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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/09/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2703/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2703/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CROCI FRANCESCA MARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. VISCIANO ENRICO ed elettivamente domiciliato presso il medesimo come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione inerente figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: Nel merito e in principalità:
1.confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori con Per_1 Persona_2 conferma del collocamento prevalente presso la madre presso l'abitazione di BA (Mb), Corso Guglielmo Marconi n. 88/B, assegnata alla ricorrente.
2.confermare l'assegnazione della casa familiare sita in BA (Mb), Corso Guglielmo Marconi n. 88/B, comprese le pertinenze, quanto l'arreda e gli accessori, in favore della sig.ra Parte_1
pagina 1 di 7 affinché ivi coabiti unitamente ai figli minori e anche ai fini della residenza Per_1 Persona_2 anagrafica.
3.disporre che il padre veda e tenga con sé i figli minori e con le seguenti modalità: Per_1 Persona_2
- infrasettimanalmente per due giorni a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 con riaccompagnamento a cura del padre presso la casa materna e previo preavviso in favore della sig.ra di almeno 48 ore in merito all'individuazione dei giorni di frequentazione Parte_1
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 18.00
- per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare alla sig.ra Pt_1 entro il 31 maggio di ogni anno
- i periodi di vacanza Pasquale e saranno ripartiti tra i genitori in egual misura con alternanza Per_3 dei periodi ricomprendenti il Natale e la Pasqua e con inversione dell'alternanza di anno in anno
- le Festività di 1 novembre (Festa di tutti i Santi), 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 aprile (Anniversario della Liberazione), 1 maggio (Festa del Lavoro), 2 giugno (Festa nazionale della Repubblica) saranno trascorse dai minori secondo il criterio dell'alternanza nel corso dell'anno e inversione dell'alternanza di anno in anno negli altri “ponti” previsti, i genitori si alterneranno con modalità che verranno concordate entro il 30 settembre di ogni anno, allorché avranno a disposizione i calendari scolastici dei figli minori.
4. Disporre a carico del padre sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la somma mensile Per_1 Per_2 di € 700,00 (settecento/00) - € 350,00= per ogni figlio - ovvero la maggiore somma reputata di giustizia ovvero nella misura individuata nel provvedimento emesso in data 12/11/2024 in base alle risultanze reddituali ex lege, in ogni caso con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione Istat, con versamento direttamente da parte del sig. nei confronti della sig.ra , oltre al 100% CP_1 Parte_1 dell'Assegno Unico Universale o altro sostegno economico alla famiglia che dovesse essere riconosciuto per lo stesso titolo, laddove percepito dal sig. . CP_1
5. Disporre che siano ripartite tra le parti, in misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative ai figli minori e secondo quanto previsto dal Protocollo – Linee guida condivise dal Per_1 Persona_2 Tribunale di Monza e Ordine Avvocati di Monza del 07/05/18 (a cui ci si riporta integralmente) oltre le spese di iscrizione, retta e frequenza tutte della Scuola dell'Infanzia frequentata dal minore Per_2
delle spese relative all'eventuale dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero
[...] connessa all'eventuale programma di studio differenziato (BES), nonché disporre che il sig. Per_2 provveda al versamento del 50% della rata di mutuo mensile relativa all'immobile sito in BA (Mb), Corso Guglielmo Marconi n. 88/B Fatti salvi i diritti ex art. 473bis.19 secondo comma c.p.c. In via istruttoria: Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto, con riserva di articolazione per capitoli separati e specifici e di indicazione dei testi, di integrare le deduzioni istruttorie, produrre documenti;
Si indica sin d'ora a teste la signora . Testimone_1 Ordinarsi al resistente l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché degli estratti del conto corrente allo stesso intestato con i movimenti bancari degli ultimi tre anni. Disporre ai sensi dell'art. 473bis 2 c.p.c., l'ordine di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita del sig. on estensione dell'accertamento anche nei confronti di terzi, Per_2 valendosi se del caso della Polizia Tributaria e con richiesta di esibizione dei bilanci, estratti di conto corrente ecc. riferibili alla società Controparte_2 Riservata ogni ulteriore e più ampia articolazione, precisazione e integrazione. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio
Per CP_1
pagina 2 di 7
CONCLUSIONI Principalmente e nel merito:
1. Disporre ai sensi della Legge 54/2006 l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento presso il padre ed assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario alla luce delle spese ottemperate sinora sempre e solo dal padre, con contributo al mantenimento da parte della madre di € 300,00 ovvero ritenuto di giustizia secondo miglior formula;
Subordinatamente ed in caso di denegata ipotesi principale: Disporre ai sensi della Legge 54/2006 l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento alterno, revocando l'assegnazione della casa coniugale a solo uno dei genitori cointestatari dell'immobile alla luce delle spese ottemperate sinora sempre e solo dal padre, con contributo diretto;
In estremo subordine ed in denegata ipotesi principale subordinata
1. Disporre il collocamento prevalente presso la madre nella casa cointestata, confermando l'assegnazione a quest'ultima quale genitore collocatario e con il seguente schema di visite:
2. disporre che, a seguito della richiesta revoca come sopra indicata e rigettando la richiesta di percorso di sostegno alla genitorialità avanzata da controparte per il solo padre, che il Sig. ossa tenere Per_2 con sé i figli un giorno la settimana andando a prenderli a scuola e riaccompagnandoli la sera dopo cena a casa della madre e, nella medesima settimana, dal venerdì all'uscita di scuola, riaccompagnandoli la domenica sera presso la madre;
3. nella settimana in cui e non trascorreranno il week – end con il padre, disporre che Per_1 Per_4 quest'ultimo possa andare a prenderli due volte infrasettimanali all'uscita da scuola riportandoli alla madre dopo cena, il tutto compatibilmente con gli impegni dei minori e dei genitori e salvo diversi accordi tra le parti;
4. disporre che ciascun genitore consenta ai figli di sentire almeno una volta al giorno l'altro che in quel momento non si trova con loro;
5. salvo diversi accordi tra le parti, e tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro, durante le vacanze estive, vista la sospensione delle lezioni scolastiche, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive (e non più di due consecutive) da concordare entro il 30 aprile di ogni anno ed al termine del periodo di vacanza così individuato il genitore temporaneamente collocatario riporterà i minori all'altro, con impegno di ciascuno a comunicare luoghi e recapiti di permanenza;
6. durante le vacanze natalizie, i genitori potranno tenere i figli ad anni alterni l'uno dal 23/12 al 30/12 e l'altro dal 31/12 al 6/01, mentre per le vacanze pasquali e trascorreranno ad anni alterni Per_1 Per_4 il giorno di Pasqua e di Pasquetta con un genitore e con l'altro, salvo diversi migliori accordi;
7. durante i c.d. “ponti”, le parti, salvo diverso accordo, manterranno il più possibile immutata l'organizzazione dell'alternanza dei fine settimana e comunque da concordare almeno 15 giorni prima della festività;
8. i genitori, per quanto di competenza, educheranno i figli nel rispetto di ciascuna figura genitoriale;
9. i genitori concorderanno le decisioni più importanti relative alla vita dei figli con riferimento sia alle scelte scolastiche che alle metodologie didattiche che verranno individuate da entrambi i genitori sulla base delle inclinazioni prospettate dai minori, anche con riferimento alle cure mediche e scelte sportive dei medesimi;
10. il padre corrisponderà l'importo di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (300,00 € ciascuno) fino all'indipendenza economica, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente indicato dalla madre;
pagina 3 di 7 11. tutte le spese straordinarie dei minori, quali quelle scolastiche, mediche coperte e non coperte da SSN, ludiche, sportive ed in genere non voluttuarie dovranno essere corrisposte al 50 % da ciascun genitore, dietro presentazione della relativa documentazione ai fini del rimborso in favore del genitore che le avrà eventualmente anticipate, con regolamentazione (sia in caso di aumento che di diminuzione) da effettuarsi entro il mese successivo in occasione del pagamento dell'importo di cui al mantenimento mensile da parte del Sig. facendo riferimento al protocollo in uso al Tribunale di Per_2 Monza;
12. le spese di cui al punto precedente, ove possibile e non strettamente necessarie ed urgenti, dovranno essere concordate dai genitori, tenuto conto delle esigenze dei minori e della disponibilità economica di ciascuna parte e nel caso di dubbi sul tipo di spese i genitori assumeranno quale indicazione il Protocollo del Tribunale richiamato;
13. il Sig. provvederà al pagamento del 50% della rata di mutuo gravante sulla casa in Per_2 comproprietà con la Sig.ra restando a carico di quest'ultima le spese di gestione e Pt_1 manutenzione ordinaria, come per legge;
14. i genitori presteranno il consenso al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli. Condannare la ricorrente alla rifusione di spese, compensi ed onorari di lite, oltre c.p.a., 15 % l.p.f. e successive occorrende eventualmente anche ex art. 96 c.p.c. In sede istruttoria:
1. Disporre prova per interpello e testi oltreché ex art. 117 c.p.c. sul capitolato che verrà indicato nelle successive memorie deputate e con riserva di ulteriore produzione documentale ed articolazione di nuove prove istruttorie nelle memorie ex art. 473 bis 17 e 19 c.p.c. e con richiesta sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti ed eventualmente ammessi;
2. Ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc e 94 disp. Att. al cpc delle cartelle cliniche e dei documenti medici della resistente attestanti i ricoveri e la salute cagionevole indicata in narrativa;
3. in caso di insistenza da parte della ricorrente sul contenuto dei provvedimenti urgenti e sul percorso di sostegno per il padre, disporre CTU al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambe le parti, visti tutti i comportamenti della Sig.ra anche verso i figli di cui Pt_1 in narrativa e per tutti i motivi dedotti Con memoria in data 20 maggio 2025 il resistente ha chiesto che nel caso di persistenza della situazione lavorativa della ricorrente a tempo determinato che le imponga il vincolo dell'impedimento alla vendita dell'immobile, quale soluzione caldeggiata dallo stesso Tribunale come utile per tutti, un riadeguamento delle spese mediante riduzione dell'emolumento mensile di €600,00 in un primo momento accordato dal resistente sulla scorta degli impegni resi a verbale in udienza, ovvero, in subordine, che la Sig.ra mantenga l'impegno reso avanti l'Autorità sulla volontà di vendere la Pt_1 casa entro un termine specifico indicato dal Tribunale, il tutto, con ogni consequenziale pronunzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della documentazione prodotta da in CP_1 data 9.09.25 dopo che la causa era stata rimessa al collegio per la decisione e al di fuori del contraddittorio delle parti. Sempre in via preliminare va osservato che il materiale probatorio acquisito agli atti del processo è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. Del resto, ai fini della valutazione della condizione economica delle parti su cui incidono non soltanto i redditi percepiti, ma anche tutti gli elementi fattuali apprezzabili in termini economici, non è necessario l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass. 605/17, Cass. 17199/13).
pagina 4 di 7 Nel merito, il contrasto verte sostanzialmente sull'assegnazione della casa familiare, di proprietà comune, che il resistente chiede di alienare a terzi per non dovere più sostenere l'oneroso mutuo acceso per l'acquisto e che invece la ricorrente ha chiesto le fosse assegnata, non potendo reperire una soluzione abitativa alternativa idonea per sé e per i figli e sull'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre. Non vi è invece contrasto sull'affidamento dei figli minori e , nati rispettivamente nel 2014 Per_1 Per_2 e nel 2020 ad entrambi i genitori e sul loro collocamento prevalente presso la madre, stante anche la distanza dei rispettivi luoghi di residenza (BA e Biassono) che rende impraticabile il loro collocamento alternato presso i genitori. Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figli, vanno sostanzialmente confermati i provvedimenti assunti nell'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c., fatti salvi alcuni aggiustamenti e i diversi accordi delle parti nell'interesse dei figli. Con riferimento alla casa familiare, non avendo le parti raggiunto un accordo sulla vendita a terzi, la stessa va assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con i figli minori. Quanto all'assegno di mantenimento per i due figli da porre a carico del genitore non convivente, ai fini della sua determinazione deve tenersi conto dei parametri previsti dall'art. 337 ter c.c. per realizzare il principio di proporzionalità ed in particolare della situazione economica delle parti, quale si è evoluta nel corso del giudizio. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., tenuto conto della capacità lavorativa di entrambe le parti e dei costi su di loro gravanti (circa € 500,00 mensili per la quota parte del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale e del prevedibile ulteriore onere per il padre -all'epoca ospite dei genitori della nuova compagna- per il reperimento di altra soluzione abitativa), il contributo al mantenimento per i figli a carico del padre veniva determinato in € 600,00 mensili oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Nel corso del giudizio il resistente produceva il contratto di locazione dell'immobile in cui si è trasferito con la nuova compagna e veniva acquisita documentazione aggiornata sulla situazione lavorativa ed economica delle parti. Da tale documentazione risulta che:
- la ricorrente continua a prestare attività lavorativa a tempo determinato, essendole stato prorogato il contratto fino a fine dicembre 2025 e percepisce una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.275,00= oltre tredicesima e quattordicesima mensilità (corrispondente a circa € 1450,00 mensili per dodici mensilità); deve sostenere l'esborso fisso di circa € 500,00 mensili a titolo di rimborso della quota parte delle rate di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
- il resistente, che in precedenza lavorava alle dipendenze di terzi con un'entrata lorda annua di circa € 35.000,00, è attualmente socio con la nuova compagna della società Controparte_2 che ha registrato un fatturato di circa € 50.000 nel corso dell'anno 2024; ha dichiarato nel
[...]
2024 un reddito complessivo di € 1453,00 per l'anno 2023 ( anno di inizio della nuova attività lavorativa), ma dagli estratti conto prodotti emerge un'entrata mensile di circa € 1900,00 a partire dal mese di novembre 2024, aumentata a circa € 2400,00 mensili nel primo trimestre
2025; deve sostenere oneri fissi mensili pari a € 1100,00 mensili (€ 500,00 per le rate di mutuo ed € 600,00 per la quota parte del canone di locazione dell'immobile in cui risiede); Comparate le rispettive situazioni economiche delle parti e considerati gli altri criteri previsti dall'art. 337 ter c.c. (esigenze dei figli correlate alla loro età, tempi di permanenza presso ciascun genitore, valenza economica dei compiti di accudimento svolti dal genitore collocatario), l'assegno di mantenimento a carico del padre viene rideterminato con decorrenza dalla presente sentenza in € 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Ciascun genitore percepirà l'assegno unico universale in ragione di metà, stante l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori. pagina 5 di 7 Stante la natura del giudizio, gli interessi coinvolti e il comportamento processuale delle parti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Così provvede in via definitiva,
I. Affida i figli minori e ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale sulle questioni di maggiore importanza (istruzione, salute, educazione, residenza), e disgiuntamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
II. e saranno collocati in via prevalente presso la madre e i rapporti di frequentazione Per_1 Per_2 padre-figlio saranno regolati come segue, salvi diversi migliori accordi tra i genitori:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 18.00;
- infrasettimanalmente un giorno a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 nelle settimane in cui trascorrono il fine settimana con il padre e due giorni nell'altra settimana, con riaccompagnamento a cura del padre presso la casa materna e previo preavviso in favore della madre di almeno 48 ore in merito all'individuazione dei giorni di frequentazione;
- Due/tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- metà dei periodi di vacanza Pasquale e Natalizia con alternanza dei periodi ricomprendenti il Natale e la Pasqua e con inversione dell'alternanza di anno in anno;
- Durante le altre festività previste dal calendario e durante i ponti secondo il criterio dell'alternanza III. Assegna la casa familiare sita in BA C.so Guglielmo Marconi 88/B a Parte_1 IV. pone a carico di con decorrenza dal mese di settembre 2025 l'obbligo di CP_1 concorrere al mantenimento dei figli, versando a entro il giorno 15 di ogni Parte_1 mese, l'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di settembre 2026; V. Ciascun genitore provvederà in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica),e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite pagina 6 di 7 specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. VI. l'assegno unico ed universale per la prole sarà erogato a favore di ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
VII. compensa le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 18/09/2025
Il Presidente est. dott.ssa Laura Gaggiotti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Michela Benedetta Bordieri Giudice dr. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2703/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. CROCI FRANCESCA MARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] con CP_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. VISCIANO ENRICO ed elettivamente domiciliato presso il medesimo come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione inerente figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare: Nel merito e in principalità:
1.confermare l'affidamento condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori con Per_1 Persona_2 conferma del collocamento prevalente presso la madre presso l'abitazione di BA (Mb), Corso Guglielmo Marconi n. 88/B, assegnata alla ricorrente.
2.confermare l'assegnazione della casa familiare sita in BA (Mb), Corso Guglielmo Marconi n. 88/B, comprese le pertinenze, quanto l'arreda e gli accessori, in favore della sig.ra Parte_1
pagina 1 di 7 affinché ivi coabiti unitamente ai figli minori e anche ai fini della residenza Per_1 Persona_2 anagrafica.
3.disporre che il padre veda e tenga con sé i figli minori e con le seguenti modalità: Per_1 Persona_2
- infrasettimanalmente per due giorni a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 con riaccompagnamento a cura del padre presso la casa materna e previo preavviso in favore della sig.ra di almeno 48 ore in merito all'individuazione dei giorni di frequentazione Parte_1
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 18.00
- per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da comunicare alla sig.ra Pt_1 entro il 31 maggio di ogni anno
- i periodi di vacanza Pasquale e saranno ripartiti tra i genitori in egual misura con alternanza Per_3 dei periodi ricomprendenti il Natale e la Pasqua e con inversione dell'alternanza di anno in anno
- le Festività di 1 novembre (Festa di tutti i Santi), 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 aprile (Anniversario della Liberazione), 1 maggio (Festa del Lavoro), 2 giugno (Festa nazionale della Repubblica) saranno trascorse dai minori secondo il criterio dell'alternanza nel corso dell'anno e inversione dell'alternanza di anno in anno negli altri “ponti” previsti, i genitori si alterneranno con modalità che verranno concordate entro il 30 settembre di ogni anno, allorché avranno a disposizione i calendari scolastici dei figli minori.
4. Disporre a carico del padre sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e la somma mensile Per_1 Per_2 di € 700,00 (settecento/00) - € 350,00= per ogni figlio - ovvero la maggiore somma reputata di giustizia ovvero nella misura individuata nel provvedimento emesso in data 12/11/2024 in base alle risultanze reddituali ex lege, in ogni caso con decorrenza dalla domanda, oltre rivalutazione Istat, con versamento direttamente da parte del sig. nei confronti della sig.ra , oltre al 100% CP_1 Parte_1 dell'Assegno Unico Universale o altro sostegno economico alla famiglia che dovesse essere riconosciuto per lo stesso titolo, laddove percepito dal sig. . CP_1
5. Disporre che siano ripartite tra le parti, in misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative ai figli minori e secondo quanto previsto dal Protocollo – Linee guida condivise dal Per_1 Persona_2 Tribunale di Monza e Ordine Avvocati di Monza del 07/05/18 (a cui ci si riporta integralmente) oltre le spese di iscrizione, retta e frequenza tutte della Scuola dell'Infanzia frequentata dal minore Per_2
delle spese relative all'eventuale dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero
[...] connessa all'eventuale programma di studio differenziato (BES), nonché disporre che il sig. Per_2 provveda al versamento del 50% della rata di mutuo mensile relativa all'immobile sito in BA (Mb), Corso Guglielmo Marconi n. 88/B Fatti salvi i diritti ex art. 473bis.19 secondo comma c.p.c. In via istruttoria: Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui alla narrativa del presente atto, con riserva di articolazione per capitoli separati e specifici e di indicazione dei testi, di integrare le deduzioni istruttorie, produrre documenti;
Si indica sin d'ora a teste la signora . Testimone_1 Ordinarsi al resistente l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni nonché degli estratti del conto corrente allo stesso intestato con i movimenti bancari degli ultimi tre anni. Disporre ai sensi dell'art. 473bis 2 c.p.c., l'ordine di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita del sig. on estensione dell'accertamento anche nei confronti di terzi, Per_2 valendosi se del caso della Polizia Tributaria e con richiesta di esibizione dei bilanci, estratti di conto corrente ecc. riferibili alla società Controparte_2 Riservata ogni ulteriore e più ampia articolazione, precisazione e integrazione. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio
Per CP_1
pagina 2 di 7
CONCLUSIONI Principalmente e nel merito:
1. Disporre ai sensi della Legge 54/2006 l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento presso il padre ed assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario alla luce delle spese ottemperate sinora sempre e solo dal padre, con contributo al mantenimento da parte della madre di € 300,00 ovvero ritenuto di giustizia secondo miglior formula;
Subordinatamente ed in caso di denegata ipotesi principale: Disporre ai sensi della Legge 54/2006 l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con collocamento alterno, revocando l'assegnazione della casa coniugale a solo uno dei genitori cointestatari dell'immobile alla luce delle spese ottemperate sinora sempre e solo dal padre, con contributo diretto;
In estremo subordine ed in denegata ipotesi principale subordinata
1. Disporre il collocamento prevalente presso la madre nella casa cointestata, confermando l'assegnazione a quest'ultima quale genitore collocatario e con il seguente schema di visite:
2. disporre che, a seguito della richiesta revoca come sopra indicata e rigettando la richiesta di percorso di sostegno alla genitorialità avanzata da controparte per il solo padre, che il Sig. ossa tenere Per_2 con sé i figli un giorno la settimana andando a prenderli a scuola e riaccompagnandoli la sera dopo cena a casa della madre e, nella medesima settimana, dal venerdì all'uscita di scuola, riaccompagnandoli la domenica sera presso la madre;
3. nella settimana in cui e non trascorreranno il week – end con il padre, disporre che Per_1 Per_4 quest'ultimo possa andare a prenderli due volte infrasettimanali all'uscita da scuola riportandoli alla madre dopo cena, il tutto compatibilmente con gli impegni dei minori e dei genitori e salvo diversi accordi tra le parti;
4. disporre che ciascun genitore consenta ai figli di sentire almeno una volta al giorno l'altro che in quel momento non si trova con loro;
5. salvo diversi accordi tra le parti, e tenuto conto dei rispettivi impegni di lavoro, durante le vacanze estive, vista la sospensione delle lezioni scolastiche, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive (e non più di due consecutive) da concordare entro il 30 aprile di ogni anno ed al termine del periodo di vacanza così individuato il genitore temporaneamente collocatario riporterà i minori all'altro, con impegno di ciascuno a comunicare luoghi e recapiti di permanenza;
6. durante le vacanze natalizie, i genitori potranno tenere i figli ad anni alterni l'uno dal 23/12 al 30/12 e l'altro dal 31/12 al 6/01, mentre per le vacanze pasquali e trascorreranno ad anni alterni Per_1 Per_4 il giorno di Pasqua e di Pasquetta con un genitore e con l'altro, salvo diversi migliori accordi;
7. durante i c.d. “ponti”, le parti, salvo diverso accordo, manterranno il più possibile immutata l'organizzazione dell'alternanza dei fine settimana e comunque da concordare almeno 15 giorni prima della festività;
8. i genitori, per quanto di competenza, educheranno i figli nel rispetto di ciascuna figura genitoriale;
9. i genitori concorderanno le decisioni più importanti relative alla vita dei figli con riferimento sia alle scelte scolastiche che alle metodologie didattiche che verranno individuate da entrambi i genitori sulla base delle inclinazioni prospettate dai minori, anche con riferimento alle cure mediche e scelte sportive dei medesimi;
10. il padre corrisponderà l'importo di € 600,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (300,00 € ciascuno) fino all'indipendenza economica, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi a mezzo bonifico bancario, entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente indicato dalla madre;
pagina 3 di 7 11. tutte le spese straordinarie dei minori, quali quelle scolastiche, mediche coperte e non coperte da SSN, ludiche, sportive ed in genere non voluttuarie dovranno essere corrisposte al 50 % da ciascun genitore, dietro presentazione della relativa documentazione ai fini del rimborso in favore del genitore che le avrà eventualmente anticipate, con regolamentazione (sia in caso di aumento che di diminuzione) da effettuarsi entro il mese successivo in occasione del pagamento dell'importo di cui al mantenimento mensile da parte del Sig. facendo riferimento al protocollo in uso al Tribunale di Per_2 Monza;
12. le spese di cui al punto precedente, ove possibile e non strettamente necessarie ed urgenti, dovranno essere concordate dai genitori, tenuto conto delle esigenze dei minori e della disponibilità economica di ciascuna parte e nel caso di dubbi sul tipo di spese i genitori assumeranno quale indicazione il Protocollo del Tribunale richiamato;
13. il Sig. provvederà al pagamento del 50% della rata di mutuo gravante sulla casa in Per_2 comproprietà con la Sig.ra restando a carico di quest'ultima le spese di gestione e Pt_1 manutenzione ordinaria, come per legge;
14. i genitori presteranno il consenso al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli. Condannare la ricorrente alla rifusione di spese, compensi ed onorari di lite, oltre c.p.a., 15 % l.p.f. e successive occorrende eventualmente anche ex art. 96 c.p.c. In sede istruttoria:
1. Disporre prova per interpello e testi oltreché ex art. 117 c.p.c. sul capitolato che verrà indicato nelle successive memorie deputate e con riserva di ulteriore produzione documentale ed articolazione di nuove prove istruttorie nelle memorie ex art. 473 bis 17 e 19 c.p.c. e con richiesta sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti ed eventualmente ammessi;
2. Ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc e 94 disp. Att. al cpc delle cartelle cliniche e dei documenti medici della resistente attestanti i ricoveri e la salute cagionevole indicata in narrativa;
3. in caso di insistenza da parte della ricorrente sul contenuto dei provvedimenti urgenti e sul percorso di sostegno per il padre, disporre CTU al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambe le parti, visti tutti i comportamenti della Sig.ra anche verso i figli di cui Pt_1 in narrativa e per tutti i motivi dedotti Con memoria in data 20 maggio 2025 il resistente ha chiesto che nel caso di persistenza della situazione lavorativa della ricorrente a tempo determinato che le imponga il vincolo dell'impedimento alla vendita dell'immobile, quale soluzione caldeggiata dallo stesso Tribunale come utile per tutti, un riadeguamento delle spese mediante riduzione dell'emolumento mensile di €600,00 in un primo momento accordato dal resistente sulla scorta degli impegni resi a verbale in udienza, ovvero, in subordine, che la Sig.ra mantenga l'impegno reso avanti l'Autorità sulla volontà di vendere la Pt_1 casa entro un termine specifico indicato dal Tribunale, il tutto, con ogni consequenziale pronunzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della documentazione prodotta da in CP_1 data 9.09.25 dopo che la causa era stata rimessa al collegio per la decisione e al di fuori del contraddittorio delle parti. Sempre in via preliminare va osservato che il materiale probatorio acquisito agli atti del processo è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori. Del resto, ai fini della valutazione della condizione economica delle parti su cui incidono non soltanto i redditi percepiti, ma anche tutti gli elementi fattuali apprezzabili in termini economici, non è necessario l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti (cfr. Cass. 605/17, Cass. 17199/13).
pagina 4 di 7 Nel merito, il contrasto verte sostanzialmente sull'assegnazione della casa familiare, di proprietà comune, che il resistente chiede di alienare a terzi per non dovere più sostenere l'oneroso mutuo acceso per l'acquisto e che invece la ricorrente ha chiesto le fosse assegnata, non potendo reperire una soluzione abitativa alternativa idonea per sé e per i figli e sull'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre. Non vi è invece contrasto sull'affidamento dei figli minori e , nati rispettivamente nel 2014 Per_1 Per_2 e nel 2020 ad entrambi i genitori e sul loro collocamento prevalente presso la madre, stante anche la distanza dei rispettivi luoghi di residenza (BA e Biassono) che rende impraticabile il loro collocamento alternato presso i genitori. Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figli, vanno sostanzialmente confermati i provvedimenti assunti nell'ordinanza ex art. 473-bis. 22 c.p.c., fatti salvi alcuni aggiustamenti e i diversi accordi delle parti nell'interesse dei figli. Con riferimento alla casa familiare, non avendo le parti raggiunto un accordo sulla vendita a terzi, la stessa va assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla ricorrente che continuerà ad abitarvi con i figli minori. Quanto all'assegno di mantenimento per i due figli da porre a carico del genitore non convivente, ai fini della sua determinazione deve tenersi conto dei parametri previsti dall'art. 337 ter c.c. per realizzare il principio di proporzionalità ed in particolare della situazione economica delle parti, quale si è evoluta nel corso del giudizio. All'esito dell'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., tenuto conto della capacità lavorativa di entrambe le parti e dei costi su di loro gravanti (circa € 500,00 mensili per la quota parte del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale e del prevedibile ulteriore onere per il padre -all'epoca ospite dei genitori della nuova compagna- per il reperimento di altra soluzione abitativa), il contributo al mantenimento per i figli a carico del padre veniva determinato in € 600,00 mensili oltre il 50% delle spese di carattere straordinario come individuate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Nel corso del giudizio il resistente produceva il contratto di locazione dell'immobile in cui si è trasferito con la nuova compagna e veniva acquisita documentazione aggiornata sulla situazione lavorativa ed economica delle parti. Da tale documentazione risulta che:
- la ricorrente continua a prestare attività lavorativa a tempo determinato, essendole stato prorogato il contratto fino a fine dicembre 2025 e percepisce una retribuzione mensile netta pari a circa € 1.275,00= oltre tredicesima e quattordicesima mensilità (corrispondente a circa € 1450,00 mensili per dodici mensilità); deve sostenere l'esborso fisso di circa € 500,00 mensili a titolo di rimborso della quota parte delle rate di mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
- il resistente, che in precedenza lavorava alle dipendenze di terzi con un'entrata lorda annua di circa € 35.000,00, è attualmente socio con la nuova compagna della società Controparte_2 che ha registrato un fatturato di circa € 50.000 nel corso dell'anno 2024; ha dichiarato nel
[...]
2024 un reddito complessivo di € 1453,00 per l'anno 2023 ( anno di inizio della nuova attività lavorativa), ma dagli estratti conto prodotti emerge un'entrata mensile di circa € 1900,00 a partire dal mese di novembre 2024, aumentata a circa € 2400,00 mensili nel primo trimestre
2025; deve sostenere oneri fissi mensili pari a € 1100,00 mensili (€ 500,00 per le rate di mutuo ed € 600,00 per la quota parte del canone di locazione dell'immobile in cui risiede); Comparate le rispettive situazioni economiche delle parti e considerati gli altri criteri previsti dall'art. 337 ter c.c. (esigenze dei figli correlate alla loro età, tempi di permanenza presso ciascun genitore, valenza economica dei compiti di accudimento svolti dal genitore collocatario), l'assegno di mantenimento a carico del padre viene rideterminato con decorrenza dalla presente sentenza in € 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Ciascun genitore percepirà l'assegno unico universale in ragione di metà, stante l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori. pagina 5 di 7 Stante la natura del giudizio, gli interessi coinvolti e il comportamento processuale delle parti, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Così provvede in via definitiva,
I. Affida i figli minori e ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale sulle questioni di maggiore importanza (istruzione, salute, educazione, residenza), e disgiuntamente sulle questioni di ordinaria amministrazione;
II. e saranno collocati in via prevalente presso la madre e i rapporti di frequentazione Per_1 Per_2 padre-figlio saranno regolati come segue, salvi diversi migliori accordi tra i genitori:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera alle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 18.00;
- infrasettimanalmente un giorno a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 nelle settimane in cui trascorrono il fine settimana con il padre e due giorni nell'altra settimana, con riaccompagnamento a cura del padre presso la casa materna e previo preavviso in favore della madre di almeno 48 ore in merito all'individuazione dei giorni di frequentazione;
- Due/tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordare tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- metà dei periodi di vacanza Pasquale e Natalizia con alternanza dei periodi ricomprendenti il Natale e la Pasqua e con inversione dell'alternanza di anno in anno;
- Durante le altre festività previste dal calendario e durante i ponti secondo il criterio dell'alternanza III. Assegna la casa familiare sita in BA C.so Guglielmo Marconi 88/B a Parte_1 IV. pone a carico di con decorrenza dal mese di settembre 2025 l'obbligo di CP_1 concorrere al mantenimento dei figli, versando a entro il giorno 15 di ogni Parte_1 mese, l'importo di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di settembre 2026; V. Ciascun genitore provvederà in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica),e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite pagina 6 di 7 specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza. VI. l'assegno unico ed universale per la prole sarà erogato a favore di ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
VII. compensa le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 18/09/2025
Il Presidente est. dott.ssa Laura Gaggiotti
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