata (48 anni) con riferimento al danno da invalidità permanente (indicato nella percentuale del 34%) il danno risarcibile viene determinato in euro 214.038,00 per danno biologico per invalidità permanente, compreso l'incremento per danno psichico.
Quanto al danno per inabilità temporanea, la stessa è stata riconosciuta in 90 gg. di ITT, 210 gg.
di ITP al 75%, e 75 gg. di ITP al 50%; il danno biologico per inabilità temporanea deve essere quindi rideterminato in euro 32.775,00.
Resta fermo il criterio per quantificare il danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica, danno che deve essere rideterminato in euro 120.822,24 (assegno sociale mensile anno
2025: euro 538,69; triplo assegno sociale annuo euro 21.008,91x19.17x30%).
Il danno risarcibile deve essere in questa sede così determinato:
danno biologico e morale per invalidità permanente € 214.038,00
danno biologico per inabilità temporanea € 32.775,00
spese mediche varie € 3.162,56
spese per assistenza stragiudiziale maggiorate di accessori € 7.020,52
spese per perdita reddituale € 120.822,24
spese per perizia medico legale € 1.830,00
totale euro 379.648,32
A tale importo devono essere sottratti euro 239.820,00 già corrisposti alla danneggiata, per un totale ancora dovuto di euro 139.828,32. Quanto al calcolo degli interessi compensativi, si deve rilevare che la Compagnia assicuratrice ha effettuato tre pagamenti parziali: uno di euro 10.000,00 il 12.03.2019, uno di euro 134.820,00 in data
29.9.2020 e uno in corso di causa di euro 95.000,00 in data 28.3.2023.
Come indicato nella sentenza impugnata, pertanto, sull'importo capitale liquidato, espresso già in valori attuali devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente monetario del bene perduto;
tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione, e si calcolano non sulla somma finale in valori attuali, bensì sull'intera somma via via rivalutata in tale arco di tempo, calcolandosi gli interessi sulla somma intera fino al pagamento dell'acconto e sull'importo dovuto al netto dell'acconto versato dalla data del relativo versamento, e ciò per ciascuno dei tre acconti.
Dalla data della pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali sulla somma così
calcolata, fino al saldo.
6. Stante la soccombenza, gli appellati e devono Controparte_1 Controparte_2
essere condannati al pagamento delle spese di entrambi i gradi in favore dell'appellante,
liquidate secondo i parametri medi (fase introduttiva, di studio e decisoria, oltre al compenso minimo per la fase di trattazione) delle cause ricomprese nel valore tra € 52.000,01 ed €
260.000,00. Resta fermo il disposto della sentenza di primo grado quanto alle spese di c.t.u..
Sussistono in capo all'appellante incidentale i presupposti di cui Controparte_1
all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da nei Parte_1
confronti di e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 274/23 del Tribunale di
Pordenone, accerta e dichiara che l'appellante ha subito i seguenti danni a seguito del Parte_1 sinistro occorsole in data 18.08.2018, da addebitarsi ad esclusiva responsabilità dell'appellato
: Controparte_2
danni non patrimoniali euro 246.813,00;
danni patrimoniali pari ad euro 132.835,32;
condanna le parti appellate e al pagamento in solido Controparte_1 Controparte_2
in favore di della somma ulteriore di euro 139.828,32, oltre interessi e rivalutazione nei Parte_1
termini di cui in motivazione;
Condanna le parti appellate e al pagamento in solido Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite di entrambi i gradi in favore dell'appellante, che liquida per il primo grado in euro
11.268,00 per compensi, oltre IVA CNA e spese generali, e per il secondo grado in euro 14.317,00
per compensi oltre IVA CNA e spese generali;
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante incidentale ,. dei presupposti Controparte_1
di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 24.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli