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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 500 del 2014 R.G., pendente tra
(C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Chiappalone ed C.F._1
elettivamente domiciliato come in atti;
-parte attrice- contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Vito Cosentino e C.F._3
dall'avv. Gerardo Drago ed elettivamente domiciliati come in atti;
-parte convenuta-
Oggetto: azione ex art. 949 c.c., servitù, usucapione e azione di rivendica.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha citato in giudizio le parti convenute esercitando, relativamente
[...]
all'area sita nel Comune di Vallelonga e identificata in catasto al foglio 10, particelle n. 199, 214 e 197, l'azione ex art. 949 c.c. e l'azione ex art. 948 c.c.
1 Con comparsa di costituzione depositata il 18 giugno 2014 si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno chiesto il rigetto delle Controparte_1 CP_3
domande avversarie e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, hanno rassegnato la seguente conclusione: “c) accertare e dichiarare che essi convenuti sono proprietari della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici, che dalla ex S.S. 110 porta ai fondi limitrofi in loro possesso, esercitata sul fondo rustico sito in agro del Comune di Vallelonga (VV) alla
C.da “Pannari”, confinante per un lato con strada ex S.S. 110, per altro lato con eredi di e per un altro lato con proprietà Persona_1 Pt_1
individuato nel NCT del citato Comune al foglio 10 particelle 199, parte della
214 e parte della 197, per intervenuta usucapione ordinaria;
d) accertare e dichiarare che essi convenuti sono proprietari del fondo rustico sito in agro di Vallelonga alla località “Pannari”, individuato nel NCT del citato comune al foglio 10 particella 197 … confinante con eredi di e Persona_1 Parte_1
, per intervenuta usucapione ordinaria”.
[...]
All'udienza del 20 febbraio 2015 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e CTU.
Terminata l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7 novembre 2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
I. Va osservato che la domanda proposta dalla parte attrice, in via principale, si inquadra nello schema giuridico dell'actio negatoria servitutis disciplinata dall'art. 949 c.c.
Come è noto, “Nelle azioni reali, come è quella “negatoria servitutis”, la legittimazione processuale attiva e passiva spetta esclusivamente ai proprietari o ai titolari di un diritto reale di godimento sui fondi dominante e servente…” (cfr. Cass. Civ. 4744 del 1987). 2 Può allora affermarsi che nella fattispecie in esame difetta la legittimazione passiva dei convenuti i quali - per come è emerso inequivocabilmente nel corso del giudizio - non sono titolari di diritti reali sulla particella indicata come fondo dominante e la legittimazione passiva non esisteva nel momento in cui è stato incardinato il giudizio e non sussiste al momento della decisione
(<Nell'“actio negatoria servitutis”la legittimazione attiva e passiva compete
a coloro che sono titolari delle posizioni giuridiche dominicali, rispettivamente svantaggiate o avvantaggiate dalla servitù, e, nel caso in cui la legittimazione di una delle parti, pur assente all'atto della proposizione della domanda, sopravvenga nel corso del giudizio, il procedimento può proseguire fino all'emissione della decisione, dato che la legittimazione ad agire, rappresentando una condizione dell'azione, non può subire limitazioni temporali, sicché è sufficiente che essa sussista al momento della decisione, poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione “ab origine”, indipendentemente dal momento in cui si verifichi>> (cfr. Cass. Civ. 26769 del
2014).
In conseguenza di ciò, la domanda formulata in via principale dalla parte attrice va rigettata. Resta assorbita ogni altra domanda connessa.
Le superiori considerazioni fondano altresì il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla parte convenuta e avente ad oggetto l'accertamento della intervenuta usucapione della servitù di passaggio
(particella 199, parte della particella 214 e parte della particella 197, foglio 10) per l'accesso al fondo in loro possesso.
Infatti, il diritto di servitù appartiene a colui che è proprietario del “fondo dominante” alla stregua di quanto disposto dall'art. 1027 c.c. ai sensi del quale
“La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”.
Nella specie, come già evidenziato, è incontestato che il fondo in favore del quale i convenuti hanno invocato l'acquisto della servitù non sia di proprietà degli stessi. 3 Pertanto, anche la domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dell'acquisto della servitù per usucapione non merita accoglimento poiché la stessa è stata proposta da soggetti privi della titolarità del diritto di proprietà in relazione al fondo qualificato come “dominante”.
Tanto rende superflua la valutazione della sussistenza del requisito dell'apparenza di cui all'art. 1061 c.c.
Peraltro, gli stessi convenuti già nella citazione hanno avanzato la domanda riconvenzionale specificando che essa fosse richiesta in favore dei “fondi limitrofi in loro possesso” e, in sede di comparsa conclusionale, hanno pure precisato: “i convenuti per quanto dedotto dallo stesso attore e per quanto sopra richiamato … non sono titolari della legittimazione passiva nella domanda principale …2) Sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale dei convenuti volta al riconoscimento per usucapione del diritto di servitù di passaggio. In via subordinata e nel merito, ove il giudice dovesse ritenere non fondate le eccezioni di cui abbiam detto al precedente punto 1)…., i convenuti, così deducono…”.
In definitiva, i medesimi convenuti hanno confermato il difetto di legittimazione passiva, per assenza di titolarità del diritto, e hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al punto 1 e, in via subordinata, solo ove non venisse ritenuto sussistente il difetto di legittimazione passiva, hanno rassegnato difese in ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio (cfr. anche memoria di replica ove si legge “Nel caso alquanto remoto di mancato accoglimento dell'eccezione di mancanza di legittimazione passiva dei convenuti nella domanda principale ... deve essere rigettata anche l'eccezione di mancanza di legittimazione attiva dei convenuti nella domanda riconvenzionale”; cfr. altresì le difese rassegnate dall'attore sul punto).
II.Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale finalizzata all'acquisto della proprietà del terreno, identificato in catasto al foglio 10 - particella 197, per usucapione, la stessa non può trovare accoglimento. 4 Prima di procedere all'esame degli elementi fattuali che contraddistinguono la vicenda in rilievo, occorre richiamare i presupposti che legittimano l'operatività dell'art. 1158 c.c., norma che disciplina il modo di acquisto a titolo originario (della proprietà e degli altri diritti reali di godimento) mediante il quale viene tutelata quella particolare situazione di fatto esercitata sulla cosa, senza interruzioni, da parte di un soggetto che, attraverso una prolungata e indiscussa signoria sul bene, si è sostituito, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
Non vi è dubbio che le esigenze di certezza che fondano l'ordinamento giuridico impongano un accertamento particolarmente rigoroso dei presupposti che caratterizzano in modo indefettibile la fattispecie acquisitiva in esame e che si sostanziano nell'inerzia del titolare del bene, nel possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e nell'animus possidendi.
Tali stringenti verifiche si giustificano alla luce dell'effetto prodotto dallo strumento invocato nel presente giudizio, attraverso il quale, nel consentire a taluno di acquisire la titolarità del bene, la situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, viene convertita in una situazione giuridica piena, definitiva, certa, stabile e, dunque, opponibile erga omnes.
Ora, mentre il primo requisito, per costante giurisprudenza, consiste nel mancato esercizio delle prerogative dominicali da parte del proprietario del bene - ovvero nella sua mancata reazione avverso il potere di fatto esercitato da altri sull'immobile - il possesso uti dominus (corpus) ricorre ove l'interessato dimostri di avere instaurato una peculiare situazione di fatto con il bene e di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge.
In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, 9 luglio 2021, n.
19568). 5 Quanto, invece, al c.d. animus possidendi, tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì in quella volontà di comportarsi come proprietario del bene, attraverso l'esercizio delle facoltà corrispondenti al relativo diritto, e di fare in modo che i terzi lo considerino come tale, c.d. hanimus rem sibi habendi (cfr. Cass. n. 9671 del 2014 e Cass. n. 6989 del 1988).
L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio e deve tenere conto anche della destinazione economica e delle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare.
Con la conseguenza che tanto la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità), tanto il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto posto in essere sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, in modo tale da rivelare esteriormente
l'animus possidendi), quanto la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Infatti, in ossequio alle tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva (cfr. Cass. Civ. n. 6688 del 2019 nonché, ex multis, Cass.
Civ. nn. 9325 del 2011, 4863 del 2010, 17462 del 2009, 19478 del 2007).
Con l'ulteriore precisazione che “…poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per
6 l'appunto, precluso ai terzi la fruizione...” (Cass. Civ. n. 1796 del 20 gennaio
2022).
Nel caso di specie, non risulta dimostrato che il possesso sia stato esclusivo e abbia precluso a terzi la fruizione. Ciò in quanto, a fronte di un atto di permuta, intervenuto tra e , con il quale le parti Controparte_1 Parte_2
hanno convenuto il trasferimento del possesso della particella 197 in favore di
, nessuna delle risposte rese dai testi escussi è utile Parte_2
dimostrare inequivocabilmente e senza margini di dubbio: che l'atto di permuta non abbia trovato esecuzione per come dedotto dalla parte convenuta e che quest'ultima abbia, mediante l'adozione di atti concreti, precluso a terzi, compreso , la fruizione del bene. Parte_2
Come già evidenziato la prova sul punto deve essere inequivoca e puntuale perché “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà…” (Cass. Civ. n. 1796 del 20 gennaio 2022).
In definitiva, nel presente giudizio emergono elementi non univoci al riguardo e tanto impone il rigetto della domanda.
III. Infine, quanto alla domanda di rivendica proposta dalla parte attrice, preliminarmente, va evidenziato che la stessa è stata ritualmente formulata in subordine alla domanda principale avanzata ex art. 949 c.c.
Ciò premesso, questo giudice ritiene che la stessa possa trovare accoglimento in relazione alle particelle 199 e 214 (foglio 10), rispetto alle quali va ordinato l'immediato rilascio.
Infatti, non è contestato che l'attore abbia acquistato le due particelle da e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rigore Parte_2
7 della prova richiesta per l'azione di rivendica si attenua allorquando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene essendo sufficiente, in tal caso, che il rivendicante si limiti a dimostrare che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (cfr. Cass. Civ.
5.06.1991 n.
6359: “È pur vero che colui che agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata, risalendo anche attraverso i propri danti causa, fino a un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione. Ma l'assolutezza di questo principio, come è stato tante volte affermato da questa Suprema Corte, si attenua in alcune situazioni particolari, come quando il convenuto, di fronte alla deduzione di un titolo derivativo, non contesti il diritto di proprietà del dante causa, dell'attore, ovvero contesti in modo generico o immotivato il titolo posto a base della domanda”).
Evenienza, questa, ricorrente nel caso di specie atteso che nel presente giudizio non vi è stata alcuna contestazione circa la proprietà delle particelle 199 e 214 in capo a , il quale ha poi venduto le stesse all'attore per come Parte_2
pacificamente emergente dagli atti (cfr. al riguardo anche i titoli documentati).
Infondata è inoltre la contestazione circa il difetto di legittimazione passiva dei convenuti atteso che l'azione di rivendica può essere esercitata contro chiunque possieda o detenga il bene (Cfr. Cass. Civ. n. 9851 del 1997). Nel caso che occupa, la parte convenuta ha dichiarato espressamente di possedere le particelle oggetto di giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'acquisto sia della servitù per usucapione e che della proprietà ex art. 1158 c.c.
Quanto, invece, alla particella 197, la domanda di rivendica non può trovare accoglimento.
La difesa di parte attrice ha dedotto: “L'attore ha chiesto l'accertamento della proprietà degli immobili in oggetto con conseguente condanna all'immediato rilascio … l'attore ha allegato la qualità di proprietario e i fatti storici su cui fonda la proprietà documentando la catena probatoria dei titoli di acquisto….
In ogni caso va considerato che, al cospetto delle esaminate allegazioni, i 8 convenuti NON HANNO MAI CONTESTATO NE' LA QUALITA' DI
PROPRIETARIO DELL'ATTORE NE' L'ORIGINARIA E PRECEDENTE
APPARTENENZA AL SUO DANTE CAUSA essendosi limitati a contestare il possesso dei beni da parte dello stesso ed a proporre l'eccezione di usucapione, sicché in base al principio di non contestazione, sia in ordine alla provenienza dal comune dante causa o a uno dei danti causa dell'attore ( Parte_2
), sia in ordine ai titoli di proprietà prodotti e alle vicende che hanno
[...]
portato all'acquisto della proprietà del bene da parte dell'attore, in mancanza di una specifica contestazione, opera la regola di cui all'art.115 c.p.c. e deve ritenersi pertanto dimostrato, per le ragioni, il diritto di proprietà dell'attore, senza la necessità di risalire indietro nel tempo attraverso i suoi danti causa, al di là dell'acquisto riconosciuto, sino alla dimostrazione di un acquisto a titolo originario”.
Tali difese sono infondate poiché la giurisprudenza ha così chiarito:
“Come desumibile dalla sentenza n. 28865 del 19.10.2021 di questa sezione della Corte di Cassazione, nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova
“rigorosa” della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. L'attore deve dunque risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento 9 dell'usucapione. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se
l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso. Deve ribadirsi, pertanto, che non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte, un principio in base al quale la domanda o
l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, attenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante. Infatti, essendo
l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte. E' fatta salva
l'ipotesi che l'usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass.
n.10576/1994; Cass. n. 1634/1996; Cass. n. 5487/2002); ciò si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. n.8246/1997; Cass. n. 1250/2000; Cass. n.
7264/2003). In assenza di tale riconoscimento, il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo, non giustifica, di per sé,
l'attenuazione del rigore probatorio. Va da sé che il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. Vale in altre parole, anche in relazione all'usucapione opposta dal convenuto nel giudizio di rivendicazione, la regola generale che l'attore si può giovare dell'ammissione del convenuto, il quale abbia riconosciuto l'esistenza del 10 diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto. In questo caso il rivendicante, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, potrà utilmente limitarsi a provare i titoli di acquisto che risalgono a quel dante causa. Al solito, l'ammissione del convenuto non deve essere necessariamente espressa, ma può essere anche implicita o tacita;
potrà risultare inoltre dalla mancanza di specifiche contestazioni rispetto a un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della pretesa” (cfr. Cass. Civ. 33190 del 2023).
Nella specie:
-l'atto di compravendita dell'11 dicembre 2009 specifica, in punto di provenienza del bene, che la proprietà della particella 197 è stata acquistata dalla parte venditrice per usucapione non accertata giudizialmente;
-i convenuti, nel costituirsi in giudizio: hanno invocato un possesso ad usucapionem anteriore all'acquisto dell'attore e del dante causa;
hanno negato l'esercizio del possesso da parte di;
gli stessi, pertanto, non Parte_2
hanno, dunque, riconosciuto il possesso del dante causa;
-in conseguenza di ciò, l'attore non era dispensato dalla prova a suo carico in ragione del rigetto della domanda di usucapione di controparte né poteva fruire di alcuna agevolazione probatoria. Trova, dunque, applicazione il principio per cui “il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore”.
Infine, la domanda di risarcimento del danno di cui al punto 8 della citazione
è formulata genericamente e non provata e va pertanto rigettata.
Resta assorbita ogni altra questione e domanda.
L'esito del giudizio e la soccombenza parziale della parte attrice legittima la compensazione delle spese di lite nella misura del 60%.
Il restante 40% va posto a carico della parte convenuta ed è liquidato come in dispositivo applicando i parametri medi di cui al D.M. 147 del 2022 tenuto conto dell'attività espletata e delle questioni affrontate. 11 Le spese di CTU liquidate a titolo di acconto in data 2 aprile 2021 vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta. Le spese relative al procedimento di mediazione non risultano documentate in giudizio e, pertanto, la domanda proposta sul punto dalla parte attrice non merita accoglimento (cfr. nota spese).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 500 del 2014 R.G., così provvede:
-dichiara l'attore proprietario esclusivo delle particelle identificate nel
Catasto del Comune di Vallelonga al foglio 10, n. 199 e n. 214, e condanna i convenuti all'immediato rilascio;
-rigetta la domanda ex art. 949 c.c. e la domanda di rivendica della particella
197 (foglio 10);
-dichiara assorbita ogni altra domanda e questione;
-rigetta le domande riconvenzionali formulate dai convenuti;
-rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
-compensa le spese di lite nella misura del 60%;
-condanna parte convenuta, , al pagamento, in favore Controparte_4
della parte attrice, del restante 40% che liquida in euro 1.020,80 Pt_1
per compensi ed euro 57,47 per esborsi, oltre al rimborso spese generali, IVA e
CPA, come per legge;
-pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate a titolo di acconto.
Così deciso in Vibo Valentia in data 9 marzo 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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