Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione Controversie di Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. Paolo Mormile, secondo la modalità della trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3088 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno 2024 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Marrocco ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Marino (Roma), via Edmondo de Amicis n. 11 RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele De Rose e Massimiliano Morelli, per procura generale alle liti, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo;
RESISTENTE «««»»»
Con ricorso depositato telematicamente presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale, la Sig.ra proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 Parte_1
0012997 77 000, notificato in data 28 dicembre 2023, con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di euro 1.208,37 a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive, dovuti alla Gestione commercianti in relazione al periodo da giugno a dicembre 2022. La ricorrente eccepiva la nullità dell'avviso di addebito per indeterminatezza e per carenza di motivazione. La Sig.ra sosteneva altresì l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva Pt_1 dell'Istituto, rilevando l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella Gestione commercianti.
e difeso come in epigrafe, osservando ed eccependo quanto riportato nel proprio atto introduttivo. Il Giudice, ritenuto che la causa fosse decidibile allo stato degli atti, senza bisogno di ulteriore attività istruttoria, concedeva alle parti termine per note di discussione di cui all'art. 127-ter c.p.c., contenenti le sole istanze e conclusioni, e, all'esito, decideva la causa come da separata sentenza. «««»»»
Le doglianze attinenti ai vizi formali dell'avviso di addebito risultano infondate. In relazione al dedotto vizio di motivazione, si osserva che l'avviso di addebito con cui l'Ente previdenziale chiede il pagamento dei contributi non versati, non necessita di specifica motivazione, non risultando a tal fine applicabile la legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo, che riguarda i procedimenti strumentali alla emanazione da parte della P.A. di provvedimenti autoritativi destinati ad incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari dei medesimi, caratterizzati dalla situazione di preminenza dell'organo che li adotta, in quanto la pretesa contributiva scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento dei contributi connessi alla loro denunzia da parte del datore di lavoro, spettando, eventualmente, a quest'ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti. L'avviso di addebito rappresenta solo lo strumento giuridico attraverso il quale viene eseguito il recupero di un credito già accertato dall'ente creditore, la cui sussistenza può essere messa, comunque, in discussione coi rimedi dell'opposizione o dell'azione di accertamento negativo. In realtà, ai fini del contenuto minimo dell'odierno avviso di addebito, gli articoli 1 e 6 del d.m. n. 321/1999 richiedono l'indicazione “sintetica” degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendo quindi, per la regolarità del documento, una indicazione
“analitica” di quegli elementi (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. lav., n. 17756/2014 e n. 6672/2012). Orbene, l'avviso di addebito notificato evidenzia alla prima pagina: a) il periodo, giugno – dicembre 2022; b) che si tratta di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti;
c) l'importo pari ad euro 1.208,37 e rinvia a quanto si legge nella successiva sezione
“Dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti”. Poi la successiva sezione “Dettaglio” individua per ciascun mese l'importo dovuto, sia a titolo di sorte contributiva, sia a titolo di sanzioni civili sino all'emissione dell'avviso di addebito. Ad ogni modo, si osserva che la ricorrente era consapevole del merito della questione, in considerazione della circostanza che vi era stata una delibera della Camera di Commercio di iscrizione della nella persona della titolare Parte_2 Pt_1
per l'apertura dell'Unita Locale n. 2 dello stabilimento balneare con data
[...] apertura 14 maggio 2022, come risulta anche nella storia delle modifiche presente nella visura camerale: tra i protocolli evasi è il n. 212673/2022 dell' 8 giugno 2022 (cfr. lettera CP_ del 21 settembre 2022 di comunicazione di avvenuta iscrizione e pag. 8 della visura camerale della doc. allegati ai nn. 2, 3 e 4 della memoria . Parte_2 CP_2
Nel merito, l' rileva correttamente che la contribuzione di cui all'avviso di addebito CP_2 opposto è interamente dovuta. Ai sensi delle disposizioni vigenti, in particolare della legge n. 233 del 2 agosto 1990, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono tenuti a pagare una contribuzione fissa in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale (art. 1, comma 3 e art. 2, comma 2, legge citata) e una contribuzione a percentuale sulla base dei redditi dichiarati ai fini Irpef relativi all'anno precedente (art. 1 , comma 1, legge cit.). La contribuzione fissa è dovuta sulla base della sola iscrizione alla Camera di Commercio. La giurisprudenza ha sul punto evidenziato che l'iscrizione negli elenchi nominativi presso la Camera di Commercio ha natura costitutiva e determina l'obbligo di pagamento della relativa contribuzione all'ente previdenziale finché non intervenga un formale atto di cancellazione dagli elenchi stessi, indipendentemente dall'esercizio dell'attività o dai redditi percepiti (cfr. Pret. 3.4.89, Pret. Cremona 9.10.89, Per_1
Trib. Palermo 15.2.1989, Cass. Lav.
2.11.92 n. 11868). Parte ricorrente è pertanto tenuta al pagamento all'Istituto delle somme iscritte a ruolo CP_ da parte dell' in quanto risulta, nel periodo indicato nell'avviso di addebito opposto, che ha esercitato attività commerciale e che non ha provveduto al pagamento dei contributi di competenza della Gestione Commercianti nel periodo giugno – dicembre 2022. La ricorrente è pertanto tenuta a pagare, oltre alla contribuzione fissa indicata nell'avviso, anche le somme aggiuntive per ritardato pagamento, quantificate sulla base delle disposizioni di legge in vigore. In relazione al regime sanzionatorio applicato negli avvisi opposti e alle contestazioni (generiche) di parte ricorrente, si rileva che la costante giurisprudenza (da ultimo Cass. 8323/00) ritiene che le sanzioni civili siano conseguenza automatica dell'omissione contributiva e che sia pertanto inammissibile ogni indagine volta a verificare una colpa in ordine all'omissione contributiva al fine di ridurre l'entità delle predette sanzioni. A fronte della ricostruzione in fatto ed in diritto che precede, deve essere rigettata l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 0012997 77 000, notificato in data 28 dicembre 2023, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 1.208,37 a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive, dovuti alla Gestione commercianti in relazione al periodo da giugno a dicembre 2022. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 37/2018, dovendo rilevare, tra l'altro, che sia il ricorso introduttivo del presente giudizio sia le note di trattazione scritta sono redatte in violazione di quanto disposto dal D.M. Giustizia 7 agosto 2023 n. 110 e dall'art. 46 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigettata l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2023 0012997 77 000, notificato in data 28 dicembre 2023, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di euro 1.208,37 a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive, dovuti alla Gestione commercianti in relazione al periodo da giugno a dicembre 2022.
2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessive € 2.500,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA. Roma, 07/01/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile