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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/08/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 11975/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 11975/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 BERGADANO MARINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SELLA MAURO Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile in TORINO il 25/06/1981.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 346 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14/08/1982 e il 24/01/1984. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 27/03/2024 e pubblicata in data 28/03/2024.
Con ricorso depositato il 09/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i figli della coppia, e sono ormai da tempo maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti e parimenti da tempo hanno lasciato la casa già coniugale;
pertanto, non si dà luogo alla corresponsione di alcun assegno di mantenimento;
DÀ ATTO che la casa già coniugale sita in Moncalieri (To), via Sestriere n. 47 bis è stata lasciata da entrambi i coniugi già nell'anno 2005, pertanto non si dà luogo ad alcun provvedimento di assegnazione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato tra loro qualsiasi questione di carattere economico, e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro in ragione dello scioglimento del matrimonio;
DÀ ATTO che le parti si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto proprio;
DÀ ATTO che le spese legali per l'assistenza nel presente giudizio si intendono interamente compensate, con la rinuncia dei sottoscritti difensori alla solidarietà professionale.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 11975/2025 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 BERGADANO MARINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SELLA MAURO Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 con rito civile in TORINO il 25/06/1981.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 346 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14/08/1982 e il 24/01/1984. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 27/03/2024 e pubblicata in data 28/03/2024.
Con ricorso depositato il 09/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1 e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i figli della coppia, e sono ormai da tempo maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti e parimenti da tempo hanno lasciato la casa già coniugale;
pertanto, non si dà luogo alla corresponsione di alcun assegno di mantenimento;
DÀ ATTO che la casa già coniugale sita in Moncalieri (To), via Sestriere n. 47 bis è stata lasciata da entrambi i coniugi già nell'anno 2005, pertanto non si dà luogo ad alcun provvedimento di assegnazione;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già regolato tra loro qualsiasi questione di carattere economico, e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno dall'altro in ragione dello scioglimento del matrimonio;
DÀ ATTO che le parti si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto proprio;
DÀ ATTO che le spese legali per l'assistenza nel presente giudizio si intendono interamente compensate, con la rinuncia dei sottoscritti difensori alla solidarietà professionale.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.