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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/04/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano
Presidente rel. dr. Maria Teresa Brena Consigliera dr. Irene Lupo Consiglierae ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2659/2024 R.G. promossa
DA
C.F. e P.IVA. ), rappresento e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandro Di Baia (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._1
Perugia, Piazza Italia n. 9
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Motzo (C.F. CP_1 P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Kramer n. 32 C.F._2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti dalla difesa della società appellante in entrambi i gradi di giudizio, in riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis:
- in via preliminare di rito: dichiarare improcedibile l'avversa opposizione per difetto di valida procura al momento della sua notificazione e, per l'effetto, dichiarare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale: confermare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e diritto;
pagina 1 di 6 - in caso di conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto: condannare comunque in persona del suo legale rappresentante p.t., a CP_1 corrispondere alla società opposta l'importo di € 24.176,16 (€ 38.688,16 importo ingiunto - € 14.512,00 importo liquidato dal Tribunale nella sentenza di primo grado), di cui a tutte le fatture rimaste ancora impagate e poste a fondamento del ricorso monitorio, salvo il diverso importo che risulterà in corso di causa, maggiorato di interessi convenzionali di mora ex D. Lgs. 231/2022 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi della fase monitoria, del giudizio di opposizione di primo grado e del presente giudizio di appello, maggiorati di rimborso forfetario nella misura del 15%, cap e iva come per legge se dovuta.
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per l'ammissione delle prove orali richieste nel corso del giudizio di primo grado ed articolate nella propria memoria n° 2 ex art. 171 ter c.p.c.
Per CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, previa ogni declaratoria, così giudicare
Nel merito e in ogni caso
Rigettare l'appello proposto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e C.P.A.
Oltre alla condanna di per lite Controparte_2 temeraria ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma pari al doppio delle spese legali che varranno liquidate o nell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta in via equitativa dovuta.
Nella incredula ipotesi di amissione delle prove testimoniali di controparte si richiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria su quanto eventualmente ammesso ex adverso con i seguenti testi: il Sig. il Sig. c/o Hotel Da Vinci, il Sig. Testimone_1 Testimone_2 [...]
c/o Vayu s.r.l. e la Sig.ra c/o Tes_3 Testimone_4 CP_1
Si dichiara che con il presente atto non si svolge domanda riconvenzionale, che non si modifica l'importo della domanda e che non si chiamano in causa terzi.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio (già opponendosi al decreto CP_1 Parte_1 CP_3 ingiuntivo n. 6465/2023, con cui il Tribunale di Milano le ingiungeva il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 38.688,16 a titolo di corrispettivo per il servizio di telecomunicazioni da quest'ultima erogato.
A sostegno della propria opposizione, esponeva che: CP_1
- nel luglio 2016 le parti stipulavano un contratto di fornitura di servizi di telecomunicazione, in forza del quale avrebbe fornito connettività alla rete internet in favore di due clienti di (ossia il CP_4 CP_1
Glam Hotel e l'Hotel Da Vinci), dietro pagamento di un corrispettivo bimestrale;
- tali contratti avevano una durata annuale (tacitamente rinnovabile) decorrente dalla data di attivazione, avvenuta in data 12.09.2016 per il Glam Hotel e 20.10.2016 per l'Hotel Da Vinci;
pagina 2 di 6 Sosteneva che nessuna somma risultava dovuta a stante, tra le altre cose, l'intervenuta disdetta Pt_1 contrattuale del 05.09.2017 e, in ogni caso, la risoluzione contrattuale ex art. 1454 c.c. effettuata ad opera di
Retail con effetto retroattivo alla data dell'ultima erogazione del servizio (aprile 2017).
, costituendosi tardivamente, eccepiva la nullità della notifica dell'atto di Parte_1 citazione in opposizione (stante la mancanza dell'attestazione di conformità della copia informatica della procura alle liti all'originale) e, in ogni caso, contestava la ricostruzione dei fatti così come operata dall'opponente. Chiedeva, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7272/2024 del 18.07.2024 revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava al pagamento della minor somma di € 14.512,00 (oltre interessi CP_1 convenzionali dalla scadenza della singola fattura al saldo), integralmente compensando le spese di lite.
Preliminarmente, il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione, integrando la procura così sottoscritto un'ipotesi di procura speciale apposta in calce all'atto, come previsto dall'art. 83, co. 3 c.p.c.
Nel merito, rilevava che:
- in data 05.09.2017, aveva richiesto la disattivazione dei servizi attivi presso Glam Hotel (attivo CP_1 dal 12.09.2016) e presso l'Hotel Da Vinci (attivo dal 20.10.2016) a far data dal 1.10.2017, ma che Reteil non aveva dato seguito a tale richiesta;
- i contratti avevano una durata annuale (con previsione di tacito rinnovo), e si sarebbero quindi dovuti sciogliere in data 12.09.2018 per il Glam Hotel e in data 20.10.2018 per l'Hotel Da Vinci;
- tuttavia, a fronte del perdurare inadempimento di , che non provvedeva al pagamento delle rate CP_1 concordate, con diffida ad adempiere del 23.03.2018 comunicava la risoluzione contrattuale ex Pt_1 art. 1454 c.c. nel caso di mancato pagamento da parte di nel termine di 15 giorni;
CP_1
- stante la protratta inerzia di , i contratti si risolvevano di diritto in data 08.04.2018 (23 marzo + CP_1
15 giorni).
Il Tribunale rilevava, dunque, che risultavano dovute esclusivamente le fatture (ancora insolute) per i servizi erogati sino alla data della risoluzione dei contratti, per il complessivo importo di €
14.512,00.
Escludeva poi l'operatività della clausola, invocata da che giustificava il pagamento di canoni anche CP_4 successivamente alla data risolutoria (art.
8.9 del contratto quadro , in quanto Controparte_5 applicabile alle sole ipotesi di risoluzione o recesso anticipato del cliente, e non anche del fornitore, come invece avvenuto nel caso di specie.
pagina 3 di 6 Revocava quindi il decreto ingiuntivo opposto e condannava al pagamento del minor importo di € CP_1
14.512,00 (oltre interessi convenzionali dalla scadenza della singola fattura al saldo).
Avverso tale sentenza ha proposto appello sollevando quattro motivi di gravame: CP_4
1. Con il primo motivo di appello, impugna il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di opposizione in quanto eseguita in assenza di una valida procura.
Sostiene che tale eccezione non poteva considerarsi né tardiva, in quanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, né infondata, essendo la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura alle liti all'originale insuscettibile di sanatoria.
2. Con il secondo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, ricostruendo in maniera fallace gli accordi intercorsi tra le parti, ha ritenuto che la durata dei contratti fosse annuale anziché triennale;
sostiene che tale dato sia pacificamente riscontrabile dal raffronto tra il contratto quadro, che prevedeva che “La durata di ciascun Servizio specifico sarà di un anno, salvo ove diversamente indicato negli specifici
Accordi Operativi”, con i singoli accordi integrativi, che fissavano la durata del contratto in “36 mesi”, con decorrenza dal giorno di attivazione dei servizi (12.09.2016 per il Glam Hotel e 20.10.2016 per l'Hotel Da
Vinci)
3. Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, stante il mancato adempimento di entro il termine di 15 giorni indicato nella diffida, il contratto si CP_1 era risolto dall'08.04.2018, senza tuttavia considerare che aveva continuato a fornire il servizio anche CP_4 successivamente, così legittimamente ed implicitamente rinunciando all'effetto risolutivo della propria diffida ad adempiere.
4. Con il quarto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inapplicabile l'art.
8.9 del Master Service Agreement, che avrebbe invece giustificato la richiesta di pagamento di canoni anche successivamente alla risoluzione del contratto;
sostiene che, diversamente da quanto accertato dal primo giudice, secondo una interpretazione logica e sistematica, tale clausola risultava applicabile anche alle ipotesi di risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., e che, conseguentemente, CP_1 era tenuta al pagamento dell'intero corrispettivo fino alla scadenza dei contratti.
Alla medesima conclusione sostiene peraltro debba giungersi considerando che, comunque, controparte aveva disdettato il contratto in data 5.9.2017.
Si è costituita contestando integralmente l'appello avversario e instando per la conferma CP_1 integrale della sentenza impugnata, precisando quanto alla reiterato eccezione di difetto di valida procura, che “La procura era stata correttamente inserita nella busta di notifica e richiamata nell'atto notificato nonché attestata automaticamente dal programma Cliens Redigo della che, tra le altre cose, predispone Controparte_6
pagina 4 di 6 automaticamente tutte le attestazioni necessarie per legge in caso di notifica e rilascia automaticamente, oltre alle pec di conferma della notifica, l'attestazione della notifica effettuata”
All'udienza del 3.04.2025 a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Se, in rito, l'eccezione di nullità dell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo, oggi riproposta dall'appellante non può essere accolta (così confermando sul punto la statuizione del Tribunale), Pt_1 poiché la procura era stata correttamente inserita nella busta di notifica oltre ad esser richiamata nell'atto notificato ed attestata dal programma- nel merito, sono invece fondati (ed assorbenti) il secondo e quarto motivo (oltretutto, col terzo motivo si reitera una domanda di adempimento - sul presupposto di una rinuncia all'effetto risolutivo - inammissibile ex art.1453 comma 2 c.c. a fronte di quella di risoluzione) .
Infatti, per un verso, (diversamente da quanto affermato dal primo giudice) la durata di entrambi gli accordi operativi – in deroga al contratto quadro che prevedeva il termine di un anno- era di tre anni (.allegati accordi sub doc C: “affitto 3 anni”); per altro verso, la clausola 8.9. delle condizioni generali di contratto è stata mal interpretata dal Tribunale.
In particolare, laddove prevede che “In caso di risoluzione o di recesso anticipato del Cliente rimane valida
l'obbligazione del Cliente al pagamento dei corrispettivi…per tutta la durata e per i rinnovi…” essa integra, a ben vedere, una clausola penale per la prima ipotesi e una multa penitenziale per la seconda.
Il riferimento al “caso di risoluzione” in quel contesto, non può che intendersi a “risoluzione determinata dal
Cliente”, anche per sistematica lettura con le precedenti ipotesi di risoluzione - e in specie le clausole 8.2.
(art.1454 c.c. risoluzione a seguito di diffida ad adempiere) e 8.8. (clausola risolutiva espressa ex art.1456
c.c. in favore di e-via.)- mentre per i diversi casi di risoluzione (pure disciplinati dal medesimo articolo) per impossibilità sopravvenuta non imputabile (ad esempio per fatto dell'autorità), il perdurare dell'obbligo di versamento si scontrerebbe con la disciplina codicistica (salvo ritenerle derogabile, e quindi consentire, per volontà delle parti, dovuto in ogni caso il corrispettivo anche in dette ipotesi)
Del resto, è anche logico affermare che se era stato pattuito che i corrispettivi restassero dovuti a fronte del recesso anticipato del Cliente, a maggior ragione, devono restare tali anche per il caso di interruzione del rapporto causata dall'inadempimento dello stesso Cliente.
Trattandosi di clausola penale, può disporsi d'ufficio la riduzione ad equità, a norma dell'art. 1384 c.c., che nella specie appare congruo determinare nella misura del 50% avuto riguardo all'interesse del creditore pagina 5 di 6 all'adempimento e alla concreta situazione contrattuale, e in specie considerando che rientrando in possesso dei macchinari il creditore aveva la possibilità di utilizzarli per altri servizi di telecomunicazioni.
Dunque, compete, per sorte capitale, anziché l'ulteriore somma di 24.176,16, quella di € 12.088,08 che, sommata a quella già riconosciuta dal Tribunale, porta ad un totale di € 26.600,08 oltre interessi per come indicati nella sentenza impugnata.
Ed in tal senso va parzialmente riformata l' impugnata sentenza.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (in misura intermedia tra minimi e medi per la non complessità), con esclusione della fase istruttoria del presente appello, non espletatasi.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 7272/2024 del Tribunale di Milano, in parziale riforma della stessa, Parte_1 eleva la condanna dell'odierna appellata, per sorte capitale, ad un totale di € 26.600,08, oltre interessi per come indicati nella sentenza impugnata.
Condanna altresì l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, ai sensi del
D.M. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi € 3.800,00 per il primo grado ed €
3.200,00 per il presente grado;
per entrambi oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma
2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano il 9.4.2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano
Presidente rel. dr. Maria Teresa Brena Consigliera dr. Irene Lupo Consiglierae ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2659/2024 R.G. promossa
DA
C.F. e P.IVA. ), rappresento e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandro Di Baia (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._1
Perugia, Piazza Italia n. 9
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Motzo (C.F. CP_1 P.IVA_2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Kramer n. 32 C.F._2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, per tutti i motivi esposti dalla difesa della società appellante in entrambi i gradi di giudizio, in riforma della sentenza impugnata, contrariis reiectis:
- in via preliminare di rito: dichiarare improcedibile l'avversa opposizione per difetto di valida procura al momento della sua notificazione e, per l'effetto, dichiarare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto;
- in via principale: confermare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e diritto;
pagina 1 di 6 - in caso di conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto: condannare comunque in persona del suo legale rappresentante p.t., a CP_1 corrispondere alla società opposta l'importo di € 24.176,16 (€ 38.688,16 importo ingiunto - € 14.512,00 importo liquidato dal Tribunale nella sentenza di primo grado), di cui a tutte le fatture rimaste ancora impagate e poste a fondamento del ricorso monitorio, salvo il diverso importo che risulterà in corso di causa, maggiorato di interessi convenzionali di mora ex D. Lgs. 231/2022 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi della fase monitoria, del giudizio di opposizione di primo grado e del presente giudizio di appello, maggiorati di rimborso forfetario nella misura del 15%, cap e iva come per legge se dovuta.
IN VIA ISTRUTTORIA si insiste per l'ammissione delle prove orali richieste nel corso del giudizio di primo grado ed articolate nella propria memoria n° 2 ex art. 171 ter c.p.c.
Per CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, previa ogni declaratoria, così giudicare
Nel merito e in ogni caso
Rigettare l'appello proposto.
Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre IVA e C.P.A.
Oltre alla condanna di per lite Controparte_2 temeraria ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma pari al doppio delle spese legali che varranno liquidate o nell'altra somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta in via equitativa dovuta.
Nella incredula ipotesi di amissione delle prove testimoniali di controparte si richiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria su quanto eventualmente ammesso ex adverso con i seguenti testi: il Sig. il Sig. c/o Hotel Da Vinci, il Sig. Testimone_1 Testimone_2 [...]
c/o Vayu s.r.l. e la Sig.ra c/o Tes_3 Testimone_4 CP_1
Si dichiara che con il presente atto non si svolge domanda riconvenzionale, che non si modifica l'importo della domanda e che non si chiamano in causa terzi.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio (già opponendosi al decreto CP_1 Parte_1 CP_3 ingiuntivo n. 6465/2023, con cui il Tribunale di Milano le ingiungeva il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 38.688,16 a titolo di corrispettivo per il servizio di telecomunicazioni da quest'ultima erogato.
A sostegno della propria opposizione, esponeva che: CP_1
- nel luglio 2016 le parti stipulavano un contratto di fornitura di servizi di telecomunicazione, in forza del quale avrebbe fornito connettività alla rete internet in favore di due clienti di (ossia il CP_4 CP_1
Glam Hotel e l'Hotel Da Vinci), dietro pagamento di un corrispettivo bimestrale;
- tali contratti avevano una durata annuale (tacitamente rinnovabile) decorrente dalla data di attivazione, avvenuta in data 12.09.2016 per il Glam Hotel e 20.10.2016 per l'Hotel Da Vinci;
pagina 2 di 6 Sosteneva che nessuna somma risultava dovuta a stante, tra le altre cose, l'intervenuta disdetta Pt_1 contrattuale del 05.09.2017 e, in ogni caso, la risoluzione contrattuale ex art. 1454 c.c. effettuata ad opera di
Retail con effetto retroattivo alla data dell'ultima erogazione del servizio (aprile 2017).
, costituendosi tardivamente, eccepiva la nullità della notifica dell'atto di Parte_1 citazione in opposizione (stante la mancanza dell'attestazione di conformità della copia informatica della procura alle liti all'originale) e, in ogni caso, contestava la ricostruzione dei fatti così come operata dall'opponente. Chiedeva, dunque, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7272/2024 del 18.07.2024 revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava al pagamento della minor somma di € 14.512,00 (oltre interessi CP_1 convenzionali dalla scadenza della singola fattura al saldo), integralmente compensando le spese di lite.
Preliminarmente, il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione, integrando la procura così sottoscritto un'ipotesi di procura speciale apposta in calce all'atto, come previsto dall'art. 83, co. 3 c.p.c.
Nel merito, rilevava che:
- in data 05.09.2017, aveva richiesto la disattivazione dei servizi attivi presso Glam Hotel (attivo CP_1 dal 12.09.2016) e presso l'Hotel Da Vinci (attivo dal 20.10.2016) a far data dal 1.10.2017, ma che Reteil non aveva dato seguito a tale richiesta;
- i contratti avevano una durata annuale (con previsione di tacito rinnovo), e si sarebbero quindi dovuti sciogliere in data 12.09.2018 per il Glam Hotel e in data 20.10.2018 per l'Hotel Da Vinci;
- tuttavia, a fronte del perdurare inadempimento di , che non provvedeva al pagamento delle rate CP_1 concordate, con diffida ad adempiere del 23.03.2018 comunicava la risoluzione contrattuale ex Pt_1 art. 1454 c.c. nel caso di mancato pagamento da parte di nel termine di 15 giorni;
CP_1
- stante la protratta inerzia di , i contratti si risolvevano di diritto in data 08.04.2018 (23 marzo + CP_1
15 giorni).
Il Tribunale rilevava, dunque, che risultavano dovute esclusivamente le fatture (ancora insolute) per i servizi erogati sino alla data della risoluzione dei contratti, per il complessivo importo di €
14.512,00.
Escludeva poi l'operatività della clausola, invocata da che giustificava il pagamento di canoni anche CP_4 successivamente alla data risolutoria (art.
8.9 del contratto quadro , in quanto Controparte_5 applicabile alle sole ipotesi di risoluzione o recesso anticipato del cliente, e non anche del fornitore, come invece avvenuto nel caso di specie.
pagina 3 di 6 Revocava quindi il decreto ingiuntivo opposto e condannava al pagamento del minor importo di € CP_1
14.512,00 (oltre interessi convenzionali dalla scadenza della singola fattura al saldo).
Avverso tale sentenza ha proposto appello sollevando quattro motivi di gravame: CP_4
1. Con il primo motivo di appello, impugna il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di opposizione in quanto eseguita in assenza di una valida procura.
Sostiene che tale eccezione non poteva considerarsi né tardiva, in quanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, né infondata, essendo la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura alle liti all'originale insuscettibile di sanatoria.
2. Con il secondo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, ricostruendo in maniera fallace gli accordi intercorsi tra le parti, ha ritenuto che la durata dei contratti fosse annuale anziché triennale;
sostiene che tale dato sia pacificamente riscontrabile dal raffronto tra il contratto quadro, che prevedeva che “La durata di ciascun Servizio specifico sarà di un anno, salvo ove diversamente indicato negli specifici
Accordi Operativi”, con i singoli accordi integrativi, che fissavano la durata del contratto in “36 mesi”, con decorrenza dal giorno di attivazione dei servizi (12.09.2016 per il Glam Hotel e 20.10.2016 per l'Hotel Da
Vinci)
3. Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, stante il mancato adempimento di entro il termine di 15 giorni indicato nella diffida, il contratto si CP_1 era risolto dall'08.04.2018, senza tuttavia considerare che aveva continuato a fornire il servizio anche CP_4 successivamente, così legittimamente ed implicitamente rinunciando all'effetto risolutivo della propria diffida ad adempiere.
4. Con il quarto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inapplicabile l'art.
8.9 del Master Service Agreement, che avrebbe invece giustificato la richiesta di pagamento di canoni anche successivamente alla risoluzione del contratto;
sostiene che, diversamente da quanto accertato dal primo giudice, secondo una interpretazione logica e sistematica, tale clausola risultava applicabile anche alle ipotesi di risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., e che, conseguentemente, CP_1 era tenuta al pagamento dell'intero corrispettivo fino alla scadenza dei contratti.
Alla medesima conclusione sostiene peraltro debba giungersi considerando che, comunque, controparte aveva disdettato il contratto in data 5.9.2017.
Si è costituita contestando integralmente l'appello avversario e instando per la conferma CP_1 integrale della sentenza impugnata, precisando quanto alla reiterato eccezione di difetto di valida procura, che “La procura era stata correttamente inserita nella busta di notifica e richiamata nell'atto notificato nonché attestata automaticamente dal programma Cliens Redigo della che, tra le altre cose, predispone Controparte_6
pagina 4 di 6 automaticamente tutte le attestazioni necessarie per legge in caso di notifica e rilascia automaticamente, oltre alle pec di conferma della notifica, l'attestazione della notifica effettuata”
All'udienza del 3.04.2025 a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Se, in rito, l'eccezione di nullità dell'originaria opposizione a decreto ingiuntivo, oggi riproposta dall'appellante non può essere accolta (così confermando sul punto la statuizione del Tribunale), Pt_1 poiché la procura era stata correttamente inserita nella busta di notifica oltre ad esser richiamata nell'atto notificato ed attestata dal programma- nel merito, sono invece fondati (ed assorbenti) il secondo e quarto motivo (oltretutto, col terzo motivo si reitera una domanda di adempimento - sul presupposto di una rinuncia all'effetto risolutivo - inammissibile ex art.1453 comma 2 c.c. a fronte di quella di risoluzione) .
Infatti, per un verso, (diversamente da quanto affermato dal primo giudice) la durata di entrambi gli accordi operativi – in deroga al contratto quadro che prevedeva il termine di un anno- era di tre anni (.allegati accordi sub doc C: “affitto 3 anni”); per altro verso, la clausola 8.9. delle condizioni generali di contratto è stata mal interpretata dal Tribunale.
In particolare, laddove prevede che “In caso di risoluzione o di recesso anticipato del Cliente rimane valida
l'obbligazione del Cliente al pagamento dei corrispettivi…per tutta la durata e per i rinnovi…” essa integra, a ben vedere, una clausola penale per la prima ipotesi e una multa penitenziale per la seconda.
Il riferimento al “caso di risoluzione” in quel contesto, non può che intendersi a “risoluzione determinata dal
Cliente”, anche per sistematica lettura con le precedenti ipotesi di risoluzione - e in specie le clausole 8.2.
(art.1454 c.c. risoluzione a seguito di diffida ad adempiere) e 8.8. (clausola risolutiva espressa ex art.1456
c.c. in favore di e-via.)- mentre per i diversi casi di risoluzione (pure disciplinati dal medesimo articolo) per impossibilità sopravvenuta non imputabile (ad esempio per fatto dell'autorità), il perdurare dell'obbligo di versamento si scontrerebbe con la disciplina codicistica (salvo ritenerle derogabile, e quindi consentire, per volontà delle parti, dovuto in ogni caso il corrispettivo anche in dette ipotesi)
Del resto, è anche logico affermare che se era stato pattuito che i corrispettivi restassero dovuti a fronte del recesso anticipato del Cliente, a maggior ragione, devono restare tali anche per il caso di interruzione del rapporto causata dall'inadempimento dello stesso Cliente.
Trattandosi di clausola penale, può disporsi d'ufficio la riduzione ad equità, a norma dell'art. 1384 c.c., che nella specie appare congruo determinare nella misura del 50% avuto riguardo all'interesse del creditore pagina 5 di 6 all'adempimento e alla concreta situazione contrattuale, e in specie considerando che rientrando in possesso dei macchinari il creditore aveva la possibilità di utilizzarli per altri servizi di telecomunicazioni.
Dunque, compete, per sorte capitale, anziché l'ulteriore somma di 24.176,16, quella di € 12.088,08 che, sommata a quella già riconosciuta dal Tribunale, porta ad un totale di € 26.600,08 oltre interessi per come indicati nella sentenza impugnata.
Ed in tal senso va parzialmente riformata l' impugnata sentenza.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo (in misura intermedia tra minimi e medi per la non complessità), con esclusione della fase istruttoria del presente appello, non espletatasi.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 7272/2024 del Tribunale di Milano, in parziale riforma della stessa, Parte_1 eleva la condanna dell'odierna appellata, per sorte capitale, ad un totale di € 26.600,08, oltre interessi per come indicati nella sentenza impugnata.
Condanna altresì l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, ai sensi del
D.M. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi € 3.800,00 per il primo grado ed €
3.200,00 per il presente grado;
per entrambi oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma
2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano il 9.4.2025
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
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